TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 13 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 44502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via R. Grazioli Lante n. 16,
[...] presso lo studio dell'avv. Paolo Bonaiuti, rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Gustinelli in virtù di procura in calce alla comparsa di riassunzione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
dott.ssa elettivamente domiciliata in Terni, alla via del leone n. CP_2
41, presso lo studio dell'avv. Emanuela Rosati che la rappresenta e difende, unitamente all0avv. Rosa Maria D'Agostino in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
N O N C H È in persona del Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, in via principale, e, accertare l'indebito pagamento effettuato da a titolo di Parte_1
addizionali provinciali per gli anni 2010 e 2011 e conseguentemente condannare alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_1
corrisposto da pari a complessivi € 23.636,98 con rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi dalla data della domanda(31.01.2020) sino al saldo, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche eventualmente da calcolarsi in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la convenuta: “… nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, ridurre la somma escludendo gli importi antecedenti il 1° aprile 2010 per i motivi di cui al paragrafo B;
o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della o in ogni caso, rigettare le avverse Controparte_1
eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
o con compensazione tra parte attrice e parte convenuta per le ragioni di cui in premessa. o nel caso in cui la domanda di parte attrice venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la
[...]
a sentir riconosciuto a in ragione Controparte_3 Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà 2 recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio;
o con condanna della Controparte_3
al pagamento di spese e compensi oltre voci di legge del presente
[...]
giudizio in capo all'attore nonché la compensazione parte attrice e parte convenuta per le ragioni di cui in premessa”.
Per la terza chiamata in causa: “… rigettare la domanda in quanto inammissibile per i profili sopra indicati ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di compensi”.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio, riassunto nel giugno 2021 dinanzi a questo Tribunale a seguito di declinatoria di competenza del Tribunale di Terni originariamente adito, è stato introdotto nel giugno del 2020 dalla soc. nei confronti della Parte_1
al fine di ottenere la ripetizione delle somme Controparte_1
indebitamente percepite dalla convenuta a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, imposta disciplinata dall'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, poi soppressa a decorre dal 1° gennaio 2012.
La società attrice ha in particolare dedotto di avere stipulato con la
[...]
un contratto volto alla somministrazione di energia elettrica e di CP_1 avere corrisposto, nell'ambito degli importi fatturati, anche somme corrispondenti all'esercizio della rivalsa per l'addizionale versata all'Erario dalla società somministrante, in qualità di soggetto passivo di imposta.
Ad avviso dell'attrice, l'applicazione di tale forma di imposizione e il conseguente esercizio della rivalsa da parte della fornitrice per il periodo compreso fra il 2010 e il 2011 dovrebbero però ritenersi in contrasto con la disciplina dettata dalla direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri dell'Unione europea entro il termine del 1° gennaio 2010. La normativa interna mancherebbe, infatti, di individuare le specifiche finalità cui l'imposizione sarebbe diretta, non rilevando a questo fine il perseguimento di mere esigenze di bilancio.
Dalla tardiva trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento, avvenuta solo nel 2012, discenderebbe la necessità di disapplicare la normativa
3 interna con essa contrastante per il periodo compreso fra il termine per il recepimento e la sua effettiva attuazione. La disapplicazione della normativa interna farebbe venir meno il titolo dell'imposizione e consentirebbe di qualificare i versamenti effettuati dall'attrice, quale cliente finale e quindi destinataria della rivalsa, indebiti.
Si è costituita la sollevando eccezioni pregiudiziali Controparte_1
e svolgendo comunque articolata difesa nel merito. La stessa ha in particolare asserito che l'esercizio della rivalsa è avvenuto in applicazione della disciplina rimasta vigente fino al 31 dicembre 2011 e che l'asserita incompatibilità fra tale disciplina e la direttiva comunitaria non potrebbe condurre alla disapplicazione della prima, mancando i requisiti necessari per l'esplicazione dell'efficacia diretta della direttiva comunitaria, invocata nel caso di specie nell'ambito di un rapporto “orizzontale”. La società convenuta ha, infine, dedotto che l'applicazione dell'addizionale provinciale per il periodo antecedente alla sua abrogazione e fino al 1° aprile 2010 non può in ogni caso ritenersi in contrasto con il diritto eurounitario, rispettando essa i requisiti posti dalla direttiva richiamata per l'introduzione di forme di imposizione indiretta sui prodotti già soggetti ad accisa. La società somministrante ha infine chiesto che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la Controparte_3
sia condannata a restituirle gli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_5
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda contro di essa spiegata.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, ritiene questo
Tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta per le ragioni di seguito esposte, apparendo imprescindibile una breve ricostruzione della disciplina rilevante nella fattispecie in esame.
L'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, il quale disponeva, al comma 5, che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta
4 erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Dal rinvio alle modalità di riscossione previste per le accise sull'energia elettrica, oggi disciplinate dal d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), era dato evincere che il soggetto passivo della predetta forma di imposizione, obbligato al versamento dell'addizionale in favore dell'Erario, doveva individuarsi nell'ente fornitore dell'energia elettrica, il quale avrebbe potuto traslare il peso economico dell'imposizione sull'utente finale mediante esercizio del diritto di rivalsa.
Successivamente è intervenuta nella materia relativa al regime generale delle accise la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, volta alla definizione di un regime comune di taluni aspetti delle accise gravanti, fra gli altri prodotti, anche su quelli energetici e sull'elettricità.
Per quanto rileva nella presente sede, l'art. 1, par. 2, della richiamata direttiva ha previsto che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La stessa direttiva ha imposto agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 1° aprile 2010. Lo Stato italiano ha però provveduto a tale adempimento tardivamente, abrogando per le regioni a statuto ordinario l'art. 6
d.l. n. 511 del 1988, istitutivo dell'addizionale in esame, solo con il d.lgs. n. 68 del 2011, con conseguente soppressione dell'imposta a partire dal 1° gennaio
2012.
5 La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa pone il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva e il 1° gennaio
2012, momento in cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, problema che si scinde in due ulteriori questioni controverse.
Occorre, in primo luogo, chiarire se la disciplina interna in materia di addizionale sull'energia elettrica sia in contrasto con i requisiti posti dall'art. 1, par. 2, della direttiva in disamina per forme di imposizione indiretta diverse dalle accise, ma gravanti sui medesimi prodotti.
È poi necessario verificare se dall'eventuale contrasto derivi la possibilità di disapplicare la disciplina interna, facendo così venir meno il titolo per l'addebito all'utente finale di quanto versato dal fornitore all'Erario per il periodo sopra indicato.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, la disciplina interna dell'addizionale contrasterebbe con la regolamentazione dettata dalla direttiva in quanto la stessa, pur soggetta alle medesime regole di riscossione previste per le accise, sarebbe volta a perseguire unicamente finalità di bilancio e non una
“specifica finalità” che ne giustificherebbe altrimenti l'applicazione. Dal rilevato contrasto discenderebbe la necessità di disapplicare la normativa interna, circostanza che renderebbe indebiti i versamenti effettuati a titolo di rivalsa nell'ambito del rapporto privatistico con l'ente fornitore.
Ebbene, al fine di affrontare il primo nodo problematico, è necessario riferirsi all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva, in particolare al modo in cui la stessa ha inteso la strumentalità delle altre forme di imposizione indiretta, diverse dalle accise, alla realizzazione di specifiche finalità.
Ad avviso della Corte, detta strumentalità “si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di
6 promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (cfr., in questi termini, sentenza del 25 luglio 2018, Messer France
SAS, C-103/17, EU:C:2018:587; nello stesso senso, v. sentenza del 27 febbraio
2014, , C-82/12, EU:C:2014:108, e sentenza del 5 Persona_1
marzo 2015, Statoil Fuel C-553/13, EU:C:2015:149). CP_6
L'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 non offre alcuna indicazione circa le finalità che l'addizionale prevista dal nostro ordinamento sarebbe tesa a realizzare, potendo di contro desumersi che essa sia volta al precipuo scopo di perseguire finalità di bilancio, consistenti nell'aumento del gettito fiscale degli enti territoriali titolari del diritto alla riscossione. Nelle premesse al suddetto decreto, infatti, si legge un riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
Alla luce di quanto appena osservato, la medesima non sarebbe conforme al modello previsto dalla Direttiva in esame (così, Cass., 4.6.2019, n. 15198).
Dalla riconosciuta difformità della normativa interna rispetto alla disciplina comunitaria, nondimeno, non può discendere in maniera automatica la disapplicazione della prima, posto che quest'ultimo strumento di risoluzione delle antinomie fra i due ordinamenti, conseguente al principio del primato del diritto dell'Unione europea su quello degli Stati membri, è come regola circoscritto all'eventualità in cui la disciplina sovranazionale sia contenuta in un atto direttamente applicabile negli ordinamenti interni (cfr. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170).
Nella fattispecie in disamina, il profilo di maggiore criticità, su cui divergono le ricostruzioni delle parti, è proprio dato dalla circostanza che la disciplina sovranazionale è dettata da una direttiva, atto che, in coerenza con l'assetto istituzionale dell'Unione, è, come regola generale, destinato a creare obblighi unicamente in capo agli Stati membri, non già ad attribuire diritti ai singoli.
7 Perché dunque la direttiva possa spiegare la propria efficacia diretta nell'ambito degli ordinamenti nazionali, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, è indispensabile che ricorrano alcuni requisiti: anzitutto, la direttiva deve essere stata attuata in modo inadeguato o rimasta del tutto inattuata una volta decorso il termine previsto per il suo recepimento;
in secondo luogo, la direttiva deve attribuire in modo incondizionato diritti ai singoli il cui contenuto sia determinato con sufficiente precisione (cfr. sentenza del 4 dicembre 1974, C – 41/74); infine, la stessa può essere invocata Per_2
unicamente nei rapporti “verticali”, coinvolgenti cioè i privati e lo Stato membro, espressione quest'ultima da intendere in senso ampio (v. sentenza del
26 febbraio 1986, C – 152/84; sentenza del 5 aprile 1979, C – Per_3 Per_4
148/78; sentenza del 14 luglio 1994, C – 91/92). Persona_5
Nella fattispecie che ci occupa, pur essendo incontestato che la direttiva sia stata attuata tardivamente, risultano nondimeno mancanti entrambi i presupposti da ultimo richiamati.
In prima battuta, la disposizione invocata dall'attrice, contenuta nell'art. 1, par. 2, della direttiva, si limita a prevedere uno spazio entro cui potrebbe essere esercitata la discrezionalità degli Stati membri nell'introdurre forme di imposizione indiretta che si affianchino alle accise. Non pare, invece, che dalla medesima possa desumersi l'attribuzione di un diritto dal contenuto chiaro e incondizionato ai cittadini degli Stati membri. L'esigenza cioè di un'intermediazione ad opera di questi ultimi perché venga chiarito il contenuto della posizione giuridica attribuita ai singoli impedirebbe l'immediata applicazione della direttiva da parte dei giudici nazionali.
In secondo luogo, la direttiva è qui invocata nell'ambito di una controversia che coinvolge due soggetti privati, nell'ambito cioè di un rapporto
“orizzontale”, di talché la disapplicazione della disciplina interna finirebbe per far sorgere un obbligo in capo ad un soggetto privato, il fornitore convenuto, così frustrando la funzione sanzionatoria nei confronti dello Stato inadempiente che l'efficacia diretta della direttiva mira a realizzare.
8 Né potrebbe richiamarsi in senso contrario la giurisprudenza della Corte di Giustizia in punto di effetti “triangolari” delle direttive, giurisprudenza che consente l'esplicazione dell'efficacia diretta della direttiva anche quando la sua invocazione nell'ambito di rapporti verticali determinerebbe delle mere ripercussioni negative in capo ad altri privati (cfr. sentenza del 7 gennaio 2004,
C – 201/02). Per_6
Nell'ipotesi oggetto di analisi, infatti, riconoscendo la possibilità di disapplicare la disciplina interna, si arriverebbe alla conclusione che il fornitore, in virtù della mera possibilità di invocare gli effetti diretti della direttiva nell'ambito del rapporto pubblicistico con l'ente impositore, possa trovarsi nella veste di obbligato nel rapporto a valle con l'utente finale.
In definitiva, la necessità di rispettare le regole che presidiano i rapporti fra l'ordinamento sovranazionale e quello interno non permette di riconoscere alla direttiva invocata dall'attrice effetti diretti nei rapporti con la società convenuta ed esclude che i pagamenti effettuati dalla prima in favore della seconda possano qualificarsi come privi di giustificazione.
Non può poi condividersi la tesi, pur sostenuta da una parte della giurisprudenza, secondo cui, a prescindere dal carattere self executing o meno della direttiva di cui trattasi, la disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa interna contrastante con il diritto dell'Unione sarebbe comunque necessaria in virtù del carattere vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia quali fonti del diritto comunitario. Tale tesi, sovente sostenuta richiamando tra l'altro giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, non sembra cogliere nel segno dal momento che, pur non dubitandosi del carattere vincolante delle decisioni della Corte di Lussemburgo e della conseguente necessità di applicare il diritto eurounitario conformemente all'interpretazione volta per volta datane dalla stessa Corte, l'istituto della disapplicazione da parte del giudice nazionale resta confinato alle sole ipotesi in cui la norma sovranazionale (sia pure nell'interpretazione del giudice europeo) abbia effetto diretto. In questo senso si pongono, del resto, sia la già citata sentenza della
Corte costituzionale 8 giugno 1984, n. 170 (“La conseguenza ora precisata
9 [disapplicazione della norma interna] opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia”), sia la sentenza della Corte di cassazione 12.4.1996, n. 3458 (“La direttiva e l'interpretazione che, con le citate sentenze, ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno carattere vincolante per il giudice nazionale italiano e comportano non
l'abrogazione, ma la mera disapplicazione diretta ed immediata della norma difforme di diritto interno. In ordine ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della legge (sentenze n.
168-1991 e n. 170-1984 della Corte Costituzionale), secondo la quale la normativa comunitaria – costituita alla disciplina prodotta dagli organi della
Cee mediante regolamento e dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia – tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità, entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato”), sia, infine, la sentenza della Corte di Giustizia 16 gennaio 2018 in cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha invero legittimato la disapplicazione da parte dei giudici nazionali delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE aventi diretta ed immediata applicazione.
Ancor più chiara è stata la Corte di Giustizia nella sentenza 24 giugno
2019 in causa C-573/17, ove ha precisato che “l'obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest'ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall'effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria
10 a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di effetto diretto”.
In altri termini, è proprio il sistema comunitario a prevedere, da un lato, la disapplicazione della norma interna contraria a quella comunitaria ove questa sia provvista di effetto diretto, dall'altro, la procedura d'infrazione e l'obbligo della Stato membro di adottare le misure necessaire ove il contrasto si ponga, invece, rispetto ad una norma che di quell'efficacia diretta sia sprovvista.
La soluzione interpretativa qui seguita ha trovato poi ulteriore conferma nella recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 11 aprile
2024 in causa C-316/22 che ha chiarito che l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A tale regola generale fanno eccezione soltanto i casi, nella specie non ricorrenti, in cui il diritto interno consenta espressamente la disapplicazione o in cui l'ente contro il quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Resta, infine, da considerare che, pacificamente, il privato leso dalla mancata tempestiva trasposizione di una direttiva di cui non sia nella condizione di invocare l'efficacia diretta conserva la possibilità di agire eventualmente nei confronti dello Stato membro per il risarcimento dei danni subiti in virtù del ritardo ovvero, come pure sostenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza da ultimo citata, la facoltà di chiedere alla Stato il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore di un'imposta che tale fornitore ha indebitamente versato.
Il rigetto della domanda attorea assorbe, rendendone superfluo l'esame, la domanda condizionata proposta dalla società convenuta nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
11 I contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dalla società Parte_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
12