Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 889
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione del preavviso di ipoteca

    Il preavviso di ipoteca è un atto meramente comunicativo, privo di contenuto provvedimentale, per cui non è richiesto un onere motivazionale specifico.

  • Rigettato
    Riduzione del preavviso di ipoteca in ragione di rateizzazione

    La richiesta di rateizzazione non incide sulla legittimità del preavviso di ipoteca, soprattutto quando l'impugnazione è limitata ad atti non interessati dalla rateizzazione.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali)

    La mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento nei termini previsti preclude la successiva eccezione di prescrizione e decadenza relative alle cartelle sottese, in quanto l'intimazione di pagamento, se non impugnata, cristallizza il credito.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica a mezzo PEC

    La notifica a mezzo PEC è valida se l'indirizzo è presente nei pubblici registri. Le procedure speciali previste per la notifica a mezzo PEC dall'art. 26 DPR 602/1973, come integrato dal DPR 68/2005, sono state rispettate. Non è previsto l'obbligo di inserire l'indirizzo del mittente nei pubblici registri. La prova del perfezionamento della notifica è data dalla produzione dell'avviso di ricevimento o della relata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 889
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 889
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo