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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 28/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3632/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Como - Via Vittorio Emanuele Ii N. 97 22100 Como CO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11386 DEL 13-10-2023 IMU 2018
- sull'appello n. 3650/2024 depositato il 11/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Como
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11448 DEL 13-10-2023 IMU 2019
- sull'appello n. 3651/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Como
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11449 DEL 13-10-2023 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta telematica, come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa ed il Giudice relatore ha succintamente esposto alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali, il Collegio riunisce con ordinanza a verbale la trattazione dei ricorsi in appello R.G.A. 3632/2024, R.G.A. 3650/2024, R.G.A.
3651/2024 (già compresi nel medesimo ordine del giorno di questa seduta con il medesimo relatore) per essere connessi ai sensi dell'art. 29, c.1, d.lgs.546/92. Per facilità di lettura, ove ritenuto necessario ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione qui concretamente adottata.
Ricorrente_1 S.r.l. contestava la legittimità dei 3 accertamenti in frontespizio, emessi dal Comune di Como per IMU 2018, 2019 e 2020, sostenendo la “carenza del potere impositivo del Comune trattandosi di beni privati, non appartenenti al demanio del Comune” ed a sostengo della sua tesi, eccepiva l'” illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di IMU, contenute nell'art.13 del d.l. 6/12/2011
n.201, convertito con modificazioni nella legge 22 /12/2011 n. 214 e dell'art.1 comma 369 e ss. della legge 27/12/2013 (legge finanziaria 2014) per violazione delle disposizioni contenute negli articoli 117 e
119 della Costituzione con riferimento alle norme del codice civile di cui agli artt.822 e 586 del codice civile”. Concludeva, pertanto, per l'annullamento degli avvisi con la conseguente condanna del comune di
Como alla rifusione delle spese del giudizio.
Comune di Como si costituiva regolarmente in giudizio contestando le avverse deduzioni, sostenendo che gli atti impugnati erano stati emessi nel rispetto delle norme costituzionali e delle vigenti disposizioni civilistiche e tributarie. Chiedeva, pertanto, il rigetto dei ricorsi con condanna di controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
In corso della trattazione, ambedue le parti chiedevano congiuntamente un breve rinvio, prospettando alla
Corte un tentativo di conciliazione fuori udienza (ex art. 48, d.lgs.546/92) relativamente all'annualità 2020 per la quale era stato prospettato l'esonero dal pagamento ai sensi del d.l. 14 agosto 2020, n.104. All'esito dell'udienza in prosecuzione, svoltasi in assenza del rappresentante del Comune, Ricorrente_1 S.r.l. insisteva per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per l'anno 2020, nei limiti dell'esonero previsto per legge, e l'accoglimento delle precedenti conclusioni per quanto concerne il 2018 e 2019.
Il primo giudice osservava che “Il comune di Como, in data 24 maggio 2024 ha comunicato di aver provveduto, in via di autotutela, all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento relativo all'anno
2020, di cui al ricorso n.14/2024, ai sensi dell'art.177. comma 1, del D.L. n.34 del 19/5/2020 (cd. Decreto rilancio) convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17/07/2020, che ha previsto l'esenzione del saldo IMU per l'anno 2020 a favore dei proprietari di immobili ad uso Albergo e delle relative pertinenze, per cui ha ridotto l'originaria pretesa tributaria da €.28.826,00 ad €.2.663,00, limitando l'applicazione dell'imposta ai soli due immobili, trasformati in abitazione. Nei predetti limiti deve, pertanto, essere accolta l'istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, avanzata dalla difesa, con la conseguente compensazione delle spese del giudizio relativamente all'anno 2020. Per quanto concerne la restante questione di merito, occorre premettere che la ricorrente censura gli avvisi di accertamento de quibus deducendo l'illegittimità costituzionale della citata normativa in materia di IMU con riferimento agli artt.117
e 119 della Costituzione, riferibili ad una erronea interpretazione degli artt.822 e 586 C.C.- senza prospettare altri addebiti in merito alla eventuale sussistenza di specifici vizi degli atti medesimi concernenti l'applicazione dell'imposta de qua. Invero, la tesi della carenza di potere del Comune si fonda sulla premessa erronea che il potere impositivo in materia di IMU, riconosciuto dalla legge ai Comuni, sarebbe circoscritto ai beni del demanio comunale, per cui esso dovrebbe ritenersi esercitato illegittimamente per contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione. La ricorrente, però, non indica le ragioni per le quali la normativa in esame sia in contrasto con tali principi costituzionali. · Senonché il
Comune non rientra tra i soggetti passivi dell'imposta, individuati tassativamente dall'art.1, comma 743, della legge n.160 del 2019 “nel proprietario dell'immobile; nel titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria” . · Invero l'art.117
Cost. prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” ed il successivo art.119 prevede che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea”.
Nessuna delle due disposizioni esclude il potere impositivo del Comune. Infatti, mentre la prima individua la competenza legislativa in capo allo Stato e alle Regioni, per cui il richiamo di tale disposizione è del tutto inconferente, la seconda, al contrario, riconosce anche in capo agli enti locali, tra i quali rientrano i
Comuni, l'autonomia finanziaria di entrata oltre che di spesa. E ciò in raccordo con i principi che garantiscono i diritti inviolabili della persona, la riserva di legge in materia tributaria e la capacità contributiva, previsti dagli artt.2, 23 e 53 della Costituzione. Invero, la lettura di tali disposizioni, giustifica l
'attribuzione del potere impositivo ai Comuni, prevedendo, nel primo caso, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale – nell'ambito dei quali si colloca anche il dovere del singolo di adempiere agli obblighi tributari previsti dalla legge- collegato alla previsione dell'art.23, a tutela del cittadino, che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e nel terzo caso – strettamente collegato ai primi due- che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” nell'ambito della quale si colloca anche la redditività dei beni immobili. Peraltro, la tesi della ricorrente è in aperta contraddizione con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. 22 aprile 1997 n.111) in materia di imposta comunale sugli immobili – I.C.I.- che ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità circa l'attribuzione del potere impositivo al Comune. Tale imposta è stata sostituita dall'IMU che ne ha, però, recepito le caratteristiche essenziali, tra le quali rientra certamente l'attribuzione del potere impositivo sui beni immobili dei privati.
Nessuna rilevanza, infine, può essere riconosciuta alla presunta rilevanza in subiecta materia alle disposizioni contenute negli art.822 e 586 C.C. , concernenti i beni demaniali e la successione necessaria dello Stato, atteso che la disciplina specifica dell'IMU è stata attuata con legge ordinaria che, per la ragioni esposte, non evidenzia violazioni della Costituzione. L'eccezione di illegittimità costituzionale è, pertanto, manifestamente infondata e non può costituire il presupposto per l'accoglimento dei ricorsi che non sono sorretti da altra motivazione. La società ricorrente per effetto del rigetto dei ricorsi deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio a favore del comune di Como che si liquidano, complessivamente, in via equitativa, in €. 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso n.14/2024, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente all' IMU gravante sull'albergo e sulle relative pertinenze. Rigetta nel resto il citato ricorso con spese compensate. Rigetta, inoltre, i ricorsi n. 12 e n.13/2024. Condanna la società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l., alla rifusione delle spese del giudizio a favore del comune di Como, che liquida complessivamente, in via equitativa, in
€.1.500,00.”.
Ricorrente_1 S.r.l. presenta appello atteso che: “nella sentenza appaiono infatti assolutamente mancanti i motivi della decisione, come pure nemmeno risulta indicata, in risposta alla ricorrente, quale legge dello
Stato avrebbe delegato al Comune la potestà sul demanio privato”. …” l'unica sorgente autorevole che un
Comune cita in relazione all'IMU è l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e l'art. 1, comma 639 e commi 684 e seguenti, della legge n. 147 del
27/12/2013, leggi che a fortiori sono incostituzionali in quanto un Comune non ha la capacità legale di tassare immobili appartenenti a privati e siti nel proprio territorio comunale;
in relazione alle leggi succitate e al fatto che i soldi dell'IMU incassati da un Comune restano nelle casse del Comune e a disposizione immediata del Comune stesso senza mai essere riversate nelle casse dello Stato, un
Comune non può addurre a sua difesa il concetto di legge respondeat superior perché in realtà non funge da agente dello Stato ma direttamente come superior, ciò anche come stabilito dalle succitate leggi stesse.” … “La Corte di Cassazione ha affermato che "la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado — in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere — assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass., 1° luglio 2014, n.
14908). In senso conforme si sono pronunciati i giudici della Corte di Cassazione con altra sentenza, con la quale hanno ribadito che "nel processo tributario è legittima, e assolve l'onere di specificità imposto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado" (Cass., 22 aprile 2015, n. 8185). Si ritiene quindi dover ribadire quanto espresso nel ricorso e non adeguatamente considerato dalla Corte di primo grado”.
Così conclude: “Voglia la Corte di Giustizia Tributaria Regionale adita annullare la sentenza n. 11386 sez.
1 (emessa il 10/06/2024 e pubblicata il 12/06/2024) con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo di
Como ha rigettato il ricorso prodotto dalla società Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di accertamento n.11386 del 13/10/2023 per IMU anno 2018, riconoscendo invece la legittimità delle ragioni della ricorrente e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme eventualmente riscosse dall'Ente in pendenza di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
Comune di Como non si è costituito.
Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio trattiene la causa a sentenza ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa. Sfuggono alla Corte i fondamenti normativi per i quali l'appellante afferma che: “il potere impositivo in materia di IMU, riconosciuto dalla legge ai Comuni, sarebbe circoscritto ai beni del demanio comunale, per cui esso dovrebbe ritenersi esercitato illegittimamente per contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione”. Per il resto, questa Corte rileva che -giusta l'art. 53, c.1, d.lgs. 546/1992- l'atto di appello deve recare l'indicazione specifica dei motivi di gravame, che -secondo dottrina- tali sono «quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime».
Nonostante parte della giurisprudenza dubita sull'ammissibilità dell'appello che riproponga i medesimi argomenti, anche di difesa del provvedimento contestato, come già contrapposti in primo grado al ricorso, questa Corte intende aderire all'orientamento di legittimità secondo il quale, mutatis mutandis, "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado -in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere- assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. ord. 14908/2014; Vds. anche Cass. ord. nn. 21438/2017, 125/2017, 16163/2016,
1200/2016, 227/2016; 8185/2015; 14908/2014; 3064/2012). Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che la mera riproposizione in appello delle medesime argomentazioni spese -nel giudizio di prime cure- sull'atto oggetto del processo, non assistite -in sede di revisio prioris istantiae- da argomentazioni volte ad incrinarne le avverse rationes decidendi, come ritenute e considerate dal primo giudice, consente al giudice del gravame di far propria, semplicemente per relationem, l'apprezzata motivazione adottata dal primo giudice, atteso che mancano argomenti inediti a cui reagire.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale, respinge tutti i riuniti appelli del Contribuente, conferma la sentenza n° 88/1/2024 della C.G. T.1° di Como, depositata il 12/06/2024. Condanna altresì, Ricorrente_1 S.r.l., appellante soccombente, al pagamento a Comune di Como. delle spese del grado così liquidate: € 1.982/00 (per esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre 15% di spese generali. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3632/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Como - Via Vittorio Emanuele Ii N. 97 22100 Como CO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11386 DEL 13-10-2023 IMU 2018
- sull'appello n. 3650/2024 depositato il 11/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Como
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11448 DEL 13-10-2023 IMU 2019
- sull'appello n. 3651/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Como
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11449 DEL 13-10-2023 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta telematica, come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa ed il Giudice relatore ha succintamente esposto alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali, il Collegio riunisce con ordinanza a verbale la trattazione dei ricorsi in appello R.G.A. 3632/2024, R.G.A. 3650/2024, R.G.A.
3651/2024 (già compresi nel medesimo ordine del giorno di questa seduta con il medesimo relatore) per essere connessi ai sensi dell'art. 29, c.1, d.lgs.546/92. Per facilità di lettura, ove ritenuto necessario ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione qui concretamente adottata.
Ricorrente_1 S.r.l. contestava la legittimità dei 3 accertamenti in frontespizio, emessi dal Comune di Como per IMU 2018, 2019 e 2020, sostenendo la “carenza del potere impositivo del Comune trattandosi di beni privati, non appartenenti al demanio del Comune” ed a sostengo della sua tesi, eccepiva l'” illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di IMU, contenute nell'art.13 del d.l. 6/12/2011
n.201, convertito con modificazioni nella legge 22 /12/2011 n. 214 e dell'art.1 comma 369 e ss. della legge 27/12/2013 (legge finanziaria 2014) per violazione delle disposizioni contenute negli articoli 117 e
119 della Costituzione con riferimento alle norme del codice civile di cui agli artt.822 e 586 del codice civile”. Concludeva, pertanto, per l'annullamento degli avvisi con la conseguente condanna del comune di
Como alla rifusione delle spese del giudizio.
Comune di Como si costituiva regolarmente in giudizio contestando le avverse deduzioni, sostenendo che gli atti impugnati erano stati emessi nel rispetto delle norme costituzionali e delle vigenti disposizioni civilistiche e tributarie. Chiedeva, pertanto, il rigetto dei ricorsi con condanna di controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
In corso della trattazione, ambedue le parti chiedevano congiuntamente un breve rinvio, prospettando alla
Corte un tentativo di conciliazione fuori udienza (ex art. 48, d.lgs.546/92) relativamente all'annualità 2020 per la quale era stato prospettato l'esonero dal pagamento ai sensi del d.l. 14 agosto 2020, n.104. All'esito dell'udienza in prosecuzione, svoltasi in assenza del rappresentante del Comune, Ricorrente_1 S.r.l. insisteva per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per l'anno 2020, nei limiti dell'esonero previsto per legge, e l'accoglimento delle precedenti conclusioni per quanto concerne il 2018 e 2019.
Il primo giudice osservava che “Il comune di Como, in data 24 maggio 2024 ha comunicato di aver provveduto, in via di autotutela, all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento relativo all'anno
2020, di cui al ricorso n.14/2024, ai sensi dell'art.177. comma 1, del D.L. n.34 del 19/5/2020 (cd. Decreto rilancio) convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17/07/2020, che ha previsto l'esenzione del saldo IMU per l'anno 2020 a favore dei proprietari di immobili ad uso Albergo e delle relative pertinenze, per cui ha ridotto l'originaria pretesa tributaria da €.28.826,00 ad €.2.663,00, limitando l'applicazione dell'imposta ai soli due immobili, trasformati in abitazione. Nei predetti limiti deve, pertanto, essere accolta l'istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, avanzata dalla difesa, con la conseguente compensazione delle spese del giudizio relativamente all'anno 2020. Per quanto concerne la restante questione di merito, occorre premettere che la ricorrente censura gli avvisi di accertamento de quibus deducendo l'illegittimità costituzionale della citata normativa in materia di IMU con riferimento agli artt.117
e 119 della Costituzione, riferibili ad una erronea interpretazione degli artt.822 e 586 C.C.- senza prospettare altri addebiti in merito alla eventuale sussistenza di specifici vizi degli atti medesimi concernenti l'applicazione dell'imposta de qua. Invero, la tesi della carenza di potere del Comune si fonda sulla premessa erronea che il potere impositivo in materia di IMU, riconosciuto dalla legge ai Comuni, sarebbe circoscritto ai beni del demanio comunale, per cui esso dovrebbe ritenersi esercitato illegittimamente per contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione. La ricorrente, però, non indica le ragioni per le quali la normativa in esame sia in contrasto con tali principi costituzionali. · Senonché il
Comune non rientra tra i soggetti passivi dell'imposta, individuati tassativamente dall'art.1, comma 743, della legge n.160 del 2019 “nel proprietario dell'immobile; nel titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria” . · Invero l'art.117
Cost. prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” ed il successivo art.119 prevede che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea”.
Nessuna delle due disposizioni esclude il potere impositivo del Comune. Infatti, mentre la prima individua la competenza legislativa in capo allo Stato e alle Regioni, per cui il richiamo di tale disposizione è del tutto inconferente, la seconda, al contrario, riconosce anche in capo agli enti locali, tra i quali rientrano i
Comuni, l'autonomia finanziaria di entrata oltre che di spesa. E ciò in raccordo con i principi che garantiscono i diritti inviolabili della persona, la riserva di legge in materia tributaria e la capacità contributiva, previsti dagli artt.2, 23 e 53 della Costituzione. Invero, la lettura di tali disposizioni, giustifica l
'attribuzione del potere impositivo ai Comuni, prevedendo, nel primo caso, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale – nell'ambito dei quali si colloca anche il dovere del singolo di adempiere agli obblighi tributari previsti dalla legge- collegato alla previsione dell'art.23, a tutela del cittadino, che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e nel terzo caso – strettamente collegato ai primi due- che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” nell'ambito della quale si colloca anche la redditività dei beni immobili. Peraltro, la tesi della ricorrente è in aperta contraddizione con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. 22 aprile 1997 n.111) in materia di imposta comunale sugli immobili – I.C.I.- che ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità circa l'attribuzione del potere impositivo al Comune. Tale imposta è stata sostituita dall'IMU che ne ha, però, recepito le caratteristiche essenziali, tra le quali rientra certamente l'attribuzione del potere impositivo sui beni immobili dei privati.
Nessuna rilevanza, infine, può essere riconosciuta alla presunta rilevanza in subiecta materia alle disposizioni contenute negli art.822 e 586 C.C. , concernenti i beni demaniali e la successione necessaria dello Stato, atteso che la disciplina specifica dell'IMU è stata attuata con legge ordinaria che, per la ragioni esposte, non evidenzia violazioni della Costituzione. L'eccezione di illegittimità costituzionale è, pertanto, manifestamente infondata e non può costituire il presupposto per l'accoglimento dei ricorsi che non sono sorretti da altra motivazione. La società ricorrente per effetto del rigetto dei ricorsi deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio a favore del comune di Como che si liquidano, complessivamente, in via equitativa, in €. 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso n.14/2024, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente all' IMU gravante sull'albergo e sulle relative pertinenze. Rigetta nel resto il citato ricorso con spese compensate. Rigetta, inoltre, i ricorsi n. 12 e n.13/2024. Condanna la società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l., alla rifusione delle spese del giudizio a favore del comune di Como, che liquida complessivamente, in via equitativa, in
€.1.500,00.”.
Ricorrente_1 S.r.l. presenta appello atteso che: “nella sentenza appaiono infatti assolutamente mancanti i motivi della decisione, come pure nemmeno risulta indicata, in risposta alla ricorrente, quale legge dello
Stato avrebbe delegato al Comune la potestà sul demanio privato”. …” l'unica sorgente autorevole che un
Comune cita in relazione all'IMU è l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e l'art. 1, comma 639 e commi 684 e seguenti, della legge n. 147 del
27/12/2013, leggi che a fortiori sono incostituzionali in quanto un Comune non ha la capacità legale di tassare immobili appartenenti a privati e siti nel proprio territorio comunale;
in relazione alle leggi succitate e al fatto che i soldi dell'IMU incassati da un Comune restano nelle casse del Comune e a disposizione immediata del Comune stesso senza mai essere riversate nelle casse dello Stato, un
Comune non può addurre a sua difesa il concetto di legge respondeat superior perché in realtà non funge da agente dello Stato ma direttamente come superior, ciò anche come stabilito dalle succitate leggi stesse.” … “La Corte di Cassazione ha affermato che "la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado — in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere — assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass., 1° luglio 2014, n.
14908). In senso conforme si sono pronunciati i giudici della Corte di Cassazione con altra sentenza, con la quale hanno ribadito che "nel processo tributario è legittima, e assolve l'onere di specificità imposto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado" (Cass., 22 aprile 2015, n. 8185). Si ritiene quindi dover ribadire quanto espresso nel ricorso e non adeguatamente considerato dalla Corte di primo grado”.
Così conclude: “Voglia la Corte di Giustizia Tributaria Regionale adita annullare la sentenza n. 11386 sez.
1 (emessa il 10/06/2024 e pubblicata il 12/06/2024) con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo di
Como ha rigettato il ricorso prodotto dalla società Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di accertamento n.11386 del 13/10/2023 per IMU anno 2018, riconoscendo invece la legittimità delle ragioni della ricorrente e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme eventualmente riscosse dall'Ente in pendenza di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
Comune di Como non si è costituito.
Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti versati in atti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio trattiene la causa a sentenza ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di prime cure va confermata, atteso che resiste a tutti i motivi d'impugnazione come illustrati in narrativa. Sfuggono alla Corte i fondamenti normativi per i quali l'appellante afferma che: “il potere impositivo in materia di IMU, riconosciuto dalla legge ai Comuni, sarebbe circoscritto ai beni del demanio comunale, per cui esso dovrebbe ritenersi esercitato illegittimamente per contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione”. Per il resto, questa Corte rileva che -giusta l'art. 53, c.1, d.lgs. 546/1992- l'atto di appello deve recare l'indicazione specifica dei motivi di gravame, che -secondo dottrina- tali sono «quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime».
Nonostante parte della giurisprudenza dubita sull'ammissibilità dell'appello che riproponga i medesimi argomenti, anche di difesa del provvedimento contestato, come già contrapposti in primo grado al ricorso, questa Corte intende aderire all'orientamento di legittimità secondo il quale, mutatis mutandis, "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado -in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere- assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. ord. 14908/2014; Vds. anche Cass. ord. nn. 21438/2017, 125/2017, 16163/2016,
1200/2016, 227/2016; 8185/2015; 14908/2014; 3064/2012). Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che la mera riproposizione in appello delle medesime argomentazioni spese -nel giudizio di prime cure- sull'atto oggetto del processo, non assistite -in sede di revisio prioris istantiae- da argomentazioni volte ad incrinarne le avverse rationes decidendi, come ritenute e considerate dal primo giudice, consente al giudice del gravame di far propria, semplicemente per relationem, l'apprezzata motivazione adottata dal primo giudice, atteso che mancano argomenti inediti a cui reagire.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^ in composizione collegiale, respinge tutti i riuniti appelli del Contribuente, conferma la sentenza n° 88/1/2024 della C.G. T.1° di Como, depositata il 12/06/2024. Condanna altresì, Ricorrente_1 S.r.l., appellante soccombente, al pagamento a Comune di Como. delle spese del grado così liquidate: € 1.982/00 (per esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre 15% di spese generali. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.