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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13238/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13238/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BEVIONE Parte_1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 57 10128 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OS ND CLEMENTE, elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO CONVENUTI
Conclusioni di parte attrice: in via istruttoria: disporsi l'integrazione della CTU, come già richiesto nella memoria di osservazioni dal proprio CTP, sui seguenti punti: […] nel merito: a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120 TUB novellato per i rapporti i c/c n°943 (conto corrente), n°21024 (conto corrente), n°11969 (conto corrente) ed i conti n°626 (conto anticipi), n°741 (conto anticipi), n°21922 (conto anticipi) e n°21028 (conto anticipi), previa – se del caso - declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e delle tutte altre commissioni, di tutti gli altri interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero per la mancata pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità della causa ex art. 1418 c.c. per i contratti di mutuo del marzo 2012 (mutuo chirografario n.7406774), dell'aprile 2015 (mutuo chirografario n°1017956), del 2019 (mutuo chirografario n°4460464) e del 2020 (mutuo chirografario pagina 1 di 6 n°4813006), e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla Parte_1
e dal sig. al per i suddetti rapporti, dichiarare tenuto
[...] Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
a favore della ed al sig. della somma di € Parte_1 Parte_1
682.822,03 o della maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della Controparte_1
e del sig. , cagionati dalla condotta illegittima Parte_1 Parte_1 dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dalla Controparte_1
e dal sig. per la procedura di mediazione Parte_1 Parte_1 pregressa al giudizio per € 48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di Mediazione ed € 4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione. d) respingere la domanda riconvenzionale svolta dalla banca in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine: condannare la ed sig. nei limiti Parte_1 Parte_1 del giusto e del provato nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.
Conclusioni di parte convenuta: in via principale:
-respingere le domande proposte da in persona legale
Parte_1 rappresentante pro tempore , e di in quanto infondate in fatto e
Parte_1 Parte_1 in diritto;
in via riconvenzionale: dichiararsi tenuti e condannarsi in persona legale
Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore , e il fideiussore a pagare, in solido
Parte_1 Parte_1 tra loro, a la complessiva somma capitale di € 334.104,08, oltre interessi dal 20/01/2023 al Controparte_1 saldo, al tasso di mora contrattuale;
ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito di parte attrice
Le contestazioni sollevate dalla parte attrice si articolano come segue.
In primo luogo, viene censurata l'applicazione di interessi ritenuti illegittimi, con particolare riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, al superamento dei tassi soglia previsti dalla pagina 2 di 6 normativa antiusura, nonché all'addebito di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori oneri reputati privi di idoneo supporto documentale.
In secondo luogo, si deduce la sussistenza di usura bancaria, contestando l'applicazione di tassi usurari sia sotto il profilo oggettivo, per il superamento del tasso soglia, sia sotto il profilo soggettivo, per la sproporzione degli interessi rispetto alla situazione economica della società.
Viene inoltre eccepita la violazione della normativa in materia di anatocismo, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi in contrasto con quanto disposto dall'art. 120 TUB e successive modifiche.
Da ultimo viene allegata la nullità di alcuni mutui concessi nel corso del rapporto ed accreditati sui conti correnti di parte attrice, che avrebbero avuto la sola finalità di ripianare in tutto o in parte la posizione debitoria del correntista.
Parte attrice richiede, pertanto, previo ricalcolo dei rapporti di dare e avere nei confronti della banca, la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate dalla Parte_1
a favore di
[...] Controparte_1
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice non può essere accolta, salvo quanto si dirà infra, non essendo stato assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “compete all'attore, che agisca per la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare l'invalida causa debendi […]. Ed invero, spetta al correntista l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, e, quindi, anche l'illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi ultralegali, che non è assolto – in mancanza di ogni altra prova – se non siano stati versati in atti i contratti bancari, che il correntista ha facoltà di richiedere ed acquisire con lo strumento all'uopo previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. Questa Corte ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca” (Cass. Civ. 5369 del 29.2.2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto i contratti di conto corrente, i contratti di mutuo e gli estratti conto dall'apertura dei rapporti, né ha provato di averli infruttuosamente richiesti ex art. 119 quarto comma TUB (prova che avrebbe legittimato una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.), né ha acconsentito alla loro produzione da parte della convenuta in sede di CTU.
pagina 3 di 6 Ne consegue l'impossibilità di valutare l'eventuale illegittimità dei pagamenti effettuati a favore della banca convenuta, con due sole eccezioni: i pagamenti per tassi usurai, sempre rilevabili d'ufficio, la cui sussistenza è stata specificamente esclusa dal CTU nei rapporti oggetto di causa, e gli interessi anatocistici praticati in data successiva al 1° gennaio 2014.
Sino all'introduzione dell'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, in vigenza della delibera CICR
9.2.2000, era previsto che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi
e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. In vigenza di tale dato normativo, conformemente alla citata giurisprudenza sull'onere della prova, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole.
Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attore.
A diversa conclusione si deve giungere invece con riferimento all'anatocismo applicato successivamente al 1° gennaio 2014. Al riguardo la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. Civ. n. 21344 del 30/07/2024). Ne consegue che, a partire da quel momento, tutti gli addebiti di interessi anatocistici operati dalla banca devono considerarsi indebiti.
Atteso che la CTU in atti non indica specificamente l'ammontare delle somme addebitate a parte attrice a titolo di interessi anatocistici, al solo fine di quantificare tale voce il Tribunale ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo.
2. Sulla domanda riconvenzionale e sui rapporti di mutuo
Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della Parte_1
e di personalmente in qualità di fideiussore, al pagamento in
[...] Parte_1 solido della somma complessiva di € 334.104,08, oltre interessi in ragione dei contratti di mutuo n.
4813006 e n. 4460464.
pagina 4 di 6 La domanda non può trovare accoglimento poiché non ha assolto l'onere probatorio Controparte_1
a suo carico.
Emerge dalla documentazione prodotta che i due contratti di mutuo sono stati accreditati sul conto corrente n. 943 (cfr. art. 21 mutuo n. 4460464 e art. 18 mutuo n. 4813006), sicché le poste attive e passive del mutuo erano annotate sul conto corrente unitamente alle altre poste attive e passive relative a quel rapporto.
In un questo caso, la Suprema Corte (Cass. Civ. ordinanza 5373/2024) ha precisato che la ripartizione dell'onere della prova si atteggia analogamente a quanto previsto con riferimento al contratto di conto corrente e pertanto la banca che agisce (in riconvenzionale) assumendo di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, a nulla rilevando che, nel caso di specie, l'esposizione sia rinveniente da rapporto di mutuo e non già da rapporto di c/c.
Ne discende che, in assenza: (i) di indicazione analitica delle rate insolute, (ii) del contratto di conto corrente da cui desumere i tassi applicati in costanza di rapporto e (iii) di tutti gli estratti conto relativi al rapporto (il conto corrente n. 943 risulta aperto in data antecedente al primo estratto conto in atti, risalente al 3° trimestre 2014 e riportante un saldo negativo di 202.366,49€) non è possibile ricostruire compiutamente i rapporti di dare avere relativi al conto corrente su cui sono state accreditate le somme mutuate. In questo quadro, l'estratto di saldaconto versato in atti, sia pure munito di certificazione notarile, non può ritenersi idoneo a documentare il credito reclamato nel suo preciso ammontare.
L'importo richiesto da parte convenuta non può neppure ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. atteso che, già in citazione, parte attrice aveva espressamente contestato gli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente del cliente a titolo di spese, commissioni, oneri accessori e ulteriori costi contrattuali maturati nel corso del rapporto, i quali, nel caso di specie, concorrono a determinare la posizione debitoria complessiva.
3. Sulle spese
La liquidazione e regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio verrà effettuata in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, non definitivamente pronunciando;
• Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento di usura per i rapporti i c/c n°943
(conto corrente), n°21024 (conto corrente), n°11969 (conto corrente) ed i conti n°626 (conto anticipi), n°741 (conto anticipi), n°21922 (conto anticipi) e n°21028 (conto anticipi);
• Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento di anatocismo per i rapporti i c/c n°943 (conto corrente), n°21024 (conto corrente), n°11969 (conto corrente) ed i conti n°626
(conto anticipi), n°741 (conto anticipi), n°21922 (conto anticipi) e n°21028 (conto anticipi) sino al
31.12.2013;
• Accerta che, per il periodo successivo al 31.12.2013, nell'ambito dei rapporti bancari intervenuti con la convenuta, sono stati applicati interessi anatocistici indebiti e, per la loro determinazione, RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
• Rigetta la domanda di condanna della in Parte_1 persona legale rappresentante pro tempore , e del fideiussore Parte_1 Parte_1
a pagare, in solido tra loro, a la complessiva somma capitale di
[...] Controparte_1
€ 334.104,08
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico
Torino, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13238/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BEVIONE Parte_1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 57 10128 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OS ND CLEMENTE, elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO CONVENUTI
Conclusioni di parte attrice: in via istruttoria: disporsi l'integrazione della CTU, come già richiesto nella memoria di osservazioni dal proprio CTP, sui seguenti punti: […] nel merito: a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120 TUB novellato per i rapporti i c/c n°943 (conto corrente), n°21024 (conto corrente), n°11969 (conto corrente) ed i conti n°626 (conto anticipi), n°741 (conto anticipi), n°21922 (conto anticipi) e n°21028 (conto anticipi), previa – se del caso - declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e delle tutte altre commissioni, di tutti gli altri interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero per la mancata pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità della causa ex art. 1418 c.c. per i contratti di mutuo del marzo 2012 (mutuo chirografario n.7406774), dell'aprile 2015 (mutuo chirografario n°1017956), del 2019 (mutuo chirografario n°4460464) e del 2020 (mutuo chirografario pagina 1 di 6 n°4813006), e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla Parte_1
e dal sig. al per i suddetti rapporti, dichiarare tenuto
[...] Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
a favore della ed al sig. della somma di € Parte_1 Parte_1
682.822,03 o della maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della Controparte_1
e del sig. , cagionati dalla condotta illegittima Parte_1 Parte_1 dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dalla Controparte_1
e dal sig. per la procedura di mediazione Parte_1 Parte_1 pregressa al giudizio per € 48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di Mediazione ed € 4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione. d) respingere la domanda riconvenzionale svolta dalla banca in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine: condannare la ed sig. nei limiti Parte_1 Parte_1 del giusto e del provato nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.
Conclusioni di parte convenuta: in via principale:
-respingere le domande proposte da in persona legale
Parte_1 rappresentante pro tempore , e di in quanto infondate in fatto e
Parte_1 Parte_1 in diritto;
in via riconvenzionale: dichiararsi tenuti e condannarsi in persona legale
Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore , e il fideiussore a pagare, in solido
Parte_1 Parte_1 tra loro, a la complessiva somma capitale di € 334.104,08, oltre interessi dal 20/01/2023 al Controparte_1 saldo, al tasso di mora contrattuale;
ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito di parte attrice
Le contestazioni sollevate dalla parte attrice si articolano come segue.
In primo luogo, viene censurata l'applicazione di interessi ritenuti illegittimi, con particolare riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, al superamento dei tassi soglia previsti dalla pagina 2 di 6 normativa antiusura, nonché all'addebito di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori oneri reputati privi di idoneo supporto documentale.
In secondo luogo, si deduce la sussistenza di usura bancaria, contestando l'applicazione di tassi usurari sia sotto il profilo oggettivo, per il superamento del tasso soglia, sia sotto il profilo soggettivo, per la sproporzione degli interessi rispetto alla situazione economica della società.
Viene inoltre eccepita la violazione della normativa in materia di anatocismo, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi in contrasto con quanto disposto dall'art. 120 TUB e successive modifiche.
Da ultimo viene allegata la nullità di alcuni mutui concessi nel corso del rapporto ed accreditati sui conti correnti di parte attrice, che avrebbero avuto la sola finalità di ripianare in tutto o in parte la posizione debitoria del correntista.
Parte attrice richiede, pertanto, previo ricalcolo dei rapporti di dare e avere nei confronti della banca, la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate dalla Parte_1
a favore di
[...] Controparte_1
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice non può essere accolta, salvo quanto si dirà infra, non essendo stato assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “compete all'attore, che agisca per la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare l'invalida causa debendi […]. Ed invero, spetta al correntista l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, e, quindi, anche l'illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi ultralegali, che non è assolto – in mancanza di ogni altra prova – se non siano stati versati in atti i contratti bancari, che il correntista ha facoltà di richiedere ed acquisire con lo strumento all'uopo previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. Questa Corte ha precisato che, in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca” (Cass. Civ. 5369 del 29.2.2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto i contratti di conto corrente, i contratti di mutuo e gli estratti conto dall'apertura dei rapporti, né ha provato di averli infruttuosamente richiesti ex art. 119 quarto comma TUB (prova che avrebbe legittimato una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.), né ha acconsentito alla loro produzione da parte della convenuta in sede di CTU.
pagina 3 di 6 Ne consegue l'impossibilità di valutare l'eventuale illegittimità dei pagamenti effettuati a favore della banca convenuta, con due sole eccezioni: i pagamenti per tassi usurai, sempre rilevabili d'ufficio, la cui sussistenza è stata specificamente esclusa dal CTU nei rapporti oggetto di causa, e gli interessi anatocistici praticati in data successiva al 1° gennaio 2014.
Sino all'introduzione dell'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, in vigenza della delibera CICR
9.2.2000, era previsto che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi
e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. In vigenza di tale dato normativo, conformemente alla citata giurisprudenza sull'onere della prova, ove il cliente agisca per la restituzione degli importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole.
Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attore.
A diversa conclusione si deve giungere invece con riferimento all'anatocismo applicato successivamente al 1° gennaio 2014. Al riguardo la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. Civ. n. 21344 del 30/07/2024). Ne consegue che, a partire da quel momento, tutti gli addebiti di interessi anatocistici operati dalla banca devono considerarsi indebiti.
Atteso che la CTU in atti non indica specificamente l'ammontare delle somme addebitate a parte attrice a titolo di interessi anatocistici, al solo fine di quantificare tale voce il Tribunale ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo.
2. Sulla domanda riconvenzionale e sui rapporti di mutuo
Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della Parte_1
e di personalmente in qualità di fideiussore, al pagamento in
[...] Parte_1 solido della somma complessiva di € 334.104,08, oltre interessi in ragione dei contratti di mutuo n.
4813006 e n. 4460464.
pagina 4 di 6 La domanda non può trovare accoglimento poiché non ha assolto l'onere probatorio Controparte_1
a suo carico.
Emerge dalla documentazione prodotta che i due contratti di mutuo sono stati accreditati sul conto corrente n. 943 (cfr. art. 21 mutuo n. 4460464 e art. 18 mutuo n. 4813006), sicché le poste attive e passive del mutuo erano annotate sul conto corrente unitamente alle altre poste attive e passive relative a quel rapporto.
In un questo caso, la Suprema Corte (Cass. Civ. ordinanza 5373/2024) ha precisato che la ripartizione dell'onere della prova si atteggia analogamente a quanto previsto con riferimento al contratto di conto corrente e pertanto la banca che agisce (in riconvenzionale) assumendo di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, a nulla rilevando che, nel caso di specie, l'esposizione sia rinveniente da rapporto di mutuo e non già da rapporto di c/c.
Ne discende che, in assenza: (i) di indicazione analitica delle rate insolute, (ii) del contratto di conto corrente da cui desumere i tassi applicati in costanza di rapporto e (iii) di tutti gli estratti conto relativi al rapporto (il conto corrente n. 943 risulta aperto in data antecedente al primo estratto conto in atti, risalente al 3° trimestre 2014 e riportante un saldo negativo di 202.366,49€) non è possibile ricostruire compiutamente i rapporti di dare avere relativi al conto corrente su cui sono state accreditate le somme mutuate. In questo quadro, l'estratto di saldaconto versato in atti, sia pure munito di certificazione notarile, non può ritenersi idoneo a documentare il credito reclamato nel suo preciso ammontare.
L'importo richiesto da parte convenuta non può neppure ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. atteso che, già in citazione, parte attrice aveva espressamente contestato gli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente del cliente a titolo di spese, commissioni, oneri accessori e ulteriori costi contrattuali maturati nel corso del rapporto, i quali, nel caso di specie, concorrono a determinare la posizione debitoria complessiva.
3. Sulle spese
La liquidazione e regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio verrà effettuata in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, non definitivamente pronunciando;
• Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento di usura per i rapporti i c/c n°943
(conto corrente), n°21024 (conto corrente), n°11969 (conto corrente) ed i conti n°626 (conto anticipi), n°741 (conto anticipi), n°21922 (conto anticipi) e n°21028 (conto anticipi);
• Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento di anatocismo per i rapporti i c/c n°943 (conto corrente), n°21024 (conto corrente), n°11969 (conto corrente) ed i conti n°626
(conto anticipi), n°741 (conto anticipi), n°21922 (conto anticipi) e n°21028 (conto anticipi) sino al
31.12.2013;
• Accerta che, per il periodo successivo al 31.12.2013, nell'ambito dei rapporti bancari intervenuti con la convenuta, sono stati applicati interessi anatocistici indebiti e, per la loro determinazione, RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
• Rigetta la domanda di condanna della in Parte_1 persona legale rappresentante pro tempore , e del fideiussore Parte_1 Parte_1
a pagare, in solido tra loro, a la complessiva somma capitale di
[...] Controparte_1
€ 334.104,08
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico
Torino, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
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