Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 23/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Dal Pozzo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata come da registri di giustizia giusta procura in atti;
Email_1
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante in carica sig. , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Pescolla ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio elettronico;
- resistente - avente ad oggetto: accertamento di rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicata in epigrafe, premesso:
-di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato part time a decorrere dal 02.02.2022 fino al 31.07.2022 con orario di lavoro collocato dalle ore 9.00 alle 13.00 antimeridiane dal lunedì al venerdì;
-di essere stata inquadrata nel 5° livello del CCNL settore commercio con una retribuzione mensile di € 757,77 e di essere stata adibita a mansioni di “addetta al controllo qualità” presso la sede di lavoro in Rocca San Giovanni, loc. Santa Calcagna n.115;
-di aver, in particolare, iniziato a lavorare a decorrere dal 25.10.2021, prestando attività lavorativa dal lunedì al venerdì, con orario di lavoro full time corrispondente a 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;
-che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni rassegnate dalla dipendente per giusta causa in data 20.05.2022, al termine di un periodo di malattia protrattasi dalla metà del mese di aprile;
-di non aver percepito alcun compenso, né ricevuto buste paga;
-di aver diritto alla retribuzione mensile corrispondente al 5° livello del CCNL settore commercio, oltre ai ratei di 13° e 14° mensilità, di indennità per ferie non godute, r.o.l., ex festività e quote integrative dell'indennità economica di malattia, poste dal CCNL a carico del datore di lavoro e al trattamento di fine rapporto per complessivi €. 12.525,12; ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“Riconoscere e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente con rapporto di lavoro subordinato dal 25.10.2021 al 20.5.2022; condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente e per i crediti retributivi di cui al ricorso, della complessiva somma lorda di € 12.525,12, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di esperienda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese ed onorari di causa da distrarsi".
Con memoria si è costituita in giudizio la società negando l'esistenza di attività lavorativa in data antecedente al 02.02.2022 e lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di lavoro oltre l'orario previsto contrattualmente, riconoscendosi debitrice della somma netta pari ad €. 3.211,76, che ha affermato essere sempre stata a disposizione della lavoratrice, che si sarebbe rifiutata di ritirare il relativo assegno e chiedendo di rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 07.04.2023 è stato ordinato alla società resistente il pagamento in favore della ricorrente della somma non contestata netta pari ad €.
3.211,76 e sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti.
Escussi i testi addotti, è stata fissata l'udienza di decisione disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, all'esito del deposito delle predette note, all'odierna udienza la causa è decisa come da sentenza. Motivi della decisione
Occorre premettere che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel dettaglio, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato (Cass. Civ. 14.05.2013 n. 11530), gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 04 giugno 2002, n. 8097; Cassazione civile , sez. lav., 05 maggio 2001, n. 6332; Cassazione civile , sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4523; Cass, civ., 22 dicembre 1981, n. 6750).
Orbene, come da pacifica giurisprudenza in materia (cfr. tra le tante Cass. sez. lav. n. 4500 del
27.2.2007 rv. 595233) elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato -e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo- è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto- possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Ne discende che colui il quale intenda ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve provarne in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Inoltre, occorre rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Rv. 606783). Applicando tali principi al caso di specie, esaminate le deduzioni attoree, le difese di parte resistente, oltre che il compendio probatorio di carattere documentale offerto e gli esiti dell'espletata attività orale svolta, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non abbia assolto all'onere di prova degli elementi atti a dimostrare l'effettiva sussistenza, nel periodo antecedente alla formale stipula del contratto di lavoro a tempo determinato in data 02.02.2022
(ossia dal 25.10.2021), di un rapporto di lavoro di tipo subordinato come sopra individuati e la prestazione di ore di lavoro supplementare rispetto a quelle previste per contratto.
Invero, il teste di parte ricorrente , escusso in qualità di consulente contabile a Testimone_1 chiamata della resistente ha così riferito: “Quando mi recavo presso la resistente dalle ore
9:00/9:30 fino alle 16:00/16:30 vi trovavo la ricorrente, non so i suoi orari di lavoro ne i giorni, nel periodo pre-covid senz'altro, dopo il Covid non l'ho più vista. Quando andavo la trovavo sempre in quando lavoravamo insieme su alcune commesse e mi aiutava nel rivedere la documentazione della qualità. Andavo e vado presso la resistente di media 3 volte al mese”.
Il teste, dunque, nulla è stato in grado di riferire in ordine alla prestazione di attività lavorativa prima della formale assunzione nel mese di febbraio 2022, né è stato in grado di fornire indicazioni chiare e attendibili circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, che egli ha dichiarato espressamente di non conoscere anche alla luce di una frequentazione sporadica del posto di lavoro
(una media di 3 volte al mese).
Né la prospettazione di parte ricorrente ha trovato sufficiente riscontro nella deposizione resa dall'altro testimone addotto dalla parte ricorrente escussa in qualità di Testimone_2 dipendente della società resistente, la quale ha così riferito: “Conosco la ricorrente per aver lavorato con la stessa presso la resistente negli anni periodo covid, vedevo la ricorrente la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e qualche volta la vedevo anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, era addetta la controllo qualità”; “Io sono andata via dall'azienda ad Aprile 2022, nulla so sulle dimissioni della ricorrente ”.
Anche la teste dunque, non è stata in grado di riferire in ordine alla prestazione di attività Tes_2
lavorativa prima della formale assunzione. Né la teste ha confermato la prestazione continuativa di attività lavorativa per 8 ore al giorno come dedotto in ricorso, limitandosi ad affermare che solo qualche volta la ricorrente prestava attività lavorativa anche nella fascia pomeridiana.
Né sufficienti elementi utili ad avallare la prospettazione attorea si possono trarre dalle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte resistente.
Invero, il teste di parte resistente ha riferito di aver visto la ricorrente lavorare Testimone_3
presso la resistente dal 1° febbraio 2022 e ha confermato che prima di tale data ella si è recata presso gli uffici di per colloqui con il titolare della ditta, per concordare con lui le CP_1 condizioni della successiva assunzione, per conoscere i colleghi di lavoro e vedere gli ambienti di lavoro, anche per comprendere se il contesto lavorativo fosse o meno a lei congeniale. La teste ha inoltre dichiarato che la ricorrente lavorava come tutti 4 ore al giorno, ma di non essere in grado di riferire l'orario da ella osservato, in quanto era variabile e di non ricordare che la ricorrente lavorasse anche il pomeriggio.
Infine, la teste di parte resistente ha così riferito: “Sono dipendente della resistente Tes_4 dal 4 aprile 2022 a tutt'oggi come impiegato tecnico. Conosco la ricorrente in quanto anch'ella dipendente della resistente, è arrivata a lavorare dopo di me, non conosco il suo contratto di lavoro, l'ho vista svolgere mezza giornata di lavoro dalle ore 09:00 alle ore 13:00, mi è capitato solo qualche volta di vederla lavorare sia la mattina che il pomeriggio in cui svolgeva solo qualche ora di lavoro. Preciso che seppur sono stata assunta nell'aprile 2022, ho iniziato il 4 ottobre 2021
a fare tirocinio presso la resistente fino all'assunzione e la ricorrente è arrivata se non erro a dicembre 2021 circa”.
Circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, dunque, la teste ha reso una deposizione Tes_4
concordante con quella resa dalla teste affermando che solo qualche volta ella ha prestato Tes_2
attività lavorativa nella fascia pomeridiana.
La teste inoltre, ha collocato in modo alquanto dubitativo (“se non erro”, “circa”) Tes_4
l'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente nel mese di dicembre 2021, facendo dunque riferimento ad una mensilità diversa da quella indicata in ricorso.
Occorre però dare atto che costituendosi in giudizio la società si è riconosciuta debitrice della somma netta di €. 3.211,76 e che con ordinanza del 07.04.2023 è stato ordinato alla società resistente il pagamento in favore della ricorrente della somma non contestata.
In questa sede, pertanto, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 423 comma 1 c.p.c. dev'essere integralmente confermata.
Deve inoltre sottolinearsi che non ha trovato sufficiente dimostrazione nel presente giudizio la dedotta circostanza che la società avrebbe messo a disposizione della ricorrente il suddetto importo mediante assegno bancario a lei intestato e presente in azienda e che lei si sarebbe sempre rifiutata di recarsi in azienda per ritirare l'assegno. Invero la circostanza risulta confermata solo de relato dalla teste la quale ha dichiarato di averla appresa dalla signora ma in Testimone_3 CP_3
assenza di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità è esclusa la possibilità che tale deposizione possa assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice.
In conclusione, il ricorso può trovare accoglimento parziale, con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma netta non contestata di €.
3.211,76, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M.
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia (riconducibile nel terzo scaglione) e alla concreta attività espletata dalle parti nel giudizio e riducendo i valori medi del 50%, possono essere compensate nella misura di 3/4 e per la restante parte seguono la soccombenza della parte resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-conferma l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 423 comma 1 c.p.c. in data 07.04.2023 e condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma netta non contestata di €.
3.211,76, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-rigetta il ricorso per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio nella misura di ¾;
-condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente la restante parte delle spese del presente giudizio, già liquidata in €. 673,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, come per legge.
Così deciso il 21.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -