Ordinanza cautelare 26 maggio 2016
Sentenza 25 agosto 2017
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2019
Ordinanza collegiale 30 aprile 2019
Parere definitivo 2 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02725/2026REG.PROV.COLL.
N. 00482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2018, proposto da
Comune di Taverna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN ZO in Roma, via Tacito, 50;
contro
VE ON, rappresentata e difesa dall'avvocato AN LV, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VI ZZ in Roma, Via Regina Margherita n. 1;
AN LV, difesa in proprio, ex art. 93 c.p.c, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2113/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VE ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. BE CH MI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Calabria la sig.ra VE ON ha premesso:
- di essere proprietaria di: a) un terreno denominato Vavola, sito in Taverna per una superficie di mq 15.413 censito in catasto alla partita n.263, foglio di mappa 44 part. N.129, 130, 131, 815-816-817; b) tre fabbricati contraddistinti al catasto alla partita n.263 foglio 44 part. 1028 di categoria B5, part. N.1046 sub1 e part. N.1046 sub2 entrambi di categoria D8, insistenti sulle particelle 131 e 815; c) una strada interna sita su porzioni delle particelle 131-815-816-817 dello stesso fondo, pari ad un’estensione di mq.1016, oltre ad ulteriori mq.233 delle stesse particelle;
- che tale proprietà sarebbe comprovata dalla sentenza dichiarativa di usucapione n.1387/2007 del Tribunale di Catanzaro;
- che, in particolare, i menzionati fabbricati sarebbero stati acquisiti per accessione ex art.934 c.c. dalla sig.ra OE ET TE, madre della ricorrente, allorquando gli stessi sarebbero stati realizzati abusivamente dal Comune di Taverna nel 1980 e nel 1987, poiché nei periodi in questione la stessa aveva il pieno possesso dell’intero fondo da oltre 15 anni;
- che l’Agenzia delle Entrate, in base ad atto di costituzione datato 14 luglio 2012, ha provveduto al loro accatastamento.
Ha, quindi, censurato l’attività del Comune di Taverna, che occuperebbe in maniera illegittima i tre fabbricati, oltre ad avere abusivamente realizzato una strada sul fondo in questione.
Ha quindi chiesto la condanna del Comune di Taverna sia alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, sia al risarcimento del danno da lei subito nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Taverna ha chiesto il rigetto del ricorso, previo accertamento dell’intervenuta usucapione in suo favore degli immobili in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2113/17 il TAR Calabria ha accolto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il Comune di Taverna ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; sussistenza dell’eccepita usucapione; violazione dell’art. 24 Cost; 2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 8 c.p.a.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra ON in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ON ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, AN LV, in qualità di erede dell’originaria ricorrente VE ON, ha chiesto il rigetto dell’appello, e con lo spiegato appello incidentale ha chiesto la condanna del Comune di Taverna sia alla restituzione degli immobili in esame, e sia al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 13.3.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è infondato.
3. Con i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il Comune di Taverna deduce l’intervenuta usucapione in suo favore delle aree in esame.
Le censure sono infondate.
4. Con ordinanza n. 2843/25 la Corte di Cassazione – definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo promossa dal Comune di Taverna avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1006/2020, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1215/23, che ha respinto la domanda di accertamento dell’usucapione della proprietà delle aree in esame da parte del Comune di Taverna, condannando quest’ultima alla restituzione in favore della sig.ra ON – ha stabilito quanto segue:
<< La Corte di Appello ha dato atto dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di occupazione illegittima, realizzata dalla P.A. in assenza di un valido procedimento ablativo della proprietà privata, prendendo le mosse in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 735/2015, secondo cui “In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 735 del 19/01/2015, Rv. 634017). Ha poi richiamato la successiva ordinanza di questa Corte, Sezione 1, n. 3646 del 13/02/2000, non massimata secondo cui l’occupazione illegittima di un bene privato ad opera della P.A. costituirebbe un illecito di carattere permanente, non affievolirebbe il diritto di proprietà del titolare del bene, il quale dunque potrebbe invocare la restituzione dello stesso, e legittimerebbe il proprietario usurpato a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla temporanea o definitive indisponibilità del proprio bene. Sulla base di tale excursus, la Corte di merito ha escluso che la disponibilità del bene conseguita illegittimamente dalla P.A. possa costituire possesso utile ai fini dell’usucapione, salva la prova del compimento di attività idonei a realizzare l’interversione della detenzione in possesso, che nella specie non risultavano agli atti del processo di merito. L’articolato excursus condotto dal giudice di seconde cure si attaglia perfettamente al caso di specie, poiché il Comune di Taverna ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per far valere, in via principale, l’usucapione del bene immobile di cui è causa, definitivamente asservito a finalità pubbliche perché ospitante una scuola ed un mattatoio, ed invocando poi, in subordine, l’accertamento dell’impossibilità di configurare un acquisto per usucapione del detto cespite in favore della ON e della LV, le quali non avrebbero potuto, proprio in virtù del predetto definitivo asservimento del cespite al pubblico uso, configurare una relazione esclusiva con lo stesso. A sostegno della domanda principale, l’ente locale ha dedotto di aver eseguito opere di totale trasformazione del fondo, all’esito delle quali è stato emesso il certificato di agibilità della scuola materna e sono stati approvati, con apposita delibera della Giunta comunale, i lavori di realizzazione del mattatoio; atti, questi, che la Corte territoriale ha ritenuto inidonei ai fini della prova dell’interversione della detenzione in possesso, in difetto di prova di un atto materiale di opposizione specificamente rivolto contro il proprietario o possessore del bene (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Sul punto, la decisione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione –in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) – occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10289 del 27/04/2018, Rv. 649106; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5410 del 01/03/2025, Rv. 673984). Da quanto sopra deriva che la Corte catanzarese ha correttamente rigettato la domanda principale di usucapione spiegata dal Comune.
Quanto alla domanda subordinata, pacificamente riproposta in appello, perché contenuta nelle conclusioni riportate a pag. 2 della sentenza impugnata, la Corte di Appello l’ha ritenuta inammissibile, sul presupposto che l’opposizione di terzo prevista dall’art. 404 c.p.c. costituisca un rimedio straordinario riservato ai soggetti che, non essendo stati parte del processo presupposto, siano comunque portatori di un diritto autonomo, incompatibile con il rapporto accertato dalla sentenza opposta. Sotto questo profilo, la decisione della Corte di Appello risulta allineata con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il detentore del bene non è legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., potendo al più esperire l’azione di opposizione all’esecuzione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30111 del 21/11/2024, Rv. 672914). Il principio, affermato in riferimento ad una fattispecie di detenzione conseguente ad un titolo negoziale, si attaglia anche al caso di specie, poiché una volta escluso che la P.A. possa ritenersi possessore del bene illegittimamente occupato e trasformato, in assenza di un procedimento ablativo correttamente portato a termine, e non essendo stato dimostrato il compimento di atti idonei a realizzare l’interversione della detenzione in possesso, all’ente locale non può che essere riconosciuta la condizione di mero detentore del cespite occupato e trasformato sine titulo. In conclusione, al rigetto della domanda principale spiegata dall’ente locale, consistente nell’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del cespite oggetto di causa, consegue l’inammissibilità della pretesa spiegata in subordine, poiché in assenza di configurabilità di una posizione di diritto soggettivo potenzialmente lesa dalla sentenza opposta, perché incompatibile con il contenuto precettivo di quest’ultima, l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non è esperibile. La condizione di detentore non qualificato che riveste la P.A., come soggetto che ha la materiale disponibilità del bene di cui è causa in conseguenza di un procedimento ablativo non portato correttamente a compimento, e dunque in forza di un’attività illegittima, si risolve in una posizione di mero fatto, per la cui tutela non è possibile ricorrere allo strumento straordinario di cui all’art. 404 c.p.c. Il ricorso va quindi rigettato >>.
5. Alla luce di tale arresto giurisprudenziale, deve dunque ritenersi fatto processualmente acclarato la permanenza, da parte dell’appellata, della proprietà degli immobili in esame, e la sua illecita occupazione da parte del Comune, il quale non vanta su di essi alcun diritto di proprietà, non avendoli in alcun modo usucapiti.
Di qui la legittimità dell’impugnata pronuncia giudiziale, avendo il giudice di prime cure correttamente dato conto dell’illegittima condotta del civico ente, il quale ha appreso di fatto le aree di proprietà dell’appellata, in assenza di qualsivoglia titolo giustificativo.
6. Per tali ragioni, l’appello principale è infondato, e va dunque rigettato.
7. Venendo ora all’esame dell’appello incidentale, con esso l’appellante ha chiesto la restituzione delle aree in esame.
Senonché, tale statuizione è contenuta nella pronuncia del giudice di prime cure, il quale ha statuito che l’Amministrazione valutasse se: “ intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla, e procedere, in alternativa, alla restituzione del fondo, previa rimessione in pristino a propria cura e spese ”.
Per tali ragioni, la domanda dell’appellante incidentale va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, in quanto trattasi di pretesa già esitata positivamente dal giudice di prime cure.
8. Va infine rigettata l’ulteriore domanda dell’appellata, di condanna dell’Amministrazione appellante al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, stante il difetto di dolo o colpa grave nella resistenza al giudizio, stante la natura controversa della proprietà degli immobili in esame, risolta definitivamente dalla Corte di Cassazione solo con ordinanza n. 2843/25, ampiamente successiva all’instaurazione del giudizio innanzi al TAR calabrese.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza – tale dovendosi ritenere l’appellante principale – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché su quello incidentale, come in epigrafe proposti:
- rigetta l’appello principale;
- dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale.
Condanna il Comune di Taverna al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellata, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
RD TI, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
BE CH MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE CH MI | RD TI |
IL SEGRETARIO