Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2026, proposto da
AL BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Minsitro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato alla formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di rilascio Nulla Osta rif: P-CE/L/Q/2023/100670 al lavoro subordinato ai sensi dell’art.22 del D.LG.VO 25/7/98 e dell’art.31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e alla istanza di subentro di altro datore stante il disinteresse del richiedente, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. BI FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.- Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2026 e depositato il successivo 21 gennaio, il signor AL BA, cittadino marocchino, ha adito questo Tribunale ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Napoli.
Il ricorrente ha esposto di essere destinatario di un Nulla Osta al lavoro subordinato, emesso in data 31 gennaio 2024 dallo S.U.I. di Napoli su richiesta della società "Campania Posatori s.r.l.s.", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998.
A seguito di tale provvedimento, l'Amministrazione aveva convocato il ricorrente e il datore di lavoro per il giorno 8 luglio 2025 al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, atto propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tuttavia, nonostante la regolare presentazione delle parti nel giorno stabilito, il procedimento non ha avuto ulteriore corso. L'Amministrazione è rimasta inerte anche a seguito di un formale atto di sollecito, inviato a mezzo PEC in data 21 novembre 2025, con il quale si rappresentava la perdurante inerzia e si manifestava la disponibilità di un altro datore di lavoro ad assumere il ricorrente, qualora il primo non possedesse più i requisiti necessari.
Il ricorrente ha quindi agito in giudizio, lamentando la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dagli artt. 2 della L. n. 241/1990 e 97 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio le Amministrazioni intimate, con atto depositato in data 30 gennaio 2026, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso.
Nelle more del giudizio, la Prefettura di Napoli, con nota prot. n. 0063374 del 13 febbraio 2026, ha comunicato di aver riesaminato il procedimento in autotutela e di aver provveduto a riconvocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per il giorno 24 febbraio 2026. Nella medesima nota, l'Amministrazione, ritenendo la pretesa del ricorrente "integralmente soddisfatta", ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta convocazione per la definizione della pratica, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Contestualmente al ricorso, è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il Collegio rileva che, alla luce degli sviluppi procedimentali intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito che si fonda sull'accertamento della piena e integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente, a seguito di un'attività spontaneamente posta in essere dall'Amministrazione resistente.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
Tale istituto si differenzia dalla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la quale si verifica quando un mutamento della situazione di fatto o di diritto rende la pronuncia del giudice priva di qualsiasi utilità per il ricorrente, senza che ciò implichi necessariamente la soddisfazione della sua pretesa originaria. La cessazione della materia del contendere, invece, presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il "bene della vita" cui aspirava, rendendo così superflua la prosecuzione della lite proprio perché l'oggetto della controversia è venuto meno (TAR Campania - Napoli num. 1500/2026).
Nel caso di specie, l'interesse del ricorrente era volto a ottenere un provvedimento espresso che concludesse il procedimento di formalizzazione del rapporto di lavoro, rimasto in sospeso dopo la prima convocazione dell'8 luglio 2025. Con la nota del 13 febbraio 2026 e la conseguente riconvocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione ha posto in essere l'atto necessario a definire la procedura, rimuovendo la situazione di inerzia contestata. Tale determinazione, assunta in autotutela e non in esecuzione di un ordine giudiziale, ha soddisfatto in modo pieno e irretrattabile la pretesa azionata in giudizio.
Il conseguimento del risultato utile perseguito con il ricorso, confermato anche dalla dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, impone pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.- Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di giudizio, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso. Nel caso in esame, il ricorso appariva prima facie fondato, stante l'evidente e ingiustificato ritardo con cui l'Amministrazione ha gestito il procedimento, in violazione dell'obbligo di provvedere sancito dall'art. 2 della L. n. 241/1990.
Tuttavia, il principio della soccombenza virtuale non è assoluto e il giudice può disporre la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, legati alle peculiarità della vicenda processuale e al comportamento delle parti. In questo caso, si deve considerare che l'Amministrazione, sebbene sollecitata dall'azione giudiziaria, si è prontamente attivata per riesaminare la pratica e porre rimedio all'inerzia, riconoscendo implicitamente le ragioni del ricorrente. Tale comportamento, unitamente alla natura della controversia, induce il Collegio a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
4. Infine, con riferimento all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, si osserva che la competente Commissione ha emesso un'ordinanza istruttoria per l'integrazione della documentazione. Non risultando adempiuta tale ordinanza al momento della presente decisione, il Collegio ritiene di dover rinviare a un separato provvedimento la statuizione in merito, all'esito degli adempimenti richiesti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
3. Riserva a separato provvedimento la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OC AM, Presidente FF
BI FE, Primo Referendario, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| BI FE | OC AM |
IL SEGRETARIO