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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE OS SE, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03I502496-2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03I502496-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03I502496-2024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 545/2025 depositato il 19/09/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Nominativo_2 CF_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2Rappresentato da - CF_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - IC Turazza N.37 35128 Padova PD
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S07I501040-2025 RIT. DIVIDENDI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 290/25, la Ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s., ha contestato ed impugnato l'avviso di accertamento n. T6S03I502496/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – e recante l'accertamento di maggiore I.R.E.S., I.R.A.P. e I.V.A. per l'anno 2020, notificato in data 20.01.2025. L'avviso per cui è causa è scaturito da una prodromica attività di accertamento fiscale per l'anno 2020, cui ha fatto seguito la notifica, ex artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, dell'invito a comparire n.
I01189/2024 del 08.05.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate invitava l'odierna Ricorrente a produrre la documentazione contabile con riferimento a suddetto anno d'imposta. La Società_2, in data 28.05.2024, presentava all'Agenzia la documentazione contabile richiesta, da cui veniva desunta una serie di indizi relativi a presunti ricavi non dichiarati, anche alla luce del Associazione_1 presentato dalla Società_2. Faceva seguito, in data 30.09.2024, notifica dello schema d'atto n. T6SQ3I502496/2024, nel quale l'Nominativo_3 indicava, quali elementi indiziari, la bassa redditività, l'esito di scarsa affidabilità fiscale rilevabile dal Associazione_1 e la capacità di spesa dei soci.
Con il successivo avviso di accertamento, impugnato con il presente ricorso, l'Amministrazione Resistente ha rideterminato i ricavi della Società_2, in €.161.040,40, a fronte dei ricavi per la “vendita italia” da questa contabilizzati in bilancio, di €.91.402,23, dunque, una differenza di ben €.69.638,17.
Tale accertamento sarebbe il frutto di un'analisi dei profitti conseguiti dalla Società, dal 2017 (anno di costituzione) fino all'anno 2021, con riguardo particolare all'anno 2020, in cui i ricavi e la redditività della
Società_2, si sarebbero ridotti notevolmente.
Il ricalcolo effettuato dall'Nominativo_3 si sarebbe fondato su una determinazione induttiva dei ricavi percepiti, applicando il ricarico sul costo del venduto calcolato e sul prezzo della manodopera, in considerazione anche del settore in cui opera la Società_2, ove i ricavi sono dati dal costo del venduto -materiale installato/utilizzato e prestazioni rese da terzi- e dalle ore di manodopera prestata.
La Società_2, in data 22.10.2024, ha presentato un'istanza di accesso agli atti, cui, ha fatto seguito, in data
08.11.2024, il riscontro a mezzo Pec, dell'Nominativo_3. Secondo la tesi della Società_2, le imposte calcolate nell'avviso di accertamento, sarebbero totalmente erronee, in quanto avulse dalla situazione oggettiva in cui si trovava la Società nell'anno 2020, ove la scarsa produttività sarebbe dipesa da un'errata strategia imprenditoriale, e dagli effetti negativi della pandemia e del lockdown.
Nel ricorso sottoposto al vaglio dell'adita Corte, la Ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s. ha sollevato i seguenti motivi di censura all'avviso impugnato: 1) illegittimità dell'avviso per violazione degli artt. 24 e 111, comma 6
Costituzione, nonché dell'art. 3 l. 241/1990 circa l'obbligo di motivazione per tutti gli atti di natura amministrativa, e dell'art. 7 l. 212/2000, sull'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari.
L'Nominativo_3 resistente non avrebbe provato la propria rideterminazione dei ricavi, limitandosi meramente a quantificare erroneamente l'apporto di lavoro di ciascun socio, in 1.744 ore annuali, ovvero per 218 giorni da 8 ore ciascuno, con un totale di ore di lavoro complessivamente svolte, erroneamente di 3.488 ore, a fronte dell'orario effettivo di manodopera dichiarato, di 1.004,50 ore. 2) Sempre in via principale: illegittimità dell'utilizzo dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1 D.P.R.
600/1973. L'Nominativo_3 avrebbe condotto un accertamento induttivo, che, nella fattispecie, non le sarebbe stato consentito.
Più segnatamente, la prova presuntiva di maggiori entrate, per essere idonea a fondare un accertamento di tal tipo, avrebbe dovuto esser desunta da una condotta commerciale anomala, che, nella fattispecie, non sussisterebbe affatto. 3) Illegittimità dell'avviso, per violazione del divieto di doppia presunzione ex artt. 2727
e 2729 c.c. Le circostanze che avrebbero indotto l'Ufficio ad emettere l'avviso per cui è causa sarebbero meri indizi o sospetti, e non presunzioni. La Resistente, senza operare alcuna valutazione critica alle proprie supposizioni, avrebbe violato le norme sull'onere della prova della pretesa fiscale, utilizzando mere presunzioni, sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
4) Illegittimità dell'avviso, per aver l'Nominativo_3 procedente, omesso di verificare la situazione fiscale complessiva in cui riversava la Società_2 nell'anno 2020. La determinazione presuntiva del reddito, da parte dell'Nominativo_3, non avrebbe affatto considerato le circostanze straordinarie derivanti dalla pandemia di COVID-19, che avrebbe inciso in modo rilevante sull'attività economica e sul contesto economico nazionale e internazionale.
La pandemia avrebbe, infatti, comportato gravi ripercussioni sul piano economico, sociale e lavorativo.
Più segnatamente, le misure di contenimento imposte dallo Stato, come le restrizioni alla mobilità, avrebbero determinato una significativa contrazione dei redditi, come documentato dal reddito percepito per l'anno
2020 dai Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_1, soci della Società_2 società.
5) In via subordinata, illegittimità delle sanzioni irrogate tramite l'avviso e conseguente loro riquantificazione.
L'Nominativo_3 avrebbe determinato la quantificazione dei presunti ricavi, sulla scorta dei soli dati in suo possesso effettuando una media sulla base della redditività media del settore, senza ricorrere ad ulteriori parametri, con conseguente illegittimità dell'avviso e, per l'effetto, anche delle sanzioni con esso irrogate.
In conclusione, la Società_2 società ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'avviso, e delle sanzioni irrogate, e, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, la rideterminazione dei ricavi, così come calcolati dalla Nominativo_3, in misura più favorevole alla Società_2, il tutto con vittoria di spese.
Con ricorso rubricato RG 545/2025 la Società_2 e i suoi soci sigg.ri Nominativo_2 e
Nominativo_1 hanno contestato ed impugnato l'avviso di accertamento di maggiori ritenute n.
T6S07I501040/2025, afferente all'annualità 2020, emesso da Agenzia delle Entrate DP di Padova e notificato in data 31.07.2025.
In via preliminare, hanno proposto istanza di riunione del predetto giudizio con quello già proposto dalla sola
Ricorrente_1 avverso altro avviso di accertamento, di cui al RG 290/2025, innanzi all'adita Corte. Nel merito, hanno sollevato i medesimi motivi di censura di cui al ricorso societario, poiché dall'illegittimità dell'avviso societario ne deriverebbe, illegittimità del consequenziale avviso emesso verso i soci e da questi impugnato, poiché ritenuti coobbligati solidali con la Società Ricorrente_1, attesa la ristretta base societari e il principio di presunzione di distribuzione dei maggiori utili in capo ai suoi soci.
Avverso i ricorsi in esame, l'Agenzia delle Entrate DP di Padova si è costituita con memorie di controdeduzioni, ove ha insistito per la correttezza e legittimità del proprio operato, replicando ai motivi di ricorso, chiedendo, infine, all'adita Corte, la conferma della legittimità degli avvisi impugnati, anche in punto sanzioni, il rigetto del ricorso e la condanna dell'Nominativo_3 Resistente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025 i ricorsi riuniti sono stati decisi.
L'adita Corte, nel pronunciarsi sull'istanza di riunione proposta in via pregiudiziale, ritiene doveroso disporsi la riunione dei due giudizi in esame, ex art. 274 c.p.c. poiché trattasi di cause che si fondano su medesimi elementi dal punto di vista oggettivo, e, poiché l'avviso di accertamento societario, impugnato a mezzo del ricorso RG 290/2025, si configura come atto presupposto delle motivazioni poste a fondamento dell'avviso notificato ai suoi soci sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_1. Inoltre, la trattazione congiunta delle due cause risponde ad esigenze di economia processuale, ragion per cui si dispone la riunione dei due giudizi.
Tanto doverosamente premesso, l'adito Collegio, viene chiamato ad esaminare la fondatezza delle censure sollevate dalla Società_2 Società e dai suoi soci, attraverso la disamina dei motivi di ricorso, nell'ordine spiegato dalla Resistente Agenzia delle Entrate.
In relazione al primo motivo di doglianza sollevato, afferente ad una presunta illegittimità dell'avviso impugnato per vizio di motivazione, occorre soffermarsi brevemente con alcune considerazioni.
La Ricorrente società ha lamentato il modus procedendi dell'Ufficio, specialmente per quanto concerne il calcolo dell'apporto di lavoro di ciascun socio, quantificato in 1.744 ore annuali, ovvero per complessivi 218 giorni da 8 ore ciascuno. Tali dati sarebbero, infatti, totalmente avulsi da qualsiasi dato certo o, quantomeno, presumibile.
Di contro, la Resistente Nominativo_3, nel controdedurre a tale motivo, avrebbe ricostruito i ricavi da prestazione di manodopera e da costo del venduto, basandosi sulla media del settore in cui opera la Società_2. Più segnatamente, i ricavi sarebbero stati desunti dal costo del venduto (materiale installato/utilizzato e prestazioni rese da terzi) e dalle ore di manodopera prestata, secondo quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, delle imprese edili ed aziende del settore Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Tanto premesso, occorre capire se l'accertamento, di tipo induttivo, operato dall'Nominativo_3 resistente, sia legittimo o meno e se, dunque, sia stato possibile desumere i dati predetti da quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro di riferimento, relativi al settore specifico in cui opera la Ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s., in considerazione del fatto che gli studi di settore – posti a fondamento del ragionamento induttivo - non rappresenterebbero, secondo la tesi della Società_2, un fatto concreto, noto e certo, specificatamente inerente ad essa e, dunque, non sarebbero suscettibili di rilevare la probabile entità del reddito di impresa.
Orbene, volgendo l'acume al quadro normativo di riferimento, degna di richiamo è la Circolare n. 1/2008 –
Parte IV – cap. 1, del Comando Generale della Guardia di Finanza, ove dispone che: “…la rettifica analitico-induttiva consente ai verificatori di non considerare e disattendere le scritture contabili, anche senza la previa dimostrazione della loro inattendibilità (requisito, invece, richiesto per procedere all'accertamento induttivo)”.
Conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dalla Società_2 società e dai suoi soci, l'accertamento analitico induttivo sarebbe consentito non solo laddove, dalle ispezioni e dalle verifiche effettuate, emerga l'irregolarità della contabilità, ma anche quando, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, si desume da presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
A parere di questa Corte, le precisioni gravi, precise e concordanti, diversamente da quanto lamentato in ricorso, si ritengono pienamente sussistenti.
Infatti, nel condividere quanto argomentato dalla Resistente Nominativo_3, preme all'adita Corte evidenziare che esse sono, nella fattispecie, le seguenti: 1) bassa redditività dell'impresa Ricorrente_1 S.r.l.s.; 2) scarsa affidabilità fiscale del Associazione_1 per l'anno 2020; 3) bassa capacità di spesa dei soci sigg.ri Nominativo_2 e
Nominativo_1.
Occorre, infatti, evidenziare che la ricostruzione analitico – induttiva operata dall'Nominativo_3, pur in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, è possibile ed è legittima.
A fortiori, un altro elemento che Banca_1 la presunzione, è che il Associazione_1 presentato dalla Società per l'anno
2020, presentava un punteggio di 3,76, molto basso ed inferiore al “livello minimo di affidabilità fiscale”, pari a
6 su 10. Infatti, il punteggio ISA inferiore a 6 sta a significare che la Società_2 società poteva essere sottoposta a diversi possibili controlli da parte dell'Nominativo_3, come, di fatto, è accaduto.
Inoltre, per quel che concerne la fattispecie de qua vertitur, il basso valore degli indici del Associazione_1, relativi a reddito per addetto/copertura delle spese per dipendente, ha trovato conferma nel fatto che l'Nominativo_3 ha riscontrato, nella contabilità di impresa, la presenza di ore lavorate, ma non fatturate.
Nello specifico, in alcuna fattura sottoposta al vaglio dell'Nominativo_3, è stato indicato il numero di ore effettivamente lavorate dal personale in servizio presso la Società_2. Quanto all'ultimo elemento di prova, occorre rilevare come la Società_2 si sia avvalsa del lavoro dei due soci, sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1, che nell'anno oggetto di controllo, hanno prodotto emolumenti, contabilizzati in bilancio, per un valore di €.3.600,00.
Nello specifico, il reddito conseguito dal socio sig. Nominativo_1, sarebbe stato pari a zero, ma le spese sostenute e certe, sempre per il medesimo anno di imposta, di €.9.846,00.
Invece, per quanto concerne la posizione del socio Nominativo_2, ciò che ha destato particolare stupore nell'Nominativo_3 e, parimenti, nell'adito Collegio giudicante, è la circostanza per cui, a fronte di bassi redditi conseguiti negli anni 2017 e 2018, il sig. Nominativo_2, nell'anno 2018, avrebbe acquistato un caravan per l'importo di €.14.000,00.
Inoltre, risulterebbe che egli è intestatario di un mutuo, per una quota del 50%, in ordine al quale, nell'anno
2020, avrebbe pagato rate per €.2.160,00 per capitale e €. 363,00 per interessi, con evidente contraddizione rispetto a quanto dichiarato nella certificazione CU.
Ad ogni buon conto, al di là delle valutazioni operate dall'Nominativo_3, ciò che maggiormente stupisce è la circostanza per cui entrambi i soci, ancor prima di far parte della compagine sociale della Società_2, già lavoravano come dipendenti e, pertanto, conseguivano un reddito che lascia presagire come i redditi stessi, se rapportati ai giorni lavorati, fossero decisamente superiori a quanto effettivamente dichiarato negli anni, nella qualità di soci.
A tal proposito, degna di doverosa menzione è l'ordinanza della Corte di cassazione, (Corte di Cassazione, ordinanza del 14 giugno 2021, n. 16749) che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha sancito il principio secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette, non esclude la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R.
n. 600 del 1973, (metodo applicabile per estensione analogica anche in materia IVA, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972: v. Cass. n. 26036 del 2015; cfr. pure Cass. n. 3197 del 2013 in motivazione), “….qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente;
in tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi
o minori costi, segnatamente rideterminando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr. v. Cass. n. 7871 del 2012 e
Cass. n. 26036 del 2015 cit.) e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili, atteso che la grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità (v. Cass. n. 20201 del 2010; Cass. n. 21167 del 2001, secondo cui in tema di IVA, la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime – e, nel caso di specie, paradossalmente addirittura negative – percentuali di ricarico sui prodotti venduti costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54 del
d.P.R. n. 633 del 1972 (v. Cass. n. 3197 del 2013 cit.; Cass. n. 6929 del 2013; Cass. n. 14941 del 2013; Cass. n.
26508 del 2014)…”.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte, l'Nominativo_3 evidenziava situazioni che collidevano gravemente ed intrinsecamente con i dati dichiarati dalla Ricorrente, minandone la credibilità, quindi, assurgendo ad elementi concordanti, suscettibili di far ritenere che, nella documentazione contabile dell'impresa, fossero stati emessi o iscritti dati inattendibili.
Volgendo l'acume alle doglianze lamentate in ricorso, questa Corte ritiene, pertanto, che la tesi per cui l'accertamento induttivo operato dall'Nominativo_3 sarebbe illegittimo, atteso che esso - di norma - sarebbe consentito solo laddove, dalle ispezioni e dalle verifiche effettuate, emerga una contabilità irregolare, che, nel caso che ci occupa, non sussiste, non corrisponde al vero e non può, dunque, condividersi.
Infatti, occorre rilevare che tramite l'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione Finanziaria fonda la sua pretesa sulla valorizzazione di elementi, tramite i quali, mediante ragionamento logico deduttivo, tenta di ricostruire un volume d'affari diverso e superiore da quello dichiarato.
La prova presuntiva di maggiori entrate - per essere idonea a fondare un accertamento di tale natura - deve essere, in ogni caso, desunta, quanto meno, da una condotta commerciale anomala.
Dispiace evidenziare che, nella fattispecie oggetto di lite, la condotta commerciale anomala o sospetta, in realtà, sussiste, diversamente da quanto sostenuto dalla Società_2 società e dai suoi soci.
L'errore insito nella tesi difensiva della Società_2 sta, nell'aver ritenuto che l'Nominativo_3, in presenza di scritture contabili formalmente non contestate, avrebbe accertato maggiori ricavi nell'anno 2020, ritenendo sufficiente applicarsi la percentuale di ricarico tipica del settore di appartenenza.
Quanto sostenuto non corrisponde al vero.
Come ampiamente argomentato, la Resistente ha effettuato la rideterminazione dei ricavi della Ricorrente_1
S.r.l.s., non solo attraverso i dati desunti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore di appartenenza della Società_2, ma, soprattutto, su presunzioni dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, ovvero su: bassa redditività dell'impresa, scarsa affidabilità fiscale del Modello Isa 2020 e su capacità di spesa dei soci, superiore ai redditi personali dichiarati.
Inoltre, è doveroso evidenziare che, quando l'accertamento è condotto con metodo induttivo (artt. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973), l'Agenzia può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, ove esistenti, e può fondare l'accertamento anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che dovrà dimostrare che l'imponibile accertato non è stato mai conseguito (Cass., Sez. 6-5, ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 20793) o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quanto indicato nell'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, sentenza del 14 aprile 2022, n. 12127).
Altro elemento che depone a favore della Resistente Nominativo_3 è che, nella fattispecie di causa, la Società_2 società non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che l'imponibile accertato dall'Nominativo_3 non è stato mai conseguito o, che, è stato conseguito in misura ridotta.
L'unica circostanza probatoria addotta dalla Società_2 a sostegno delle proprie difese, sta nell'aver rilevato come la determinazione presuntiva del reddito, non abbia affatto considerato le conseguenze straordinarie derivanti dalla pandemia di COVID-19, i cui effetti negativi sull'attività economica della Società_2, avrebbero inciso fortemente.
Anche la circostanza, dell'omessa indicazione in fattura delle ore lavorate dai dipendenti, corrobora il convincimento, maturato in seno a questa Corte, della legittimità e correttezza del riscontro svolto dall'Nominativo_3, sulla base dei dati contabili dichiarati dalla Società_2, unitamente agli elementi indiziari già evidenziati.
Inoltre, per quanto concerne i soci, si ritiene che il reddito complessivo lordo dichiarato dagli stessi confligge con gli elementi di spesa comunicati all'Amministrazione Finanziaria e con quelli che, sebbene non comunicati, sono di natura necessaria (es. per spese alimentari e per altri generi di necessità, per abbigliamento, per il mantenimento di autoveicoli e per la propria sussistenza).
Giova evidenziare, a tal uopo, che l'Nominativo_3 ha dimostrato come la bassa redditività dei soci Nominativo_2 e
Nominativo_1 non sia da ricondurre solo ed esclusivamente alla situazione pandemica e post pandemica ma rappresenta, invece, una costante.
Inoltre, elemento che depone a favore dell'Nominativo_3 è che, a fronte dei bassi redditi conseguiti dai Soci nel 2017
e 2018, Nominativo_2, proprio nel 2018 acquistava un caravan del valore dichiarato al PRA di €.14.000,00.
A fortiori, egli risulta intestatario, per il 50%, di un mutuo per il quale, nell'anno di controllo, risultano pagate rate solo per €.2.160,00 ed €.363,00, per interessi, somme che, ex sé, erodono completamente il reddito, a riprova del fatto che la capacità di spesa supera di gran lunga i redditi realmente percepiti.
Ma vi è di più.
La circostanza per cui, prima della costituzione della Società Ricorrente_1, entrambi i soci Ricorrenti erano lavoratori dipendenti e percepivano, addirittura, redditi superiori, in base ai giorni lavorati rapportati, depone a favore della tesi dell'Nominativo_3. Infatti, non si comprende come mai, essi, nella qualità di soci della FM GARAGE, in base a quanto dichiarato nel corso degli anni, in qualità di soci della Società_2, abbiano percepito di meno.
Conseguentemente, questa Corte, alla luce degli elementi probatori posti a sostegno delle rispettive tesi, ritiene che l'Agenzia delle Entrate Resistente abbia agito correttamente e legittimamente, elevando gli avvisi qui impugnati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso da n. 1 a 4, in quanto intrinsecamente connessi, vanno, tutti, disattesi.
In relazione al motivo n. 6), relativo all'illegittimità delle sanzioni irrogate tramite l'avviso di accertamento impugnato e conseguente loro riquantificazione, preme evidenziare come esse siano state determinate ex lege nella misura minima prevista normativamente e, pertanto, sono da ritenersi proporzionate e dovute.
In conclusione, l'adita Corte ritiene che le suesposte considerazioni siano esaustive per il rigetto integrale dei ricorsi riuniti proposti da Ricorrente_1 S.r.l.s. e dai suoi soci sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
L'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rigetta i ricorsi riuniti RG 290/2025 +
544/2025 proposti da Ricorrente_1 S.r.l.s. e dai suoi soci sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1, e, per l'effetto, conferma sia l'avviso di accertamento societario n. n. T6S03I502496/2024, sia l'avviso, derivato, emesso nei confronti dei soci, avente n. T6S07I501040/2025.
Condanna Ricorrente_1 S.r.l.s. e i sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.000.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE OS SE, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03I502496-2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03I502496-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03I502496-2024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 545/2025 depositato il 19/09/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Nominativo_2 CF_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2Rappresentato da - CF_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - IC Turazza N.37 35128 Padova PD
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S07I501040-2025 RIT. DIVIDENDI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 290/25, la Ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s., ha contestato ed impugnato l'avviso di accertamento n. T6S03I502496/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – e recante l'accertamento di maggiore I.R.E.S., I.R.A.P. e I.V.A. per l'anno 2020, notificato in data 20.01.2025. L'avviso per cui è causa è scaturito da una prodromica attività di accertamento fiscale per l'anno 2020, cui ha fatto seguito la notifica, ex artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, dell'invito a comparire n.
I01189/2024 del 08.05.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate invitava l'odierna Ricorrente a produrre la documentazione contabile con riferimento a suddetto anno d'imposta. La Società_2, in data 28.05.2024, presentava all'Agenzia la documentazione contabile richiesta, da cui veniva desunta una serie di indizi relativi a presunti ricavi non dichiarati, anche alla luce del Associazione_1 presentato dalla Società_2. Faceva seguito, in data 30.09.2024, notifica dello schema d'atto n. T6SQ3I502496/2024, nel quale l'Nominativo_3 indicava, quali elementi indiziari, la bassa redditività, l'esito di scarsa affidabilità fiscale rilevabile dal Associazione_1 e la capacità di spesa dei soci.
Con il successivo avviso di accertamento, impugnato con il presente ricorso, l'Amministrazione Resistente ha rideterminato i ricavi della Società_2, in €.161.040,40, a fronte dei ricavi per la “vendita italia” da questa contabilizzati in bilancio, di €.91.402,23, dunque, una differenza di ben €.69.638,17.
Tale accertamento sarebbe il frutto di un'analisi dei profitti conseguiti dalla Società, dal 2017 (anno di costituzione) fino all'anno 2021, con riguardo particolare all'anno 2020, in cui i ricavi e la redditività della
Società_2, si sarebbero ridotti notevolmente.
Il ricalcolo effettuato dall'Nominativo_3 si sarebbe fondato su una determinazione induttiva dei ricavi percepiti, applicando il ricarico sul costo del venduto calcolato e sul prezzo della manodopera, in considerazione anche del settore in cui opera la Società_2, ove i ricavi sono dati dal costo del venduto -materiale installato/utilizzato e prestazioni rese da terzi- e dalle ore di manodopera prestata.
La Società_2, in data 22.10.2024, ha presentato un'istanza di accesso agli atti, cui, ha fatto seguito, in data
08.11.2024, il riscontro a mezzo Pec, dell'Nominativo_3. Secondo la tesi della Società_2, le imposte calcolate nell'avviso di accertamento, sarebbero totalmente erronee, in quanto avulse dalla situazione oggettiva in cui si trovava la Società nell'anno 2020, ove la scarsa produttività sarebbe dipesa da un'errata strategia imprenditoriale, e dagli effetti negativi della pandemia e del lockdown.
Nel ricorso sottoposto al vaglio dell'adita Corte, la Ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s. ha sollevato i seguenti motivi di censura all'avviso impugnato: 1) illegittimità dell'avviso per violazione degli artt. 24 e 111, comma 6
Costituzione, nonché dell'art. 3 l. 241/1990 circa l'obbligo di motivazione per tutti gli atti di natura amministrativa, e dell'art. 7 l. 212/2000, sull'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari.
L'Nominativo_3 resistente non avrebbe provato la propria rideterminazione dei ricavi, limitandosi meramente a quantificare erroneamente l'apporto di lavoro di ciascun socio, in 1.744 ore annuali, ovvero per 218 giorni da 8 ore ciascuno, con un totale di ore di lavoro complessivamente svolte, erroneamente di 3.488 ore, a fronte dell'orario effettivo di manodopera dichiarato, di 1.004,50 ore. 2) Sempre in via principale: illegittimità dell'utilizzo dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1 D.P.R.
600/1973. L'Nominativo_3 avrebbe condotto un accertamento induttivo, che, nella fattispecie, non le sarebbe stato consentito.
Più segnatamente, la prova presuntiva di maggiori entrate, per essere idonea a fondare un accertamento di tal tipo, avrebbe dovuto esser desunta da una condotta commerciale anomala, che, nella fattispecie, non sussisterebbe affatto. 3) Illegittimità dell'avviso, per violazione del divieto di doppia presunzione ex artt. 2727
e 2729 c.c. Le circostanze che avrebbero indotto l'Ufficio ad emettere l'avviso per cui è causa sarebbero meri indizi o sospetti, e non presunzioni. La Resistente, senza operare alcuna valutazione critica alle proprie supposizioni, avrebbe violato le norme sull'onere della prova della pretesa fiscale, utilizzando mere presunzioni, sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
4) Illegittimità dell'avviso, per aver l'Nominativo_3 procedente, omesso di verificare la situazione fiscale complessiva in cui riversava la Società_2 nell'anno 2020. La determinazione presuntiva del reddito, da parte dell'Nominativo_3, non avrebbe affatto considerato le circostanze straordinarie derivanti dalla pandemia di COVID-19, che avrebbe inciso in modo rilevante sull'attività economica e sul contesto economico nazionale e internazionale.
La pandemia avrebbe, infatti, comportato gravi ripercussioni sul piano economico, sociale e lavorativo.
Più segnatamente, le misure di contenimento imposte dallo Stato, come le restrizioni alla mobilità, avrebbero determinato una significativa contrazione dei redditi, come documentato dal reddito percepito per l'anno
2020 dai Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_1, soci della Società_2 società.
5) In via subordinata, illegittimità delle sanzioni irrogate tramite l'avviso e conseguente loro riquantificazione.
L'Nominativo_3 avrebbe determinato la quantificazione dei presunti ricavi, sulla scorta dei soli dati in suo possesso effettuando una media sulla base della redditività media del settore, senza ricorrere ad ulteriori parametri, con conseguente illegittimità dell'avviso e, per l'effetto, anche delle sanzioni con esso irrogate.
In conclusione, la Società_2 società ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'avviso, e delle sanzioni irrogate, e, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, la rideterminazione dei ricavi, così come calcolati dalla Nominativo_3, in misura più favorevole alla Società_2, il tutto con vittoria di spese.
Con ricorso rubricato RG 545/2025 la Società_2 e i suoi soci sigg.ri Nominativo_2 e
Nominativo_1 hanno contestato ed impugnato l'avviso di accertamento di maggiori ritenute n.
T6S07I501040/2025, afferente all'annualità 2020, emesso da Agenzia delle Entrate DP di Padova e notificato in data 31.07.2025.
In via preliminare, hanno proposto istanza di riunione del predetto giudizio con quello già proposto dalla sola
Ricorrente_1 avverso altro avviso di accertamento, di cui al RG 290/2025, innanzi all'adita Corte. Nel merito, hanno sollevato i medesimi motivi di censura di cui al ricorso societario, poiché dall'illegittimità dell'avviso societario ne deriverebbe, illegittimità del consequenziale avviso emesso verso i soci e da questi impugnato, poiché ritenuti coobbligati solidali con la Società Ricorrente_1, attesa la ristretta base societari e il principio di presunzione di distribuzione dei maggiori utili in capo ai suoi soci.
Avverso i ricorsi in esame, l'Agenzia delle Entrate DP di Padova si è costituita con memorie di controdeduzioni, ove ha insistito per la correttezza e legittimità del proprio operato, replicando ai motivi di ricorso, chiedendo, infine, all'adita Corte, la conferma della legittimità degli avvisi impugnati, anche in punto sanzioni, il rigetto del ricorso e la condanna dell'Nominativo_3 Resistente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025 i ricorsi riuniti sono stati decisi.
L'adita Corte, nel pronunciarsi sull'istanza di riunione proposta in via pregiudiziale, ritiene doveroso disporsi la riunione dei due giudizi in esame, ex art. 274 c.p.c. poiché trattasi di cause che si fondano su medesimi elementi dal punto di vista oggettivo, e, poiché l'avviso di accertamento societario, impugnato a mezzo del ricorso RG 290/2025, si configura come atto presupposto delle motivazioni poste a fondamento dell'avviso notificato ai suoi soci sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_1. Inoltre, la trattazione congiunta delle due cause risponde ad esigenze di economia processuale, ragion per cui si dispone la riunione dei due giudizi.
Tanto doverosamente premesso, l'adito Collegio, viene chiamato ad esaminare la fondatezza delle censure sollevate dalla Società_2 Società e dai suoi soci, attraverso la disamina dei motivi di ricorso, nell'ordine spiegato dalla Resistente Agenzia delle Entrate.
In relazione al primo motivo di doglianza sollevato, afferente ad una presunta illegittimità dell'avviso impugnato per vizio di motivazione, occorre soffermarsi brevemente con alcune considerazioni.
La Ricorrente società ha lamentato il modus procedendi dell'Ufficio, specialmente per quanto concerne il calcolo dell'apporto di lavoro di ciascun socio, quantificato in 1.744 ore annuali, ovvero per complessivi 218 giorni da 8 ore ciascuno. Tali dati sarebbero, infatti, totalmente avulsi da qualsiasi dato certo o, quantomeno, presumibile.
Di contro, la Resistente Nominativo_3, nel controdedurre a tale motivo, avrebbe ricostruito i ricavi da prestazione di manodopera e da costo del venduto, basandosi sulla media del settore in cui opera la Società_2. Più segnatamente, i ricavi sarebbero stati desunti dal costo del venduto (materiale installato/utilizzato e prestazioni rese da terzi) e dalle ore di manodopera prestata, secondo quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, delle imprese edili ed aziende del settore Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Tanto premesso, occorre capire se l'accertamento, di tipo induttivo, operato dall'Nominativo_3 resistente, sia legittimo o meno e se, dunque, sia stato possibile desumere i dati predetti da quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro di riferimento, relativi al settore specifico in cui opera la Ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s., in considerazione del fatto che gli studi di settore – posti a fondamento del ragionamento induttivo - non rappresenterebbero, secondo la tesi della Società_2, un fatto concreto, noto e certo, specificatamente inerente ad essa e, dunque, non sarebbero suscettibili di rilevare la probabile entità del reddito di impresa.
Orbene, volgendo l'acume al quadro normativo di riferimento, degna di richiamo è la Circolare n. 1/2008 –
Parte IV – cap. 1, del Comando Generale della Guardia di Finanza, ove dispone che: “…la rettifica analitico-induttiva consente ai verificatori di non considerare e disattendere le scritture contabili, anche senza la previa dimostrazione della loro inattendibilità (requisito, invece, richiesto per procedere all'accertamento induttivo)”.
Conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dalla Società_2 società e dai suoi soci, l'accertamento analitico induttivo sarebbe consentito non solo laddove, dalle ispezioni e dalle verifiche effettuate, emerga l'irregolarità della contabilità, ma anche quando, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, si desume da presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
A parere di questa Corte, le precisioni gravi, precise e concordanti, diversamente da quanto lamentato in ricorso, si ritengono pienamente sussistenti.
Infatti, nel condividere quanto argomentato dalla Resistente Nominativo_3, preme all'adita Corte evidenziare che esse sono, nella fattispecie, le seguenti: 1) bassa redditività dell'impresa Ricorrente_1 S.r.l.s.; 2) scarsa affidabilità fiscale del Associazione_1 per l'anno 2020; 3) bassa capacità di spesa dei soci sigg.ri Nominativo_2 e
Nominativo_1.
Occorre, infatti, evidenziare che la ricostruzione analitico – induttiva operata dall'Nominativo_3, pur in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, è possibile ed è legittima.
A fortiori, un altro elemento che Banca_1 la presunzione, è che il Associazione_1 presentato dalla Società per l'anno
2020, presentava un punteggio di 3,76, molto basso ed inferiore al “livello minimo di affidabilità fiscale”, pari a
6 su 10. Infatti, il punteggio ISA inferiore a 6 sta a significare che la Società_2 società poteva essere sottoposta a diversi possibili controlli da parte dell'Nominativo_3, come, di fatto, è accaduto.
Inoltre, per quel che concerne la fattispecie de qua vertitur, il basso valore degli indici del Associazione_1, relativi a reddito per addetto/copertura delle spese per dipendente, ha trovato conferma nel fatto che l'Nominativo_3 ha riscontrato, nella contabilità di impresa, la presenza di ore lavorate, ma non fatturate.
Nello specifico, in alcuna fattura sottoposta al vaglio dell'Nominativo_3, è stato indicato il numero di ore effettivamente lavorate dal personale in servizio presso la Società_2. Quanto all'ultimo elemento di prova, occorre rilevare come la Società_2 si sia avvalsa del lavoro dei due soci, sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1, che nell'anno oggetto di controllo, hanno prodotto emolumenti, contabilizzati in bilancio, per un valore di €.3.600,00.
Nello specifico, il reddito conseguito dal socio sig. Nominativo_1, sarebbe stato pari a zero, ma le spese sostenute e certe, sempre per il medesimo anno di imposta, di €.9.846,00.
Invece, per quanto concerne la posizione del socio Nominativo_2, ciò che ha destato particolare stupore nell'Nominativo_3 e, parimenti, nell'adito Collegio giudicante, è la circostanza per cui, a fronte di bassi redditi conseguiti negli anni 2017 e 2018, il sig. Nominativo_2, nell'anno 2018, avrebbe acquistato un caravan per l'importo di €.14.000,00.
Inoltre, risulterebbe che egli è intestatario di un mutuo, per una quota del 50%, in ordine al quale, nell'anno
2020, avrebbe pagato rate per €.2.160,00 per capitale e €. 363,00 per interessi, con evidente contraddizione rispetto a quanto dichiarato nella certificazione CU.
Ad ogni buon conto, al di là delle valutazioni operate dall'Nominativo_3, ciò che maggiormente stupisce è la circostanza per cui entrambi i soci, ancor prima di far parte della compagine sociale della Società_2, già lavoravano come dipendenti e, pertanto, conseguivano un reddito che lascia presagire come i redditi stessi, se rapportati ai giorni lavorati, fossero decisamente superiori a quanto effettivamente dichiarato negli anni, nella qualità di soci.
A tal proposito, degna di doverosa menzione è l'ordinanza della Corte di cassazione, (Corte di Cassazione, ordinanza del 14 giugno 2021, n. 16749) che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha sancito il principio secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette, non esclude la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R.
n. 600 del 1973, (metodo applicabile per estensione analogica anche in materia IVA, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972: v. Cass. n. 26036 del 2015; cfr. pure Cass. n. 3197 del 2013 in motivazione), “….qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente;
in tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi
o minori costi, segnatamente rideterminando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr. v. Cass. n. 7871 del 2012 e
Cass. n. 26036 del 2015 cit.) e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili, atteso che la grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità (v. Cass. n. 20201 del 2010; Cass. n. 21167 del 2001, secondo cui in tema di IVA, la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime – e, nel caso di specie, paradossalmente addirittura negative – percentuali di ricarico sui prodotti venduti costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54 del
d.P.R. n. 633 del 1972 (v. Cass. n. 3197 del 2013 cit.; Cass. n. 6929 del 2013; Cass. n. 14941 del 2013; Cass. n.
26508 del 2014)…”.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte, l'Nominativo_3 evidenziava situazioni che collidevano gravemente ed intrinsecamente con i dati dichiarati dalla Ricorrente, minandone la credibilità, quindi, assurgendo ad elementi concordanti, suscettibili di far ritenere che, nella documentazione contabile dell'impresa, fossero stati emessi o iscritti dati inattendibili.
Volgendo l'acume alle doglianze lamentate in ricorso, questa Corte ritiene, pertanto, che la tesi per cui l'accertamento induttivo operato dall'Nominativo_3 sarebbe illegittimo, atteso che esso - di norma - sarebbe consentito solo laddove, dalle ispezioni e dalle verifiche effettuate, emerga una contabilità irregolare, che, nel caso che ci occupa, non sussiste, non corrisponde al vero e non può, dunque, condividersi.
Infatti, occorre rilevare che tramite l'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione Finanziaria fonda la sua pretesa sulla valorizzazione di elementi, tramite i quali, mediante ragionamento logico deduttivo, tenta di ricostruire un volume d'affari diverso e superiore da quello dichiarato.
La prova presuntiva di maggiori entrate - per essere idonea a fondare un accertamento di tale natura - deve essere, in ogni caso, desunta, quanto meno, da una condotta commerciale anomala.
Dispiace evidenziare che, nella fattispecie oggetto di lite, la condotta commerciale anomala o sospetta, in realtà, sussiste, diversamente da quanto sostenuto dalla Società_2 società e dai suoi soci.
L'errore insito nella tesi difensiva della Società_2 sta, nell'aver ritenuto che l'Nominativo_3, in presenza di scritture contabili formalmente non contestate, avrebbe accertato maggiori ricavi nell'anno 2020, ritenendo sufficiente applicarsi la percentuale di ricarico tipica del settore di appartenenza.
Quanto sostenuto non corrisponde al vero.
Come ampiamente argomentato, la Resistente ha effettuato la rideterminazione dei ricavi della Ricorrente_1
S.r.l.s., non solo attraverso i dati desunti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore di appartenenza della Società_2, ma, soprattutto, su presunzioni dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, ovvero su: bassa redditività dell'impresa, scarsa affidabilità fiscale del Modello Isa 2020 e su capacità di spesa dei soci, superiore ai redditi personali dichiarati.
Inoltre, è doveroso evidenziare che, quando l'accertamento è condotto con metodo induttivo (artt. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973), l'Agenzia può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, ove esistenti, e può fondare l'accertamento anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che dovrà dimostrare che l'imponibile accertato non è stato mai conseguito (Cass., Sez. 6-5, ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 20793) o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quanto indicato nell'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, sentenza del 14 aprile 2022, n. 12127).
Altro elemento che depone a favore della Resistente Nominativo_3 è che, nella fattispecie di causa, la Società_2 società non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che l'imponibile accertato dall'Nominativo_3 non è stato mai conseguito o, che, è stato conseguito in misura ridotta.
L'unica circostanza probatoria addotta dalla Società_2 a sostegno delle proprie difese, sta nell'aver rilevato come la determinazione presuntiva del reddito, non abbia affatto considerato le conseguenze straordinarie derivanti dalla pandemia di COVID-19, i cui effetti negativi sull'attività economica della Società_2, avrebbero inciso fortemente.
Anche la circostanza, dell'omessa indicazione in fattura delle ore lavorate dai dipendenti, corrobora il convincimento, maturato in seno a questa Corte, della legittimità e correttezza del riscontro svolto dall'Nominativo_3, sulla base dei dati contabili dichiarati dalla Società_2, unitamente agli elementi indiziari già evidenziati.
Inoltre, per quanto concerne i soci, si ritiene che il reddito complessivo lordo dichiarato dagli stessi confligge con gli elementi di spesa comunicati all'Amministrazione Finanziaria e con quelli che, sebbene non comunicati, sono di natura necessaria (es. per spese alimentari e per altri generi di necessità, per abbigliamento, per il mantenimento di autoveicoli e per la propria sussistenza).
Giova evidenziare, a tal uopo, che l'Nominativo_3 ha dimostrato come la bassa redditività dei soci Nominativo_2 e
Nominativo_1 non sia da ricondurre solo ed esclusivamente alla situazione pandemica e post pandemica ma rappresenta, invece, una costante.
Inoltre, elemento che depone a favore dell'Nominativo_3 è che, a fronte dei bassi redditi conseguiti dai Soci nel 2017
e 2018, Nominativo_2, proprio nel 2018 acquistava un caravan del valore dichiarato al PRA di €.14.000,00.
A fortiori, egli risulta intestatario, per il 50%, di un mutuo per il quale, nell'anno di controllo, risultano pagate rate solo per €.2.160,00 ed €.363,00, per interessi, somme che, ex sé, erodono completamente il reddito, a riprova del fatto che la capacità di spesa supera di gran lunga i redditi realmente percepiti.
Ma vi è di più.
La circostanza per cui, prima della costituzione della Società Ricorrente_1, entrambi i soci Ricorrenti erano lavoratori dipendenti e percepivano, addirittura, redditi superiori, in base ai giorni lavorati rapportati, depone a favore della tesi dell'Nominativo_3. Infatti, non si comprende come mai, essi, nella qualità di soci della FM GARAGE, in base a quanto dichiarato nel corso degli anni, in qualità di soci della Società_2, abbiano percepito di meno.
Conseguentemente, questa Corte, alla luce degli elementi probatori posti a sostegno delle rispettive tesi, ritiene che l'Agenzia delle Entrate Resistente abbia agito correttamente e legittimamente, elevando gli avvisi qui impugnati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso da n. 1 a 4, in quanto intrinsecamente connessi, vanno, tutti, disattesi.
In relazione al motivo n. 6), relativo all'illegittimità delle sanzioni irrogate tramite l'avviso di accertamento impugnato e conseguente loro riquantificazione, preme evidenziare come esse siano state determinate ex lege nella misura minima prevista normativamente e, pertanto, sono da ritenersi proporzionate e dovute.
In conclusione, l'adita Corte ritiene che le suesposte considerazioni siano esaustive per il rigetto integrale dei ricorsi riuniti proposti da Ricorrente_1 S.r.l.s. e dai suoi soci sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
L'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rigetta i ricorsi riuniti RG 290/2025 +
544/2025 proposti da Ricorrente_1 S.r.l.s. e dai suoi soci sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1, e, per l'effetto, conferma sia l'avviso di accertamento societario n. n. T6S03I502496/2024, sia l'avviso, derivato, emesso nei confronti dei soci, avente n. T6S07I501040/2025.
Condanna Ricorrente_1 S.r.l.s. e i sigg.ri Nominativo_2 e Nominativo_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.000.
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa