Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2725
TAR
Ordinanza cautelare 26 maggio 2016
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TAR
Sentenza 25 agosto 2017
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CS
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2019
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CS
Ordinanza collegiale 30 aprile 2019
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CS
Parere definitivo 2 dicembre 2019
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CS
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2021
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CS
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittima occupazione di aree private

    Il giudice di prime cure ha statuito che l'Amministrazione dovesse valutare se intraprendere la via dell'acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla, e procedere, in alternativa, alla restituzione del fondo, previa rimessione in pristino a propria cura e spese.

  • Accolto
    Danno da occupazione illegittima

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente.

  • Rigettato
    Usucapione delle aree occupate

    La Corte di Cassazione ha escluso che la disponibilità del bene conseguita illegittimamente dalla P.A. possa costituire possesso utile ai fini dell’usucapione, salva la prova del compimento di attività idonei a realizzare l’interversione della detenzione in possesso, che nella specie non risultavano agli atti del processo di merito. La condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo. L'ente locale riveste la condizione di mero detentore del cespite occupato e trasformato sine titulo.

  • Inammissibile
    Richiesta di restituzione delle aree

    Tale statuizione è contenuta nella pronuncia del giudice di prime cure, il quale ha statuito che l'Amministrazione valutasse se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla, e procedere, in alternativa, alla restituzione del fondo, previa rimessione in pristino a propria cura e spese. Pertanto, la domanda è inammissibile per difetto di interesse, in quanto trattasi di pretesa già esitata positivamente dal giudice di prime cure.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata

    La domanda è stata rigettata stante il difetto di dolo o colpa grave nella resistenza al giudizio, considerato che la natura controversa della proprietà degli immobili in esame è stata risolta definitivamente dalla Corte di Cassazione solo con ordinanza n. 2843/25, ampiamente successiva all’instaurazione del giudizio innanzi al TAR calabrese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2725
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2725
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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