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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/12/2025, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere est.
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4195/2023, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Silvestri Parte_1 C.F._1
per delega in atti
Appellante
E
(c.f. C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, contumace. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato
Con la partecipazione ex art. 70 c.p.c. della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Roma Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 1615/2023 depositata il 1.2.2023 nel procedimento n. r.g. 40638/2021.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello civile di Roma, in composizione collegiale, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1615/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma sezione II CIVILE, in composizione collegiale nel giudizio R.G.A.C. 40638/2021, depositata in cancelleria il 01.02.2023, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono “accertare le condizioni di ammissibilità della querela di falso proposta da avverso il verbale delle operazioni Parte_1
compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018;
a seguito dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità della querela di falso provvedere a disporre l'interpello del producens ai sensi dell'art. 222 c.p.c.;
all'esito dell'interpello qualora ricorrono i presupposti di legge ammettere la querela di falso ed i mezzi istruttori;
NEL MERITO:
accertare e dichiarare che il fatto descritto nel verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018 non corrisponde al vero, come da querela di falso presentata dal;
Parte_1
accertata la falsità ideologica del verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018, escludere il documento affetto da falsità ideologica dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. nel giudizio di opposizione Parte_1
ad ordinanza prefettizia innanzi al Giudice di Pace di Velletri avente R.G.A.C. 3697/2018 Dr.ssa Langella;
disporre la cancellazione totale del verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018 in quanto privo di effetti giuridici;
provvedere a redigere la dichiarazione in calce o a margine del verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018 che l'intero documento o una parte dello stesso è privo di effetti giuridici a seguito delle prove acquisite agli atti del giudizio di falso;
condannare la parte convenuta a corrispondere al sig. il pagamento delle spese e compensi Parte_1
professionali dovuti per l'attività stragiudiziale, nonché giudiziale oltre I.V.A E C.P.A. .
condannare la parte appellata a corrispondere al signor il pagamento delle spese e compensi Parte_1
professionali dovuti per l'attività giudiziale per il secondo grado di giudizio oltre spese generali, I.V.A. E C.P.A.
In subordine, qualora il Giudicante di secondo grado ritenesse che il abbia confermato con la propria Pt_1
firma quanto indicato nel verbale del 14.06.2018, dichiarare lo stesso nullo e privo di ogni effetto giuridico in quanto contrario alla legge.
In via istruttoria:
Si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado ivi trascritte: Chiede ammettersi prova per testi sin
d'ora sui fatti del 14 Giugno 2018 sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che..”: 1) E' vero che il 14 giugno 2018 il veniva fermato dai Carabinieri di Castelgandolfo in località Parte_1
AL IA - Cecchina via Nettunense? 2)E' vero che il signor veniva sottoposto alla prova con Pt_1
l'etilometro per accertare il tasso alcolemico? 3) E' vero che il soffiava due volte e l'etilometro in dotazione Pt_1
dei carabinieri non segnava alcuna misurazione?4) E' vero che i Carabinieri chiedevano al di soffiare Pt_1
anche la terza volta? espunti da eventuali valutazioni indicando a teste sin d'ora la signora Testimone_1
residente in [...];. residente in [...], con riserva Testimone_2
di indicare altri testi.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2021, il sig. ha convenuto innanzi al Pt_1
Tribunale di Roma il al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria Controparte_1
della falsità ideologica del Verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla sua persona redatto in data 14 giugno 2018, alle ore 02:20, dai Carabinieri di Castel Gandolfo. L'attore ha addotto la falsità del verbale con riguardo all'attestazione ivi resa dagli agenti operanti circa il suo rifiuto “di sottoporsi alla prova con etilometro”, quando invece egli avrebbe tentato due volte il test, soffiando nell'apposito apparecchio, senza che il misuratore avesse rilevato alcunché.
A sostegno della dedotta falsità ideologica, l'attore ha richiesto l'ammissione di prova per testimoni e in ogni caso dedotto la contraddizione intrinseca dell'atto nel quale era verbalizzato, prima, che il si era “sottoposto ad accertamenti qualitativi con precursore in dotazione con esito Pt_1
positivo” e, poi, il suo rifiuto ad eseguire la “prova con l'etilometro”.
Con sentenza pubblicata l'1.2.2023 il Tribunale di Roma ha così statuito:
“A) Respinge la querela di falso proposta dall'attore avverso il documento in copia meglio Parte_1
identificato nelle conclusioni in epigrafe rassegnate.
B) Visto l'art. 226 c.p.c. condanna al pagamento della sanzione di € 20,00. Parte_1
C) Condanna al pagamento della sanzione di cui all'articolo 96 comma III c.p.c. che liquida Parte_1
nella misura di € 2500,00 in favore del . CP_1 CP_1
D) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del che Parte_1 Controparte_1
liquida nella misura di € 5.810,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di € 871,50 oltre oneri di legge”.
Avverso tale provvedimento, ritenuto ingiusto per plurime ragioni, il sig. ha proposto Pt_1
appello.
L'appellante ha censurato il provvedimento per avere il Tribunale, sulla base di una ricostruzione fattuale asseritamente travisata, ritenuto superflua la prova testimoniale dallo stesso richiesta e conseguentemente rigettato per assenza di prova la domanda;
la tesi ipotizzata dal primo
Giudice, ovvero il fatto che i testimoni non sarebbero stati in grado di indicare se il Pt_1
avesse finto di soffiare, sarebbe del tutto eccentrica, in quanto non prospettata da alcuna delle parti. Sotto altro profilo, quale ulteriore conferma della falsità del verbale, l'appellante ha evidenziato il contrasto tra quanto riportato dagli agenti nel verbale impugnato di falso e quanto riportato nell'annotazione di PG ex art. 357 co. 1, c.p.p. depositata dal nella Controparte_2
precedente fase di giudizio e allegata all'atto di appello.
Nell'annotazione – diversamente che nel verbale – era infatti assente il riferimento all'uso del precursore mentre era presente quello al rifiuto frapposto dal all'invito ad essere Pt_1
accompagnato presso una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha richiesto l'ammissione della prova per testimoni articolata in primo grado e ha insistito per la declaratoria della falsità ideologica del verbale, nella parte in cui era stato dato atto del suo rifiuto di sottoporsi alla prova dell'etilometro.
Il , seppure ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace nel Controparte_1
presente grado di giudizio.
Il Procuratore Generale, con atto in data 4.12.2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La causa, dapprima trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento delle prove orali non ammesse dal Tribunale.
All'esito dell'escussione dei due testimoni indicati dall'appellante, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 novembre 2025 ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., con deposito della pronuncia nei trenta giorni successivi.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come sopra accennato, il ha contestato la veridicità della verbalizzazione operata dagli Pt_1
agenti accertatori in relazione all'affermazione, contenuta nel verbale impugnato di falso, circa il suo rifiuto di sottoporsi al test con etilometro, rifiuto in conseguenza del quale è stata irrogata in suo danno la sanzione di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada all'epoca vigente.
L'odierno appellante, infatti, ha negato di essersi rifiutato di sottoporsi alla verifica, dichiarando di avere soffiato due volte nell'apparecchio e che il macchinario non era funzionante. Tanto premesso quanto all'oggetto dell'odierna querela di falso, l'unica questione rilevante agli effetti del giudizio è la verifica della veridicità, o meno, dell'indicato rifiuto di sottoposizione al test con etilometro, comportamento su cui si fonda la sanzione irrogata dal e la cui Pt_1
attestazione costituisce l'unico oggetto della querela di falso dallo stesso proposta.
Per tale motivo, per un verso è irrilevante accertare se il si fosse o meno sottoposto alla Pt_1
verifica mediante il cd. “precursore”, posto appunto che la circostanza non è oggetto della proposta querela di falso, e per altro non assume alcuna rilevanza appurare se effettivamente gli fosse stato chiesto di recarsi presso un Pronto Soccorso, posto che la circostanza non è menzionata nel verbale impugnato di falso e dunque, per definizione, non è compresa nella querela proposta dal (fermo in ogni caso che la verifica mediante prelievo ematico presso Pt_1
una struttura sanitaria era prevista, dall'art. 186, comma 5, del C.d.S., nel solo caso di incidente stradale e conseguente necessità di cure mediche).
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che, in esito all'istruttoria orale esperita nel presente grado di giudizio, le circostanze allegate dal sono state confermate da Pt_1
entrambi i testimoni escussi, la cui presenza in loco, la notte in cui si sono verificati i fatti, è attestata nell'annotazione di P.G. in atti.
La teste amica del la quale viaggiava come passeggera sul veicolo Testimone_1 Pt_1
dallo stesso condotto, ha riferito:
-che gli Agenti avevano fermato l'auto condotta dall'odierno appellante “a notte fonda, verso le tre se ben ricordo, mentre stava(no) tornando da una serata passata a Roma”;
- che il era stato sottoposto alla prova con etilometro;
Pt_1
- che in sua “presenza i Carabinieri, che erano due, chiesero di soffiare una prima volta;
uno dei due disse che non era risultato niente e chiese quindi al di soffiare la seconda volta, cosa che lui fece;
anche in questo Pt_1
caso il carabiniere disse che non era emerso nessun risultato”;
- che “a quel punto i Carabinieri chiesero di soffiare una terza volta ed il (suo) amico si rifiutò, dicendo che tanto era inutile perché l'etilometro era rotto”; - che i Carabinieri li avevano infine affidati ad un'amica che nel frattempo era sopraggiunta, perché li accompagnasse a casa;
la teste, sentita a precisazioni, ha riferito che l'amica intervenuta era tale residente sulla Nettunense all'altezza di Fontana di Papa, proprio Persona_1
dove erano stati fermati, la quale stava tornando a casa anche lei e si era avvicinata per vedere se avessero avuto bisogno di aiuto, prima che fosse sottoposto al test; Pt_1
- che non era vero che i Carabinieri avessero chiesto al di andare in pronto soccorso per Pt_1
le analisi, ma al contrario, come sopra indicato, li avevano affidati alla , perché li Tes_2
conducesse a casa, considerato che la teste non aveva la patente. Tes_1
La teste , conoscente del dopo aver riferito anch'essa di abitare “sulla Persona_1 Pt_1
Nettunense nella frazione di Fontana di Papa, proprio nel punto dove il (era) stato fermato dai Pt_1
carabinieri” e di essersi trovata sui luoghi al rientro a casa dopo una serata, a notte fonda, ha dichiarato:
-di aver visto che i Carabinieri stavano fermando l'auto del e di avere pensato di Pt_1
avvicinarsi per chiedere se i ragazzi fermati avessero bisogno di qualcosa;
- di avere “assistito alla prova dell'alcoltest”;
- di ricordare che il aveva soffiato per una prima volta nell'apparecchio, che la teste ha Pt_1
descritto “come un macchinario rettangolare sul quale era presente un monitor che si sarebbe dovuto accendere”;
- che “invece ciò non avvenne”, come constatato dalla teste, la quale ha precisato di avere direttamente riscontrato che “il monitor non si accendeva”;
- che “perciò fu chiesto al di eseguire un secondo tentativo, sempre con lo stesso esito”; Pt_1
- che, “a quel punto, a fronte della richiesta formulata dai carabinieri di eseguire un terzo tentativo, il Pt_1
si rifiutò perchè non funzionava”;
- che infine i ragazzi le erano stati affidati perché li riaccompagnasse a casa.
Tali testimonianze, rese da soggetti indifferenti rispetto al e la cui presenza sui luoghi è Pt_1
attestata nell'annotazione di P.G., circostanziate e tra loro concordanti sotto ogni profilo, devono ritenersi attendibili, di modo che l'affermazione relativa al rifiuto del di Pt_1 sottoporsi all'alcoltest deve ritenersi non veritiera, non potendo in tal senso rilevare il rifiuto di eseguire un terzo tentativo, a fronte del palese non funzionamento del macchinario, riferito dagli stessi verbalizzanti e direttamente riscontrato dalla teste . Tes_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della querela di falso ideologico proposta dal ed in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata la falsità Pt_1
dell'attestazione, contenuta nel Verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla sua persona redatto in data 14 giugno 2018, relativa al rifiuto dell'appellante di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro.
Per l'effetto, a norma degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., all'atto del passaggio in giudicato della presente pronuncia, deve essere ordinata la cancellazione della relativa dicitura dall'originale del verbale.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
4195/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara la falsità dell'attestazione, contenuta nel Verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona di redatto in data 14 giugno 2018 dai Carabinieri di Castel Gandolfo, Parte_1
relativa al rifiuto dell'appellante di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro;
- visti gli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., ordina, al passaggio in giudicato della presente pronuncia, la cancellazione della relativa dicitura dall'originale del verbale impugnato di falso;
- condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese Controparte_3
che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.500,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge,
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025. Il cons. est.
Dr. Elena Gelato
Il presidente
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere est.
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4195/2023, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Silvestri Parte_1 C.F._1
per delega in atti
Appellante
E
(c.f. C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, contumace. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato
Con la partecipazione ex art. 70 c.p.c. della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Roma Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 1615/2023 depositata il 1.2.2023 nel procedimento n. r.g. 40638/2021.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello civile di Roma, in composizione collegiale, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1615/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma sezione II CIVILE, in composizione collegiale nel giudizio R.G.A.C. 40638/2021, depositata in cancelleria il 01.02.2023, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono “accertare le condizioni di ammissibilità della querela di falso proposta da avverso il verbale delle operazioni Parte_1
compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018;
a seguito dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità della querela di falso provvedere a disporre l'interpello del producens ai sensi dell'art. 222 c.p.c.;
all'esito dell'interpello qualora ricorrono i presupposti di legge ammettere la querela di falso ed i mezzi istruttori;
NEL MERITO:
accertare e dichiarare che il fatto descritto nel verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018 non corrisponde al vero, come da querela di falso presentata dal;
Parte_1
accertata la falsità ideologica del verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018, escludere il documento affetto da falsità ideologica dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. nel giudizio di opposizione Parte_1
ad ordinanza prefettizia innanzi al Giudice di Pace di Velletri avente R.G.A.C. 3697/2018 Dr.ssa Langella;
disporre la cancellazione totale del verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018 in quanto privo di effetti giuridici;
provvedere a redigere la dichiarazione in calce o a margine del verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona per il fatto-reato 186 comma 7 del codice della strada di cui al verbale del 14 Giugno 2018 che l'intero documento o una parte dello stesso è privo di effetti giuridici a seguito delle prove acquisite agli atti del giudizio di falso;
condannare la parte convenuta a corrispondere al sig. il pagamento delle spese e compensi Parte_1
professionali dovuti per l'attività stragiudiziale, nonché giudiziale oltre I.V.A E C.P.A. .
condannare la parte appellata a corrispondere al signor il pagamento delle spese e compensi Parte_1
professionali dovuti per l'attività giudiziale per il secondo grado di giudizio oltre spese generali, I.V.A. E C.P.A.
In subordine, qualora il Giudicante di secondo grado ritenesse che il abbia confermato con la propria Pt_1
firma quanto indicato nel verbale del 14.06.2018, dichiarare lo stesso nullo e privo di ogni effetto giuridico in quanto contrario alla legge.
In via istruttoria:
Si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado ivi trascritte: Chiede ammettersi prova per testi sin
d'ora sui fatti del 14 Giugno 2018 sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che..”: 1) E' vero che il 14 giugno 2018 il veniva fermato dai Carabinieri di Castelgandolfo in località Parte_1
AL IA - Cecchina via Nettunense? 2)E' vero che il signor veniva sottoposto alla prova con Pt_1
l'etilometro per accertare il tasso alcolemico? 3) E' vero che il soffiava due volte e l'etilometro in dotazione Pt_1
dei carabinieri non segnava alcuna misurazione?4) E' vero che i Carabinieri chiedevano al di soffiare Pt_1
anche la terza volta? espunti da eventuali valutazioni indicando a teste sin d'ora la signora Testimone_1
residente in [...];. residente in [...], con riserva Testimone_2
di indicare altri testi.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2021, il sig. ha convenuto innanzi al Pt_1
Tribunale di Roma il al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria Controparte_1
della falsità ideologica del Verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla sua persona redatto in data 14 giugno 2018, alle ore 02:20, dai Carabinieri di Castel Gandolfo. L'attore ha addotto la falsità del verbale con riguardo all'attestazione ivi resa dagli agenti operanti circa il suo rifiuto “di sottoporsi alla prova con etilometro”, quando invece egli avrebbe tentato due volte il test, soffiando nell'apposito apparecchio, senza che il misuratore avesse rilevato alcunché.
A sostegno della dedotta falsità ideologica, l'attore ha richiesto l'ammissione di prova per testimoni e in ogni caso dedotto la contraddizione intrinseca dell'atto nel quale era verbalizzato, prima, che il si era “sottoposto ad accertamenti qualitativi con precursore in dotazione con esito Pt_1
positivo” e, poi, il suo rifiuto ad eseguire la “prova con l'etilometro”.
Con sentenza pubblicata l'1.2.2023 il Tribunale di Roma ha così statuito:
“A) Respinge la querela di falso proposta dall'attore avverso il documento in copia meglio Parte_1
identificato nelle conclusioni in epigrafe rassegnate.
B) Visto l'art. 226 c.p.c. condanna al pagamento della sanzione di € 20,00. Parte_1
C) Condanna al pagamento della sanzione di cui all'articolo 96 comma III c.p.c. che liquida Parte_1
nella misura di € 2500,00 in favore del . CP_1 CP_1
D) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del che Parte_1 Controparte_1
liquida nella misura di € 5.810,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di € 871,50 oltre oneri di legge”.
Avverso tale provvedimento, ritenuto ingiusto per plurime ragioni, il sig. ha proposto Pt_1
appello.
L'appellante ha censurato il provvedimento per avere il Tribunale, sulla base di una ricostruzione fattuale asseritamente travisata, ritenuto superflua la prova testimoniale dallo stesso richiesta e conseguentemente rigettato per assenza di prova la domanda;
la tesi ipotizzata dal primo
Giudice, ovvero il fatto che i testimoni non sarebbero stati in grado di indicare se il Pt_1
avesse finto di soffiare, sarebbe del tutto eccentrica, in quanto non prospettata da alcuna delle parti. Sotto altro profilo, quale ulteriore conferma della falsità del verbale, l'appellante ha evidenziato il contrasto tra quanto riportato dagli agenti nel verbale impugnato di falso e quanto riportato nell'annotazione di PG ex art. 357 co. 1, c.p.p. depositata dal nella Controparte_2
precedente fase di giudizio e allegata all'atto di appello.
Nell'annotazione – diversamente che nel verbale – era infatti assente il riferimento all'uso del precursore mentre era presente quello al rifiuto frapposto dal all'invito ad essere Pt_1
accompagnato presso una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha richiesto l'ammissione della prova per testimoni articolata in primo grado e ha insistito per la declaratoria della falsità ideologica del verbale, nella parte in cui era stato dato atto del suo rifiuto di sottoporsi alla prova dell'etilometro.
Il , seppure ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace nel Controparte_1
presente grado di giudizio.
Il Procuratore Generale, con atto in data 4.12.2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La causa, dapprima trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento delle prove orali non ammesse dal Tribunale.
All'esito dell'escussione dei due testimoni indicati dall'appellante, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 novembre 2025 ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., con deposito della pronuncia nei trenta giorni successivi.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come sopra accennato, il ha contestato la veridicità della verbalizzazione operata dagli Pt_1
agenti accertatori in relazione all'affermazione, contenuta nel verbale impugnato di falso, circa il suo rifiuto di sottoporsi al test con etilometro, rifiuto in conseguenza del quale è stata irrogata in suo danno la sanzione di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada all'epoca vigente.
L'odierno appellante, infatti, ha negato di essersi rifiutato di sottoporsi alla verifica, dichiarando di avere soffiato due volte nell'apparecchio e che il macchinario non era funzionante. Tanto premesso quanto all'oggetto dell'odierna querela di falso, l'unica questione rilevante agli effetti del giudizio è la verifica della veridicità, o meno, dell'indicato rifiuto di sottoposizione al test con etilometro, comportamento su cui si fonda la sanzione irrogata dal e la cui Pt_1
attestazione costituisce l'unico oggetto della querela di falso dallo stesso proposta.
Per tale motivo, per un verso è irrilevante accertare se il si fosse o meno sottoposto alla Pt_1
verifica mediante il cd. “precursore”, posto appunto che la circostanza non è oggetto della proposta querela di falso, e per altro non assume alcuna rilevanza appurare se effettivamente gli fosse stato chiesto di recarsi presso un Pronto Soccorso, posto che la circostanza non è menzionata nel verbale impugnato di falso e dunque, per definizione, non è compresa nella querela proposta dal (fermo in ogni caso che la verifica mediante prelievo ematico presso Pt_1
una struttura sanitaria era prevista, dall'art. 186, comma 5, del C.d.S., nel solo caso di incidente stradale e conseguente necessità di cure mediche).
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che, in esito all'istruttoria orale esperita nel presente grado di giudizio, le circostanze allegate dal sono state confermate da Pt_1
entrambi i testimoni escussi, la cui presenza in loco, la notte in cui si sono verificati i fatti, è attestata nell'annotazione di P.G. in atti.
La teste amica del la quale viaggiava come passeggera sul veicolo Testimone_1 Pt_1
dallo stesso condotto, ha riferito:
-che gli Agenti avevano fermato l'auto condotta dall'odierno appellante “a notte fonda, verso le tre se ben ricordo, mentre stava(no) tornando da una serata passata a Roma”;
- che il era stato sottoposto alla prova con etilometro;
Pt_1
- che in sua “presenza i Carabinieri, che erano due, chiesero di soffiare una prima volta;
uno dei due disse che non era risultato niente e chiese quindi al di soffiare la seconda volta, cosa che lui fece;
anche in questo Pt_1
caso il carabiniere disse che non era emerso nessun risultato”;
- che “a quel punto i Carabinieri chiesero di soffiare una terza volta ed il (suo) amico si rifiutò, dicendo che tanto era inutile perché l'etilometro era rotto”; - che i Carabinieri li avevano infine affidati ad un'amica che nel frattempo era sopraggiunta, perché li accompagnasse a casa;
la teste, sentita a precisazioni, ha riferito che l'amica intervenuta era tale residente sulla Nettunense all'altezza di Fontana di Papa, proprio Persona_1
dove erano stati fermati, la quale stava tornando a casa anche lei e si era avvicinata per vedere se avessero avuto bisogno di aiuto, prima che fosse sottoposto al test; Pt_1
- che non era vero che i Carabinieri avessero chiesto al di andare in pronto soccorso per Pt_1
le analisi, ma al contrario, come sopra indicato, li avevano affidati alla , perché li Tes_2
conducesse a casa, considerato che la teste non aveva la patente. Tes_1
La teste , conoscente del dopo aver riferito anch'essa di abitare “sulla Persona_1 Pt_1
Nettunense nella frazione di Fontana di Papa, proprio nel punto dove il (era) stato fermato dai Pt_1
carabinieri” e di essersi trovata sui luoghi al rientro a casa dopo una serata, a notte fonda, ha dichiarato:
-di aver visto che i Carabinieri stavano fermando l'auto del e di avere pensato di Pt_1
avvicinarsi per chiedere se i ragazzi fermati avessero bisogno di qualcosa;
- di avere “assistito alla prova dell'alcoltest”;
- di ricordare che il aveva soffiato per una prima volta nell'apparecchio, che la teste ha Pt_1
descritto “come un macchinario rettangolare sul quale era presente un monitor che si sarebbe dovuto accendere”;
- che “invece ciò non avvenne”, come constatato dalla teste, la quale ha precisato di avere direttamente riscontrato che “il monitor non si accendeva”;
- che “perciò fu chiesto al di eseguire un secondo tentativo, sempre con lo stesso esito”; Pt_1
- che, “a quel punto, a fronte della richiesta formulata dai carabinieri di eseguire un terzo tentativo, il Pt_1
si rifiutò perchè non funzionava”;
- che infine i ragazzi le erano stati affidati perché li riaccompagnasse a casa.
Tali testimonianze, rese da soggetti indifferenti rispetto al e la cui presenza sui luoghi è Pt_1
attestata nell'annotazione di P.G., circostanziate e tra loro concordanti sotto ogni profilo, devono ritenersi attendibili, di modo che l'affermazione relativa al rifiuto del di Pt_1 sottoporsi all'alcoltest deve ritenersi non veritiera, non potendo in tal senso rilevare il rifiuto di eseguire un terzo tentativo, a fronte del palese non funzionamento del macchinario, riferito dagli stessi verbalizzanti e direttamente riscontrato dalla teste . Tes_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della querela di falso ideologico proposta dal ed in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata la falsità Pt_1
dell'attestazione, contenuta nel Verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla sua persona redatto in data 14 giugno 2018, relativa al rifiuto dell'appellante di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro.
Per l'effetto, a norma degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., all'atto del passaggio in giudicato della presente pronuncia, deve essere ordinata la cancellazione della relativa dicitura dall'originale del verbale.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
4195/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara la falsità dell'attestazione, contenuta nel Verbale delle operazioni compiute per accertamenti urgenti sulla persona di redatto in data 14 giugno 2018 dai Carabinieri di Castel Gandolfo, Parte_1
relativa al rifiuto dell'appellante di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro;
- visti gli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., ordina, al passaggio in giudicato della presente pronuncia, la cancellazione della relativa dicitura dall'originale del verbale impugnato di falso;
- condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese Controparte_3
che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.500,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge,
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025. Il cons. est.
Dr. Elena Gelato
Il presidente
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto