Decreto cautelare 25 novembre 2022
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 6 aprile 2023
Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Decreto cautelare 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
Decreto cautelare 14 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04707/2025REG.PROV.COLL.
N. 09812/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9812 del 2023, proposto da
TT IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo IO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 18879 del 13 dicembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito, per la parte appellante, l’avvocato Lorenzo IO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa TT IO, con ricorso e motivi aggiunti, ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio l’avviso della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali del 21 ottobre 2022, recante esiti delle prove scritte Area B del “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola nazionale dell’amministrazione, con bando del 15 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 7 dicembre 2021, nonché tutti gli atti e i verbali delle sedute della Commissione di gara e della Sottocommissione costituita per la valutazione della seconda prova scritta, Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
L’interessata, in sede di correzione di tale prova scritta, comune alle tre aree (Area A Archivi e Biblioteche, Area B Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, Area C Musei), ha ottenuto un punteggio di 60, inferiore a quello di 70 richiesto dalla legge per l’ammissione alla prova orale.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta Ter, con la sentenza n. 18879 del 13 dicembre 2023, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Di talché, la dott.ssa IO ha interposto il presente appello, sostenendo, in via preliminare, l’ipotesi della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del bene della vita aspirato.
L’interessata, infatti, ha regolarmente frequentato il corso di formazione dirigenziale tenuto dalla Fondazione scuola beni e attività culturali di cui all’art. 10, comma 4, del bando, per l’accesso alla qualifica dirigenziale ed è risultata idonea a seguito degli esami finali, tenuti in data 29 novembre 2023.
Con decreto direttoriale del 12 dicembre 2023 sono state approvate le graduatorie di merito relative all’esame conclusivo della fase di formazione generale del corso, per cui l’appellante è risultata idonea come da graduatoria approvata ed ammessa alla fase di tirocinio teorico-pratico.
Secondo la prospettazione di parte, potrebbe applicarsi al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale che, in relazione ad un concorso pubblico per l’accesso alla dirigenza, ha valutato la posizione di taluni concorrenti ammessi in fase cautelare concludendo per la sanatoria della loro posizione, avendo accertato che, per effetto delle mutate circostanze di fatto, era venuta meno l’esigenza di preservare la par condicio dei concorrenti in conseguenza dell’ampliamento dei posti disponibili.
L’interessata, avverso la sentenza impugnata, ha articolato i seguenti motivi:
Omesso accertamento dell’illegittimità dell’inversione dell’ordine delle prove scritte e della correzione della prova comune alle tre aree ad opera delle sottocommissioni.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa.
La Commissione avrebbe arbitrariamente invertito l’ordine di correzione delle prove, avendo proceduto prima alla valutazione della seconda prova a carattere specialistico (in cui la dott.ssa IO ha ottenuto il punteggio di 74) e solo successivamente all’esame della prima prova, alla quale erano stati ammessi solo i candidati che avevano superato il punteggio minimo (70) nella seconda prova.
Il bando di concorso avrebbe imposto di seguire il procedimento inverso, laddove ha richiesto ai candidati di dimostrare, in via preliminare e condizionante, una valida conoscenza delle materie giuridiche “applicate all’ambito dei beni culturali”, per poi valutare la loro preparazione con riferimento alla specifica area di riferimento.
La prima prova scritta era comune alle tre aree, per cui avrebbe dovuta essere esaminata dalla Commissione in composizione plenaria.
Omesso accertamento della indeterminatezza del voto numerico attribuito alla prova scritta, per mancanza di specificazione del peso attribuito alla risposta di lingua inglese.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare, difetto istruttorio e di motivazione.
Il verbale della seduta della Sottocommissione del 20 settembre 2022 avrebbe riportato solo il punteggio complessivo attribuito alla ricorrente in relazione alla prima prova scritta (60), senza alcuna specificazione, in termini numerici, della valutazione riservata alla risposta in lingua inglese.
La Commissione non avrebbe potuto limitarsi ad assegnare un peso percentuale alla conoscenza di lingua, bensì avrebbe dovuto disporre, in conformità alla lex specialis, che avrebbero ottenuto l’accesso alla prova orale solo i candidati che avessero dimostrato, in entrambe le prove scritte, una conoscenza pari o superiore al livello stabilito dal bando.
Omesso accertamento della insufficienza del voto numerico, in assenza della predeterminazione di una griglia articolata di criteri di valutazione.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare difetto di motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
La Commissione avrebbe omesso di predisporre una griglia di valutazione, con la specificazione del punteggio minimo/massimo da attribuire alle singole voci di valutazione, per cui l’attribuzione di un voto complessivo numerico, senza ulteriori commenti ed annotazioni, si rivelerebbe illegittimo per difetto di motivazione.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere.
L’appellante ha depositato altra memoria in cui ha diffusamente insistito per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse per c.d. assorbimento.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. La parte appellante ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse in base al cd. principio dell’assorbimento, essendole stato attribuito il bene della vita cui aspirava.
La prospettazione non può essere condivisa.
3.1. In proposito, occorre ripercorrere i principali punti della vicenda controversa.
3.1.1. La dott.ssa IO ha partecipato al “concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura” per l’area B “Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio”.
L’art. 1 del bando ha previsto per la detta area B trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia.
Il concorso ha previsto, all’art. 6, lo svolgimento di una prova preselettiva, per il caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti a concorso, per l’ammissione alle successive prove scritte.
Le prove d’esame, ex art. 7, consistono in due prove scritte e una prova orale.
Ai sensi dell’art. 8 del bando, la prima prova scritta, comune alle tre aree, è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all’ambito del patrimonio culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del patrimonio culturale, diritto dell’unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e alle relative procedure, l’attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e la capacità di sintesi nel proporre soluzioni argomentate, sulla base di un dossier distribuito ai candidati, mentre la seconda prova scritta è volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle tre aree.
L’art. 8, comma 6, dispone che superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta.
3.1.2. L’appellante ha superato la prova selettiva, per cui è stata ammessa a sostenere le due prove scritte, in cui ha riportato i punteggi di 74/100 e di 60/100, sicché, non avendo riportato una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle due prove, non è stata ammessa alla prova orale.
Di qui, l’interesse alla proposizione del ricorso e delle relative istanze cautelari.
3.1.3. Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta, con decreto monocratico n. 7253 del 25 novembre 2022, confermato con ordinanza collegiale della stessa Sezione n. 17445 del 23 dicembre 2022, ha ammesso con riserva la dott.ssa IO a sostenere le prove orali del concorso.
L’interessata, in data 9 dicembre 2022, ha riportato alla prova orale il punteggio di 70/100, utile al suo positivo superamento (ai sensi dell’art. 9 del bando, superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi).
Con ordinanza n. 8905 del 25 maggio 2023, il Tar per il Lazio, Sezione Quarta, per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’interessata avverso la graduatoria di merito in cui non era inserita con menzione di riserva.
Tale ordinanza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, con decreto monocratico di questa Sezione n. 2205 del 31 maggio 2023, ha accolto l’istanza cautelare sussistendo un caso di estrema gravità ed urgenza ed ha ammesso con riserva l’interessata nella graduatoria dei candidati risultati idonei al termine delle prove concorsuali, al fine della partecipazione al corso di formazione, fino all’udienza camerale del 22 giugno 2023.
Con ordinanza n. 2553 del 23 giugno 2023, poi, questa Sezione ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza del Tar per il Lazio n. 8905 del 2023, ha disposto l’ammissione con riserva dell’appellante alla graduatoria dei candidati ammessi al corso di formazione per dirigenti di seconda fascia dell’area B, con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che la valutazione bilanciata dei contrapposti interessi suggerisce, allo stato, di mantenere la res adhuc integra, impregiudicata la valutazione delle censure di merito nella più approfondita sede a cognizione piena e fermo restando che il carattere interinale della misura non fa venire meno il rischio che la frequentazione del corso risulti, all’esito del giudizio, improduttiva di effetti favorevoli per l’appellante ”.
La dott.ssa IO, secondo quanto dalla stessa esposto, ha così partecipato al corso di formazione e, a seguito del superamento degli esami intermedi e dell’esame finale, con immissione nella relativa graduatoria degli idonei, in data 23 novembre 2023, è stata ammessa al tirocinio formativo presso la Soprintendenza di Napoli.
Nelle more, essendo intervenuta la sentenza di rigetto del Tar per il Lazio n. 18879 del 13 dicembre 2023, oggetto del presente giudizio di appello, l’interessata ha presentato istanza cautelare di ammissione con riserva alla prosecuzione del tirocinio di fine corso; l’istanza è stata accolta con decreto monocratico di questa Sezione n. 5036 del 14 dicembre 2023 sussistendo i requisiti dell’estrema gravità ed urgenza.
Con l’ordinanza n. 71 del 12 gennaio 2024, invece, la relativa istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con la seguente motivazione:
“ Considerato che, alla delibazione sommaria propria della presente fase, l’istanza cautelare non appare meritevole di favorevole considerazione, in quanto:
- le censure, sia di carattere procedimentale, non determinando un effettivo nocumento per l’interessata, che di carattere sostanziale, non essendo ravvisabile un più ampio onere motivazionale in sede valutativa, non sembrano ictu oculi dare conto dell’illegittimità dell’azione amministrativa contestata, per cui difetta il presupposto di un adeguato fumus boni iuris;
- il tirocinio di fine corso, iniziato il 13 dicembre 2023 ed avente la durata di un mese, è ormai alla conclusione, per cui difetta anche l’ulteriore presupposto del periculum in mora ”.
L’appellante espone di avere completato il tirocinio teorico-pratico, al termine del quale, all’esito del superamento dell’esame finale in data 15 gennaio 2024, è stata inserita nella graduatoria degli idonei non vincitori.
3.2. Il principio c.d. dell’assorbimento è stato a suo tempo elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva dal giudice amministrativo.
In forza del richiamato principio, il superamento dell’esame assorbe l’iniziale giudizio negativo di ammissione espresso dalla commissione esaminatrice, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di non ammissione, e ciò nella considerazione che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché in entrambe le ipotesi il giudizio positivo si pone su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 9 agosto 2024, n. 7071; Cons. Stato, V, 20 luglio 2021, n. 5468).
Tale principio è stato poi esteso dal legislatore agli esami idoneativi con l’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui “ conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha posto in rilievo che l’art. 4 della legge n. 168 del 2005 ha esteso agli esami di abilitazione professionale il principio c.d. di assorbimento, elaborato con riferimento agli esami scolastici di maturità, secondo cui il superamento degli esami di maturità, che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe.
Sebbene nella norma si parli di concorso, è evidente come la stessa sia applicabile alle sole prove idoneative, dove non ci sono controinteressati ed il “bene della vita” può essere in teoria attribuito ad ogni aspirante, ma non alle procedure concorsuali, atteso che sarebbe assente la ratio sottesa al principio dell’assorbimento e l’applicazione della previsione a queste ultime priverebbe inopinatamente ed in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito i terzi controinteressati dello svolgimento del giudizio nel merito.
In tal senso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 108 del 2009 ha evidenziato che, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (v., per tutti, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, Cons. Stato, ad. Plen. 28 gennaio 2015, n. 1) la disposizione censurata non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione.
In ambito concorsuale, l’eventuale superamento delle prove sostenute a seguito dell’ammissione con riserva, non determina la cessazione della materia del contendere, ma impone comunque l’esame nel merito della controversia.
3.3. Nella fattispecie in esame, relativa ad un concorso pubblico, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità in ragione del principio dell’assorbimento, pur tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, cui l’appellante fa riferimento nella propria memoria conclusiva, che, come si vedrà infra, ha in un certo qual modo esteso l’ambito di applicazione del principio.
3.3.1. Il provvedimento cautelare è ontologicamente caratterizzato dalla strumentalità e dalla interinalità (o provvisorietà).
L’interinalità, in particolare, è la naturale provvisorietà della misura cautelare, destinata a perdere ogni effetto con la definizione del giudizio, qualunque sia la tipologia di sentenza adottata e cioè sia che si tratti di una sentenza di merito, sia che si tratti di una sentenza di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità.
L’efficacia della pronuncia cautelare, quindi, è destinata inevitabilmente a venire meno al momento della pubblicazione della sentenza, che definisce il merito della controversia.
Peraltro, nel caso in cui l’Amministrazione, con un nuovo atto, sia pure a seguito di una pronuncia cautelare, ma non in mera esecuzione di quest’ultima, provvede nuovamente sul rapporto, può determinarsi la cessata materia del contendere, ove l’ulteriore provvedimento sia satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, ovvero, in caso contrario, può determinarsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In sostanza, se è adottato un nuovo provvedimento, espressione di una rinnovata istruttoria e basato su una nuova e diversa motivazione, si ritiene che il rapporto non sia più disciplinato dal provvedimento oggetto di impugnazione, ma dal nuovo atto, che potrà essere ancora una volta lesivo, con conseguente traslazione dell’interesse sull’eventuale impugnazione di quest’ultimo, con motivi aggiunti o con ricorso autonomo, e sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del primo, ovvero pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Diversamente, ove il nuovo atto non sia adottato sulla base di una rinnovata istruttoria e non sia basato su una nuova motivazione, ma sia posto in essere in mera esecuzione di un’ordinanza cautelare, talmente conformativa da risultare di fatto “sostitutiva” della volontà dell’amministrazione, non potrà essere dichiarata la cessata materia del contendere, non essendo riconducibile il nuovo atto alla volontà dell’amministrazione e dovranno essere esaminati i motivi di impugnativa proposti avverso i provvedimenti impugnati.
3.3.2. Nel caso di specie, il ricorso di primo grado è stato proposto avverso gli esiti delle prove scritte area B e della relativa graduatoria finale di merito.
Orbene, occorre rilevare come l’interessata sia stata ammessa, prima, allo svolgimento della prova orale, poi, alla frequentazione del corso concorso in base esclusivamente a provvedimenti cautelari di carattere monocratico (decreto del Tar per il Lazio, Sezione Quarta, n. 7253 del 25 novembre 2022, che ha disposto l’ammissione con riserva a sostenere le prove orali; decreto di questa Sezione n. 2205 del 31 maggio 2023, che ha disposto l’ammissione, con riserva, nella graduatoria dei candidati risultati idonei al termine delle prove concorsuali, al fine della partecipazione al corso di formazione, nonché decreto di questa Sezione n. 5036 del 14 dicembre 2023, che ha disposto l’ammissione con riserva al tirocinio di fine corso), o collegiale (ordinanza collegiale del Tar per il Lazio, Sezione Quarta, n. 17445 del 23 dicembre 2022, meramente confermativa del decreto presidenziale del 24 novembre 2022, ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2553 del 23 giugno 2023, che ha disposto l’ammissione con riserva dell’appellante alla graduatoria dei candidati ammessi al corso di formazione per dirigenti di seconda fascia dell’area B), che non hanno mai affrontato, sotto il profilo del fumus boni iuris, sia pure con la delibazione sommaria tipica della fase cautelare, il merito delle questioni proposte.
Peraltro, l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2553 del 2024, come già evidenziato, richiamando i principi tipici della tutela cautelare, ha concesso la misura cautelare “ impregiudicata la valutazione delle censure di merito nella più approfondita sede a cognizione piena e fermo restando che il carattere interinale della misura non fa venire meno il rischio che la frequentazione del corso risulti, all’esito del giudizio, improduttiva di effetti favorevoli per l’appellante ”.
Diversamente, nell’ambito della delibazione sommaria della sede cautelare, le ordinanze del Tar Lazio, Sezione Quarta, n. 8905 del 25 maggio 2023 e di questa Sezione n. 71 del 12 gennaio 2024, hanno scrutinato il fumus boni iuris ed hanno concluso per l’insussistenza dello stesso.
In quest’ottica, occorre ancora precisare che l’esame finale del tirocinio teorico-pratico è stato sostenuto, come evidenziato dall’appellante, in data 15 gennaio 2024, per cui lo stesso deve ritenersi effettuato sine titulo, in quanto l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 71 del 12 gennaio 2024, vale a dire pubblicata in data precedente a quella dell’esame finale, ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’interessata, per cui gli effetti del decreto monocratico del 14 dicembre 2023, di ammissione con riserva al tirocinio di fine corso, erano cessati alla data della camera di consiglio in data 11 gennaio 2024 ai sensi del combinato disposto degli articoli 98, comma 2, e 56, comma 4, c.p.a.
3.3.3. A ciò si aggiunga che, con i motivi formulati, l’appellante non ha dedotto la sussistenza di vizi dai quali potrebbe emergere l’illegittimità di una valutazione della prova per la quale non ha raggiunto il punteggio sufficiente, vale a dire non ha chiesto in giudizio la tutela di un interesse legittimo finale e cioè tale da farle conseguire direttamente il bene della vita cui aspira, ma ha censurato talune modalità di svolgimento della procedura concorsuale, per cui ha chiesto la tutela di un interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della procedimento concorsuale, in esito alla quale potrebbe avere una nuova chance di acquisizione del bene.
In altri termini, l’eventuale accoglimento dell’appello proposto dalla dott.ssa IO potrebbe determinare l’esigenza di rinnovazione della selezione, ma non potrebbe mai accertare la fondatezza della pretesa alla promozione alla funzione dirigenziale.
Ne consegue che, in esito alla tutela cautelare, un’acquisizione diretta del bene finale non potrebbe in alcun caso ipotizzarsi, in quanto un ulteriore principio cardine della tutela cautelare è che la stessa non può garantire un risultato superiore rispetto a quello conseguibile con l'accoglimento del ricorso nel merito, atteso che la tutela cautelare è funzionale a proteggere i diritti e gli interessi coinvolti in attesa di una decisione definitiva, non a modificare sostanzialmente il risultato finale, evitando che, nel periodo intermedio tra la presentazione del ricorso e la decisione finale si verifichi un pregiudizio irreparabile per il ricorrente.
3.3.4. Una recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, III, n. 7071 del 9 agosto 2024; Cons. Stato, V, n. 5468 del 2 luglio 2021) ha esteso la portata del principio dell’assorbimento anche ai procedimenti concorsuali in presenza di rigorosi presupposti.
Tale giurisprudenza, a prescindere dal fatto che il Collegio la condivida o meno (vale comunque il richiamo a Cons. Stato, ad. plen., 1/2015 cit, anche ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.), non è conferente con il caso in trattazione, riferendosi a fattispecie diverse e non sovrapponibili.
In entrambe le fattispecie scrutinate, infatti, il ricorrente non aveva superato la prova selettiva, di ammissione al concorso, mentre, nella vicenda in esame, la dott.ssa IO ha superato la prova selettiva, ma non ha raggiunto, in relazione ad una delle due prove scritte, il punteggio minimo per l’accesso alla prova orale, vale a dire che il presente contenzioso attiene al vero e proprio svolgimento delle prove d’esame, come indicato, all’art. 7 del bando, non alle prove selettive che fungono da “filtro” per l’ammissione allo svolgimento delle prove d’esame.
La giurisprudenza citata ha evidenziato che “ nella procedura concorsuale di specie, il segmento della fase preselettiva, come previsto dalla lex specialis, è eventuale, rappresentando una mera selezione iniziale non funzionale alla determinazione del punteggio finale, nemmeno idonea a saggiare la selezione meritocratica degli aspiranti, operante unicamente quale mezzo per ridurre l’elevato numero dei candidati ” (così Cons. Stato, III, n. 7071 del 9 agosto 2024, ma in termini identici Cons. Stato, V, 20 luglio 2021, n. 5468).
Nella fattispecie in esame, diversamente, l’atto lesivo della sfera giuridica della ricorrente è costituito dalla valutazione ad una delle due prove scritte, vale a dire ad una delle prove d’esame in cui si concreta la selezione meritocratica dei partecipanti che riceve tutela costituzionale dall’art. 97 Cost.
D’altra parte, nell’esame di abilitazione professionale (quale l’esame di idoneità allo svolgimento della professione di avvocato), il provvedimento sfavorevole di non ammissione alla prova orale è considerato superato ed assorbito a seguito delle favorevoli valutazioni del candidato espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di rivalutazione delle prove scritte, effettuata in esecuzione della pronuncia cautelare, ed in sede di prova orale.
Parimenti, laddove sia contestata la prova selettiva, la giurisprudenza ha posto in rilievo che il superamento della prova scritta, che, a differenza di quanto di solito avviene nel caso della prova preselettiva, concorre nella determinazione del punteggio finale, si pone come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di preselezione, tale da assorbire la fase preliminare volta al perseguimento di esigenze acceleratorie nei fatti già soddisfatte e non più attuali.
Nella vicenda in discorso, invece, non c’è stata alcuna rivalutazione della prova scritta alla quale la Commissione ha attribuito alla concorrente un punteggio insufficiente per l’ammissione alla prova orale, né sussiste una circostanza sopravvenuta in grado di rendere neutra la necessità di ottenere ad ambedue le prove d’esame scritte un punteggio idoneo, per cui un assorbimento non è neanche astrattamente ipotizzabile.
3.3.5. Infine, non può essere condivisa la prospettazione della parte, secondo cui, per effetto delle mutate circostanze di fatto, è venuta meno l’esigenza di preservare la par condicio dei concorrenti in conseguenza dell’ampliamento dei posti disponibili.
Infatti, la tutela dell’interesse pubblico sotteso allo svolgimento dei concorsi cui all’art. 97, comma 4, Cost. e la par condicio tra i concorrenti potrebbero essere salvaguardate solo ove le medesimo opportunità di svolgere la prova orale ed il conseguente corso di formazione con il tirocinio teorico - pratico fossero concesse a tutti i candidati che non hanno ottenuto il punteggio sufficiente all’ammissione all’orale, ma non ove, come nella specie, il concorrente con punteggio insufficiente ad una delle prove scritte, ammesso alle fasi successive a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari e perciò collocato tra gli idonei, sia solo uno.
4. Nel merito, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
4.1. In primo luogo, occorre ribadire che l’appellante ha dedotto solo censure relative allo svolgimento del procedimento concorsuale, non anche censure relative all’insufficiente punteggio ottenuto, laddove in primo grado aveva invece altresì rappresentato, come riportato dal giudice di primo grado, che in termini assoluti, la prova della ricorrente non potrebbe considerarsi insufficiente, in quanto essa “si fonda su solide argomentazioni logico-giuridiche”, mentre, sul piano comparativo, “la gran parte degli elaborati esaminati (B12, B21, B9, B39, B40, B73, B79, B91 e B97, B103, B147)” non risultano “puntuali nell’esposizione, in parte caotica e meramente elencativa, né evidenziano maggiori attitudini al ragionamento ed all’argomentazione, rispetto a quelle mostrate dalla ricorrente”, ciò che paleserebbe un’evidente disparità di trattamento, deduzione asseritamente supportata dalla consulenza di parte agli atti. Una censura questa, di ordine sostanziale, che disattesa dal giudice di primo grado, non è stata riproposta nell’atto di appello.
4.4.2. Pertanto, occorre procedere all’esame di merito delle censure formulate in appello ribadendo che, da un eventuale accoglimento delle stesse non potrebbe in alcun caso discendere l’attribuzione diretta all’interessata del bene della vita cui aspira, vale a dire la promozione alla funzione dirigenziale, ma potrebbe al più discendere la rinnovazione del procedimento concorsuale, il che determinerebbe anche profili di mancata integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, individuabili nei concorrenti che, nella graduatoria finale di merito, si siano classificati tra i vincitori o tra gli idonei.
5. L’appello è infondato in quanto i motivi dedotti non sono idonei a superare le chiare statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
5.1. Con il primo motivo di appello, la parte ha sostenuto che la Commissione avrebbe arbitrariamente invertito l’ordine di correzione delle prove, avendo proceduto prima alla valutazione della seconda prova a carattere specialistico (in cui la dott.ssa IO ha ottenuto il punteggio di 74) e solo successivamente all’esame della prima prova, alla quale erano stati ammessi solo i candidati che avevano ottenuto almeno il punteggio minimo (70) nella seconda prova.
Il bando di concorso avrebbe imposto di seguire il procedimento inverso, laddove ha richiesto ai candidati di dimostrare, in via preliminare e condizionante, una valida conoscenza delle materie giuridiche “applicate all’ambito dei beni culturali”, per poi valutare la loro preparazione con riferimento alla specifica area di riferimento.
Il Collegio ritiene che l’appellante, avendo ottenuto un punteggio ampiamente sufficiente alla prima prova corretta (la seconda prova d’esame svolta) non ha alcun interesse a dolersi dell’intervenuta inversione procedimentale che non le ha arrecato alcun pregiudizio.
In altri termini, la doglianza si presenta priva di interesse, atteso che l’attività amministrativa sotto nessun profilo ha inciso negativamente sulle possibilità della concorrente di superare le prove scritte per essere ammessa alla prova orale.
D’altra parte, l’indicazione che la correzione degli elaborati sarebbe partita dalla seconda prova scritta è contenuta nel verbale della Commissione esaminatrice del 6 giugno 2022 e tale previsione non si presenta manifestamente illogica.
5.2. In assenza di una specifica prescrizione della lex specialis, non assume rilievo che la prima prova scritta (la seconda corretta), comune alle tre aree, non sia stata corretta dalla Commissione in composizione plenaria.
L’art. 5, comma 2, del bando, anzi, ha espressamente disposto che la commissione esaminatrice può essere articolata in sottocommissioni ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Ai sensi di tale sesto comma - poi abrogato dall’art. 3, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, contenente la medesima previsione - “ Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale ”.
Il punto centrale della questione, quindi, attiene alla predisposizione in seduta plenaria di procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni,
La Commissione esaminatrice, nel verbale del 6 giugno 2022, preso in esame il bando di concorso, ha stabilito che la valutazione delle prove di esame avrebbe dovuto attenersi ai parametri di valutazione definiti dallo stesso bando.
Pertanto, per la prima prova scritta, comune alle tre aree, la Commissione ha determinato i seguenti criteri:
1. Conoscenza e competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all’ambito del patrimonio culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del patrimonio culturale, diritto dell’Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e alle relative procedure;
2. Attitudine al ragionamento giuridico;
3. Capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi;
4. Capacità di sintesi nel proporre soluzioni argomentate;
5. Conoscenza della lingua inglese.
Per la seconda prova scritta, diversa per ogni area, la Commissione ha determinato i seguenti criteri:
1. Conoscenza e competenza dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle tre aree, come di seguito specificato:
Area B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: tutela e valorizzazione, anche ai fini della pubblica funzione, dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demoetnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del paesaggio;
2. Capacità di formulare valutazioni e proposte argomentate, in un’ottica di raggiungimento dei risultati complessivi, in relazione a problemi e processi attinenti alle attività proprie di ciascuna delle atre aree, come di seguito specificato:
Area B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: tutela e valorizzazione, anche ai fini della pubblica funzione, dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demoetnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del paesaggio;
3. Conoscenza della lingua inglese.
Ne consegue che la Commissione esaminatrice, mutuandoli dal bando, ha stabilito procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni, sicché nessuna censura può essere fondatamente posta alla successiva attività amministrativa, ispirata, come nella logica delle formazioni delle sottocommissioni, al principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
5.3. Con il successivo motivo, la dott.ssa IO ha evidenziato che il verbale della seduta della Sottocommissione del 20 settembre 2022 avrebbe riportato solo il punteggio complessivo attribuito alla ricorrente in relazione alla prima prova scritta (60), senza alcuna specificazione, in termini numerici, della valutazione riservata alla risposta in lingua inglese ed ha sostenuto che la Commissione non avrebbe potuto limitarsi ad assegnare un peso percentuale alla conoscenza di lingua, bensì avrebbe dovuto disporre, in conformità alla lex specialis, che avrebbero ottenuto l’accesso alla prova orale solo i candidati che avessero dimostrato, in entrambe le prove scritte, una conoscenza pari o superiore al livello stabilito dal bando.
La prospettazione della parte si rivela un assunto indimostrato.
Il bando di concorso, all’art. 8, ha previsto con riferimento ad entrambe le prove scritte che il dossier contiene documenti in lingua italiana ed in lingua inglese e che la traccia avrebbe dovuto prevedere anche una specifica domanda a cui avrebbe dovuto essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER).
La Commissione esaminatrice, come già rilevato, nella fissazione dei criteri, come risulta dal verbale del 6 giugno 2022, ha previsto la conoscenza della lingua inglese per entrambe le prove scritte.
Nella valutazione degli elaborati, la conoscenza della lingua inglese, pertanto, è stata considerata, tanto che sono risultati esclusi i candidati che non hanno fornito la risposta in lingua inglese.
Peraltro, anche in questo caso, non è percepibile il concreto interesse dell’appellante alla censura, posto che la stessa non ha inciso sulla valutazione che non le ha consentito l’ammissione alla prova orale.
5.4. Con l’ultima doglianza, l’appellante ha dedotto che la Commissione avrebbe omesso di predisporre una griglia di valutazione, con la specificazione del punteggio minimo/massimo da attribuire alle singole voci di valutazione, per cui l’attribuzione di un voto complessivo numerico, senza ulteriori commenti ed annotazioni, si rivelerebbe illegittimo per difetto di motivazione.
In proposito, è sufficiente, da un lato, ribadire che, nel citato verbale del 6 giugno 2022, la Commissione esaminatrice, sulla scorta delle previsioni del bando, ha stabilito specifici criteri di valutazione nonché, dall’altro, precisare che la giurisprudenza ha evidenziato come, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito nella valutazione delle prove d’esame (cfr., ex multis, Cons. Stato, VII, 24 luglio 2023, n. 7198; Cons. Stato, V, 27 giugno 2023, n. 6265).
6. In conclusione, sulla base di tutto quanto esposto, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
7. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 9812 del 2023).
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO