Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/02/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2707 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Perna, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 23;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-- -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Catania, tra l'altro, «ammonisce -OMISSIS- a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori aggressioni verbali, violenza psicologica, ingiurie, offese, condotte aggressive e vessatorie, minacce anche di morte, danneggiamenti o qualsiasi atto di violenza domestica nei confronti della ex coniuge -OMISSIS-ed in presenza della figlia minorenne -OMISSIS-»;
- del processo verbale di notifica di ammonimento, redatto dalla Questura di Catania in data 9.10.2025, con il quale è stata data lettura del suddetto provvedimento reso dal Questore della Provincia di Catania, prot. n.-OMISSIS-, dunque in tale data comunicato;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche ad oggi non conosciuto, compresi: - il relativo provvedimento di avvio del procedimento adottato dalla Questura di Catania, del 4.5.2024 e di estremi non meglio precisati, come richiamato nel suddetto provvedimento di ammonimento; - la nota Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime vulnerabili, prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2024; - la nota Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime vulnerabili, prot. n.-OMISSIS-del 15.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AZ IA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con il ricorso notificato il 4.12.205 e depositato il 15.12.2025, l’odierno ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2025, con il quale il Questore di Catania gli ha rivolto l’ammonimento «a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori aggressioni verbali, violenza psicologica, ingiurie, offese, condotte aggressive e vessatorie, minacce anche di morte, danneggiamenti o qualsiasi atto di violenza domestica» nei confronti della ex coniuge e in presenza della figlia minorenne».
Il deducente rappresenta come il provvedimento impugnato si inserisca nel quadro di una vicenda familiare caratterizzata dalla conflittualità con la moglie (nonché richiedente l’impugnata misura) e, di riflesso, con le due figlie, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2010.
La famiglia, secondo quanto esposto dal deducente, si era trasferita da qualche anno, a causa di difficoltà economiche, presso un appartamento di proprietà della madre del ricorrente e a questi concesso in comodato d’uso.
In data 3 marzo 2024, tuttavia, in esito a una delle molte liti, la moglie avrebbe deciso di abbandonare il domicilio familiare unitamente alle figlie. A fronte di tale allontanamento, il ricorrente decideva di utilizzare una seconda serratura al fine di tutelare la propria incolumità, salvo comunque consentire alla moglie e alle figlie il recupero dei propri effetti personali in presenza degli agenti della Polizia di Stato.
In seguito a tale episodio, mentre il ricorrente depositava innanzi al Tribunale di Catania ricorso per separazione giudiziale (in data -OMISSIS-, ancora pendente), la moglie presentava in data 6 marzo 2024 richiesta di ammonimento, poi sfociata nel provvedimento impugnato.
Avverso quest’ultimo, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, dl. 14.8.2013, n. 93 (convertito con modifiche dalla legge 15.10.2013, n. 119) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 23.2.2009, n. 11 (convertito con modifiche dalla legge 23.4.2009, n. 38) - Violazione degli artt. 1, 3, 9 e 10, legge 7.8.1990, n. 241 - Violazione dell’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo - Difetto di istruttoria - Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, legge n. 241/1990 - Violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, di cui agli artt. 3 e 97 cost. - Arbitrarietà ed ingiustizia manifeste - Difetto di motivazione.
Assume parte ricorrente come il provvedimento impugnato sia viziato da difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio procedimentale, dal momento che l’amministrazione si sarebbe determinata unicamente sulla base di quanto dichiarato dalla moglie e avrebbe, di contro, omesso di ascoltare personalmente sui fatti sia il ricorrente, al quale sarebbe stato assicurato il contraddittorio soltanto in forma cartolare, che gli eventuali testimoni da questi indicati. Lamenta, inoltre, il ricorrente, di non essere stato informato circa il contenuto della testimonianza resa in data 9 luglio 2025 (indicata in seno al provvedimento finale) prima della definizione del procedimento, né della ulteriore memoria difensiva depositata dalla moglie in data 10 giugno 2025 (prot. n. 0104458), a seguito di un preavviso di diniego trasmessole in data 30 maggio 2025 (quest’ultima poi ottenuta attraverso istanza di accesso agli atti).
Nel caso di specie, invero, l’Amministrazione avrebbe dapprima comunicato alla moglie il preavviso di rigetto e, successivamente, mutato orientamento a fronte della memoria difensiva e della testimonianza acquisita in data 9 luglio 2025 (quest’ultima, tuttavia, non resa disponibile dall’amministrazione).
Il provvedimento, dunque, sarebbe stato adottato in difetto di adeguata attività istruttoria e nel mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, oltre che privo di motivazione.
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.l. 14.8.2013, n. 93 (convertito con modifiche dalla legge 15.10.2013, n. 119), e dell'art. 8, d.l. 23.2.2009, n. 11 (convertito con modifiche dalla legge 23.4.2009, n. 38) - difetto di istruttoria e travisamento - arbitrarietà, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste - difetto di motivazione - violazione del principio di legalità - violazione del canone di imparzialità della p.a., di cui agli artt. 3 e 97 cost.
Assume parte ricorrente come la misura di cui all’art. 3 del d.l. n. 93/2013 sia volta a porre fine a episodi gravi e non episodici di violenza domestica, non potendo di contro trovare applicazione nelle ipotesi, quale quella ricorrente nel caso in esame, di ordinaria conflittualità nell’ambito di relazioni coniugali in crisi. Nel caso di specie, la moglie avrebbe denunciato indimostrati e non circostanziati atteggiamenti consistenti in urla e insulti; di contro, nel 2011, il ricorrente avrebbe querelato la moglie per aver commesso in suo danno violenza fisica (querela successivamente rimessa su richiesta della donna).
Sul punto, non rileverebbero gli elementi da quest’ultima enfatizzati nella memoria difensiva trasmessa in riscontro al preavviso di rigetto in data 10 giugno 2025, ossia l'utilizzo di diversa serratura della porta di casa (al fine di tutelare la propria incolumità) e il ritrovamento di registratori (di fatto, mai utilizzati), trattandosi di elementi non idonei ad integrare il requisito della "violenza domestica" frutto di condotte gravi e non episodiche.
Il provvedimento impugnato, dunque, non sarebbe sorretto da adeguata motivazione e presenterebbe delle incongruenze e contraddittorietà (contenendo riferimenti a “presunte minacce di morte” sebbene nella denuncia la moglie abbia espressamente affermato di non ricordare di aver ricevuto minacce di morte dal marito; parimenti, contenendo riferimenti a temute “condotte violente”, malgrado nel corso dell’audizione del 5 novembre 2024 dinanzi al Tribunale di Catania la donna abbia affermato che il marito non abbia mai tenuto comportamenti di violenza fisica).
Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
All’Udienza camerale del 28.1.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2). Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Ai fini dell’inquadramento della vicenda contenziosa, giova premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 (rubricato “Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica”), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successivamente modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, il quale dispone che «Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».
Il provvedimento ammonitorio di cui al richiamato art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 è quindi misura questorile di protezione delle vittime di violenza domestica.
Come la Sezione ha già ritenuto (cfr. T.A.R. Catania, I, 30.1.2025, n. 333; 24.5.2024, n. 1948) «l’istituto dell’ammonimento del Questore a tutela di vittime di atti vessatori è stato introdotto dall’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come misura di prevenzione, con funzioni cautelari e dissuasive, mirata a scoraggiare comportamenti molesti, minacciosi e/o persecutori che possano integrare il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. (c.d. stalking): in tale fattispecie la persona offesa può avanzare al Questore richiesta di ammonimento fino a quando non propone querela.
In seguito, il Legislatore, con l’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso la misura di tutela preventiva ai casi di percosse e lesioni personali» (e con la riforma con Legge del 24/11/2023, n. 16, art. 1, ai casi di cui agli artt. 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635) «nel contesto della violenza domestica: in tale ipotesi l’atto ammonitorio può essere adottato su segnalazione di chiunque e anche senza il consenso della vittima.
1.1.3. Orbene, l’art. 3 . . . non ripropone la previsione contenuta nell’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, secondo la quale la vittima può decidere di avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta lesiva “fino a quando non è stata proposta querela”, stabilendo invece che nelle ipotesi di violenza domestica il Questore può adottare il provvedimento di ammonimento “anche in assenza di querela” - e, dunque, anche in presenza di essa - ovvero, in un’ottica chiaramente intesa alla tutela della vittima, a prescindere da una manifestazione di volontà della stessa; ne consegue che all’ammonimento di cui al cit. art. 3 non può ritenersi applicabile la previsione dell’alternatività con la querela prevista per la fattispecie di cui al cit. art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 410).
Pertanto, il deferimento all’autorità giudiziaria o l’inizio del procedimento penale non impediscono l’adozione dell’ammonimento de quo».
Continuano le predette decisioni n. 1948/24 e 333/25 di questo Tribunale, che stante «il diverso piano tra giudizio penale e provvedimento di ammonimento, quest’ultimo va ricondotto all’interno della regolarità sostanziale che governa l’agere amministrativo: il provvedimento finale non può non prescindere da “un prudente apprezzamento circa la plausibilità e verosimiglianza delle vicende”.
«. . . In base a condiviso indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'adozione del provvedimento di ammonimento de quo è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 27 novembre 2023, n. 6513).
2.1.2. Premesso quanto sopra, secondo costante giurisprudenza, in ragione dell’esigenza primaria di assicurare il benessere della persona offesa, della natura cautelare e della conseguente insita urgenza della misura, il provvedimento di ammonimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento e ciò in particolare quando dall’istruttoria compiuta dall’amministrazione siano emersi precisi indizi di una condotta aggressiva e disdicevole da parte del suo destinatario (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 410).
Peraltro, non emerge la necessità che sia sentita la persona nei cui confronti viene adottato il provvedimento di ammonimento, né tale necessità può desumersi dal riferimento alle “persone informate sui fatti”, poiché con tale locuzione il Legislatore fa riferimento a coloro che, concluse le indagini preliminari ed instaurato il processo penale, rivestiranno il ruolo di testimoni e non all'indagato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 28 febbraio 2024, n. 807)».
Dal complesso normativo emerge, intanto, l’infondatezza della censura relativa alla mancata audizione personale e, comunque, una tutela più profonda nei confronti della presunta vittima, anche a prescindere da una sua espressa denuncia.
Rilevante è che vi siano stati uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza.
Tanto premesso, il ricorso si dimostra fondato in relazione alla seconda censura, con cui il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione del provvedimento impugnato, il quale contiene un riferimento del tutto generico e non circostanziato a presunte “aggressioni verbali, violenza psicologica, ingiurie, offese, condotte aggressive e prevaricatorie, danneggiamenti di suppellettili, minacce di morte e di autolesionismo, con l’aggravante di aver commesso i fatti anche in presenza delle figlie”.
Invero, da una parte non è dato riscontrare alcun supporto probatorio, ancorché minimo, delle predette contestazioni (consistenti in una serie di enunciati generici); dall’altra, non è presente in atti neanche una descrizione particolareggiata delle presunte condotte aggressive, mancando qualsiasi riferimento al profilo spazio-temporale, ossia, le modalità e la frequenza delle presunte condotte di violenza, prevalentemente psicologica.
Va rilevato, per altro, che l’istanza di ammonimento del 6.3.2024, oltre a rappresentare un evidente ambiente conflittuale tra i coniugi, con episodi compiuti alla presenza delle figlie, così conclude:
“non ricordo se ho mai ricevuto alcuna minaccia di morte da parte” (del ricorrente);
“Temo per la mia incolumità fisica derivante dall’aggressività verbale da parte di mio marito . . . ho seriamente paura che questa sera, quando dovrei incontrare -OMISSIS- a casa per prendere tutti gli effetti personali, lo stesso possa avere una condotta violenta nei miei confronti”.
Per come emerge, poi, dal verbale d’udienza del -OMISSIS-, r.g. -OMISSIS-, tenutasi presso il Tribunale di Catania, Prima Sezione civile, per la causa di separazione, la controinteressata ha espressamente dichiarato, riferendosi al ricorrente, “non ha mai tenuto comportamenti di violenza fisica”.
Invero, l’Amministrazione si era determinata per il rigetto dell’istanza di ammonimento, per come emerge dalla memoria del 9.6.2025 depositata dalla controinteressata, che ha insistito sulla propria richiesta specificando che tali comportamenti, alla presenza delle figlie, consistevano in “urla, insulti e aggressioni verbali quotidiane, anche per motivi futili”, atteggiamenti che “hanno inciso profondamente sull’equilibrio psicologico dell’istante” . . . Particolare rilievo assume l’episodio avvenuto in data 5 marzo 2024, allorché (il ricorrente) ha sostituito la serratura dell’abitazione”, impedendo l’accesso alla controinteressata e alle figlie, al fine di prendere gli effetti personali in vista della richiesta di separazione, episodio cui ci si riferisce evidenziando il timore di rientrare a casa, per come appena descritto. Altra circostanza sarebbe riferita all’aver il ricorrente posto dei microfoni all’interno dell’abitazione, evidentemente per registrare conversazioni.
Appare evidente che la detta descrizione, i cui contorni potrebbero in astratto giustificare l’ammonimento, è relazionata a vicende passate.
La circostanza appare fortemente avvalorata dall’audizione in sede di verbale di sommarie informazioni del 9.7.2025 (sedici mesi dopo la presentazione della istanza di ammonimento del 6.3.2024) della figlia maggiore dei coniugi, che, dopo aver ben rappresentato l’episodio del 6.3.2024 (erroneamente trascritto come 6.3.2025), ha precisato quanto segue:
a) mio padre . . .è sempre stato una persona violenta, non fisicamente, ma psicologicamente. Si limitava a sbattere le porte e a danneggiare le suppellettili e più che altro attuava una violenza psicologica nei confronti di mia madre, che ne era succube, ma anche di noi figlie. Però desidero specificare che mio padre era solito proferire minacce anche di morte e di autolesionismo”.
b) che, però, il padre non vive più con il resto della famiglia dal 6.3.2024;
c) è capitato che il padre chiamasse la madre per augurasse del male, considerandola responsabile del deterioramento dei propri rapporti con noi figlie . . . ma preciso che da circa cinque mesi i rapporti tra i miei genitori vengono mantenuti esclusivamente tramite avvocati”;
d) a espressa domanda circa recenti episodi di conflittualità dopo il 6.3.2025 (erroneamente indicato con tale data, piuttosto che 6.3.2024), la risposta, eloquente, è stata “credo che da quel giorno, ovvero da quando ce ne siamo andate di casa, non si siano più visti e che si siano sentiti telefonicamente. Mio padre ha solamente provato a contattare noi figlie”.
L’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, pertanto, non risulta sufficientemente esaustivo in ordine alla attualità della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura dell’ammonimento, che, sebbene chiaramente non implicante un accertamento di reità, né il raggiungimento della piena prova dei fatti addebitati al loro autore, postula comunque la disponibilità di una serie di elementi che siano in grado di comprovare, in termini probabilistici, la sussistenza di attuali condizioni di violenza domestica. La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto sufficiente – ma, al contempo, necessario - che «dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi di un comportamento violento e all'identificazione del suo autore» (inter alia, T.A.R. Catania, sez. IV, 26 luglio 2022, n. 2045). Attività istruttoria che, nel caso di specie, risulta obliterata.
In altri termini, nell’adottare il provvedimento impugnato, l’Amministrazione non ha tenuto conto del significativo lasso temporale intercorrente tra la richiesta di ammonimento (6 marzo 2024) e l’effettiva adozione del provvedimento (8 ottobre 2025), che avrebbe imposto, quanto meno, una rinnovata o comunque più approfondita istruttoria con valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo, anche alla luce della condotta medio tempore tenuta dai soggetti coinvolti.
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato con riferimento alla seconda doglianza, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi, in ragione della materia in esame, i motivati solleciti provvedimenti dell’Amministrazione, avuto riguardo all’attualità degli episodi necessari per la comminazione della misura interdittiva.
La spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della possibilità di riedizione del potere amministrativo.
Va confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, che verrà liquidato con decreto a parte, previa presentazione di richiesta da parte del difensore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA AV, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ IA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.