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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 889/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3499/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Forio - Sede 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300007423000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170051058245000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170104178128000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180000267486000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180034318127000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n.
07176202300007423000, fascicolo n. 2023/251935, notificata in data 24-1-24, con la quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 99.158,18, oltre interessi moratori e sanzioni come per Legge, nonché gli atti ad essa sottesi, ossia le cartelle di pagamento n. 07120170051058245000, n.
07120170104178128000 n. 07120180000267486000 (per la parte relativa al Ruolo riconducibile al Comune di Forio), n. 07120180034318127000.
La comunicazione preventiva di ipoteca veniva pertanto impugnata limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 07120170051058245000, con assunta data di notifica del 10.7.2017, avente ad oggetto “TARI” riferita all'anno 2015;
2) cartella di pagamento n. 07120170104178128000, con assunta data di notifica del 20.12.2017, avente ad oggetto “IRPEF” riferita all'anno 2015;
3) cartella di pagamento n. 07120180000267486000 (per la parte relativa al Ruolo riconducibile al Comune di Forio), con assunta data di notifica del 10.2.2018, avente ad oggetto “TARI” riferita all'anno 2016;
4) cartella di pagamento n. 07120180034318127000, con assunta data di notifica del 8.7.2018, avente ad oggetto “IMU” riferito all'annualità 2010;
il tutto per un importo complessivo di € 34.869,00, derivante dal totale della somma delle cartelle indicate.
Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e la prescrizione.
Si era costituita l'ADER eccependo la regolare notifica atti prodromici e pertanto l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si era costituita, altresì, la DP1 Napoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva eccetto che per la cartella n. 07120170104178128000 contenente ruolo iscritto dall'Ufficio Territoriale di Ischia della D.P. I di Napoli a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione mod.
770/2016 per l'anno di imposta 2015 in ragione della presenza di ritenute alla fonte dichiarate ma non versate.
Aveva dedotto la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo e comunque l'inammissibilità delle doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere avverso la cartella regolarmente notificata e concludeva per l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.
In primo grado il ricorso è stato rigettato.
Si è, innanzitutto, rilevato che non si ravvisa il denunciato vizio di difetto di motivazione del preavviso di ipoteca, atteso che dalla lettura dell'art. 77 c. 2 bis del DPR n. 602 del 1973, si evince la natura di mera comunicazione dell'atto in questione, per il quale non è, pertanto, previsto alcun onere motivazionale, ma solo l'indicazione dell'importo da pagare.
Sempre preliminarmente è stato osservato che nel caso di specie non si è in presenza di un'iscrizione ipotecaria, ma di un mero preavviso della stessa, per cui non sussistono i presupposti per disporne una riduzione, come richiesto dalla parte in ragione dell'accoglimento della propria istanza di rateizzazione.
In ogni caso la parte ha espressamente limitato l'oggetto del presente ricorso ai crediti recati dalle 4 cartelle esattoriali di cui sopra che non sono interessate dalla predetta rateizzazione.
Nel merito si è rilevato che l'ADER nel costituirsi tempestivamente in giudizio (ha fornito la prova della notifica alla parte di due intimazioni di pagamento che richiamano specificamente le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnate unitamente alla stessa.
In particolare, trattasi delle intimazioni di pagamento n. 07120239029179875000 e n.
07120239030780990000, la prima delle quali richiama le cartelle di pagamento n. 07120170104178128000,
n. 07120180000267486000, n. 07120180034318127000 e la seconda richiama la cartella n.
07120170051058245000.
Il Collegio, pur consapevole di un recente orientamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 16743/24) a mente del quale sussisterebbe una mera facoltà e non un onere di impugnare l'intimazione di pagamento, ha inteso dare continuità, ritenendolo maggiormente condivisibile, al precedente indirizzo che ritiene che lo spirare del termine di impugnazione della intimazione di pagamento (o “avviso di intimazione”), che in materia tributaria è fissato in 60 giorni dalla notifica dell'atto, comporta che la prescrizione fino a quel momento maturata così come la decadenza non potranno più essere eccepite con l'impugnazione dell'atto successivo producendosi l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. n. 11800 del 2018, n. 1901/2020).
Alla luce di tale orientamento, pertanto, la parte non avrebbe potuto far valere in questa sede le eccezioni di decadenza e prescrizione che avrebbe dovuto far valere impugnando gli atti prodromici.
Infine, neppure è maturata la cd. prescrizione successiva assumendo quale dies a quo la data di notifica delle intimazioni di pagamento di poco precedenti al preavviso di ipoteca.
Ha proposto appello il contribuente deducendo la illegittimità ed, in ogni caso, l'erroneità della pronuncia di cui alla sentenza ove si consideri che gli avvisi di intimazione indicati (o intimazioni di pagamento) non determinano il cristallizzarsi della pretesa poiché non rientrano fra gli atti autonomamente impugnabili innanzi le Corti di Giustizia Tributaria e tassativamente previsti dall'art. 19 D.Lgs 546/1992, con la conseguenza che la prescrizione (e decadenza) ben può essere eccepita con l'atto successivo.
Sul punto, infatti, si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità.
Tanto premesso il sig. Ricorrente_1 ha espressamente riproposto in appello i motivi di impugnazione assorbiti dalla sentenza.
Evidenzia che dall'esame delle relate prodotte dalla resistente si evince che la notifica risulta -solo- tentata all'indirizzo p.e.c. Email_5, e che la stessa non è andata a buon fine poiché – l'indirizzo è risultato non valido (al momento della notifica, cfr. relate in atti).
In proposito il sig. Ricorrente_1 eccepisce sia la non riconducibilità dell'indirizzo p.e.c. all'impresa di cui lo stesso era titolare (come documentato dalla DP1) al momento della notifica, sia -e soprattutto- che in ogni caso l'agente di riscossione non ha rispettato la normativa prevista dal combinato disposto degli artt. 26, del D.P.R. del 29/09/1973 n. 602, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale prevede nel caso in cui il messaggio p.e.c. non vada a “buon fine”, un secondo tentativo e il deposito alla camera del commercio, cui aggiungere l'invio tramite raccomandata al destinatario.
Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Tanto puntualizzato, si fa rilevare che dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente si evince che: la stessa non ha estratto l'indirizzo p.e.c. da pubblico registro, non ha effettuato un secondo tentativo;
non ha fatto il deposto presso le camere;
ma soprattutto che non ha spedito la raccomandata per informare il destinatario. Alla luce delle circostanze dedotte risulta evidente l'inesistenza della notifica delle cartelle contrassegnate coi n. da 1 a 4 in premessa, per la carenza delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria e perché manca qualsivoglia collegamento tra l'attività posta in essere e il destinatario.
Nel caso in esame risulta presente, esclusivamente, un messaggio di omessa consegna per indirizzo non valido con la conseguenza che la notifica è inesistente anche sotto tale ulteriore profilo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza dell'appello in quanto l'appellante fonda le proprie doglianze sulla presunta omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria. Tuttavia, tale circostanza è stata puntualmente smentita dalla sentenza di primo grado, che ha dato atto del deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione delle intimazioni di pagamento n.
07120239029179875000 e n. 07120239030780990000, riferite espressamente alle cartelle impugnate.
Tali intimazioni sono state notificate regolarmente e prima del preavviso impugnato e richiamano in modo puntuale tutte le cartelle oggetto di contestazione, con la conseguente irrilevanza delle eccezioni di prescrizione e decadenza
L'Ufficio ribadisce, poi, la validità e sufficienza della motivazione del preavviso
Contrariamente a quanto dedotto in appello, il preavviso di iscrizione ipotecaria non necessita di motivazione analitica. L'art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973 lo qualifica come mero atto comunicativo, con finalità strumentale all'iscrizione ipotecaria, privo di contenuto provvedimentale. Non si applicano, quindi, le garanzie previste per gli atti di imposizione, né si richiede allegazione documentale.
La sentenza impugnata ha quindi correttamente escluso il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Forio, nel costituirsi in giudizio, chiede la CONFERMA dell'impugnata sentenza in quanto ampiamente motivata, legittima, esaustiva di tutti i fatti di causa e correttamente redatta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
L'ADER nel costituirsi tempestivamente in giudizio già in primo grado ha fornito la prova della notifica alla parte di due intimazioni di pagamento che richiamano specificamente le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnate unitamente alla stessa e la mancata impugnazione nei termini dell'intimazione di pagamento impedisce la successiva proposizione di eccezioni di prescrizione e decadenza con riferimento agli stessi crediti.
L'appellante invoca una recente pronuncia (Cass. 16743/2024) che attribuisce natura facoltativa all'impugnazione delle intimazioni, m non è una interpretazione vincolante e non è ancora consolidata.
Il Collegio di primo grado ha condivisibilmente aderito all'orientamento dominante, che ritiene preclusa la riproposizione di eccezioni non sollevate tempestivamente.
Riguardo l'eccepita irregolarità delle notifiche va rilevato che sulla base l'art. 26 DPR 602/1973 detta una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di notifica.
Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione si è avvalsa del servizio postale (art. 26 co 1), seconda ipotesi), per cui la notifica si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26 comma II DPR 602/73 e non può essere invocata la disciplina di cui alla L. 890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I co., II parte, L. 890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 DPR602/1973, disponendo -in deroga a quanto dalla medesima legge dettato- che la notificazione
è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: esso è parte integrante della relazione di notifica.
Quando, invece, l'Agente della Riscossione si avvalga della notifica prevista dall'art. 26 co 1, parte prima, la norma de quo può dare origine ad una fattispecie complessa e va integrata con le disposizioni vigenti.
Nessuna disposizione, tuttavia, prevede l'obbligo di inviare la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) tramite raccomandata AR, né, ove la cartella sia notificata a soggetti diversi dal destinatario, è previsto un onere di esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
L'unico onere, nella fattispecie complessa de quo, è rappresentato dalla spedizione della raccomandata informativa, che viene provata in giudizio tramite l'elenco delle spedizioni con raccomandata semplice, e non con a/r.
La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata (Cass. ord. n. 20786/14, e Cass. Ord. n. 17291/2018), che ha natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso, e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
Quanto alla possibilità per il concessionario di riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle, per l'art. 26, comma 2, dpr 602/1973, «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del Codice di procedura civile”.
Tale modalità, inizialmente facoltativa («…può essere eseguita…»), a decorrere dal 22.10.2015 è divenuta obbligatoria nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del dlt 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2.
Infondata è l'eccezione di irregolare notifica della cartella a mezzo pec, poiché' l'indirizzo pec dell'opponente
è presente nei pubblici registri, come da allegati.
Quanto all'indirizzo del mittente, tale inserimento, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è previsto da alcuna normativa, non trattandosi di notifica a mezzo pec del difensore.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ), richiamato a sua volta dagli articoli 49 e 26 DPR n.
602/1973, non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire, attraverso la specifica regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi. Neppure può sostenersi che, non essendo rinvenibile nei pubblici elenchi l'indirizzo di posta
PEC, da cui risulta inviata la cartella impugnata o l'intimazione di pagamento, sia rimasto incerto il soggetto che a tale notifica ha provveduto, ovvero, ancora, il soggetto che avrebbe emesso l'atto. Basta, infatti, osservare che l'azione promossa dalla parte ricorrente è stata rivolta all'Agenzia delle entrate- Riscossione per offrire la prova dell'idoneità dell'indirizzo PEC ad individuare il soggetto mittente.
La tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi, è pertanto infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.000,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3499/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Forio - Sede 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300007423000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170051058245000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170104178128000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180000267486000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180034318127000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n.
07176202300007423000, fascicolo n. 2023/251935, notificata in data 24-1-24, con la quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 99.158,18, oltre interessi moratori e sanzioni come per Legge, nonché gli atti ad essa sottesi, ossia le cartelle di pagamento n. 07120170051058245000, n.
07120170104178128000 n. 07120180000267486000 (per la parte relativa al Ruolo riconducibile al Comune di Forio), n. 07120180034318127000.
La comunicazione preventiva di ipoteca veniva pertanto impugnata limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 07120170051058245000, con assunta data di notifica del 10.7.2017, avente ad oggetto “TARI” riferita all'anno 2015;
2) cartella di pagamento n. 07120170104178128000, con assunta data di notifica del 20.12.2017, avente ad oggetto “IRPEF” riferita all'anno 2015;
3) cartella di pagamento n. 07120180000267486000 (per la parte relativa al Ruolo riconducibile al Comune di Forio), con assunta data di notifica del 10.2.2018, avente ad oggetto “TARI” riferita all'anno 2016;
4) cartella di pagamento n. 07120180034318127000, con assunta data di notifica del 8.7.2018, avente ad oggetto “IMU” riferito all'annualità 2010;
il tutto per un importo complessivo di € 34.869,00, derivante dal totale della somma delle cartelle indicate.
Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e la prescrizione.
Si era costituita l'ADER eccependo la regolare notifica atti prodromici e pertanto l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si era costituita, altresì, la DP1 Napoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva eccetto che per la cartella n. 07120170104178128000 contenente ruolo iscritto dall'Ufficio Territoriale di Ischia della D.P. I di Napoli a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione mod.
770/2016 per l'anno di imposta 2015 in ragione della presenza di ritenute alla fonte dichiarate ma non versate.
Aveva dedotto la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo e comunque l'inammissibilità delle doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere avverso la cartella regolarmente notificata e concludeva per l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.
In primo grado il ricorso è stato rigettato.
Si è, innanzitutto, rilevato che non si ravvisa il denunciato vizio di difetto di motivazione del preavviso di ipoteca, atteso che dalla lettura dell'art. 77 c. 2 bis del DPR n. 602 del 1973, si evince la natura di mera comunicazione dell'atto in questione, per il quale non è, pertanto, previsto alcun onere motivazionale, ma solo l'indicazione dell'importo da pagare.
Sempre preliminarmente è stato osservato che nel caso di specie non si è in presenza di un'iscrizione ipotecaria, ma di un mero preavviso della stessa, per cui non sussistono i presupposti per disporne una riduzione, come richiesto dalla parte in ragione dell'accoglimento della propria istanza di rateizzazione.
In ogni caso la parte ha espressamente limitato l'oggetto del presente ricorso ai crediti recati dalle 4 cartelle esattoriali di cui sopra che non sono interessate dalla predetta rateizzazione.
Nel merito si è rilevato che l'ADER nel costituirsi tempestivamente in giudizio (ha fornito la prova della notifica alla parte di due intimazioni di pagamento che richiamano specificamente le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnate unitamente alla stessa.
In particolare, trattasi delle intimazioni di pagamento n. 07120239029179875000 e n.
07120239030780990000, la prima delle quali richiama le cartelle di pagamento n. 07120170104178128000,
n. 07120180000267486000, n. 07120180034318127000 e la seconda richiama la cartella n.
07120170051058245000.
Il Collegio, pur consapevole di un recente orientamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 16743/24) a mente del quale sussisterebbe una mera facoltà e non un onere di impugnare l'intimazione di pagamento, ha inteso dare continuità, ritenendolo maggiormente condivisibile, al precedente indirizzo che ritiene che lo spirare del termine di impugnazione della intimazione di pagamento (o “avviso di intimazione”), che in materia tributaria è fissato in 60 giorni dalla notifica dell'atto, comporta che la prescrizione fino a quel momento maturata così come la decadenza non potranno più essere eccepite con l'impugnazione dell'atto successivo producendosi l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. n. 11800 del 2018, n. 1901/2020).
Alla luce di tale orientamento, pertanto, la parte non avrebbe potuto far valere in questa sede le eccezioni di decadenza e prescrizione che avrebbe dovuto far valere impugnando gli atti prodromici.
Infine, neppure è maturata la cd. prescrizione successiva assumendo quale dies a quo la data di notifica delle intimazioni di pagamento di poco precedenti al preavviso di ipoteca.
Ha proposto appello il contribuente deducendo la illegittimità ed, in ogni caso, l'erroneità della pronuncia di cui alla sentenza ove si consideri che gli avvisi di intimazione indicati (o intimazioni di pagamento) non determinano il cristallizzarsi della pretesa poiché non rientrano fra gli atti autonomamente impugnabili innanzi le Corti di Giustizia Tributaria e tassativamente previsti dall'art. 19 D.Lgs 546/1992, con la conseguenza che la prescrizione (e decadenza) ben può essere eccepita con l'atto successivo.
Sul punto, infatti, si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità.
Tanto premesso il sig. Ricorrente_1 ha espressamente riproposto in appello i motivi di impugnazione assorbiti dalla sentenza.
Evidenzia che dall'esame delle relate prodotte dalla resistente si evince che la notifica risulta -solo- tentata all'indirizzo p.e.c. Email_5, e che la stessa non è andata a buon fine poiché – l'indirizzo è risultato non valido (al momento della notifica, cfr. relate in atti).
In proposito il sig. Ricorrente_1 eccepisce sia la non riconducibilità dell'indirizzo p.e.c. all'impresa di cui lo stesso era titolare (come documentato dalla DP1) al momento della notifica, sia -e soprattutto- che in ogni caso l'agente di riscossione non ha rispettato la normativa prevista dal combinato disposto degli artt. 26, del D.P.R. del 29/09/1973 n. 602, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale prevede nel caso in cui il messaggio p.e.c. non vada a “buon fine”, un secondo tentativo e il deposito alla camera del commercio, cui aggiungere l'invio tramite raccomandata al destinatario.
Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Tanto puntualizzato, si fa rilevare che dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente si evince che: la stessa non ha estratto l'indirizzo p.e.c. da pubblico registro, non ha effettuato un secondo tentativo;
non ha fatto il deposto presso le camere;
ma soprattutto che non ha spedito la raccomandata per informare il destinatario. Alla luce delle circostanze dedotte risulta evidente l'inesistenza della notifica delle cartelle contrassegnate coi n. da 1 a 4 in premessa, per la carenza delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria e perché manca qualsivoglia collegamento tra l'attività posta in essere e il destinatario.
Nel caso in esame risulta presente, esclusivamente, un messaggio di omessa consegna per indirizzo non valido con la conseguenza che la notifica è inesistente anche sotto tale ulteriore profilo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza dell'appello in quanto l'appellante fonda le proprie doglianze sulla presunta omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria. Tuttavia, tale circostanza è stata puntualmente smentita dalla sentenza di primo grado, che ha dato atto del deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione delle intimazioni di pagamento n.
07120239029179875000 e n. 07120239030780990000, riferite espressamente alle cartelle impugnate.
Tali intimazioni sono state notificate regolarmente e prima del preavviso impugnato e richiamano in modo puntuale tutte le cartelle oggetto di contestazione, con la conseguente irrilevanza delle eccezioni di prescrizione e decadenza
L'Ufficio ribadisce, poi, la validità e sufficienza della motivazione del preavviso
Contrariamente a quanto dedotto in appello, il preavviso di iscrizione ipotecaria non necessita di motivazione analitica. L'art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973 lo qualifica come mero atto comunicativo, con finalità strumentale all'iscrizione ipotecaria, privo di contenuto provvedimentale. Non si applicano, quindi, le garanzie previste per gli atti di imposizione, né si richiede allegazione documentale.
La sentenza impugnata ha quindi correttamente escluso il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Forio, nel costituirsi in giudizio, chiede la CONFERMA dell'impugnata sentenza in quanto ampiamente motivata, legittima, esaustiva di tutti i fatti di causa e correttamente redatta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
L'ADER nel costituirsi tempestivamente in giudizio già in primo grado ha fornito la prova della notifica alla parte di due intimazioni di pagamento che richiamano specificamente le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnate unitamente alla stessa e la mancata impugnazione nei termini dell'intimazione di pagamento impedisce la successiva proposizione di eccezioni di prescrizione e decadenza con riferimento agli stessi crediti.
L'appellante invoca una recente pronuncia (Cass. 16743/2024) che attribuisce natura facoltativa all'impugnazione delle intimazioni, m non è una interpretazione vincolante e non è ancora consolidata.
Il Collegio di primo grado ha condivisibilmente aderito all'orientamento dominante, che ritiene preclusa la riproposizione di eccezioni non sollevate tempestivamente.
Riguardo l'eccepita irregolarità delle notifiche va rilevato che sulla base l'art. 26 DPR 602/1973 detta una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di notifica.
Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione si è avvalsa del servizio postale (art. 26 co 1), seconda ipotesi), per cui la notifica si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26 comma II DPR 602/73 e non può essere invocata la disciplina di cui alla L. 890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I co., II parte, L. 890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 DPR602/1973, disponendo -in deroga a quanto dalla medesima legge dettato- che la notificazione
è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: esso è parte integrante della relazione di notifica.
Quando, invece, l'Agente della Riscossione si avvalga della notifica prevista dall'art. 26 co 1, parte prima, la norma de quo può dare origine ad una fattispecie complessa e va integrata con le disposizioni vigenti.
Nessuna disposizione, tuttavia, prevede l'obbligo di inviare la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) tramite raccomandata AR, né, ove la cartella sia notificata a soggetti diversi dal destinatario, è previsto un onere di esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
L'unico onere, nella fattispecie complessa de quo, è rappresentato dalla spedizione della raccomandata informativa, che viene provata in giudizio tramite l'elenco delle spedizioni con raccomandata semplice, e non con a/r.
La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata (Cass. ord. n. 20786/14, e Cass. Ord. n. 17291/2018), che ha natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso, e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
Quanto alla possibilità per il concessionario di riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle, per l'art. 26, comma 2, dpr 602/1973, «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del Codice di procedura civile”.
Tale modalità, inizialmente facoltativa («…può essere eseguita…»), a decorrere dal 22.10.2015 è divenuta obbligatoria nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del dlt 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2.
Infondata è l'eccezione di irregolare notifica della cartella a mezzo pec, poiché' l'indirizzo pec dell'opponente
è presente nei pubblici registri, come da allegati.
Quanto all'indirizzo del mittente, tale inserimento, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è previsto da alcuna normativa, non trattandosi di notifica a mezzo pec del difensore.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ), richiamato a sua volta dagli articoli 49 e 26 DPR n.
602/1973, non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire, attraverso la specifica regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi. Neppure può sostenersi che, non essendo rinvenibile nei pubblici elenchi l'indirizzo di posta
PEC, da cui risulta inviata la cartella impugnata o l'intimazione di pagamento, sia rimasto incerto il soggetto che a tale notifica ha provveduto, ovvero, ancora, il soggetto che avrebbe emesso l'atto. Basta, infatti, osservare che l'azione promossa dalla parte ricorrente è stata rivolta all'Agenzia delle entrate- Riscossione per offrire la prova dell'idoneità dell'indirizzo PEC ad individuare il soggetto mittente.
La tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi, è pertanto infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.000,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.