TAR Bari, sez. III, sentenza breve 26/03/2026, n. 396
TAR
Sentenza breve 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il giudice ritiene applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, ritenendo che le spiegazioni fornite dal ricorrente non giustifichino la mancata tempestiva richiesta di convocazione o altre forme di sollecitazione verso l'amministrazione.

  • Rigettato
    Errore di diritto e difetto di istruttoria

    Il giudice rileva che il termine applicabile ratione temporis è quello di 8 giorni dall'ingresso, poi esteso a 15 giorni, ma che il ricorrente ha ampiamente superato anche quest'ultimo termine. Inoltre, la condotta del ricorrente, che si è presentato in una regione diversa da quella di destinazione lavorativa, dimostra disinteresse e cessazione di ogni legame effettivo con l'opportunità lavorativa.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione

    Il giudice ritiene che le argomentazioni basate su un'interpretazione estensiva della normativa a tutela del lavoratore non possono superare il chiaro dato testuale dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, che esclude l'applicazione del permesso per attesa occupazione ai lavoratori stagionali.

  • Rigettato
    Manifesta infondatezza del ricorso

    Dalle considerazioni svolte emerge la manifesta infondatezza del ricorso, e quindi che il ricorrente ha agito in giudizio, quanto meno, con colpa grave, ben potendo lo stesso (o chi per lui) avere agevolmente la consapevolezza di tale infondatezza, ove avesse impiegato anche una ridotta diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 26/03/2026, n. 396
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 396
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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