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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1433 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Capannoli (PI) via Volterrana n. 279, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Galletti del Foro di
Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(PI) e residente in [...] Montecastello Pontedera (PI), rappresentato e difesa dall'avv. Serena Galletti del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
Ministero CP_2
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
* * *
In data 24.04.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica delle condizioni di separazione.
Le parti hanno dedotto che:
1. i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lucca in data
07.10.1978, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1978 di detto
Comune atto n. 349 parte II Serie A,
2. dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2 in data 01.06.1983 a Lucca e in data 06.02.1988 a Lucca, Per_3
3. le parti hanno definito la propria separazione in via consensuale con ricorso congiunto al
Tribunale di Pisa nel marzo 2008,
4. la separazione è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 30.09.2008,
5. le condizioni di separazione, in sintesi, prevedevano che la casa coniugale di proprietà della sig.ra rimanesse alla stessa, che il sig. versasse un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 1.100,00 mensili alla moglie, che il sig. versasse un CP_1 assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00, all'epoca non economicamente Per_3 indipendente,
6. al tempo dell'accordo il sig. esercitava la professione di imprenditore e la sig.ra CP_1
era casalinga, Pt_1
7. a oggi il sig. è pensionato con pensione molto bassa mentre la sig.ra è CP_1 Pt_1
casalinga e richiederà la pensione sociale,
8. i figli sono tutti economicamente indipendenti da tempo e che, pertanto, nessuno dei tre figli ha più diritto a ricevere un assegno di mantenimento,
9. alla luce del pensionamento del sig. le parti hanno concordato una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento a favore della signora a euro 100,00 totali mensili.
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“1. La signora rimarrà a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita in Capannoli (PI) n. 279. Pt_1
2. Il padre non verserà alcun contributo per i figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, e sarà pertanto revocato l'assegno di euro 500,00 mensili che era stato previsto a favore del figlio in Per_3 separazione.
3. Il sig. verserà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Controparte_1 di mantenimento alla sig.ra per l'importo di euro 100,00 mensili da rivalutare annualmente Parte_1 secondo l'Indice Istat. 4. Spese legali compensate”
Con note scritte congiunte depositate dalle parti in data 16.10.2025 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di separazione, così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto e, data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni decise con l'omologa del 30.09.2008 con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 1433/25 così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni di cui all'omologa del 30.09.2008 emessa dal Tribunale di Pisa, ferme restando le rimanenti condizioni,
a) DÀ ATTO che la sig.ra rimanga a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita Pt_1
in Capannoli (PI) n. 279,
b) REVOCA l'obbligo a carico del sig. i versare l'assegno di mantenimento CP_1
di euro 500,00 mensili in favore del figlio Per_3
c) DISPONE che il sig. versi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese un assegno di mantenimento alla sig.ra per l'importo di Parte_1 euro 100,00 mensili da rivalutare annualmente secondo l'Indice Istat,
SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1433 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Capannoli (PI) via Volterrana n. 279, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Galletti del Foro di
Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(PI) e residente in [...] Montecastello Pontedera (PI), rappresentato e difesa dall'avv. Serena Galletti del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
Ministero CP_2
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
* * *
In data 24.04.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica delle condizioni di separazione.
Le parti hanno dedotto che:
1. i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lucca in data
07.10.1978, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1978 di detto
Comune atto n. 349 parte II Serie A,
2. dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2 in data 01.06.1983 a Lucca e in data 06.02.1988 a Lucca, Per_3
3. le parti hanno definito la propria separazione in via consensuale con ricorso congiunto al
Tribunale di Pisa nel marzo 2008,
4. la separazione è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 30.09.2008,
5. le condizioni di separazione, in sintesi, prevedevano che la casa coniugale di proprietà della sig.ra rimanesse alla stessa, che il sig. versasse un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 1.100,00 mensili alla moglie, che il sig. versasse un CP_1 assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00, all'epoca non economicamente Per_3 indipendente,
6. al tempo dell'accordo il sig. esercitava la professione di imprenditore e la sig.ra CP_1
era casalinga, Pt_1
7. a oggi il sig. è pensionato con pensione molto bassa mentre la sig.ra è CP_1 Pt_1
casalinga e richiederà la pensione sociale,
8. i figli sono tutti economicamente indipendenti da tempo e che, pertanto, nessuno dei tre figli ha più diritto a ricevere un assegno di mantenimento,
9. alla luce del pensionamento del sig. le parti hanno concordato una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento a favore della signora a euro 100,00 totali mensili.
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“1. La signora rimarrà a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita in Capannoli (PI) n. 279. Pt_1
2. Il padre non verserà alcun contributo per i figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, e sarà pertanto revocato l'assegno di euro 500,00 mensili che era stato previsto a favore del figlio in Per_3 separazione.
3. Il sig. verserà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Controparte_1 di mantenimento alla sig.ra per l'importo di euro 100,00 mensili da rivalutare annualmente Parte_1 secondo l'Indice Istat. 4. Spese legali compensate”
Con note scritte congiunte depositate dalle parti in data 16.10.2025 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di separazione, così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto e, data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni decise con l'omologa del 30.09.2008 con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 1433/25 così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni di cui all'omologa del 30.09.2008 emessa dal Tribunale di Pisa, ferme restando le rimanenti condizioni,
a) DÀ ATTO che la sig.ra rimanga a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita Pt_1
in Capannoli (PI) n. 279,
b) REVOCA l'obbligo a carico del sig. i versare l'assegno di mantenimento CP_1
di euro 500,00 mensili in favore del figlio Per_3
c) DISPONE che il sig. versi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese un assegno di mantenimento alla sig.ra per l'importo di Parte_1 euro 100,00 mensili da rivalutare annualmente secondo l'Indice Istat,
SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi