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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 723/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) con il patrocinio dell'avv. G.B. LUCIANO e dell'avv. A. SPANO, elettivamente C.F._2
domiciliate in VIA MAZZINI 2/d SASSARI
RICORRENTI contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. G. CALVISI e dell'avv. G. COSSU, elettivamente C.F._4
domiciliate in P.ZZA SAN GIOVANNI 26 NUORO
CONVENUTI
.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies, c.p.c., depositato in data 20.07.2023, e Parte_2 [...]
hanno chiesto l'accertamento dell'inefficacia del verbale di conciliazione del 3.12.2015 Pt_1
intervenuto nella causa iscritta al n. R.G. 645/2015 quantomeno nella parte avente ad oggetto i terreni siti in agro di Bonorva distinti al Catasto Terreni al F. 5, mapp.li 13, 14, 16, 20, confinanti con proprietà alvo altri, previo accertamento che le ricorrenti sono Per_1 CP_3 CP_4 CP_1
pagina 1 di 6 comproprietarie dei terreni;
per l'effetto ordinarsi al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza.
La parte ricorrente ha esposto che ha convenuto in giudizio il marito Controparte_2
chiedendo che il Tribunale, accertato l'obbligo in capo al convenuto di concludere il CP_5
contratto di vendita dei terreni, pronunciasse sentenza in luogo del contratto non concluso e disponesse il trasferimento della proprietà dei fondi in capo all'attrice; che le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione del 3.12.2015 con cui ha venduto alla moglie il CP_5 Controparte_2
terreno agricolo sito in Bonorva, loc. Badde Alinos, distinto al Catasto Terreni al F. 5, mapp.le 13 di
Ha. 01.80.98; mapp. 14 di Ha. 06.32.51; mapp. 16 di Ha. 05.97.82; mapp. 17 di Ha. 01.20.96; mapp. 18 di Ha. 00.44.76; mapp. 20 di Ha. 13.29.47; mapp. 21 di Ha. 04.71.72; mapp. 31 di Ha. 06.07.94; mapp.
32 di Ha. 03.10.37; mapp. 33 di Ha. 10.91.34, il tutto confinante con proprietà Per_1 CP_3 CP_4
salvo altri;
che nel verbale il ha dichiarato di essere proprietario del terreno per averne CP_1 CP_1
avuto il possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto da oltre vent'anni; che il verbale di transazione è invalido;
che le ricorrenti sono proprietarie di parte dei beni che ne formano oggetto unitamente ai fratelli , NI e;
che i terreni erano di proprietà delle sorelle Pt_3 Per_2 [...]
o nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e CP_6 CP_7 Per_3
nata a [...] il [...], perché pervenuti dal padre , divenutone CP_8 Persona_4
proprietario a seguito di divisione ereditaria col fratello, . è deceduta in Controparte_9 Persona_5
Olbia il 28.10.2000 lasciando a succedergli il marito, (deceduto a sua volta il Persona_6
24.08.2010) ed i figli , NI e oltre le odierne ricorrenti. è Pt_3 Per_2 Persona_7
deceduta il 27.02.2009 lasciando in legato la propria quota, pari ad un terzo, dei terreni sopra descritti ai nipoti NI, , ed è deceduta nel 1952, Pt_1 Per_2 Parte_2 Persona_8
lasciando a succederle il figlioletto , a sua volta deceduto il 26.01.1953, e il coniuge RS
. ha venduto la propria quota, pari ad un terzo dei terreni, a CP_10 CP_10 Persona_10
Per_1
, nato a [...] il [...], deceduto il 17.08.1969, lasciando a succedergli i figli ,
[...]
, e;
che a decorrere dal 1981 le sorelle hanno concesso i beni Per_9 CP_10 CP_2 CP_9 CP_6
a in affitto perché vi pascolasse il proprio bestiame dietro corrispettivo di un canone CP_5
annuo; che con raccomandata del giorno 11.05.2009 ha intimato al sig. di Parte_4 CP_1
rilasciare il terreno, oramai detenuto senza titolo dal novembre 1998, richiedendogli il risarcimento dei danni cagionati ai proprietari per l'indebita detenzione;
che il ha detenuto l'immobile in ragione CP_1
del contratto di affitto intervenuto con le sorelle CP_6
pagina 2 di 6 Con comparsa depositata il 20.10.2023 si sono costituiti in giudizio e CP_5 CP_2
, i quali hanno chiesto, in via preliminare, autorizzare a chiamata in causa di ,
[...] CP_11
, e differire la prima udienza di CP_12 CP_13 Controparte_14 Per_10
comparizione; nel merito il rigetto della domanda.
I convenuti hanno dedotto che ha condotto in affitto il terreno sito in agro di CP_5
Bonorva distinto al F. 5, mapp.li 13, 14, 16 e 20 fino al 1997; che alla scadenza del contratto ha continuato ad utilizzare il fondo per l'esercizio dell'attività agricola;
che nel 1999 ha recintato e chiuso il terreno lungo la linea di confine con i mappali 9, 8, 15 e 53 rimuovendo le recinzioni esistenti con i terreni di sua proprietà distinti ai mapp.li 17, 18, 31, 32, 29 e 30 e ha apposto un cancello con un lucchetto;
che nell'estate del 1999 i signori e hanno invitato Parte_4 CP_11 CP_5
a togliere il lucchetto e a consegnare a loro le chiavi;
che nel 2009 ha contestato
[...] Parte_4
al sig. di non avere liberato il terreno e ha chiesto il pagamento dei canoni;
che alla data del CP_2
verbale di conciliazione del 3.12.2015 era già maturata in capo al l'usucapione ai sensi dell'art. CP_1
1159 bis, c.c.; che ha acquisito la proprietà del terreno per effetto Controparte_2
dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis, 2° comma, c.c.
Respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di terzi, stante la mancanza di domande nei loro confronti, e concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, c.p.c., nella memoria depositata il 7.3.2024 la parte ricorrente ha dedotto la simulazione del contratto di vendita.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate e hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte. Il giudice, previa discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte ricorrente volta ad accertare l'inefficacia del verbale di conciliazione del
3.12.2015 intervenuto nella causa iscritta al n. R.G. 645/2015 nella parte avente ad oggetto i terreni siti in agro di Bonorva distinti al Catasto Terreni al F. 5, mapp.li 13, 14, 16, 20, confinanti con proprietà
è fondata e va accolta. Per_1 CP_3 CP_4 CP_1
I ricorrenti hanno inteso impugnare il contratto del 3.12.2015 con cui i convenuti hanno conciliato la lite sorta in seguito al giudizio promosso da al fine di ottenere Controparte_2 una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932, c.c., del trasferimento del terreno sito in agro di
Bonorva, distinto in Catasto al F. 5, mapp.li 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 33, deducendo l'inefficacia dell'atto negoziale nella parte in cui ha per oggetto i beni identificati catastalmente ai mapp.li 13, 14, 16, 20 trattandosi di immobili di loro proprietà.
pagina 3 di 6 In particolare, nel contratto si prevede che, a transazione della causa civile iscritta al n. 647/2015
R.G.A.C, , in adempimento al contratto preliminare del 21.2.2006, vende a CP_5 CP_2
il terreno agricolo sito in agro di Bonorva, loc. “Badde Alinos”, distinto in Catasto al F. 5,
[...] mapp. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 32. Nell'atto ha dichiarato di essere proprietario del CP_5
terreno per averlo posseduto pubblicamente e pacificamente per oltre vent'anni.
Sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi dimostrato che i terreni in questione non siano di proprietà dell'alienante . CP_5
E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione, che i terreni per cui è causa siano stati concessi in affitto da e a a decorrere dal 1981. Tale Controparte_6 Persona_7 CP_5
circostanza, confermata dai vaglia prodotti relativi al pagamento del canone di affitto fino al 1997, non
è stata contestata dal convenuto, che ha eccepito di aver continuato ad utilizzare il terreno, di averlo posseduto sin dal 1999 quando ha recintato il fondo e impedito l'accesso ai proprietari e di essere divenuto proprietario nel 2015 per effetto dell'usucapione di cui all'art. 1159 bis, c.c., ai sensi del quale la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Come emerge dalla disposizione normativa, l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. In particolare, tale istituto postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la ratio della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montante di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione (Cass., n. 36626/2022). Ne consegue che l'art. 1159 bis, c.c., non è applicabile qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorchè facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano idonee di per sé a costituire un'autonoma unità produttiva (Cass., n. 20451/2017).
Nel caso di specie, il convenuto ha prodotto la documentazione da cui risulta che il comune di
Bonorva, dove si trovano i terreni oggetto di causa, è classificato come comune montano. Tuttavia, nonostante le contestazioni del ricorrente sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pagina 4 di 6 fattispecie, non ha allegato, né dimostrato che nei terreni distinti ai mapp.li 13, 14, 16, 20 siano annessi fabbricati, né che gli stessi siano stati concretamente destinati ad un'attività agricola. A tal fine non può ritenersi sufficiente la documentazione prodotta da cui risulta l'inclusione degli stessi nell'azienda agricola di negli anni 2018, 2019, 2020 e nell'azienda agricola di Controparte_2 CP_15
negli anni 2021, 2022, 2023, sia per il fatto che non dimostrano la destinazione dei terreni ad
[...]
attività agricola al momento dell'asserito inizio del possesso (1999), sia per il fatto che, come è stato evidenziato, l'inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale, peraltro insieme ad altri fondi, non fornisce alcun elemento utile per provare che sia esercitata concretamente l'attività agricola.
Non può ritenersi rilevante neppure la prova testimoniale dedotta dai convenuti. L'unico capo diretto a dimostrare l'attività svolta dai convenuti è il capo 7: tuttavia la sua formulazione appare estremamente generica ed è inidonea a verificare se sui terreni distinti ai mapp.li 13, 14, 16 e 20, sia stata esercitata un'attività agricola e se la superficie utilizzata abbia una sua autonoma consistenza in relazione alla conformazione dei luoghi, tale da integrare un'autonoma vicenda produttiva e se la restante porzione del fondo (distinto ai mapp.li 17, 21, 29, 30, 31, 32, 33, v. planimetria allegata da parte convenuta) si presenti come un'entità accessoria e funzionalizzata alla coltivazione operata sull'altra porzione.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi dimostrato che, al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 2015 fosse proprietario dei terreni in contestazione per CP_5
averli acquistati per effetto dell'usucapione speciale.
Non può assumere rilevanza, al fine di accertare l'inefficacia del contratto di vendita del 2015 nei confronti dei ricorrenti, la circostanza, dedotta da convenuti, dell'intervenuto acquisto della proprietà da parte di dei terreni per la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1159 bis, 2° Controparte_2
comma, c.c., in quanto ciò non esclude che non fosse proprietario dei fondi alla data della CP_5
stipula del contratto. In ogni caso va evidenziato che la convenuta non ha dimostrato che i terreni in questione abbiano la natura di fondi rustici con annessi fabbricati.
Per quanto concerne la prova della comproprietà dei terreni in capo alle ricorrenti, è stato evidenziato che il convenuto ha riconosciuto di aver ricevuto in affitto i beni da e da Controparte_6
non contestando il diritto di proprietà alle stesse. Persona_7
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, , deceduta il Persona_7
27.2.2009, ha disposto dei suoi terreni mediante testamento del 17.7.2008, pubblicato il 13.3.2009, attribuendoli a a e a . Le Parte_5 Parte_6 Parte_7
ricorrenti inoltre sono eredi di Persona_5
pagina 5 di 6 Deve ritenersi pertanto che le ricorrenti siano comproprietarie dei terreni per averli acquistati per successione testamentaria e per successione legittima da e . Persona_7 Controparte_6
Alla luce delle considerazioni svolte, non essendo l'alienante proprietario degli immobili, dev'essere dichiarata l'inefficacia del contratto di transazione stipulato tra e CP_5 [...]
il 3.12.2015 nella parte in cui ha per oggetto la vendita del terreno agricolo sito in Controparte_2
Bonorva, distinti in Catasto al F. 5, mapp. 13, 14, 16 e 20.
Non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alla trascrizione della presente ordinanza, trattandosi di adempimenti previsti dalla legge.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa istanza, deduzione o eccezione, così dispone:
- dichiara l'inefficacia del contratto di transazione stipulato tra e CP_5 CP_2
il 3.12.2015 nella parte in cui ha per oggetto la vendita del terreno agricolo sito in Bonorva,
[...]
distinto in Catasto al F. 5, mapp. 13, 14, 16 e 20;
- condanna i convenuti in solido a corrispondere a favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.061,60 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Nuoro, 21 aprile 2025
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 723/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) con il patrocinio dell'avv. G.B. LUCIANO e dell'avv. A. SPANO, elettivamente C.F._2
domiciliate in VIA MAZZINI 2/d SASSARI
RICORRENTI contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. G. CALVISI e dell'avv. G. COSSU, elettivamente C.F._4
domiciliate in P.ZZA SAN GIOVANNI 26 NUORO
CONVENUTI
.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies, c.p.c., depositato in data 20.07.2023, e Parte_2 [...]
hanno chiesto l'accertamento dell'inefficacia del verbale di conciliazione del 3.12.2015 Pt_1
intervenuto nella causa iscritta al n. R.G. 645/2015 quantomeno nella parte avente ad oggetto i terreni siti in agro di Bonorva distinti al Catasto Terreni al F. 5, mapp.li 13, 14, 16, 20, confinanti con proprietà alvo altri, previo accertamento che le ricorrenti sono Per_1 CP_3 CP_4 CP_1
pagina 1 di 6 comproprietarie dei terreni;
per l'effetto ordinarsi al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza.
La parte ricorrente ha esposto che ha convenuto in giudizio il marito Controparte_2
chiedendo che il Tribunale, accertato l'obbligo in capo al convenuto di concludere il CP_5
contratto di vendita dei terreni, pronunciasse sentenza in luogo del contratto non concluso e disponesse il trasferimento della proprietà dei fondi in capo all'attrice; che le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione del 3.12.2015 con cui ha venduto alla moglie il CP_5 Controparte_2
terreno agricolo sito in Bonorva, loc. Badde Alinos, distinto al Catasto Terreni al F. 5, mapp.le 13 di
Ha. 01.80.98; mapp. 14 di Ha. 06.32.51; mapp. 16 di Ha. 05.97.82; mapp. 17 di Ha. 01.20.96; mapp. 18 di Ha. 00.44.76; mapp. 20 di Ha. 13.29.47; mapp. 21 di Ha. 04.71.72; mapp. 31 di Ha. 06.07.94; mapp.
32 di Ha. 03.10.37; mapp. 33 di Ha. 10.91.34, il tutto confinante con proprietà Per_1 CP_3 CP_4
salvo altri;
che nel verbale il ha dichiarato di essere proprietario del terreno per averne CP_1 CP_1
avuto il possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto da oltre vent'anni; che il verbale di transazione è invalido;
che le ricorrenti sono proprietarie di parte dei beni che ne formano oggetto unitamente ai fratelli , NI e;
che i terreni erano di proprietà delle sorelle Pt_3 Per_2 [...]
o nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e CP_6 CP_7 Per_3
nata a [...] il [...], perché pervenuti dal padre , divenutone CP_8 Persona_4
proprietario a seguito di divisione ereditaria col fratello, . è deceduta in Controparte_9 Persona_5
Olbia il 28.10.2000 lasciando a succedergli il marito, (deceduto a sua volta il Persona_6
24.08.2010) ed i figli , NI e oltre le odierne ricorrenti. è Pt_3 Per_2 Persona_7
deceduta il 27.02.2009 lasciando in legato la propria quota, pari ad un terzo, dei terreni sopra descritti ai nipoti NI, , ed è deceduta nel 1952, Pt_1 Per_2 Parte_2 Persona_8
lasciando a succederle il figlioletto , a sua volta deceduto il 26.01.1953, e il coniuge RS
. ha venduto la propria quota, pari ad un terzo dei terreni, a CP_10 CP_10 Persona_10
Per_1
, nato a [...] il [...], deceduto il 17.08.1969, lasciando a succedergli i figli ,
[...]
, e;
che a decorrere dal 1981 le sorelle hanno concesso i beni Per_9 CP_10 CP_2 CP_9 CP_6
a in affitto perché vi pascolasse il proprio bestiame dietro corrispettivo di un canone CP_5
annuo; che con raccomandata del giorno 11.05.2009 ha intimato al sig. di Parte_4 CP_1
rilasciare il terreno, oramai detenuto senza titolo dal novembre 1998, richiedendogli il risarcimento dei danni cagionati ai proprietari per l'indebita detenzione;
che il ha detenuto l'immobile in ragione CP_1
del contratto di affitto intervenuto con le sorelle CP_6
pagina 2 di 6 Con comparsa depositata il 20.10.2023 si sono costituiti in giudizio e CP_5 CP_2
, i quali hanno chiesto, in via preliminare, autorizzare a chiamata in causa di ,
[...] CP_11
, e differire la prima udienza di CP_12 CP_13 Controparte_14 Per_10
comparizione; nel merito il rigetto della domanda.
I convenuti hanno dedotto che ha condotto in affitto il terreno sito in agro di CP_5
Bonorva distinto al F. 5, mapp.li 13, 14, 16 e 20 fino al 1997; che alla scadenza del contratto ha continuato ad utilizzare il fondo per l'esercizio dell'attività agricola;
che nel 1999 ha recintato e chiuso il terreno lungo la linea di confine con i mappali 9, 8, 15 e 53 rimuovendo le recinzioni esistenti con i terreni di sua proprietà distinti ai mapp.li 17, 18, 31, 32, 29 e 30 e ha apposto un cancello con un lucchetto;
che nell'estate del 1999 i signori e hanno invitato Parte_4 CP_11 CP_5
a togliere il lucchetto e a consegnare a loro le chiavi;
che nel 2009 ha contestato
[...] Parte_4
al sig. di non avere liberato il terreno e ha chiesto il pagamento dei canoni;
che alla data del CP_2
verbale di conciliazione del 3.12.2015 era già maturata in capo al l'usucapione ai sensi dell'art. CP_1
1159 bis, c.c.; che ha acquisito la proprietà del terreno per effetto Controparte_2
dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis, 2° comma, c.c.
Respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di terzi, stante la mancanza di domande nei loro confronti, e concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, c.p.c., nella memoria depositata il 7.3.2024 la parte ricorrente ha dedotto la simulazione del contratto di vendita.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate e hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte. Il giudice, previa discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte ricorrente volta ad accertare l'inefficacia del verbale di conciliazione del
3.12.2015 intervenuto nella causa iscritta al n. R.G. 645/2015 nella parte avente ad oggetto i terreni siti in agro di Bonorva distinti al Catasto Terreni al F. 5, mapp.li 13, 14, 16, 20, confinanti con proprietà
è fondata e va accolta. Per_1 CP_3 CP_4 CP_1
I ricorrenti hanno inteso impugnare il contratto del 3.12.2015 con cui i convenuti hanno conciliato la lite sorta in seguito al giudizio promosso da al fine di ottenere Controparte_2 una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932, c.c., del trasferimento del terreno sito in agro di
Bonorva, distinto in Catasto al F. 5, mapp.li 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 33, deducendo l'inefficacia dell'atto negoziale nella parte in cui ha per oggetto i beni identificati catastalmente ai mapp.li 13, 14, 16, 20 trattandosi di immobili di loro proprietà.
pagina 3 di 6 In particolare, nel contratto si prevede che, a transazione della causa civile iscritta al n. 647/2015
R.G.A.C, , in adempimento al contratto preliminare del 21.2.2006, vende a CP_5 CP_2
il terreno agricolo sito in agro di Bonorva, loc. “Badde Alinos”, distinto in Catasto al F. 5,
[...] mapp. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 32. Nell'atto ha dichiarato di essere proprietario del CP_5
terreno per averlo posseduto pubblicamente e pacificamente per oltre vent'anni.
Sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi dimostrato che i terreni in questione non siano di proprietà dell'alienante . CP_5
E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione, che i terreni per cui è causa siano stati concessi in affitto da e a a decorrere dal 1981. Tale Controparte_6 Persona_7 CP_5
circostanza, confermata dai vaglia prodotti relativi al pagamento del canone di affitto fino al 1997, non
è stata contestata dal convenuto, che ha eccepito di aver continuato ad utilizzare il terreno, di averlo posseduto sin dal 1999 quando ha recintato il fondo e impedito l'accesso ai proprietari e di essere divenuto proprietario nel 2015 per effetto dell'usucapione di cui all'art. 1159 bis, c.c., ai sensi del quale la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Come emerge dalla disposizione normativa, l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. In particolare, tale istituto postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la ratio della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montante di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione (Cass., n. 36626/2022). Ne consegue che l'art. 1159 bis, c.c., non è applicabile qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorchè facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano idonee di per sé a costituire un'autonoma unità produttiva (Cass., n. 20451/2017).
Nel caso di specie, il convenuto ha prodotto la documentazione da cui risulta che il comune di
Bonorva, dove si trovano i terreni oggetto di causa, è classificato come comune montano. Tuttavia, nonostante le contestazioni del ricorrente sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pagina 4 di 6 fattispecie, non ha allegato, né dimostrato che nei terreni distinti ai mapp.li 13, 14, 16, 20 siano annessi fabbricati, né che gli stessi siano stati concretamente destinati ad un'attività agricola. A tal fine non può ritenersi sufficiente la documentazione prodotta da cui risulta l'inclusione degli stessi nell'azienda agricola di negli anni 2018, 2019, 2020 e nell'azienda agricola di Controparte_2 CP_15
negli anni 2021, 2022, 2023, sia per il fatto che non dimostrano la destinazione dei terreni ad
[...]
attività agricola al momento dell'asserito inizio del possesso (1999), sia per il fatto che, come è stato evidenziato, l'inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale, peraltro insieme ad altri fondi, non fornisce alcun elemento utile per provare che sia esercitata concretamente l'attività agricola.
Non può ritenersi rilevante neppure la prova testimoniale dedotta dai convenuti. L'unico capo diretto a dimostrare l'attività svolta dai convenuti è il capo 7: tuttavia la sua formulazione appare estremamente generica ed è inidonea a verificare se sui terreni distinti ai mapp.li 13, 14, 16 e 20, sia stata esercitata un'attività agricola e se la superficie utilizzata abbia una sua autonoma consistenza in relazione alla conformazione dei luoghi, tale da integrare un'autonoma vicenda produttiva e se la restante porzione del fondo (distinto ai mapp.li 17, 21, 29, 30, 31, 32, 33, v. planimetria allegata da parte convenuta) si presenti come un'entità accessoria e funzionalizzata alla coltivazione operata sull'altra porzione.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi dimostrato che, al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 2015 fosse proprietario dei terreni in contestazione per CP_5
averli acquistati per effetto dell'usucapione speciale.
Non può assumere rilevanza, al fine di accertare l'inefficacia del contratto di vendita del 2015 nei confronti dei ricorrenti, la circostanza, dedotta da convenuti, dell'intervenuto acquisto della proprietà da parte di dei terreni per la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1159 bis, 2° Controparte_2
comma, c.c., in quanto ciò non esclude che non fosse proprietario dei fondi alla data della CP_5
stipula del contratto. In ogni caso va evidenziato che la convenuta non ha dimostrato che i terreni in questione abbiano la natura di fondi rustici con annessi fabbricati.
Per quanto concerne la prova della comproprietà dei terreni in capo alle ricorrenti, è stato evidenziato che il convenuto ha riconosciuto di aver ricevuto in affitto i beni da e da Controparte_6
non contestando il diritto di proprietà alle stesse. Persona_7
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, , deceduta il Persona_7
27.2.2009, ha disposto dei suoi terreni mediante testamento del 17.7.2008, pubblicato il 13.3.2009, attribuendoli a a e a . Le Parte_5 Parte_6 Parte_7
ricorrenti inoltre sono eredi di Persona_5
pagina 5 di 6 Deve ritenersi pertanto che le ricorrenti siano comproprietarie dei terreni per averli acquistati per successione testamentaria e per successione legittima da e . Persona_7 Controparte_6
Alla luce delle considerazioni svolte, non essendo l'alienante proprietario degli immobili, dev'essere dichiarata l'inefficacia del contratto di transazione stipulato tra e CP_5 [...]
il 3.12.2015 nella parte in cui ha per oggetto la vendita del terreno agricolo sito in Controparte_2
Bonorva, distinti in Catasto al F. 5, mapp. 13, 14, 16 e 20.
Non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alla trascrizione della presente ordinanza, trattandosi di adempimenti previsti dalla legge.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa istanza, deduzione o eccezione, così dispone:
- dichiara l'inefficacia del contratto di transazione stipulato tra e CP_5 CP_2
il 3.12.2015 nella parte in cui ha per oggetto la vendita del terreno agricolo sito in Bonorva,
[...]
distinto in Catasto al F. 5, mapp. 13, 14, 16 e 20;
- condanna i convenuti in solido a corrispondere a favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.061,60 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Nuoro, 21 aprile 2025
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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