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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa DA
residente in [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F. ) rappresentate Parte_2 C.F._2
e difese dagli avv.ti Stefano Tomaselli (C.F. con studio in Pergine Valsugana C.F._3
(TN) – Piazza Garibaldi n. 13 e (C.F. ) con studio in Parte_3 C.F._4
NT – Piazza Venezia n. 28 con domicilio eletto presso lo studio del primo come da procure allegate;
OPPONENTI
CONTRO
n. Chiari il 17.10.1947 ( , n. Cles (TN) il Controparte_1 CodiceFiscale_5 CP_2
27.09.1949 (C.F. ), n. NT il 15.07.1982 C.F._6 CP_3
( ) e n. NT il 24.01.1981 (C.F. ), CodiceFiscale_7 CP_4 C.F._8 tutti residenti in [...], a mezzo del sottofirmato difensore avv. Alfredo
Ferrari del Foro di NT (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._9 stesso in 38122 NT – Via Manzoni n. 16, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI
1)revocare il decreto ingiuntivo opposto e compensare le spese del giudizio ex art. 612 cpc;
2)con vittoria di spese del presente grado di opposizione. CONCLUSIONI DEGLI OPPOSTI
In via preliminare:
1)concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dd. 10.06.2022, pubblicato in data 16.06.2022 nell'esecuzione sub R.G. 281/2020, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione;
nel merito, in via principale:
2)respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto dd. 10.06.2022, pubblicato in data 16.06.2022 nell'esecuzione sub R.G. 281/2020;
3)in ogni caso e comunque, condannare e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di e della Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 somma di € 1.649,45, oltre 15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A. e 22% IVA sull'imponibile, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso:
4) spese e compensi di assistenza legale della fase di opposizione rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A. e 22% IVA sull'imponibile. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Vale premettere che a seguito di richiesta di liquidazione delle spese di procedura ex art. 614 cpc formulata dal procuratore dei ricorrenti e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 all'udienza dd. 10.09.2021, con decreto ex art. 614 cpc dd. 10.06.2022 il G.E. ingiungeva a
[...]
e a , in solido tra loro, di pagare, in favore dei predetti, la Parte_2 Parte_1 somma di € 1.649,45, oltre ad accessori. Avverso detto decreto ingiuntivo – notificato alla e alla rispettivamente, in data Pt_1 Parte_2
27.07.2022 e 30.07.2022 – promuovevano opposizione quest'ultime con atto di citazione dd. 05.09.2022, ritualmente notificato, chiedendo: 1) la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese del giudizio ex art. 612 cpc;
2) la rifusione delle spese del giudizio di opposizione.
Esponevano in particolare le opponenti: 1) che con sent. n. 359/2018 dd. 29.03.2018, pubblicata il
06.04.2018 (v. doc. 1), il Tribunale di NT aveva condannato le stesse alla rimozione del tubo del gas collocato nella proprietà degli opposti;
2) che pertanto nel maggio 2018 le opponenti avevano incaricato l'ing. di progettare il percorso alternativo di conduzione del gas nelle loro CP_5 abitazioni al fine precipuo di dare esecuzione alla predetta sentenza;
3) che l'incarico aveva comportato vari incontri e sopralluoghi del professionista con i tecnici di ente preposto a verificare la CP_6 conformità degli impianti di conduzione del gas alla normativa di settore;
4) che i tecnici di CP_6 avevano segnalato che l'intervento richiesto avrebbe comportato il transito del nuovo tubo del gas CP_ all'interno del piano terra adibito ad autorimessa;
5) che a seguito di mesi di trattative l'ing. con il consenso di individuava la soluzione della problematica, predisponendo il progetto di una CP_6 CP_ nuova conduttura;
6) che nel marzo 2019 l'ing. aveva presentato la in data 05.03.2019 (v. Pt_4 CP_ doc. 2); 7) che in data 19.03.2019 l'ing. unitamente all'idraulico , aveva avviato i CP_7 lavori che prevedevano il transito del tubo nell'androne condominiale e, quindi, attraverso le scale comuni, e mediante dei fori in posizione verticale, consentendo di raggiungere le abitazioni delle opponenti;
8) che nel marzo 2019 l'impresa aveva effettuato tutti i carotaggi necessari per far CP_7 transitare la nuova conduttura del gas;
9) che tuttavia in data 25.03.2019 aveva Controparte_1 diffidato le attuali opponenti a non procedere ulteriormente nei lavori stante il danneggiamento della porta di accesso alle scale causato dal posizionamento della nuova conduttura;
10) che nell'autunno CP_ 2019 l'ing. comunicava alle proprie clienti l'impossibilità di ultimare i lavori durante il periodo invernale, “salva interruzione per un tempo significativo del gas e la conseguente inabitabilità che sarebbe derivata alle abitazioni delle odierne opponenti”; 11) che nel frattempo l'impresa TT faceva presente di non essere più disponibile a completare il lavoro iniziato nel marzo 2019, anche a causa di problemi di salute del titolare;
12) che durante l'inverno 2019 / 2020 tutte le attività lavorative CP_ si erano arrestate per l'epidemia covid-19; 13) che nell'estate 2020 l'ing. richiamato alla ripresa dei lavori, faceva presente di non avere ancora formalmente ricevuto una dichiarazione di esplicito assenso da parte della all'esecuzione dei lavori;
14) che seguiva il deposito da parte degli CP_1 odierni opposti del ricorso per la fissazione delle modalità dell'obbligo di fare;
il cui consenso CP_ all'esecuzione spontanea di quanto originariamente previsto dall'ing. veniva comunicato alle opponenti;
15) che durante la proceduta esecutiva la e la dichiaravano di non aver Pt_1 Parte_2 potuto reperire un idraulico disponibile ad eseguire il lavoro, salvo individuare nel febbraio 2021 una nuova impresa “che provvedeva all'esecuzione delle nuove condutture fino al completamento del lavoro con gli interventi in cartongesso e di falegnameria che a maggio 2021 consentivano l'intervento finale di commutazione da parte di che permetteva quindi l'effettivo utilizzo delle nuove CP_6 condutture con rimozione delle precedenti”; 16) che pur non contestando il diritto degli opposti a richiedere l'esecuzione degli interventi previsti dalla sentenza, le opponenti rilevavano l'infondatezza pagina 2 di 5 della condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali “in quanto i lavori poi realizzati si sarebbero conclusi nell'aprile del 2019 se la signora non li avesse bloccati, facendo tra l'altro CP_1 perdere alle opponenti la possibilità di avvalersi dell'impresa originariamente incaricata, ed esponendole alla a lungo infruttuosa ricerca di un sostituto …”. Costituitisi con comparsa dd. 30.11.2022 gli opposti , e Controparte_1 CP_2 CP_3
nel contestare le avverse domande, rappresentavano: 1) che con sentenza n. 359/2018 CP_4 dd. 29.03.2018, pubblicata in data 06.04.2018, il Tribunale di NT, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_5 e , accertava l'inesistenza di qualsivoglia servitù di transito Parte_2 Parte_1 con tubature del gas in favore delle pp.mm. 4, 6 e 7 della p. ed. 23 A C.C. NT (di proprietà delle attuali opponenti) ed a carico delle pp. mm. 2 e 8 della p.ed. 237 c.c. NT (vendute da in Pt_5 data 19.07.2017, rispettivamente, a per l'intero e a Controparte_1 Controparte_1 [...]
, e per la quota di ¼ ciascuno); 2) che pertanto condannava CP_3 CP_2 CP_4 [...]
e a rimuovere, a propria cura e spesa, la tubazione del gas dalle pp. Parte_1 Parte_2 mm. 2 e 8 della p.ed. 237 c.c. NT nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza;
3) che detto termine era decorso, inutilmente, in data 05.06.2018; 4) che in difetto di adempimento spontaneo detta sentenza – munita di formula esecutiva in data 04.02.2019 – veniva notificata, unitamente ad atto di precetto dell'obbligo di fare, a in data 12.02.2020 e a in Parte_1 Parte_2 data 18.02.2020; 5) che stante il perdurante inadempimento, con ricorso ex art. 612 cpc. dd. 20.04.2020 gli opposti promuovevano esecuzione forzata dell'obbligo di fare nei confronti delle attuali opponenti (n. 281/2020 R.E.), chiedendo fissarsi udienza di comparizione per la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, di cui alla sentenza;
6) che con provvedimento dd. 26.08.2020, notificato, unitamente al ricorso introduttivo, a in data 01.09.2020 e a Parte_1 in data 11.09.2020, il G.E. fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno Parte_2
21.10.2020; 7) che a tale udienza le attuale opponenti rappresentavano di aver già eseguito i lavori di rimozione delle tubature, in conformità a quanto disposto in sentenza, mentre controparte contestava la conformità di detti lavori a quanto previsto dal titolo esecutivo, insistendo affinché il G.E. determinasse le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare mediante nomina di un consulente tecnico ex art. 612 cpc;
8) che con ordinanza dd. 26.03.2021 il GE disponeva che l'Ufficiale Giudiziario si recasse in loco onde verificare se era stata data ottemperanza all'obbligo di facere imposto dal titolo esecutivo;
9) che in occasione dell'accesso eseguito in data 19.05.2021 l'Ufficiale Giudiziario constatava che le tubature del gas non erano state rimosse dalle pp. mm. 2 e 8 della p.ed. 237 c.c. NT;
10) che avendo le attuali opponenti prospettato l'imminente esecuzione dei lavori, l'esecuzione veniva rinviata al giorno 4 giugno 2021, allorquando l'Ufficiale Giudiziario constatava la spontanea esecuzione dell'obbligo di fare da parte delle predette;
11) che all'udienza dd. 10.09.2021 i ricorrenti, nel dare atto dell'avvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale, chiedevano l'emissione di ingiunzione di pagamento delle spese dell'esecuzione dell'obbligo di fare a carico della e Parte_2 della ai sensi dell'art. 614 cpc;
12) che con provvedimento dd. 10.06.2022 il G.E., nel Pt_1 dichiarare l'estinzione del processo esecutivo, ingiungeva a quest'ultime, in solido tra loro, di pagare a
, e entro 40 gg., la somma di € 1.649,45, Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% se dovuta (v. doc. 11); 13) che detto decreto veniva notificato a in data 27.07.2022 e a in data 30.07.2022. Parte_1 Parte_2
Concludevano, pertanto, gli opposti, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione;
nel merito, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente pagina 3 di 5 conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso per la condanna di e Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
e della somma di € 1.649,45, oltre a spese generali ed accessori, di quella CP_3 CP_4 ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 19.04.2023, venivano assunti all'udienza dd. 06.09.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'opposta, n. 2 testi di parte opponente ed un teste di parte opposta. Con provvedimento in data 17.11.2023 il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 30.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile e, comunque, infondata. Invero, preme evidenziare che per quanto esposto in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 05.09.2022 le “opponenti pur non contestando il diritto degli opposti a richiedere l'esecuzione dell'interventi previsti dalla sentenza rilevano l'infondatezza della condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali in quanto i lavori poi realizzati si sarebbero conclusi nell'aprile del 2019 se la Signora non li avesse bloccati, facendo tra l'altro perdere alle opponenti la possibilità CP_1 di avvalersi dell'impresa originariamente incaricata, ed esponendole alla a lungo infruttuosa ricerca di un sostituto” (v. pag. 5). Orbene, è di tutta evidenza come l'opposizione, con cui si chiede la revoca del decreto ingiuntivo de quo e la compensazione delle spese del giudizio ex art. 612 cpc., si fondi su asserite difficoltà nell'esecuzione dei lavori, nonché nella pretesa condotta ostativa dell'opposta di cui Controparte_1 alla e-mail inviata dalla stessa in data 25.03.2019 (v. doc. 3) parte opponente). Ebbene, in tali termini l'opposizione de qua è inammissibile, in quanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614 co. 2 cpc., l'opponente può contestare unicamente la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, e non certo la debenza delle somme inerenti il compimento di opere non contemplate dal titolo esecutivo, né le modalità di svolgimento dell'esecuzione, trattandosi, queste, di questioni che devono proporsi con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc., e comunque prima della definizione del procedimento esecutivo. Sul punto giova rammentare che “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, cpc. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 cpc. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 cpc. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 cpc, sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 cpc. rispetto a quelle esecutive, sia perché – se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario
– non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo…” (v. Cass. n. 12466/2023; conf. Cass. n. 32012/2024).
pagina 4 di 5 Ne consegue che, attenendo le doglianze delle opponenti al quomodo dell'esecuzione, non possono essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal G.E. ex art. 614 co. 2 cpc. per le spese di esecuzione, ma avrebbero dovuto essere proposte nel corso del procedimento esecutivo con i rimedi anzidetti, in quanto del tutto estranee a quelle relative alla congruità delle spese o all'avvenuta anticipazione delle stesse, unici profili sindacabili nel giudizio di opposizione. A ciò si aggiunga che gli artt. 95, 611 e 614 cpc., i quali disciplinano le spese del processo di esecuzione, sanciscono che le stesse vanno poste a carico del debitore/obbligato; con conseguente inammissibilità della compensazione invocata da parte opponente, giacché in contrasto con le norme anzidette. Fermo quanto sopra esposto, l'opposizione si appalesa comunque infondata. Invero, sostengono gli opponenti che la ritardata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di NT n.
359/2018 dd. 29.03.2018, pubblicata in data 06.04.2018 – circa tre anni – era stato determinato, per un verso, dalle difficoltà tecniche che avevano caratterizzato l'esecuzione dei lavori;
per l'altro, dall'asserita opposizione di Controparte_1
Orbene, sotto il primo profilo si appalesa del tutto smisurato il tempo trascorso dalla decorrenza del termine concesso in sentenza (06.04.2018) sino all'accesso eseguito dall'Ufficiale Giudiziario in data 19.05.2021, considerato che la rimozione dei tubi in questione comportava la presentazione della SCIA e l'intervento di un idraulico per rimuovere i tubi del gas dalle proprietà esclusive Parte_6 Quanto al secondo profilo vale richiamare, a confutazione dell'assunto di parte opponente, la e-mail dd. 25.03.2019 (v. doc. 3) parte opponente), inviata dalla con la quale la stessa, lungi dall'opporsi CP_1
e/o contestare la rimozione delle tubazioni delle unità immobiliari di cui è proprietaria unitamente ai suoi congiunti, oggetto dell'obbligo di fare, si è limitata a richiedere che i lavori di collocazione dei tubi del gas venissero eseguiti senza danneggiare la porta antica ubicata nell'androne, invitando a rimuovere la stessa e ricollocarla dopo l'intervento. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di NT così provvede:
-dichiara inammissibile e, comunque, infondata l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli opposti, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali (€ 450,00 per fase di studio, € 450,00 per fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria ed € 900,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
NT, 06.02.25 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa DA
residente in [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F. ) rappresentate Parte_2 C.F._2
e difese dagli avv.ti Stefano Tomaselli (C.F. con studio in Pergine Valsugana C.F._3
(TN) – Piazza Garibaldi n. 13 e (C.F. ) con studio in Parte_3 C.F._4
NT – Piazza Venezia n. 28 con domicilio eletto presso lo studio del primo come da procure allegate;
OPPONENTI
CONTRO
n. Chiari il 17.10.1947 ( , n. Cles (TN) il Controparte_1 CodiceFiscale_5 CP_2
27.09.1949 (C.F. ), n. NT il 15.07.1982 C.F._6 CP_3
( ) e n. NT il 24.01.1981 (C.F. ), CodiceFiscale_7 CP_4 C.F._8 tutti residenti in [...], a mezzo del sottofirmato difensore avv. Alfredo
Ferrari del Foro di NT (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._9 stesso in 38122 NT – Via Manzoni n. 16, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI
1)revocare il decreto ingiuntivo opposto e compensare le spese del giudizio ex art. 612 cpc;
2)con vittoria di spese del presente grado di opposizione. CONCLUSIONI DEGLI OPPOSTI
In via preliminare:
1)concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dd. 10.06.2022, pubblicato in data 16.06.2022 nell'esecuzione sub R.G. 281/2020, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione;
nel merito, in via principale:
2)respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto dd. 10.06.2022, pubblicato in data 16.06.2022 nell'esecuzione sub R.G. 281/2020;
3)in ogni caso e comunque, condannare e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di e della Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 somma di € 1.649,45, oltre 15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A. e 22% IVA sull'imponibile, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso:
4) spese e compensi di assistenza legale della fase di opposizione rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A. e 22% IVA sull'imponibile. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Vale premettere che a seguito di richiesta di liquidazione delle spese di procedura ex art. 614 cpc formulata dal procuratore dei ricorrenti e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 all'udienza dd. 10.09.2021, con decreto ex art. 614 cpc dd. 10.06.2022 il G.E. ingiungeva a
[...]
e a , in solido tra loro, di pagare, in favore dei predetti, la Parte_2 Parte_1 somma di € 1.649,45, oltre ad accessori. Avverso detto decreto ingiuntivo – notificato alla e alla rispettivamente, in data Pt_1 Parte_2
27.07.2022 e 30.07.2022 – promuovevano opposizione quest'ultime con atto di citazione dd. 05.09.2022, ritualmente notificato, chiedendo: 1) la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese del giudizio ex art. 612 cpc;
2) la rifusione delle spese del giudizio di opposizione.
Esponevano in particolare le opponenti: 1) che con sent. n. 359/2018 dd. 29.03.2018, pubblicata il
06.04.2018 (v. doc. 1), il Tribunale di NT aveva condannato le stesse alla rimozione del tubo del gas collocato nella proprietà degli opposti;
2) che pertanto nel maggio 2018 le opponenti avevano incaricato l'ing. di progettare il percorso alternativo di conduzione del gas nelle loro CP_5 abitazioni al fine precipuo di dare esecuzione alla predetta sentenza;
3) che l'incarico aveva comportato vari incontri e sopralluoghi del professionista con i tecnici di ente preposto a verificare la CP_6 conformità degli impianti di conduzione del gas alla normativa di settore;
4) che i tecnici di CP_6 avevano segnalato che l'intervento richiesto avrebbe comportato il transito del nuovo tubo del gas CP_ all'interno del piano terra adibito ad autorimessa;
5) che a seguito di mesi di trattative l'ing. con il consenso di individuava la soluzione della problematica, predisponendo il progetto di una CP_6 CP_ nuova conduttura;
6) che nel marzo 2019 l'ing. aveva presentato la in data 05.03.2019 (v. Pt_4 CP_ doc. 2); 7) che in data 19.03.2019 l'ing. unitamente all'idraulico , aveva avviato i CP_7 lavori che prevedevano il transito del tubo nell'androne condominiale e, quindi, attraverso le scale comuni, e mediante dei fori in posizione verticale, consentendo di raggiungere le abitazioni delle opponenti;
8) che nel marzo 2019 l'impresa aveva effettuato tutti i carotaggi necessari per far CP_7 transitare la nuova conduttura del gas;
9) che tuttavia in data 25.03.2019 aveva Controparte_1 diffidato le attuali opponenti a non procedere ulteriormente nei lavori stante il danneggiamento della porta di accesso alle scale causato dal posizionamento della nuova conduttura;
10) che nell'autunno CP_ 2019 l'ing. comunicava alle proprie clienti l'impossibilità di ultimare i lavori durante il periodo invernale, “salva interruzione per un tempo significativo del gas e la conseguente inabitabilità che sarebbe derivata alle abitazioni delle odierne opponenti”; 11) che nel frattempo l'impresa TT faceva presente di non essere più disponibile a completare il lavoro iniziato nel marzo 2019, anche a causa di problemi di salute del titolare;
12) che durante l'inverno 2019 / 2020 tutte le attività lavorative CP_ si erano arrestate per l'epidemia covid-19; 13) che nell'estate 2020 l'ing. richiamato alla ripresa dei lavori, faceva presente di non avere ancora formalmente ricevuto una dichiarazione di esplicito assenso da parte della all'esecuzione dei lavori;
14) che seguiva il deposito da parte degli CP_1 odierni opposti del ricorso per la fissazione delle modalità dell'obbligo di fare;
il cui consenso CP_ all'esecuzione spontanea di quanto originariamente previsto dall'ing. veniva comunicato alle opponenti;
15) che durante la proceduta esecutiva la e la dichiaravano di non aver Pt_1 Parte_2 potuto reperire un idraulico disponibile ad eseguire il lavoro, salvo individuare nel febbraio 2021 una nuova impresa “che provvedeva all'esecuzione delle nuove condutture fino al completamento del lavoro con gli interventi in cartongesso e di falegnameria che a maggio 2021 consentivano l'intervento finale di commutazione da parte di che permetteva quindi l'effettivo utilizzo delle nuove CP_6 condutture con rimozione delle precedenti”; 16) che pur non contestando il diritto degli opposti a richiedere l'esecuzione degli interventi previsti dalla sentenza, le opponenti rilevavano l'infondatezza pagina 2 di 5 della condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali “in quanto i lavori poi realizzati si sarebbero conclusi nell'aprile del 2019 se la signora non li avesse bloccati, facendo tra l'altro CP_1 perdere alle opponenti la possibilità di avvalersi dell'impresa originariamente incaricata, ed esponendole alla a lungo infruttuosa ricerca di un sostituto …”. Costituitisi con comparsa dd. 30.11.2022 gli opposti , e Controparte_1 CP_2 CP_3
nel contestare le avverse domande, rappresentavano: 1) che con sentenza n. 359/2018 CP_4 dd. 29.03.2018, pubblicata in data 06.04.2018, il Tribunale di NT, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_5 e , accertava l'inesistenza di qualsivoglia servitù di transito Parte_2 Parte_1 con tubature del gas in favore delle pp.mm. 4, 6 e 7 della p. ed. 23 A C.C. NT (di proprietà delle attuali opponenti) ed a carico delle pp. mm. 2 e 8 della p.ed. 237 c.c. NT (vendute da in Pt_5 data 19.07.2017, rispettivamente, a per l'intero e a Controparte_1 Controparte_1 [...]
, e per la quota di ¼ ciascuno); 2) che pertanto condannava CP_3 CP_2 CP_4 [...]
e a rimuovere, a propria cura e spesa, la tubazione del gas dalle pp. Parte_1 Parte_2 mm. 2 e 8 della p.ed. 237 c.c. NT nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza;
3) che detto termine era decorso, inutilmente, in data 05.06.2018; 4) che in difetto di adempimento spontaneo detta sentenza – munita di formula esecutiva in data 04.02.2019 – veniva notificata, unitamente ad atto di precetto dell'obbligo di fare, a in data 12.02.2020 e a in Parte_1 Parte_2 data 18.02.2020; 5) che stante il perdurante inadempimento, con ricorso ex art. 612 cpc. dd. 20.04.2020 gli opposti promuovevano esecuzione forzata dell'obbligo di fare nei confronti delle attuali opponenti (n. 281/2020 R.E.), chiedendo fissarsi udienza di comparizione per la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, di cui alla sentenza;
6) che con provvedimento dd. 26.08.2020, notificato, unitamente al ricorso introduttivo, a in data 01.09.2020 e a Parte_1 in data 11.09.2020, il G.E. fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno Parte_2
21.10.2020; 7) che a tale udienza le attuale opponenti rappresentavano di aver già eseguito i lavori di rimozione delle tubature, in conformità a quanto disposto in sentenza, mentre controparte contestava la conformità di detti lavori a quanto previsto dal titolo esecutivo, insistendo affinché il G.E. determinasse le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare mediante nomina di un consulente tecnico ex art. 612 cpc;
8) che con ordinanza dd. 26.03.2021 il GE disponeva che l'Ufficiale Giudiziario si recasse in loco onde verificare se era stata data ottemperanza all'obbligo di facere imposto dal titolo esecutivo;
9) che in occasione dell'accesso eseguito in data 19.05.2021 l'Ufficiale Giudiziario constatava che le tubature del gas non erano state rimosse dalle pp. mm. 2 e 8 della p.ed. 237 c.c. NT;
10) che avendo le attuali opponenti prospettato l'imminente esecuzione dei lavori, l'esecuzione veniva rinviata al giorno 4 giugno 2021, allorquando l'Ufficiale Giudiziario constatava la spontanea esecuzione dell'obbligo di fare da parte delle predette;
11) che all'udienza dd. 10.09.2021 i ricorrenti, nel dare atto dell'avvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale, chiedevano l'emissione di ingiunzione di pagamento delle spese dell'esecuzione dell'obbligo di fare a carico della e Parte_2 della ai sensi dell'art. 614 cpc;
12) che con provvedimento dd. 10.06.2022 il G.E., nel Pt_1 dichiarare l'estinzione del processo esecutivo, ingiungeva a quest'ultime, in solido tra loro, di pagare a
, e entro 40 gg., la somma di € 1.649,45, Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% se dovuta (v. doc. 11); 13) che detto decreto veniva notificato a in data 27.07.2022 e a in data 30.07.2022. Parte_1 Parte_2
Concludevano, pertanto, gli opposti, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione;
nel merito, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente pagina 3 di 5 conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso per la condanna di e Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
e della somma di € 1.649,45, oltre a spese generali ed accessori, di quella CP_3 CP_4 ritenuta di giustizia;
spese di giudizio rifuse. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 19.04.2023, venivano assunti all'udienza dd. 06.09.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'opposta, n. 2 testi di parte opponente ed un teste di parte opposta. Con provvedimento in data 17.11.2023 il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 30.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile e, comunque, infondata. Invero, preme evidenziare che per quanto esposto in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 05.09.2022 le “opponenti pur non contestando il diritto degli opposti a richiedere l'esecuzione dell'interventi previsti dalla sentenza rilevano l'infondatezza della condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali in quanto i lavori poi realizzati si sarebbero conclusi nell'aprile del 2019 se la Signora non li avesse bloccati, facendo tra l'altro perdere alle opponenti la possibilità CP_1 di avvalersi dell'impresa originariamente incaricata, ed esponendole alla a lungo infruttuosa ricerca di un sostituto” (v. pag. 5). Orbene, è di tutta evidenza come l'opposizione, con cui si chiede la revoca del decreto ingiuntivo de quo e la compensazione delle spese del giudizio ex art. 612 cpc., si fondi su asserite difficoltà nell'esecuzione dei lavori, nonché nella pretesa condotta ostativa dell'opposta di cui Controparte_1 alla e-mail inviata dalla stessa in data 25.03.2019 (v. doc. 3) parte opponente). Ebbene, in tali termini l'opposizione de qua è inammissibile, in quanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614 co. 2 cpc., l'opponente può contestare unicamente la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, e non certo la debenza delle somme inerenti il compimento di opere non contemplate dal titolo esecutivo, né le modalità di svolgimento dell'esecuzione, trattandosi, queste, di questioni che devono proporsi con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc., e comunque prima della definizione del procedimento esecutivo. Sul punto giova rammentare che “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, cpc. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 cpc. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 cpc. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 cpc, sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 cpc. rispetto a quelle esecutive, sia perché – se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario
– non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo…” (v. Cass. n. 12466/2023; conf. Cass. n. 32012/2024).
pagina 4 di 5 Ne consegue che, attenendo le doglianze delle opponenti al quomodo dell'esecuzione, non possono essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal G.E. ex art. 614 co. 2 cpc. per le spese di esecuzione, ma avrebbero dovuto essere proposte nel corso del procedimento esecutivo con i rimedi anzidetti, in quanto del tutto estranee a quelle relative alla congruità delle spese o all'avvenuta anticipazione delle stesse, unici profili sindacabili nel giudizio di opposizione. A ciò si aggiunga che gli artt. 95, 611 e 614 cpc., i quali disciplinano le spese del processo di esecuzione, sanciscono che le stesse vanno poste a carico del debitore/obbligato; con conseguente inammissibilità della compensazione invocata da parte opponente, giacché in contrasto con le norme anzidette. Fermo quanto sopra esposto, l'opposizione si appalesa comunque infondata. Invero, sostengono gli opponenti che la ritardata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di NT n.
359/2018 dd. 29.03.2018, pubblicata in data 06.04.2018 – circa tre anni – era stato determinato, per un verso, dalle difficoltà tecniche che avevano caratterizzato l'esecuzione dei lavori;
per l'altro, dall'asserita opposizione di Controparte_1
Orbene, sotto il primo profilo si appalesa del tutto smisurato il tempo trascorso dalla decorrenza del termine concesso in sentenza (06.04.2018) sino all'accesso eseguito dall'Ufficiale Giudiziario in data 19.05.2021, considerato che la rimozione dei tubi in questione comportava la presentazione della SCIA e l'intervento di un idraulico per rimuovere i tubi del gas dalle proprietà esclusive Parte_6 Quanto al secondo profilo vale richiamare, a confutazione dell'assunto di parte opponente, la e-mail dd. 25.03.2019 (v. doc. 3) parte opponente), inviata dalla con la quale la stessa, lungi dall'opporsi CP_1
e/o contestare la rimozione delle tubazioni delle unità immobiliari di cui è proprietaria unitamente ai suoi congiunti, oggetto dell'obbligo di fare, si è limitata a richiedere che i lavori di collocazione dei tubi del gas venissero eseguiti senza danneggiare la porta antica ubicata nell'androne, invitando a rimuovere la stessa e ricollocarla dopo l'intervento. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di NT così provvede:
-dichiara inammissibile e, comunque, infondata l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli opposti, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali (€ 450,00 per fase di studio, € 450,00 per fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria ed € 900,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
NT, 06.02.25 Dott. M. Morandini
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