Art. 11.
Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i motivi.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i motivi.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.