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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/11/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3481/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Catania, via G. D'Annunzio n. 15, presso lo studio dell'avv. VINCENZA
BONAVIRI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._1
Siracusa, via U. Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA CARUSO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del novembre 2022 ha proposto, avanti all'Ufficio Controparte_2 [...] di Pace di Siracusa, opposizione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia CP_3 esecutiva del titolo, avverso l'avviso di intimazione n. 29820229005739830/000, notificato da in data 17.10.2022, limitatamente ai crediti, di natura non erariale, Controparte_1
pretesi a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, individuati dalle cartelle di pagamento n. 29820120000306903000, notificata il 20.7.2012, e n.
29820160014398448000, notificata il 3.4.2017. L'opponente – odierna appellata – ha chiesto accertare l'estinzione dei suddetti crediti in ragione dell'avvenuto decorso, tra la data di notificazione delle cartelle e la data di notificazione dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione, del termine di prescrizione quinquennale sancito dagli artt.
209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981.
Con comparsa del marzo 2023 si è costituita in giudizio . Controparte_1
L'opposta – odierna appellante –, preliminarmente, ha chiesto dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione avversaria, deducendo che la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Nel merito, ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria, Controparte_1
deducendo che nel lasso di tempo intercorrente tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e la data di notificazione dell'avviso di intimazione il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso per effetto del disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
Con sentenza n. 491/2023, depositata il 31.3.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 32/2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Siracusa ha accolto l'opposizione spiegata da Controparte_2
, dichiarando prescritti i crediti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
[...]
codice della strada di cui alle cartelle di pagamento n. 29820120000306903000 e n.
29820160014398448000.
Con citazione del settembre 2023 ha proposto appello avverso la Controparte_1
suddetta pronuncia, censurandola nella parte in cui è stato dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale il credito individuato dalla cartella n. 29820160014398448000 notificata il 3.4.2017.
L'appellante, reiterando le difese svolte in primo grado, ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020.
Con comparsa del gennaio 2024 si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto Controparte_2 rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., novellato dal decr. lgs. n. 149/2022.
2. L'appello è infondato.
3. È circostanza pacifica tra le parti, sin dal giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace, che la cartella di pagamento n. 29820160014398448000 sia stata notificata da Controparte_1
a in data 3.4.2017 e che l'avviso di intimazione n. 29820229005739830/000 Controparte_2 sia stato notificato in data 17.10.2022 (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: “avverso 1) la intimazione di pagamento n° 29820229005739830000 (all.to n°1), notificata il 17/10/2022, per crediti derivanti dal mancato pagamento di contravvenzioni codice della strada l. 689/81, nella sola parte relativa alla richiesta di pagamento […] della cartella n. 29820160014398448000 notificata il
03/04/2017 relativa all'anno 2012 dell'importo di Euro 783,97”; v. relata di notificazione dell'intimazione di pagamento, pag. 16 di 16 dell'all. 1 del fascicolo di primo grado di Controparte_2
: “Oggi 17 10 22”; v. pag. 2 dell'atto di citazione in appello: “Con riferimento alla sola
[...]
cartella di pagamento n. 29820160014398448000 notificata il 03.04.2017, prodromica all'intimazione di pagamento impugnata in primo grado e notificata il 17.10.2022”).
Ora, laddove si consideri:
- che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'avviso n. 29820229005739830/000 nella sola parte in cui con lo stesso l'agente della riscossione ha intimato il pagamento dei crediti, di natura non erariale, pretesi a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada (v. ancora pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: “avverso 1) la intimazione di pagamento n°
29820229005739830000 (all.to n°1), notificata il 17/10/2022, per crediti derivanti dal mancato pagamento di contravvenzioni codice della strada l. 689/81, nella sola parte relativa alla richiesta di pagamento […] della cartella n. 29820160014398448000 notificata il 03/04/2017 relativa all'anno 2012 dell'importo di Euro 783,97”; v. anche pag. 5 dell'atto di citazione in appello: “B) Nel merito, ritenere e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, per intervenuta prescrizione del diritto di agire in executivis da parte del , […] Controparte_4
le somme iscritte a ruolo relativamente all'anno 2012, somme aggiuntive e relative sanzioni, portate dalla cartella di pagamento n. 29820160014398448000 notificata il 03/04/2017”; cfr. la voce “Dettaglio del debito”, pagg. 6 e 7 di 16 dell'intimazione di pagamento, ove i debiti relativi all'anno 2012 recano la descrizione “Contrav.cod.strada l.689/81”);
- che il diritto a riscuotere siffatte somme è soggetto al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 della legge n. 689/1981 (“28. Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
Codice Civile”) e richiamato dall'art. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 (“Art. 209. Prescrizione 1.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”);
- che non ha dato prova del compimento di ulteriori atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.; deve concludersi che tra la data di notificazione della cartella di pagamento n.
29820160014398448000 – 3.4.2017 – e quella di notificazione dell'avviso di intimazione n.
29820229005739830/000 – 17.10.2022 – il termine di prescrizione quinquennale sia senz'altro decorso.
Diversamente da quanto dedotto dall'opposta – odierna appellante – (v. pag. 3 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado di : “A ciò in ogni caso si Controparte_5
aggiunga la sospensione dei termini di riscossione, sia di decadenza che di prescrizione, per emergenza Covid dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Cura Italia”; v. pagg. 3 e ss. dell'atto di citazione in appello), infatti, nella specie non può farsi applicazione della “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.1. In primo luogo, non ricorrono i presupposti di cui all'invocato comma 4-bis dell'art. 68.
Dispone la norma: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati […] di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A ben vedere, dunque, il comma in esame ha prorogato di ventiquattro mesi il termine di prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie (ivi incluso, per quel che qui rileva, quello previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative), ma limitatamente all'ipotesi in cui il carico relativo all'entrata fosse stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ossia dall'8.3.2020 al 31.8.2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Ciò non si è verificato nella specie.
È noto, infatti, che il ruolo dapprima viene formato dall'ente creditore e successivamente viene trasmesso all'agente della riscossione, il quale provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Ebbene, venendo alla vicenda in esame, se si considera che la cartella di pagamento n.
29820160014398448000 su cui si fonda l'avviso di intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il 3.4.2017, allora deve presumersi che il ruolo sia stato trasmesso dall'ente creditore all'agente della riscossione prima di tale data.
D'altro canto, va rilevato che dall'estratto di ruolo prodotto dall'opposta – odierna appellante – risulta che questo è stato formato dall'ente creditore – “Comune di Siracusa Polizia Urbana” – nell'anno
2016 – “2016 / 1299 ORDINARIO” – (cfr. pag. 2 di 4 dell'all. 2 del fascicolo di primo grado di
). Controparte_5
Conseguentemente, se il ruolo è stato formato dall'ente creditore nell'anno 2016 e la cartella di pagamento n. 29820160014398448000 è stata notificata dall'agente della riscossione nell'aprile
2017, deve giocoforza ritenersi che l'affidamento del carico ad Controparte_1
sia avvenuto tra il 2016 e il 2017.
La vicenda in esame non rientra dunque nell'ambito di operatività del richiamato comma 4-bis dell'art. 68, il quale, si ribadisce, presuppone che il carico relativo all'entrata sia stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ossia dall'8.3.2020 al 31.8.2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
3.2. Ancora, il caso di specie non risulta riconducibile neppure alla previsione del comma 1 dell'art. 68.
Recita la norma: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A sua volta, il richiamato art. 12 del decr. lgs. n. 159/2015, al comma 1 statuisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”. Dal combinato disposto delle due norme si evince quanto segue.
L'art. 12 ha introdotto la regola generale secondo cui ogniqualvolta, in ragione di eventi eccezionali, una norma disponga la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, sono altresì sospesi, per un periodo corrispondente, i “termini di prescrizione e decadenza in materia di […] riscossione a favore […] degli agenti della riscossione”.
Tra le “disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento” rientra, per l'appunto, l'art. 68, il quale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 1 ha disposto la sospensione dei “termini dei versamenti […] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un'attenta lettura della norma rivela, tuttavia, che la sospensione è stata disposta per i soli termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Presupposto, quest'ultimo, che difetta nel caso di specie.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973 la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Considerato che la cartella di pagamento n. 29820160014398448000 posta a base dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il 3.4.2017, deve ritenersi che il termine di versamento delle somme ivi indicate sia senz'altro scaduto nel lontano anno 2017.
3.3. Preme, in ultimo, rilevare che la superiore interpretazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 si pone in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Catania (cfr. App. Catania
Sez. Lav. 31.1.2025, n. 43; cfr. anche Trib. Catania 25.3.2025, n. 1308: “Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.”; cfr. ancora Trib. Catania 22.4.2025, n. 1790).
3.4. In conclusione, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data tra la data di notificazione della cartella di pagamento n. 29820160014398448000, effettuata il 3.4.2017, e quella di notificazione dell'avviso di intimazione n. 29820229005739830/000, effettuata il 17.10.2022, e non operando nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevista dall'art. 68, commi 1 e 4-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il diritto di Controparte_1
di riscuotere nei confronti di la somma di €. 535,24, individuata
[...] Controparte_2
dalla cartella n. 29820160014398448000 e relativa sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada comminate nell'anno 2012, deve ritenersi estinto per prescrizione ai sensi degli artt. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981.
4. L'appello proposto da va rigettato e la sentenza n. 491/2023 Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Siracusa a definizione del procedimento n. R.G. 32/2023 va confermata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva, nella misura dei minimi per la fase decisionale e con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito oggetto di contestazione (scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00).
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.1.2013, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
115/2002, che prevede l'obbligo, da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Va disposta la distrazione in favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 3481/2023:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 491/2023, Controparte_1
depositata il 31.3.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 32/2023 dal Giudice di Pace di
Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Controparte_2
del giudizio di appello, che liquida in €. 362,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte appellata vittoriosa, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa il 22.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3481/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Catania, via G. D'Annunzio n. 15, presso lo studio dell'avv. VINCENZA
BONAVIRI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._1
Siracusa, via U. Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA CARUSO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del novembre 2022 ha proposto, avanti all'Ufficio Controparte_2 [...] di Pace di Siracusa, opposizione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia CP_3 esecutiva del titolo, avverso l'avviso di intimazione n. 29820229005739830/000, notificato da in data 17.10.2022, limitatamente ai crediti, di natura non erariale, Controparte_1
pretesi a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, individuati dalle cartelle di pagamento n. 29820120000306903000, notificata il 20.7.2012, e n.
29820160014398448000, notificata il 3.4.2017. L'opponente – odierna appellata – ha chiesto accertare l'estinzione dei suddetti crediti in ragione dell'avvenuto decorso, tra la data di notificazione delle cartelle e la data di notificazione dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione, del termine di prescrizione quinquennale sancito dagli artt.
209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981.
Con comparsa del marzo 2023 si è costituita in giudizio . Controparte_1
L'opposta – odierna appellante –, preliminarmente, ha chiesto dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione avversaria, deducendo che la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Nel merito, ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria, Controparte_1
deducendo che nel lasso di tempo intercorrente tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e la data di notificazione dell'avviso di intimazione il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso per effetto del disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
Con sentenza n. 491/2023, depositata il 31.3.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 32/2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Siracusa ha accolto l'opposizione spiegata da Controparte_2
, dichiarando prescritti i crediti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
[...]
codice della strada di cui alle cartelle di pagamento n. 29820120000306903000 e n.
29820160014398448000.
Con citazione del settembre 2023 ha proposto appello avverso la Controparte_1
suddetta pronuncia, censurandola nella parte in cui è stato dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale il credito individuato dalla cartella n. 29820160014398448000 notificata il 3.4.2017.
L'appellante, reiterando le difese svolte in primo grado, ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020.
Con comparsa del gennaio 2024 si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto Controparte_2 rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., novellato dal decr. lgs. n. 149/2022.
2. L'appello è infondato.
3. È circostanza pacifica tra le parti, sin dal giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace, che la cartella di pagamento n. 29820160014398448000 sia stata notificata da Controparte_1
a in data 3.4.2017 e che l'avviso di intimazione n. 29820229005739830/000 Controparte_2 sia stato notificato in data 17.10.2022 (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: “avverso 1) la intimazione di pagamento n° 29820229005739830000 (all.to n°1), notificata il 17/10/2022, per crediti derivanti dal mancato pagamento di contravvenzioni codice della strada l. 689/81, nella sola parte relativa alla richiesta di pagamento […] della cartella n. 29820160014398448000 notificata il
03/04/2017 relativa all'anno 2012 dell'importo di Euro 783,97”; v. relata di notificazione dell'intimazione di pagamento, pag. 16 di 16 dell'all. 1 del fascicolo di primo grado di Controparte_2
: “Oggi 17 10 22”; v. pag. 2 dell'atto di citazione in appello: “Con riferimento alla sola
[...]
cartella di pagamento n. 29820160014398448000 notificata il 03.04.2017, prodromica all'intimazione di pagamento impugnata in primo grado e notificata il 17.10.2022”).
Ora, laddove si consideri:
- che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'avviso n. 29820229005739830/000 nella sola parte in cui con lo stesso l'agente della riscossione ha intimato il pagamento dei crediti, di natura non erariale, pretesi a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada (v. ancora pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: “avverso 1) la intimazione di pagamento n°
29820229005739830000 (all.to n°1), notificata il 17/10/2022, per crediti derivanti dal mancato pagamento di contravvenzioni codice della strada l. 689/81, nella sola parte relativa alla richiesta di pagamento […] della cartella n. 29820160014398448000 notificata il 03/04/2017 relativa all'anno 2012 dell'importo di Euro 783,97”; v. anche pag. 5 dell'atto di citazione in appello: “B) Nel merito, ritenere e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, per intervenuta prescrizione del diritto di agire in executivis da parte del , […] Controparte_4
le somme iscritte a ruolo relativamente all'anno 2012, somme aggiuntive e relative sanzioni, portate dalla cartella di pagamento n. 29820160014398448000 notificata il 03/04/2017”; cfr. la voce “Dettaglio del debito”, pagg. 6 e 7 di 16 dell'intimazione di pagamento, ove i debiti relativi all'anno 2012 recano la descrizione “Contrav.cod.strada l.689/81”);
- che il diritto a riscuotere siffatte somme è soggetto al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 della legge n. 689/1981 (“28. Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
Codice Civile”) e richiamato dall'art. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 (“Art. 209. Prescrizione 1.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”);
- che non ha dato prova del compimento di ulteriori atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.; deve concludersi che tra la data di notificazione della cartella di pagamento n.
29820160014398448000 – 3.4.2017 – e quella di notificazione dell'avviso di intimazione n.
29820229005739830/000 – 17.10.2022 – il termine di prescrizione quinquennale sia senz'altro decorso.
Diversamente da quanto dedotto dall'opposta – odierna appellante – (v. pag. 3 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado di : “A ciò in ogni caso si Controparte_5
aggiunga la sospensione dei termini di riscossione, sia di decadenza che di prescrizione, per emergenza Covid dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Cura Italia”; v. pagg. 3 e ss. dell'atto di citazione in appello), infatti, nella specie non può farsi applicazione della “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.1. In primo luogo, non ricorrono i presupposti di cui all'invocato comma 4-bis dell'art. 68.
Dispone la norma: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati […] di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A ben vedere, dunque, il comma in esame ha prorogato di ventiquattro mesi il termine di prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie (ivi incluso, per quel che qui rileva, quello previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative), ma limitatamente all'ipotesi in cui il carico relativo all'entrata fosse stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ossia dall'8.3.2020 al 31.8.2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Ciò non si è verificato nella specie.
È noto, infatti, che il ruolo dapprima viene formato dall'ente creditore e successivamente viene trasmesso all'agente della riscossione, il quale provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Ebbene, venendo alla vicenda in esame, se si considera che la cartella di pagamento n.
29820160014398448000 su cui si fonda l'avviso di intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il 3.4.2017, allora deve presumersi che il ruolo sia stato trasmesso dall'ente creditore all'agente della riscossione prima di tale data.
D'altro canto, va rilevato che dall'estratto di ruolo prodotto dall'opposta – odierna appellante – risulta che questo è stato formato dall'ente creditore – “Comune di Siracusa Polizia Urbana” – nell'anno
2016 – “2016 / 1299 ORDINARIO” – (cfr. pag. 2 di 4 dell'all. 2 del fascicolo di primo grado di
). Controparte_5
Conseguentemente, se il ruolo è stato formato dall'ente creditore nell'anno 2016 e la cartella di pagamento n. 29820160014398448000 è stata notificata dall'agente della riscossione nell'aprile
2017, deve giocoforza ritenersi che l'affidamento del carico ad Controparte_1
sia avvenuto tra il 2016 e il 2017.
La vicenda in esame non rientra dunque nell'ambito di operatività del richiamato comma 4-bis dell'art. 68, il quale, si ribadisce, presuppone che il carico relativo all'entrata sia stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ossia dall'8.3.2020 al 31.8.2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
3.2. Ancora, il caso di specie non risulta riconducibile neppure alla previsione del comma 1 dell'art. 68.
Recita la norma: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A sua volta, il richiamato art. 12 del decr. lgs. n. 159/2015, al comma 1 statuisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”. Dal combinato disposto delle due norme si evince quanto segue.
L'art. 12 ha introdotto la regola generale secondo cui ogniqualvolta, in ragione di eventi eccezionali, una norma disponga la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, sono altresì sospesi, per un periodo corrispondente, i “termini di prescrizione e decadenza in materia di […] riscossione a favore […] degli agenti della riscossione”.
Tra le “disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento” rientra, per l'appunto, l'art. 68, il quale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 1 ha disposto la sospensione dei “termini dei versamenti […] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un'attenta lettura della norma rivela, tuttavia, che la sospensione è stata disposta per i soli termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Presupposto, quest'ultimo, che difetta nel caso di specie.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973 la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Considerato che la cartella di pagamento n. 29820160014398448000 posta a base dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione è stata notificata il 3.4.2017, deve ritenersi che il termine di versamento delle somme ivi indicate sia senz'altro scaduto nel lontano anno 2017.
3.3. Preme, in ultimo, rilevare che la superiore interpretazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 si pone in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Catania (cfr. App. Catania
Sez. Lav. 31.1.2025, n. 43; cfr. anche Trib. Catania 25.3.2025, n. 1308: “Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.”; cfr. ancora Trib. Catania 22.4.2025, n. 1790).
3.4. In conclusione, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data tra la data di notificazione della cartella di pagamento n. 29820160014398448000, effettuata il 3.4.2017, e quella di notificazione dell'avviso di intimazione n. 29820229005739830/000, effettuata il 17.10.2022, e non operando nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevista dall'art. 68, commi 1 e 4-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il diritto di Controparte_1
di riscuotere nei confronti di la somma di €. 535,24, individuata
[...] Controparte_2
dalla cartella n. 29820160014398448000 e relativa sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada comminate nell'anno 2012, deve ritenersi estinto per prescrizione ai sensi degli artt. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981.
4. L'appello proposto da va rigettato e la sentenza n. 491/2023 Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Siracusa a definizione del procedimento n. R.G. 32/2023 va confermata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva, nella misura dei minimi per la fase decisionale e con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito oggetto di contestazione (scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00).
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.1.2013, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
115/2002, che prevede l'obbligo, da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Va disposta la distrazione in favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 3481/2023:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 491/2023, Controparte_1
depositata il 31.3.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 32/2023 dal Giudice di Pace di
Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Controparte_2
del giudizio di appello, che liquida in €. 362,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte appellata vittoriosa, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa il 22.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti