TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1194/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TASSONE DONATELLA (C.F. ), giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina1 di 9
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Vibonati (SA), alla via Carlo Pisacane n. 41, ove è già residente. Le decisioni di maggiore interesse della figlia, quali l'istruzione, l'educazione, la salute ed il tempo libero, potranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni relative alla ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità separatamente;
2) il padre potrà trascorrere con 2 fine settimana non consecutivi Per_1 dal Sabato all'uscita da scuola (dalle ore 10:00 nel periodo extrascolastico ovvero in quello scolastico, allorquando di sabato la pagina2 di 9 minore non debba andare a scuola) sino alla Domenica alle ore 19:00
(ed alle ore 21:00 nei periodi extrascolastici), con l'obbligo del padre di prelevare e riaccompagnare la figlia presso la casa materna;
durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e nel rispetto delle attività scolastiche e ludiche della stessa, il padre potrà tenere con sé la figlia per un pomeriggio, preferibilmente il mercoledì o giovedì, dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena, preoccupandosi sia di prelevarla che di riaccompagnarla dalla madre.
3) Restando fermi i contenuti del diritto di visita, così come sopra indicati, durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori che dovrà intervenire entro il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi (nel periodo da giugno a settembre non scolastico), ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre (stabilendo sin d'ora che Natale 2024 Nova lo trascorrerà col padre), il 31 dicembre ed 1 gennaio (per l'anno 2024 resterà con la madre) e così il giorno di Pasqua e lunedì in (per l'anno 2025 Per_2 Per_1 starà col padre); i genitori potranno trascorrere, altresì, con la figlia il giorno del proprio compleanno, nonché il giorno rispettivamente della festa della mamma e del papà (restando fermi gli impegni scolastici e ludici di e compatibilmente con gli stessi); il compleanno di Per_1 Per_1 sarà festeggiato con un dei genitori ad anni alterni, fermo restando il rientro a casa dalla madre la sera per il pernotto in ogni caso.
4) Resta inteso che ciascun genitore dovrà tenere sempre in debita considerazione gli impegni scolastici, extrascolastici e ludici di e Per_1 dovrà organizzarsi nei periodi di presa in custodia rispettandoli.
pagina3 di 9 5) Al fine di agevolare le comunicazioni tra il padre, che vive a Pozzuoli,
e la piccola il primo si impegna ad acquistare per la figlia un Per_1 nuovo telefono mobile con una nuova scheda allo stesso intestata. Resta inteso che non dovrà mai essere attivato sul dispositivo in uso alla minore alcun sistema di tracciamento ed alcun gioco. Le telefonate da parte del padre alla figlia dovranno essere effettuate in modo ponderato ed in numero contenuto, in modo tale da non arrecarle disturbo, fermo restando che il telefono dovrà rimanere spento quando dorme, Per_1 studia, ovvero frequenta la scuola. Le videochiamate potranno essere effettuate dal padre solo dopo espresso consenso della minore, di cui il padre dovrà sempre tener conto.
6) Le comunicazioni tra i genitori, per la gestione della minore, dovranno essere effettuate preferibilmente per iscritto (whatsapp, sms,
e-mail ..etc), restando inteso che dovrà sempre essere rispettata ed ascoltata la volontà di Per_1
7) il padre e la madre parteciperanno congiuntamente a tutti gli incontri scuola famiglia, con impegno di entrambi a darsi reciproca e tempestiva comunicazione di detti incontri qualora non sia possibile assumere le informazioni del caso mediante accesso all'area riservata messa a disposizione dall'istituto scolastico;
8) laddove uno dei ricorrenti porti la figlia con sé in viaggio, dovrà assicurare la propria reperibilità ad un numero di telefono fisso o mobile;
9) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, rispettando il pagina4 di 9 ruolo dell'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
10) Il sig. presta sin d'ora il consenso al trasferimento della CP_1 minore in uno alla madre in altro Comune ovvero in altra Regione dello
Stato Italiano, anche diversa dalla Campania, qualora la sig.ra , Pt_1 che al momento è priva di occupazione, dovesse reperire un'attività lavorativa remunerata che implichi un trasferimento.
11) il sig. si impegna a garantire la sua disponibilità a CP_1 prendersi cura di qualora la sig.ra dovesse aver bisogno di Per_1 Pt_1 supporto per motivi di lavoro ovvero per qualsivoglia altra necessità, fermo restando che il sarà informato di tale evenienza con il CP_1 dovuto anticipo (almeno 48 ore).
12) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra mensilmente CP_1 Pt_1 la somma di € 600,00 (Euro settecento/00) quale contributo per il mantenimento della figlia minore che sarà adeguata Per_1 automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e che sarà versata alla stessa entro il giorno 9 (nove) di ogni mese, mediante accredito su c/c intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già conosciute allo Pt_1 stesso.
13) Entrambi i genitori si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, a far percepire l'assegno unico per la figlia alla sig.ra Per_1 Pt_1 nella misura del 100%; la sottoscrizione del presente accordo equivale a ratifica del consenso già prestato da parte del sig. alla CP_1 riscossione dell'assegno de quo in via integrale da parte della sig.ra
. Pt_1
pagina5 di 9 14) Oltre al contributo al mantenimento in favore della figlia saranno a carico del padre anche le spese straordinarie, nella misura del 60 %. Si riporta di seguito le elencazione delle spese straordinarie extra assegno e la relativa disciplina: SPESE SANITARIE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese protesiche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
SPESE SANITARIE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio
Sanitario Nazionale;
trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE SCOLASTICHE (da documentare)
e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, abbonamento per i mezzi pubblici per raggiungere la scuola;
LE SPESE SCOLASTICHE (da e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi pagina6 di 9 (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero e lezioni private;
LE SPESE LUDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private;
iscrizioni a palestre;
spese per le feste compleanno delle figlie. Si precisa che le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, dovranno sempre essere preventivamente concertate tra gli stessi e, salvo motivato dissenso, rimborsate alla madre non oltre 30 giorni dalla comunicazione della spesa sostenuta corredata sempre da idonea documentazione probatoria (scontrini, fatture et similia).
15) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio. Resta inteso che comunque la minore non potrà recarsi all'estero senza il preventivo accordo ed autorizzazione di entrambi i genitori.
16) Le suestese condizioni troveranno applicazione a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
17) Spese legali compensate pagina7 di 9 Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
5/12/24
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina8 di 9 1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
20/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina9 di 9