Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 26/03/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato AR PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione interinale dell’efficacia o l'emissione delle misure cautelari più idonee nel caso di specie ad assicurare gli effetti dell’emananda pronuncia, del provvedimento Prot. Uscita n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Foggia in data -OMISSIS- e conosciuto in data 09/12/2025;
nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. NC LA e uditi per le parti i difensori AN CA, su delega di AR PA, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, con atto notificato il 9.2.2026 e depositato il giorno 4.3.2026 ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Foggia - Sportello Unico per l'Immigrazione con cui è stato revocato il nulla-osta al lavoro subordinato e, contestualmente, negata l'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ha allegato che, dopo aver ottenuto un nulla-osta al lavoro stagionale ed essere regolarmente entrato in Italia il -OMISSIS- e sarebbe stato ospitato a -OMISSIS- ospite di un conoscente, “nel periodo
necessario per prendere contatto con la datrice di lavoro, e sottoscrivere il contratto di soggiorno presso la Prefettura di Foggia”.
Quindi deduce che la procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non si sarebbe perfezionata per inerzia dello SUI, che invece ha adottato l’avversata revoca del nulla osta al lavoro subordinato, provvedimento che sarebbe stato conosciuto solo alla data di invio da parte della datrice di lavoro il 9.12.2025.
Dopo aver svolto alcune premesse sulla tempestività del ricorso, i cui termini di proposizione decorrerebbero dalla comunicazione ricevuta il 9.1.2025 l’istante ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative, in particolare gli articoli 7 e 10-bis della Legge n. 241/1990, per non aver comunicato l'avvio del procedimento di revoca né il preavviso di rigetto. Tale omissione avrebbe impedito al ricorrente di partecipare al procedimento per presentare le proprie ragioni e la documentazione a sua disposizione.
Ha dedotto altresì, che il provvedimento sarebbe viziato da errore di diritto e difetto di istruttoria. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non sarebbe imputabile al ricorrente, bensì all'inerzia dello SUI. In una situazione del genere, l'amministrazione avrebbe dovuto applicare per analogia l'art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, che tutela il lavoratore straniero che perde il lavoro per cause a lui non imputabili. Di conseguenza, lo SUI avrebbe dovuto autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anziché revocare il nulla-osta.
Sostiene che la Prefettura non è l’autorità competente a valutare il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri, che spetterebbe alla Questura.
Deduce ancora che il provvedimento della Prefettura sarebbe viziato da violazione e/o falsa applicazione delle stesse, per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione della buona fede, del legittimo affidamento del lavoratore e della ragionevolezza e proporzionalità dell’agire amministrativo.
La Prefettura avrebbe errato nel ritenere che il termine per la sottoscrizione del contratto fosse di 8 giorni dall’ingresso sul TN piuttosto che di 15 giorni: Non avrebbe considerato, inoltre che la stipula del contratto possa essere ritardata e finanche possa mancare per cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore, come avvenuto nel caso di specie.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
Eccepisce con una relazione della Prefettura di Foggia che il ricorso sarebbe tardivo oltre che presentato da soggetto non legittimato, nonché del tutto infondato nel merito.
Quanto alla tardività e inammissibilità/improcedibilità del ricorso, la Prefettura evidenzia che il decreto di revoca del nulla osta è stato adottato il 21.8.2025, di conseguenza l’impugnazione, atteso lo spirare del termine dei sessanta giorni e considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, sarebbe venuto in scadenza in data 30.10.2025.
Quanto alla inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, l’Amministrazione evidenzia che l’impugnazione non è stato proposta dal datore di lavoro, destinatario del provvedimento, bensì dallo straniero, la cui posizione giuridica e di interesse rimane, in ogni caso, derivata da quella del datore di lavoro e a questa subordinata.
Alla camera di consiglio del 18.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di una sua definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
In via preliminare, si osserva che il provvedimento impugnato risulta notificato in data 21.8.2025 al datore di lavoro, soggetto che ha attivato il procedimento e che funge da interlocutore dell'Amministrazione, anche in ordine alla notifica degli atti impugnati.
Pur riconoscendo una legittimazione e un interesse diretto, concreto e attuale del lavoratore, in qualità di destinatario finale degli effetti del provvedimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 9131/2024 e n. 3604/2024), occorre considerare che l'intera procedura di ingresso è incardinata sulla figura del datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, ha assunto l'onere delle comunicazioni verso il prestatore di lavoro, al momento dell’invio della richiesta di nulla osta in cui l’indirizzo del lavoratore, corrispondente a quello del suo datore di lavoro, per cui il termine per impugnare l’atto di revoca non può che fare riferimento a quello della comunicazione al datore di lavoro; rispetto a tale data nel caso di specie, quindi, il ricorso appare tardivo.
In ogni caso il ricorso è comunque infondato nel merito.
La presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro il termine di otto giorni (termine poi prolungato a 15 giorni dal D.L. 146/2025) dall'ingresso nel territorio nazionale costituisce un onere ineludibile, posto a presidio dell'interesse pubblico a verificare la reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro che ha giustificato l'ingresso, con la conseguente natura vincolata del provvedimento che ha rilevato tale violazione.
A nulla rileva che, ai sensi dell’art 22 comma 6 TUI, come modificato dal D.L. 146/2025 dalla legge di conversione n. 179/2025, che ha introdotto la lettera a ter) all’art. 1 comma 1 del decreto, il termine entro cui il lavoratore e il datore di lavoro sottoscrivono il contratto di soggiorno sia nel frattempo stato individuato in 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale per due ordini di ragioni.
In primo luogo il termine applicabile ratione temporis alla vicenda in esame è quello di 8 giorni, posto che l’ingresso in Italia è avvenuto il -OMISSIS-, come ammesso dallo steso ricorrente, e le invocate modifiche normative sono di data successiva.
In secondo luogo, l’istante ha di gran lunga superato anche il novellato termine di 15 giorni, in quanto dagli atti di causa si evince che lo straniero è entrato in Italia alla frontiera aeroportuale di -OMISSIS-, ha raggiunto il fratello soggiornante in Italia con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo a -OMISSIS-, germano che gli avrebbe trovato una sistemazione abitativa vicino presso un conoscente in provincia di -OMISSIS-, ove sarebbe stato ospitato nel periodo necessario per prendere contatto con la datrice di lavoro, e sottoscrivere il contratto di soggiorno presso la Prefettura di Foggia.
Dagli atti di causa non risulta, pertanto, che l’istante si sia presentato presso gli uffici del SUI di Foggia, rimanendo in una provincia ben distante da quella in cui avrebbe dovuto recarsi per intraprendere la propria attività lavorativa.
Ritenuto, con riguardo ai denunciati vizi procedimentali, che le spiegazioni alternative fornite in ricorso circa la mancata e tempestiva formulazione della richiesta di convocazione o di altre forme di sollecitazione, anche da parte del lavoratore verso il promissario datore ovvero verso la P.A. (se non a distanza di molti mesi, novembre-dicembre 2025), non appaiano tali da giustificare la condotta tenuta dal ricorrente, posto che questo si limita ad affermare di aver inviato, via chat whatsapp , copia del passaporto, con visto e timbro di ingresso ad altro straniero “suo riferimento in Italia”, ma che “la chat è andata persa per il cambio del cellulare” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Ritenuto pertanto, in relazione al dedotto difetto di contraddittorio, che sia applicabile al caso di specie l’art. 21- octies della legge n. 241/1990, sulla base di quanto rappresentato dall’Amministrazione.
Considerato, inoltre, che le argomentazioni basate su un'interpretazione estensiva della normativa a tutela del lavoratore non possono superare il chiaro dato testuale dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, che esclude espressamente l'applicazione del permesso per attesa occupazione ai lavoratori stagionali, atteso che “l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore” (cfr. nel senso, Cons. Stato, Sez. III, n. 4679/2025, che ha rigettato appello su questa medesima statuizione del TAR Puglia, Sez. III, n. 420/2024; altrettanto recente, vd. Cons. Stato, Sez. III, n. 3158/2025).
Considerato, infine, che tale precisa volontà del legislatore di differenziare il regime del lavoro stagionale risponde a una logica di gestione programmata dei flussi migratori, che non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti, e che la stessa condotta del ricorrente, la cui presenza è stata accertata in una Regione diversa da quella di destinazione lavorativa, risulta sintomatica della cessazione di ogni legame effettivo con l'opportunità lavorativa che ne aveva giustificato l'ingresso, dimostrando altresì un disinteresse rispetto alla procedura, eventualmente da sollecitare, da concludersi con la convocazione presso il SUI e la stipula del contratto di lavoro.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada respinto, compensando le spese di lite in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalle considerazioni svolte emerge la manifesta infondatezza dello stesso ricorso, vale a dire che il ricorrente ha agito in giudizio, quanto meno, con colpa grave, ben potendo lo stesso (o chi per lui) avere agevolmente la consapevolezza di tale infondatezza, ove avesse impiegato anche una ridotta diligenza.
Pertanto, si ritiene che debba farsi applicazione dell’art. 122 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (sulle spese di giustizia, nella parte riferita al patrocinio a spese dello Stato), in base al quale “l’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”.
Tale conclusione trae conforto, altresì, dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 220 del 17.7.2009, nella parte in cui, connettendo gli articoli 122 e 136, comma 2, del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002, è messo in evidenza che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio, quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nega l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.