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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/11/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 985 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 e promossa
DA
con gli Avv. Raffaele Petrone e Massimiliano Parte_1 C.F._1
Bruni domicilio telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Danilo Iannarellidomicilio Controparte_1 C.F._2
telematico
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 675/2023 del 26/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 578/2021 del Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 49.000,00 oltre spese del procedimento, quale quota parte di un debito contratto dal defunto padre in favore della sorella
. Controparte_1
ssumeva di essere creditrice del padre , deceduto il 18.06.2020, della Controparte_1 Per_1
somma di €. 98.000,00 come risultante dalla scrittura autografata del 10.01.2014 avente efficacia di pagina 1 di 4 atto di ricognizione del debito del 10.01.2014 per somme elargite per la ristrutturazione di un appartamento sito in via Ponza 5 Grottammare.
L'opponente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sosteneva che l'atto relativo al riconoscimento di debito non costituisse prova della sussistenza del debito, deducendo che nel testamento l'appartamento in proprietà del padre ed oggetto della ristrutturazione per cui l'opposta aveva versato somme al de cuius, era stato abitato dalla sorella ancora prima dell'apertura della successione.
si costituiva resistendo e contestando le doglianze del fratello. Controparte_1
Il Tribunale ha così deciso: respinge l'eccezione di incompetenza per territorio;
respinge l'opposizione confermando in ogni sua parte il decreto opposto;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in euro 4.500,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Ha interposto appello il sig. e si è costituita la sig.ra resistendo. Parte_1 Controparte_1
Primo Motivo- Illogicità della sentenza nella parte motiva, motivazione apparente e mancante:
L'incompetenza territoriale nelle controversie successorie, violazione degli artt. 22, 28 e 38 c.p.c.
e dell'art. 456 c.c..
L'appellante si duole perché il primo giudice avrebbe respinto l'eccezione di incompetenza territoriale senza un'adeguata motivazione, considerato che il foro delle cause ereditarie sarebbe individuato come esclusivo dal combinato disposto di cui all'art 22 c.p.c. e 456 c.c. nella residenza del de cuius in
Grottammare.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza rilevando che, a mente dell'art. 38 c.p.c, si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, vertendosi nella fattispecie in materia di recupero credito e non di successioni, facendo valere l'attore (l'opposto) un diritto di credito.
Essendo pacifico che nel primo atto non sia stata indicato il Tribunale di Fermo, quale ufficio giudiziario territorialmente competente, essendo un'eccezione non rilevabile d'ufficio, il primo giudice la ha correttamente respinta.
Secondo Motivo: il riconoscimento di debito, la prova contraria e la revoca tacita. Mancata pronuncia e violazione dell'art. 682 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante si duole perché il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver ritenuto essersi configurata una tacita revoca del riconoscimento del debito del 10.01.2014 con il testamento del
21.07.2019.
pagina 2 di 4 Argomenta l'appellante che, mancando nel testamento un espresso richiamo al debito contratto dal padre nei confronti della figlia, lo stesso dovrebbe ritenersi tacitamente revocato per incompatibilità delle disposizioni testamentarie nei confronti dei due figli.
La doglianza non ha pregio.
Questa Corte ritiene che le ultime disposizioni di volontà del non siano affatto Controparte_2
incompatibili con il riconoscimento del debito di cui alla scrittura del 2014.
La ricognizione è un atto giuridico autonomo che rimane valido ed efficace con l'effetto principale di invertire l'onere della prova: non è il creditore a dover dimostrare l'esistenza del prestito, ma è il debitore a dover provare che il debito era stato estinto o non era mai sorto.
L'odierno appellante assume per successione la posizione giuridica del de cuius e non avendo disconosciuto la firma del defunto padre, era tenuto a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (Cass. Civ 15235/2021).
Poiché l'erede non ha fornito alcuna prova in tal senso, il Tribunale ha ritenuto il debito ancora esistente e dovuto.
La circostanza che il debito del padre si riferisca a spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento che poi è stato devoluto alla figlia (creditrice) con il testamento, è del tutto ininfluente e non consente di ritenere revocato implicitamente il riconoscimento del debito.
Quanto alle istanze istruttorie le stesse sono state correttamente respinte dal primo giudice per essere le prove per testi indicate irrilevanti ed ininfluenti e la CTU evidentemente esplorativa.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
Terzo Motivo: Errata applicazione dell'art.115 cpc ed errata applicazione dell'art.553 c.c.
Assenza e illogicità della motivazione.
La difesa del deduce che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno della disposizione di Parte_1
cui all'art. 115 comma II cpc.
Il primo giudice riferisce che dalla mancata espressa contestazione della dazione di denaro consegua la prova che la figlia versò le somme al de cuius. così statuendo <Inoltre, la mancata espressa contestazione da parte dell'opponente in ordine alla dazione della somma di euro 98.000,00 da parte dell'opposta al proprio padre va valutata ai sensi dell'art. 115 cpc II comma, per cui è indubbio che
l'opposta versò al proprio genitore l'indicata somma>>.
Invero è il primo comma dell'articolo 115 cpc (e non il secondo come richiamato dal Tribunale) a sancire che <Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>.
pagina 3 di 4 In ogni caso dalla lettura complessiva della motivazione si evince chiaramente che il giudice di prime cure ha ritenuto riferirsi al primo comma e non al secondo, ponendo alla base della sua decisione il fatto che l'odierno appellante non abbia contestato la circostanza del prestito.
In merito alla modalità della contestazione, difatti la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata ( Cass. Civ. 19896/2015; Cass. Civ 21227/2019) e che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(Cass. n. 21075/2016).
Mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti ed assenza di motivazione. CP_3
Errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Violazione dell'art. 2697 c.c.
Con l'ultimo motivo di impugnazione sostanzialmente l'appellante ripropone le doglianze già avanzate nel secondo motivo relativamente al rigetto delle istanze istruttorie.
Si ribadisce che si condivide la decisione del primo giudice che le ha respinte.
I capi testimoniali proposti sono irrilevanti e vertenti su circostanze pacifiche e la consulenza tecnica e l'ordine di esibizione meramente esplorativi.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal sig.
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
Respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
dell'appellata che liquida nella somma di €. 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 985 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 e promossa
DA
con gli Avv. Raffaele Petrone e Massimiliano Parte_1 C.F._1
Bruni domicilio telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Danilo Iannarellidomicilio Controparte_1 C.F._2
telematico
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 675/2023 del 26/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 578/2021 del Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 49.000,00 oltre spese del procedimento, quale quota parte di un debito contratto dal defunto padre in favore della sorella
. Controparte_1
ssumeva di essere creditrice del padre , deceduto il 18.06.2020, della Controparte_1 Per_1
somma di €. 98.000,00 come risultante dalla scrittura autografata del 10.01.2014 avente efficacia di pagina 1 di 4 atto di ricognizione del debito del 10.01.2014 per somme elargite per la ristrutturazione di un appartamento sito in via Ponza 5 Grottammare.
L'opponente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sosteneva che l'atto relativo al riconoscimento di debito non costituisse prova della sussistenza del debito, deducendo che nel testamento l'appartamento in proprietà del padre ed oggetto della ristrutturazione per cui l'opposta aveva versato somme al de cuius, era stato abitato dalla sorella ancora prima dell'apertura della successione.
si costituiva resistendo e contestando le doglianze del fratello. Controparte_1
Il Tribunale ha così deciso: respinge l'eccezione di incompetenza per territorio;
respinge l'opposizione confermando in ogni sua parte il decreto opposto;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in euro 4.500,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Ha interposto appello il sig. e si è costituita la sig.ra resistendo. Parte_1 Controparte_1
Primo Motivo- Illogicità della sentenza nella parte motiva, motivazione apparente e mancante:
L'incompetenza territoriale nelle controversie successorie, violazione degli artt. 22, 28 e 38 c.p.c.
e dell'art. 456 c.c..
L'appellante si duole perché il primo giudice avrebbe respinto l'eccezione di incompetenza territoriale senza un'adeguata motivazione, considerato che il foro delle cause ereditarie sarebbe individuato come esclusivo dal combinato disposto di cui all'art 22 c.p.c. e 456 c.c. nella residenza del de cuius in
Grottammare.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza rilevando che, a mente dell'art. 38 c.p.c, si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, vertendosi nella fattispecie in materia di recupero credito e non di successioni, facendo valere l'attore (l'opposto) un diritto di credito.
Essendo pacifico che nel primo atto non sia stata indicato il Tribunale di Fermo, quale ufficio giudiziario territorialmente competente, essendo un'eccezione non rilevabile d'ufficio, il primo giudice la ha correttamente respinta.
Secondo Motivo: il riconoscimento di debito, la prova contraria e la revoca tacita. Mancata pronuncia e violazione dell'art. 682 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante si duole perché il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver ritenuto essersi configurata una tacita revoca del riconoscimento del debito del 10.01.2014 con il testamento del
21.07.2019.
pagina 2 di 4 Argomenta l'appellante che, mancando nel testamento un espresso richiamo al debito contratto dal padre nei confronti della figlia, lo stesso dovrebbe ritenersi tacitamente revocato per incompatibilità delle disposizioni testamentarie nei confronti dei due figli.
La doglianza non ha pregio.
Questa Corte ritiene che le ultime disposizioni di volontà del non siano affatto Controparte_2
incompatibili con il riconoscimento del debito di cui alla scrittura del 2014.
La ricognizione è un atto giuridico autonomo che rimane valido ed efficace con l'effetto principale di invertire l'onere della prova: non è il creditore a dover dimostrare l'esistenza del prestito, ma è il debitore a dover provare che il debito era stato estinto o non era mai sorto.
L'odierno appellante assume per successione la posizione giuridica del de cuius e non avendo disconosciuto la firma del defunto padre, era tenuto a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (Cass. Civ 15235/2021).
Poiché l'erede non ha fornito alcuna prova in tal senso, il Tribunale ha ritenuto il debito ancora esistente e dovuto.
La circostanza che il debito del padre si riferisca a spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento che poi è stato devoluto alla figlia (creditrice) con il testamento, è del tutto ininfluente e non consente di ritenere revocato implicitamente il riconoscimento del debito.
Quanto alle istanze istruttorie le stesse sono state correttamente respinte dal primo giudice per essere le prove per testi indicate irrilevanti ed ininfluenti e la CTU evidentemente esplorativa.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
Terzo Motivo: Errata applicazione dell'art.115 cpc ed errata applicazione dell'art.553 c.c.
Assenza e illogicità della motivazione.
La difesa del deduce che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno della disposizione di Parte_1
cui all'art. 115 comma II cpc.
Il primo giudice riferisce che dalla mancata espressa contestazione della dazione di denaro consegua la prova che la figlia versò le somme al de cuius. così statuendo <Inoltre, la mancata espressa contestazione da parte dell'opponente in ordine alla dazione della somma di euro 98.000,00 da parte dell'opposta al proprio padre va valutata ai sensi dell'art. 115 cpc II comma, per cui è indubbio che
l'opposta versò al proprio genitore l'indicata somma>>.
Invero è il primo comma dell'articolo 115 cpc (e non il secondo come richiamato dal Tribunale) a sancire che <Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>.
pagina 3 di 4 In ogni caso dalla lettura complessiva della motivazione si evince chiaramente che il giudice di prime cure ha ritenuto riferirsi al primo comma e non al secondo, ponendo alla base della sua decisione il fatto che l'odierno appellante non abbia contestato la circostanza del prestito.
In merito alla modalità della contestazione, difatti la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata ( Cass. Civ. 19896/2015; Cass. Civ 21227/2019) e che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(Cass. n. 21075/2016).
Mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti ed assenza di motivazione. CP_3
Errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Violazione dell'art. 2697 c.c.
Con l'ultimo motivo di impugnazione sostanzialmente l'appellante ripropone le doglianze già avanzate nel secondo motivo relativamente al rigetto delle istanze istruttorie.
Si ribadisce che si condivide la decisione del primo giudice che le ha respinte.
I capi testimoniali proposti sono irrilevanti e vertenti su circostanze pacifiche e la consulenza tecnica e l'ordine di esibizione meramente esplorativi.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal sig.
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
Respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
dell'appellata che liquida nella somma di €. 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4