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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 2893/2024
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalida Tranucci (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dell'Avv. Pirini Francesca (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Forlì via Pedriali 18, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente sig. a modifica della sentenza di divorzio n. 721/2019 pronunciata Controparte_2 dall'intestato Tribunale in data 19.09.2019 e pubblicata in data 24.09.2019 nel procedimento avente R.G. n.
4761/2016, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 17.01.2024, affinché il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio, alle conclusioni ivi formulate.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
28.01.2025, opponendosi alle richieste di controparte e chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse.
Dal punto di vista processuale alla prima udienza di comparizione delle parti del 27.02.2025, il Giudice
Relatore ha tentato la conciliazione e ha formulato alle parti una proposta conciliativa. Entrambe le parti, salve alcune precisazioni, hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice e hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, dichiarando di rinunciare ai termini per note conclusive e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Relatore ha pertanto rimessa la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 14.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle Per_1 spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“- a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio n. 721/2019 il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia la somma mensile di euro 400,00, attualizzabile secondo indice istat, fintanto che la stessa non reperirà un nuovo contratto di lavoro;
detto importo verrà ridotto ad euro 350,00 mensili, attualizzabile secondo indice istat, nel momento in cui
pagina 2 di 3 la figlia stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato;
l'assegno di mantenimento verrà corrisposto direttamente alla figlia;
- le spese straordinarie a far data dalla pubblicazione della sentenza saranno a carico del sig. nella misura del 40%; Pt_1
- parte resistente assume l'obbligo di comunicare al sig. la stipula di ogni contratto lavorativo correlato ad Pt_1 Per_1
- il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di assegno divorzile alla controparte la somma mensile di euro 150,00, Pt_1 attualizzabile secondo indice Istat;
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza di divorzio n. 721/2019 pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 19.09.2019 e pubblicata in data 24.09.2019 nel procedimento avente R.G. n. 4761/2016, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 2893/2024
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalida Tranucci (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dell'Avv. Pirini Francesca (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Forlì via Pedriali 18, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente sig. a modifica della sentenza di divorzio n. 721/2019 pronunciata Controparte_2 dall'intestato Tribunale in data 19.09.2019 e pubblicata in data 24.09.2019 nel procedimento avente R.G. n.
4761/2016, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 17.01.2024, affinché il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio, alle conclusioni ivi formulate.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
28.01.2025, opponendosi alle richieste di controparte e chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse.
Dal punto di vista processuale alla prima udienza di comparizione delle parti del 27.02.2025, il Giudice
Relatore ha tentato la conciliazione e ha formulato alle parti una proposta conciliativa. Entrambe le parti, salve alcune precisazioni, hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice e hanno pertanto precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale, dichiarando di rinunciare ai termini per note conclusive e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Relatore ha pertanto rimessa la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 14.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle Per_1 spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“- a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio n. 721/2019 il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia la somma mensile di euro 400,00, attualizzabile secondo indice istat, fintanto che la stessa non reperirà un nuovo contratto di lavoro;
detto importo verrà ridotto ad euro 350,00 mensili, attualizzabile secondo indice istat, nel momento in cui
pagina 2 di 3 la figlia stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato;
l'assegno di mantenimento verrà corrisposto direttamente alla figlia;
- le spese straordinarie a far data dalla pubblicazione della sentenza saranno a carico del sig. nella misura del 40%; Pt_1
- parte resistente assume l'obbligo di comunicare al sig. la stipula di ogni contratto lavorativo correlato ad Pt_1 Per_1
- il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di assegno divorzile alla controparte la somma mensile di euro 150,00, Pt_1 attualizzabile secondo indice Istat;
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza di divorzio n. 721/2019 pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 19.09.2019 e pubblicata in data 24.09.2019 nel procedimento avente R.G. n. 4761/2016, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3