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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 dell'Avv. SUSANNA FAUSTINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. MARIA ROSARIA CARLANI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione personale dal coniuge, , esponendo di aver Controparte_2 contratto matrimonio il 16.06.2021 in Terni (TR), che dall'unione è nata la figlia
[...]
a Terni (TR) il 14.04.2021 e deducendo, a fondamento della domanda, che Persona_1 la relazione affettiva sarebbe terminata per incomprensioni imputabili al tali da CP_2 non consentire il mantenimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la prosecuzione della convivenza e che il marito sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dal matrimonio, contraendo debiti e abbandonando la famiglia. La ricorrente ha esposto che al momento del matrimonio era madre di tre figli nati da precedente unione e che, essendo disoccupata, sarebbe stata vittima di un ingiustificabile comportamento del marito, che la avrebbe lasciata priva dei mezzi di sostentamento per sé e per la loro figlia. La ricorrente ha rappresentato che il dipendente, percepirebbe uno stipendio CP_2 mensile di circa € 1.200,00, mentre la stessa, disoccupata, ha svolto lavori precari per lo stretto necessario alla vita della famiglia e dei figli. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al disporre CP_2
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la stessa e diritto di visita da parte del padre, previo accordo con la ricorrente, quando vorrà compatibilmente con l'età della minore e, in caso di disaccordo, almeno due giorni la settimana e a fine settimana alterni, disciplinando le festività e le vacanze estive in modo alternato, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente ove vivrà unitamente alla figlia, e con determinazione del contributo a carico del per il mantenimento in favore della CP_2 ricorrente in misura non inferiore ad € 250,00 mensili e di € 250,00 in favore della figlia o quella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di Controparte_2 separazione, sussistendone i presupposti, ma contestando le allegazioni di controparte, precisando di non aver mai abbandonato la propria famiglia e che la convivenza sarebbe divenuta insostenibile per incompatibilità di carattere ed incomprensioni. Inoltre, ha rappresentato di aver dormito in macchina per circa tre mesi rientrando in CP_2 casa solo per lavarsi e cambiarsi i vestiti al fine di evitare discussioni alla presenza della figlia e degli altri figli della moglie. Il resistente ha, inoltre, esposto di percepire dal lavoro di dipendente uno stipendio di circa € 1.200,00 e di avere due finanziamenti in corso, oltre a dover sostenere il pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vive e a corrispondere ogni mese € 85,00 per la mensa scolastica della figlia. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti e pronuncia di addebito alla moglie, affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita libero, previo avviso alla ricorrente, nonché il diritto di prelevare la figlia almeno due giorni a settimana e a fine settimana alterni, con disciplina delle vacanze natalizie in modo alternato e delle vacanze estive, con determinazione a suo carico del contributo al mantenimento di € 50,00 mensili per la ricorrente e di €50,00 mensili per la figlia, aderendo alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con corresponsione, nella misura della metà, delle spese straordinarie per la figlia, con accordo tra i genitori per tutte le decisioni per la minore;
con vittoria di spese. All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando:
di vivere immobile in comproprietà tra le parti libero da oneri di CP_1 mutuo, di essere casalinga, di riscuotere assegno unico per i 4 figli di € 1.000 circa, oltre al 100% dell'assegno unico per la figlia e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% Per_1 della casa familiare;
di vivere in immobile in locazione con canone di € 290,00 Controparte_2 mensili, di svolgere l'attività lavorativa di guardia giurata con mansione di portierato con reddito mensile netto di € 1.200 per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% della casa familiare e un garage.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha adottato i provvedimenti provvisori con affidando della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due giorni a settimana con festività alternate e una settimana durante le vacanze estive, assegnando alla ricorrente la casa familiare, ponendo a carico del resistente contributo di € 100,00 al mese per il mantenimento della figlia, autorizzando la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico e ponendo a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per la minore secondo quanto previsto dal protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
Alla successiva udienza le parti e i difensori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni della separazione accogliendo i provvedimenti provvisori con aumento del contributo al mantenimento della figlia da 100,00 € a 150,00 € mensili, con rinuncia di entrambe le parti alla dimanda di addebito e con conseguente richiesta che la causa fosse riservata in decisone con accoglimento delle seguenti condizioni:
-affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la abitazione della madre;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due giorni a settimana coincidenti con i giorni liberi da turni di lavoro, prevedendo che possa prendere la bambina dall'uscita di scuola nei giorni in cui la minore è a scuola tenendola con sé fino a dopo cena ovvero quando il giorno libero coincide con il sabato e la domenica in questi giorni il padre la prenderà la mattina e la terrà con sé fino a dopo cena, previa comunicazione con la madre di almeno 15 giorni prima;
festività alternate e una settimana durante le vacanze estive;
-assegnazione alla ricorrente della casa familiare con quanto in essa contenuto;
- imposizione a carico del resistente del contributo di euro 150,00 oltre Istat annuale al mese per il mantenimento della figlia da corrispondere alla ricorrente con Per_1 decorrenza dal mese di ottobre 2025;
-autorizzazione alla ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia Per_1
-onere a carico di entrambi i genitori del 50% delle spese straordinarie per la minore secondo quanto previsto dal protocollo dell'intestato Tribunale;
-le parti rinunciano alle rispettive domande di addebito;
-spese compensate;
I difensori hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c..
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in TERNI (TR) in data 16.06.2021 alle
[...] condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 50, parte I, dell'anno 2021); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 dell'Avv. SUSANNA FAUSTINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. MARIA ROSARIA CARLANI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione personale dal coniuge, , esponendo di aver Controparte_2 contratto matrimonio il 16.06.2021 in Terni (TR), che dall'unione è nata la figlia
[...]
a Terni (TR) il 14.04.2021 e deducendo, a fondamento della domanda, che Persona_1 la relazione affettiva sarebbe terminata per incomprensioni imputabili al tali da CP_2 non consentire il mantenimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la prosecuzione della convivenza e che il marito sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dal matrimonio, contraendo debiti e abbandonando la famiglia. La ricorrente ha esposto che al momento del matrimonio era madre di tre figli nati da precedente unione e che, essendo disoccupata, sarebbe stata vittima di un ingiustificabile comportamento del marito, che la avrebbe lasciata priva dei mezzi di sostentamento per sé e per la loro figlia. La ricorrente ha rappresentato che il dipendente, percepirebbe uno stipendio CP_2 mensile di circa € 1.200,00, mentre la stessa, disoccupata, ha svolto lavori precari per lo stretto necessario alla vita della famiglia e dei figli. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al disporre CP_2
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la stessa e diritto di visita da parte del padre, previo accordo con la ricorrente, quando vorrà compatibilmente con l'età della minore e, in caso di disaccordo, almeno due giorni la settimana e a fine settimana alterni, disciplinando le festività e le vacanze estive in modo alternato, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente ove vivrà unitamente alla figlia, e con determinazione del contributo a carico del per il mantenimento in favore della CP_2 ricorrente in misura non inferiore ad € 250,00 mensili e di € 250,00 in favore della figlia o quella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di Controparte_2 separazione, sussistendone i presupposti, ma contestando le allegazioni di controparte, precisando di non aver mai abbandonato la propria famiglia e che la convivenza sarebbe divenuta insostenibile per incompatibilità di carattere ed incomprensioni. Inoltre, ha rappresentato di aver dormito in macchina per circa tre mesi rientrando in CP_2 casa solo per lavarsi e cambiarsi i vestiti al fine di evitare discussioni alla presenza della figlia e degli altri figli della moglie. Il resistente ha, inoltre, esposto di percepire dal lavoro di dipendente uno stipendio di circa € 1.200,00 e di avere due finanziamenti in corso, oltre a dover sostenere il pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vive e a corrispondere ogni mese € 85,00 per la mensa scolastica della figlia. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti e pronuncia di addebito alla moglie, affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita libero, previo avviso alla ricorrente, nonché il diritto di prelevare la figlia almeno due giorni a settimana e a fine settimana alterni, con disciplina delle vacanze natalizie in modo alternato e delle vacanze estive, con determinazione a suo carico del contributo al mantenimento di € 50,00 mensili per la ricorrente e di €50,00 mensili per la figlia, aderendo alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con corresponsione, nella misura della metà, delle spese straordinarie per la figlia, con accordo tra i genitori per tutte le decisioni per la minore;
con vittoria di spese. All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando:
di vivere immobile in comproprietà tra le parti libero da oneri di CP_1 mutuo, di essere casalinga, di riscuotere assegno unico per i 4 figli di € 1.000 circa, oltre al 100% dell'assegno unico per la figlia e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% Per_1 della casa familiare;
di vivere in immobile in locazione con canone di € 290,00 Controparte_2 mensili, di svolgere l'attività lavorativa di guardia giurata con mansione di portierato con reddito mensile netto di € 1.200 per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% della casa familiare e un garage.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha adottato i provvedimenti provvisori con affidando della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due giorni a settimana con festività alternate e una settimana durante le vacanze estive, assegnando alla ricorrente la casa familiare, ponendo a carico del resistente contributo di € 100,00 al mese per il mantenimento della figlia, autorizzando la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico e ponendo a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per la minore secondo quanto previsto dal protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
Alla successiva udienza le parti e i difensori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni della separazione accogliendo i provvedimenti provvisori con aumento del contributo al mantenimento della figlia da 100,00 € a 150,00 € mensili, con rinuncia di entrambe le parti alla dimanda di addebito e con conseguente richiesta che la causa fosse riservata in decisone con accoglimento delle seguenti condizioni:
-affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la abitazione della madre;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due giorni a settimana coincidenti con i giorni liberi da turni di lavoro, prevedendo che possa prendere la bambina dall'uscita di scuola nei giorni in cui la minore è a scuola tenendola con sé fino a dopo cena ovvero quando il giorno libero coincide con il sabato e la domenica in questi giorni il padre la prenderà la mattina e la terrà con sé fino a dopo cena, previa comunicazione con la madre di almeno 15 giorni prima;
festività alternate e una settimana durante le vacanze estive;
-assegnazione alla ricorrente della casa familiare con quanto in essa contenuto;
- imposizione a carico del resistente del contributo di euro 150,00 oltre Istat annuale al mese per il mantenimento della figlia da corrispondere alla ricorrente con Per_1 decorrenza dal mese di ottobre 2025;
-autorizzazione alla ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia Per_1
-onere a carico di entrambi i genitori del 50% delle spese straordinarie per la minore secondo quanto previsto dal protocollo dell'intestato Tribunale;
-le parti rinunciano alle rispettive domande di addebito;
-spese compensate;
I difensori hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c..
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in TERNI (TR) in data 16.06.2021 alle
[...] condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 50, parte I, dell'anno 2021); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti