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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 1705/2019
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Aurora Notarianni e dall'avv.
Simona Alfarone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in IN, viale San Martino 146, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.:
[...]
), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 P.IVA_1 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo
1998, presso la sede del predetto , sita in IN, Via San Controparte_1
Paolo. 361
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 28/3/2019 la sig.ra adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: 1. Pt_1
In via preliminare, sospendere il provvedimento di recupero e le conseguenziali trattenute da parte della , sino all'esito del presente giudizio;
Controparte_2
2. Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio pre ruolo, dall'anno accademico 1981/1982 all'anno accademico 1991/1992, durante il quale la ricorrente ha prestato la sua attività di lavoro subordinato a termine quale lettrice universitaria, ai fini della ricostruzione della carriera;
3. Per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta il ripristino l'anzianità di servizio della ricorrente – utile sia ai fini pensionistici che retributivi- a quella posseduta prima del provvedimento di recupero del presunto indebito (fascia stipendiale 35 in luogo di 21) e comunque con riconoscimento degli 11 anni di servizio pre ruolo prestato;
4. Condannare, l'amministrazione convenuta, al pagamento delle differenze retributive maturate dal mese di Gennaio 2018 parametrate alla fascia stipendiale 35 per la decurtazione degli 11 anni di anzianità posseduti quantificabili al lordo in € 3.312,24 e alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto nelle more e pari - al momento della presentazione del presente ricorso a € 1.523,00 nonché di quanto verrà eventualmente trattenuto in corso di causa;
5. In subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte alla ricorrente in esecuzione della precedente anzianità riconosciuta facendo applicazione dei consolidati principi, affermati dalla Corte di Giustizia Comunitaria e dalla Corte di
Cassazione, di affidamento, buona fede e del decorso del tempo, nonché del "principio di settore" individuato dalla Corte Costituzionale che esclude la ripetizione degli indebiti versati al lavoratore pubblico in presenza di una situazione di fatto variamente caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e, per l'effetto, disporre la restituzione di quanto trattenuto nelle more e pari - al momento della presentazione del presente ricorso a € 1.523,00 nonché di quanto verrà eventualmente trattenuto in corso di causa.
Premetteva la ricorrente di aver svolto sin dal 18/02/1982 l'attività di lettrice universitaria di lingua spagnola, in un primo momento presso l'Università di Catania, poi presso l'Università degli studi di IN .
Successivamente, in data 1.9.1992, veniva immessa in ruolo quale docente di scuola secondaria di I grado per l'insegnamento della lingua spagnola e, a partire dal 1.9.1999, quale docente di scuola secondaria di secondo grado.
All'atto dell'immissione in ruolo la ricorrente faceva richiesta di ricostruzione della carriera con ricongiunzione del periodo di insegnamento pre ruolo al fine del relativo riconoscimento sia a fini retributivi che previdenziali. Tale periodo di servizio le veniva computato per l'anzianità di servizio e gli scatti stipendiali con formale provvedimento del 1994.
Nel 2018 la ricorrente riceveva comunicazione dalla Ragioneria territoriale dello Stato di
IN che le rendeva noto il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo e la ripetizione delle somme, a dire dell'amministrazione, illegittimamente percepite dalla e pari a €.42.199,85 al netto di ritenute assistenziali e previdenziali. Pt_1
La ricorrente, ritenendo l'erroneità del provvedimento chiedeva in via amministrativa la revoca dello stesso senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
Nelle more, la ragioneria territoriale, dal mese di Aprile 2018, iniziava ad operare una trattenuta mensile di € 340,06 dallo stipendio della già rimodulato su uno scaglione Pt_1 inferiore a causa del passaggio dalla fascia stipendiale 35 (stipendio base lordo €.3.365,27
+ €.257,50 per retribuzione professionale docenti) alla 21 (stipendio base lordo €.3.209,04
+ €.202,00 per retribuzione professionale docenti) per la decurtazione di 11 anni di anzianità precedentemente riconosciuta con una riduzione lorda di 414,03 mensili.
Alla pertanto, non rimaneva che adire le vie legali a tutela dei suoi diritti. Pt_1
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse domande chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
In particolare, rivendicava la correttezza della ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione e la legittimità degli atti impugnati tutti resi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
Evidenziava che gli incarichi di lettrice non potevano essere presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, in quanto ipotesi non prevista dalle disposizioni legislative nazionali.
Sottolineava la peculiarità della posizione riguardante il personale universitario assunto a tempo determinato.
Ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza cautelare, veniva disposta la sospensione del provvedimento di recupero impugnato col presente ricorso.
Espletata la chiesta ctu contabile al fine di determinare la correttezza della procedura di ricostruzione in base ai principi giurisprudenziali vigenti in materia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE
Secondo l'amministrazione resistente, “… seppur la Corte di Giustizia abbia equiparato
i lettori ai ricercatori ai fini del trattamento economico da ciò non scaturisce un automatico riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera. La normativa principale di riferimento è il D.Lvo 297/1994, che al comma 5 dell'art. 485 prevede che: “Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.”
Esistono, tuttavia, situazioni “straordinarie” che derogano al principio di cui sopra. Ad esempio il servizio prestato in qualità di “contrattista” laddove non sia presente la condizione di “costanza di rapporto” con la scuola, non è valutabile.
Nella specie, i servizi prestati in qualità di “contrattista” – titolare di contratto universitario –saranno valutabili non in ragione della loro natura intrinseca bensì in quanto l'interessato, all'atto dell'incarico di contrattista, si trovi in “costanza” di rapporto d'impiego con l'istituzione scolastica ovvero sia destinatario di un incarico non di ruolo utile ai fini della carriera e giuridicamente si trovi nella posizione di “aspettativa senza assegni”.
Pertanto laddove non sia presente la condizione di “costanza di rapporto” con la scuola, il servizio prestato all'Università da “contrattista” non è valutabile.
I servizi prestati in qualità di “assegnista o borsista”, in via generale, non sono riconosciuti utili ai fini della carriera, ma saranno valutabili solo se svolti in “costanza di rapporto d'impiego” con la scuola.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, la ricorrente in qualità di lettrice abbia stipulato con le Università citate contratti di diritto privato, a termine, non in costanza di nomina con una istituzione scolastica.
Pertanto, si insiste nel rilevare che il servizio prestato non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera, pertanto legittimamente l'Amministrazione ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite.”
La difesa del non è condivisibile. CP_1
È lo stesso ente resistente ad ammettere che la Corte di Giustizia ha equiparato i lettori ai ricercatori ai fini del trattamento economico richiamando poi la normativa principale di riferimento ovvero il D.Lvo 297/1994, che al comma 5 dell'art. 485 prevede che: “Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.”.
Nel caso di specie, tuttavia, secondo il resistente, sussisterebbero delle CP_1 condizioni “straordinarie” che impedirebbero l'applicazione alla ricorrente dei suddetti principi, ovvero, il fatto che la durante i servizi prestati in qualità di “assegnista o Pt_1 borsista” non si trovasse in “costanza di rapporto d'impiego” con la scuola.
Tale affermazione, però, è destituita di fondamento e non supportata da idonei riferimenti normativi (che, infatti, il non cita). CP_1
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 18897/19), "I lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, in applicazione dell' art. 1 del d.l. n. 2 del 14 gennaio
2004, adottato per conformare l'ordinamento interno a quello UE, hanno diritto, proporzionalmente all'impegno orario assolto, ad un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e pertanto anche al riconoscimento degli adeguamenti triennali della retribuzione con decorrenza dal primo contratto stipulato con l'Università.
Il superiore principio di diritto è stato successivamente fatto proprio dal Legislatore
Italiano e trasfuso nel D.M. 688/2023 nel cui preambolo si legge testualmente: “VISTO
l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale il predetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63 “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decretolegge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236
e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 63 del 2004,e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
… CONSIDERATE le consolidate indicazioni interpretative fornite dalla Corte di
Cassazione in ordine all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (S.U. nn. 19164/2017, 24963/2017, 21972/2017), all'esito dei numerosi contenziosi instaurati da queste figure di personale universitario non docente;
”.
Per quanto sopra esposto il lettore di madre lingua risulta legalmente equiparato ai fini giuridici ed economici al ricercatore universitario confermato.
Considerato che ai sensi dell'art. 485, comma 5, del D. Lgs. 297/1994, al personale docente è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università, nonché ai ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione con l'introduzione della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario, considerato altresì che il lettore di madre lingua è equiparato al ricercatore universitario confermato, deve ritenersi che gli anni di servizio svolti presso l'università dalla ricorrente rientrino nel servizio di pre ruolo da considerare ai fini della ricostruzione di carriera con l'effetto che, l'amministrazione resistente non avrebbe dovuto effettuare la nuova ricostruzione di carriera non considerando gli undici anni di servizio pre ruolo, con l'ulteriore effetto di non dovere ricollocare la ricorrente nella fascia
21 rispetto alla fascia 35 in godimento e procedere con il recupero del ritenuto indebito.
Stante quanto sopra esposto il provvedimento di recupero reso dal resistente CP_1 appare illegittimo e deve essere annullato con la condanna alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto oltre al versamento delle somme non erogate sulla base della posizione di carriera già correttamente ricostruita.
In applicazione del suddetto principio di diritto e della normativa vigente appare corretta e condivisibile la ricostruzione della carriera e i conteggi operati dal Consulente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto ad essere ricollocata nella fascia 35 attribuita con il provvedimento di ricostruzione di carriera calcolando gli undici anni di pre-ruolo.
2) Annulla il provvedimento che dispone il recupero della somma di € 40.499,85. 3) Condanna il convenuto alla restituzione delle rate già trattenute per un totale CP_1 di € 15.039,71 oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalle singole scadenze.
4) Condanna il convenuto al pagamento delle differenze stipendiali maturate a CP_1 seguito dell'inquadramento nella fascia 21 in luogo della 35 spettante, come determinate dal CTU nella somma di € 2.855,81 (alla data di deposito della relazione) nonché delle differenze successivamente maturate sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5) Condannare il convenuto, al pagamento delle differenze maturate sul CP_1 trattamento di fine servizio erogato nella minor somma corrispondente alla fascia 21 e non alla fascia 35 di spettanza della ricorrente, nella misura dovuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalle singole scadenze.
6) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 9.257,00 oltre spese generali, cpa, iva.
7) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU che si liquidano con separato CP_3 decreto.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando