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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4010/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4010/2023, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ANCESCHI CINZIA presso il cui studio sito in VIALE XX SETTEMBRE 34/4 41049 SASSUOLO è elettivamente domiciliata contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI GIACOMO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note depositate in data 28.11.2024 hanno così concluso: parte ricorrente
In via istruttoria autorizzare l'acquisizione della relazione di servizio/annotazione del 19.9.2023 riguardante i fatti descritti in narrativa di ricorso presso la Stazione Carabinieri di Scandiano;
disporre l'audizione degli informatori e Testimone_1 Testimone_2 residenti in [...] sui fatti descritti in narrativadi ricorso ai punti B4-B5-C e residente in [...] sui Testimone_3 fatti descritti in narrativa al punto C.; affidare al Servizio Sociale che già segue i signori e l'incarico di CP_1 Parte_1 approfondire presso il locale Servizio per le Dipendenze Patologiche l'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di;
CP_1 disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, con affidamento dell'incarico ad uno Psicologo-Psichiatra esperto in psicologia clinica, infantile ed interpersonale, che sia esterno rispetto al Servizio Sociale
Nel merito
1- affidare in via esclusiva la figlia minorenne alla madre con Persona_1 Parte_1 collocazione abitativa presso la stessa;
2- assegnare la casa familiare sita in Chiozza di Scandiano (RE) Via Venere di Chiozza
29/1 alla madre proprietaria con i mobili e gli arredi ivi collocati;
Parte_1
3- disporre che gli incontri tra il padre e la figlia continuino in forma CP_1 R_ protetta, tramite lo Spazio Neutro del Servizio Sociale competente “Unione Tresinaro Secchia - Servizio Sociale Unificato” fino a che il padre, secondo la valutazione del Servizio Sociale stesso, sarà riuscito a costruire una relazione equilibrata ed idonea alla gestione autonoma degli incontri con la figlia;
4- dire tenuto e conseguentemente condannare a versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 350,00 (o quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), quale contributo al mantenimento della figlia minore , da versarsi entro il R_ giorno di ciascun mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, in relazione a quanto stabilito dal Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia;
5- dichiarare l'esercizio esclusivo in capo a del diritto di usufrutto ex art. 324 c.c. Parte_1 sul seguente bene immobile, pervenuto alla minore per donazione del Persona_1 nonno paterno appartamento sito in Cavriago (Re) Via Zacconi 3, censito Parte_2 catastalmente nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 18 particella 163, sub. 29 e sub.10, attualmente concesso in locazione ai sigg.ri e , Parte_3 Parte_4 disponendo altresì che i frutti dell'immobile, rappresentati dal canone locatizio, confluiscano Cont sul conto corrente acceso presso l'istituto di credito filiale di Scandiano (Re) Iban [...] intestato a , affinchè dette somme vengano Parte_1 utilizzate esclusivamente per i bisogni della minore con eventuale Persona_1 indicazione dell'importo mensile da imputare a tale titolo;
-disporre che tali frutti vengano utilizzati altresì per il sostenimento delle spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, nonché delle spese condominiali straordinarie dell'immobile, delle imposte gravanti sull'immobile, e delle imposte sui redditi derivanti dall'immobile stesso;
-disporre che i genitori debbano farsi carico in misura paritetica delle spese manutentive , delle spese condominiali e delle imposte gravanti sull'immobile, nonché delle imposte sui redditi derivanti dall'immobile, laddove i frutti (canoni di locazione), dedotto l'importo mensile destinato al mantenimento di , non risultino sufficienti a farvi fronte;
R_
- disporre che con cadenza annuale rendiconti a le entrate e le Parte_1 CP_1 uscite relative all'immobile della minore Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di assistenza legale. parte resistente
AFFIDARE la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 conseguente ripartizione al 50% dell'assegno unico riconosciuto dall'INPS,
STABILIRE la residenza anagrafica e collocazione prevalente ove il Tribunale riterrà, con ripartizione paritaria dei tempi in cui il padre potrà tenere con sé in forma libera la figlia minore.
Il padre potrà in ogni caso tenere con sé la figlia:
- durante il periodo delle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con obbligo di comunicare il suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione delle vacanze natalizie la figlia minore potrà trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il giorno di Natale e quello della Vigilia ed alternerà tra i genitori i periodi dal 26 dicembre al 31 dicembre ed il periodo dal 1 al 6 gennaio.
- I suddetti periodi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in caso di disaccordo negli anni dispari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni pari quella del padre,
- in occasione delle vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il giorno R_ di Pasqua e quello del lunedì.
Oppure secondo i diversi tempi che il Tribunale riterrà di stabilire a fronte delle risultanze istruttorie,
DICHIARARE il diritto esclusivo di usufrutto ex art. 324 c.c. in capo a sul bene CP_1 immobile sito in Cavriago (RE) Via Zacconi n. 3 che il padre del medesimo, in accordo con il figlio, ha donato alla PO , attualmente concesso in locazione ai sig.ri R_ Parte_5
e e conseguentemente AUTORIZZARE il a percepire sul
[...] Parte_4 CP_1 proprio conto corrente personale l'importo del canone di locazione apri ad € 550,00 mensili oltre aumento ISTAT disponendo che dette somme vengano utilizzate per il pagamento delle spese e imposte relative all'immobile con obbligo di rendicontazione annuale alla e che, Pt_1 per la restante parte, vengano utilizzate esclusivamente per i bisogni della minore, o in subordine DISPORSI la suddivisione al 50% tra i genitori della suddetta somma percepita a titolo di canone di locazione, con conseguente attribuzione del 50% ognuno delle spese ed imposte relative all'immobile donato alla figlia minore,
Nell'auspicata ipotesi di attribuzione paritaria da parte del padre dei tempi di permanenza della figlia minore presso lo stesso, ed in ogni caso tenuto conto della disparità del reddito tra e , DICHIARARE esentato da alcun contributo al CP_1 Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, fatta eccezione per la metà delle spese scolastiche, medico- sanitarie, e di quelle per le attività sportive e/o ricreative secondo le previsioni di cui all'art. 14 del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse autorizzato il versamento al CP_1 dell'intero canone di locazione dell'appartamento intestato alla figlia minore e nel caso in cui il Tribunale non disponesse tempi paritari di frequentazione della figlia minore da parte dello stesso DICHIARARE satisfattivo il suddetto importo mensile di € 550, oltre al 50% dell'assegno unico percepito dalla madre, per il contributo del padre al mantenimento della figlia minore, fermo restando l'obbligo dello stesso a contribuire al pagamento del 50% delle spese scolastiche, medico-sanitarie, e di quelle per le attività sportive e/o ricreative secondo le previsioni di cui all'art. 14 del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta di CTU richiesta da controparte al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori in quanto inammissibile, inutilmente gravosa economicamente e del tutto superflua a fronte dell'incarico già espletato dai Servizi Sociali e se ne chiede il rigetto.
Ci si oppone altresì alla istanza di controparte di affidamento ai Servizi Sociali di approfondimento tramite il locale Servizio per le dipendenze patologiche circa asserito utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di , in quanto non fondato su alcun riscontro e CP_1 del tutto contrastante con quanto risultante dalle relazioni agli atti del Servizio Sociale.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare a parte ricorrente ex art. 210 c.p.c., in caso di mancato spontaneo adempimento, la produzione in giudizio della documentazione attestante l'ammontare dell'assegno unico dalla stessa percepito dall'INPS e delle buste paghe relative all'attività lavorativa dalla stessa svolta.
In ragione della mancata indicazione di controparte nei propri atti di causa di prove testimoniali si evita di insistere per l'ammissione dei capitoli dedotti da questa difesa nella memoria autorizzata del 12/7/2024, essendo la causa matura per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] in data [...]. Persona_1
Con il ricorso la sig.ra ha chiesto che il Tribunale disponga Pt_1
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore con assegnazione in proprio favore della casa familiare, preveda visite protette tra padre e figlia e ponga a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della minore CP_1 con la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha ripercorso la storia della coppia genitoriale sostenendo che il sig. avrebbe manifestato CP_1 una personalità violenta e manipolatoria, caratterizzata da scatti d'ira ed aggressioni anche fisiche;
ha riferito che nel settembre 2023, in seguito ad una lite per futili motivi nel corso della quale egli l'avrebbe minacciata di morte, se ne sarebbe andata di casa con la figlia minore presentando in seguito denuncia contro il a carico di quest'ultimo risultava invero CP_1 pendente al momento della domanda un procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.
Con il ricorso la sig.ra ha chiesto altresì l'emissione di Pt_1 provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 c.p.c.; detta richiesta veniva rigettata dal Presidente di Sezione che, con provvedimento in data 23.10.2023, rilevava come non si ravvisasse il pregiudizio imminente o irreparabile richiesto dalla norma o il rischio che il ritardo potesse pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, posto che la ricorrente affermava di vivere separata dal compagno da oltre un mese e il petitum non rifletteva particolari misure di protezione ma una mera anticipazione dei provvedimenti provvisori da pronunciare nel contraddittorio delle parti.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso, ha narrato anch'egli le vicende della coppia genitoriale dando conto di svariati progetti di vita ideati dalle parti e rivelatisi fallimentari (orticultura, gestione di un B&B, apertura di un ristorante, produzione di oggettistica…) ed ha riferito in ultimo dell'attività di produzione e messa on line di foto e filmati pornografici effettuata insieme alla ricorrente, la cui scoperta, da parte dei genitori della sig.ra avrebbe originato la Pt_1 rottura della relazione;
ha negato di avere mai tenuto comportamenti violenti nei confronti della sig.ra riferendo che sino al giorno prima Pt_1 che quest'ultima uscisse di casa avevano girato insieme filmati da mettere in rete, come erano soliti fare;
ha ammesso che in seguito avrebbe avuto alcuni scatti d'ira a fronte del diniego della ricorrente a fargli incontrare la figlia;
ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita in proprio favore a week end alternati;
ha chiesto altresì che venga previsto il mantenimento diretto della minore evidenziando il percepimento da parte della madre dell'intera somma dell'Assegno unico nonché il canone di locazione di € 550,00 mensili relativo ad un immobile intestato alla figlia minore (a quest'ultima donato da parte dei propri genitori).
In seguito all'udienza di comparizione (tenutasi il 21.12.2023) venivano emanati in data 22.12.2023 i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali la minore veniva affidata in via esclusiva alla madre in considerazione della tenera età, della conflittualità tra le parti e del procedimento penale pendente a carico del sig. assegnando alla sig.ra la casa CP_1 Pt_1 familiare;
veniva altresì posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 150,00; contestualmente veniva demandata al competente Servizio sociale la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia e lo svolgimento di indagine psico-sociale sul nucleo familiare
Il Servizio depositava quindi tre successive Relazioni nell'ambito della quali, sostanzialmente, riferiva del positivo andamento degli incontri tra la figlia minore ed il padre, evidenziando tuttavia il permanere di un'elevata conflittualità tra i genitori:
Nella prima Relazione (26.03.2024) gli operatori riportano le differenti narrazioni di padre e madre riguardo agli accadimenti che hanno condotto alla separazione della coppia come già riferiti negli atti introduttivi e danno conto della pendenza di un procedimento anche presso la procura minorile;
riferiscono di avere programmato gli incontri tra padre e figlia in modalità protetta, in considerazione degli episodi di violenza che, secondo quanto narrato dalla sig.ra il padre avrebbe posto in essere anche alla presenza della minore, nonché Pt_1 alla luce della forte conflittualità tra le parti: l'attivazione degli incontri in modalità protetta si è valutata come la più idonea al fine di permettere al servizio sociale di osservare la relazione padre e figlia anche in relazione alla richiesta di valutazione delle capacità genitoriali;
inoltre lo spazio neutro potrà agevolare gli incontri tra il padre e la figlia tutelando la madre che al momento ha paura di incontrare l'ex compagno e garantendo ad un momento dedicato con la figura paterna senza R_ tensioni e conflittualità […] attualmente non si ritiene ancora ipotizzabile la possibilità di effettuare i colloqui congiunti madre e padre
Riferiscono del reperimento da parte della signora di un'occupazione Pt_1 lavorativa e del permanere del signor nella casa familiare nonostante CP_1 l'assegnazione di quest'ultima alla ricorrente.
Nella seconda Relazione (05.07.2024) il Servizio riferisce dell'uscita del padre dalla casa familiare e del suo collocamento presso l'abitazione dei di lui genitori ed evidenzia il permanere di contrasti tra le parti tanto che le stesse continuano a non avere contatti tra loro ed a comunicare solo tramite avvocati. Gli operatori danno atto del positivo andamento degli incontri tra il padre e la figlia minore: R_ appare a suo agio durante il tempo passato con il PA, gioca e si diverte;
alla fine degli incontri quando il PA le chiede di salutarlo perché sta per andare via R_ mostra un'espressione dispiaciuta e saluta il PA abbracciandolo. […] Il sig. CP_1 si relaziona con la bambina in modo molto spontaneo e affettuoso, riesce a catturare la sua attenzione offrendoli molti stimoli, le propone diversi giochi che la coinvolgono
[…] spesso porta una merenda preparata dalla nonna e la mangiano insieme, R_ sembra apprezzare molto.
La gestione autonoma della minore appare tuttavia ancora impraticabile: i genitori continuino a portare differenti visioni sia sugli eventi pregressi sia sulla possibile gestione attuale e futura della bimba. La madre si dice in forte difficoltà nella comunicazione col padre a fronte degli agiti da lei denunciati e rispetto ai quali è ancora in corso il relativo processo. Il padre riferisce la possibile apertura alla comunicazione con la madre negando però ogni episodio di violenza. Tale assetto divergente concludono gli operatori non appare tutelante nei confronti della minore ed anche per questo i genitori concordano sull'impossibilità di gestire in modo autonomo gli incontri tra padre e figlia.
La terza Relazione (14.11.2024) conferma il buon andamento degli incontri tra padre e figlia, svoltisi anche alla presenza dei nonni paterni che avevano chiesto di incontrare la PO: la minore si mostra serena in compagnia del padre e quest'ultimo si mostra interessato a coltivare la relazione con la figlia e a proporre l'attività stimolanti sfruttando al meglio il momento dell'incontro il padre è sempre stato adeguato durante il igla gli incontri collaborante con i servizi […]; al momento dei saluti chieda spesso al PA di restare, lo abbraccia e lo saluta più volte. R_
Nelle conclusioni tuttavia il servizio conferma che i rapporti tra i genitori siano ancora altamente conflittuali e rendano difficile ipotizzare una gestione autonoma degli incontri padre e figlia, ritenendo importante proseguire il progetto di spazio neutro per monitorare gli incontri e permettere ai genitori di elaborare la nuova condizione genitoriale ritenendo importante osservare l'interazione padre e figlia anche in contesti diversi da quelli dello spazio neutro pur mantenendo le modalità degli incontri vigilati nonchè continuare ad osservare l'interazione nonni /PO per consentire alla minore di costruire una relazione significativa con i signori CP_1 (nonni paterni) in un contesto conosciuto e tutelante.
Nelle more del giudizio si concludeva il procedimento penale pendente a carico del sig. (cfr. Sentenza GUP del 26.09.2024, in atti, doc. 43 CP_1 parte resistente) con provvedimento che, con articolata motivazione ed accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, dichiarava non luogo a provvedere nei confronti dell'imputato dandosi atto che gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Cadevano pertanto le accuse di maltrattamenti ed atti persecutori mosse dalla ricorrente nei confronti del resistente.
La sentenza penale, peraltro, riferisce anch'essa della conflittualità tra le parti e del reciproco discredito […] evidenziando come il forte astio è stato argomento speso anche dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni, in favore dell'imputato.
Successivamente all'emanazione della Sentenza penale la parte ricorrente (con memoria non autorizzata depositata in data 19.11.2024 e reiterando la richiesta all'udienza del 21.11.2024) formulava nuove richieste istruttorie e segnatamente chiedeva che venisse disposta CTU sulle capacità genitoriali nonché indagine sull'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del sig. CP_1
La parte resistente si opponeva a tali richieste ed insisteva perché, alla luce del proscioglimento del sig. in sede penale, venisse disposto CP_1
l'affidamento condiviso della minore e fossero liberalizzati gli incontri tra padre e figlia.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 21.01.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini per p.c., comparse e repliche
2. Per giurisprudenza costante e consolidata l'affidamento condiviso previsto dalla legge quale forma preferenziale di affidamento della prole minore può venire derogato nel caso in cui si riveli pregiudizievoli per la prole medesima (ex multis Cass. Civ., I, 01.08.2023 n. 23333); in quest'ottica la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Rileva il Collegio che nel caso in esame la conflittualità tra le parti, lungi dal potersi definire “mera”, risulta alta, risalente e perdurante, come riferito dal servizio Sociale in tutte le Relazioni depositate in corso di causa e confermato nella sentenza penale (pag. 7 Sentenza GUP); ritiene il Collegio che detta conflittualità, rendendo impossibile l'assunzione concordata di decisioni riguardanti la figlia, ciò che è alla base dell'affidamento condiviso, renda necessario l'affidamento della minore al competente Servizio Sociale.
Il collocamento della minore, in ragione della tenera età della stessa e della consuetudine ad essere accudita in via prevalente dalla madre, va confermato presso quest'ultima, confermando altresì l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare. Pt_1
Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, stante l'infondatezza delle accuse mosse al sig. e dell'adeguatezza del CP_1 medesimo nel rapportarsi con la figlia come descritto nelle Relazioni del Servizio Sociale, esso va certamente ampliato e progressivamente liberalizzato, nell'ottica di garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità.
Allo stato, tuttavia, si ritiene necessario demandare al Servizio Sociale la regolamentazione di tempi e modalità di visita – pur con gli obiettivi sopra enunciati – stante la già evidenziata conflittualità tra i genitori che induce a dubitare della capacità dei medesimi di organizzarsi in autonomia per gestire lo “scambio” della minore.
Alla luce della predetta conflittualità e delle pregresse vicende della coppia genitoriale si ritiene necessario altresì mantenere in capo al Servizio medesimo incarico di monitoraggio, mediazione e vigilanza.
Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla difesa della ricorrente per la prima volta nell'autunno 2024, in seguito all'emissione della sentenza penale che di fatto ha caducato le accuse mosse nei confronti del resistente, le stesse paiono irrilevanti ai fini che qui interessano, stante il previsto affidamento della minore al Servizio Sociale, così come pure appaiono superflui i reiterati riferimenti alle telefonate intercorse tra le parti nel mese di settembre 2023, già ampiamente esaminate dal Giudice penale.
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia un'occupazione lavorativa Pt_1 dalla quale ritrae un reddito mensile di circa € 1.000,00 (cfr. buste paga ottobre-dicembre 2024); la stessa risulta inoltre percepire per intero l'assegno unico pari a circa € 230,00 mensili (cfr. ricevute degli accrediti, in atti) nonché il canone di locazione dell'immobile intestato alla figlia minore che, detratte le spese, le attribuisce un'entrata mensile di circa € 370,00 (come dalla stessa dichiarato in atti, cfr. comparsa conclusionale pag. 23 e non contestato dal resistente).
Quanto al sig. tuttora privo di un'occupazione lavorativa, occorre CP_1 rammentare che l'obbligo di mantenere la prole grava per legge sui genitori per il solo fatto di averli generati ed anche in caso di mancanza di reddito (“la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione” – Trib. Roma, sez. 1, 07.07.2017) e che debba dunque prevedersi un onere di contribuzione a carico del resistente, tenuto conto per il medesimo della capacità lavorativa generica di un giovane uomo di 37 anni.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra evidenziata, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (in un'ottica di ampliamento dei medesimi) nonché dell'età della bambina (oggi di anni 2), preso atto che attualmente l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per la figlia pari ad € 230,00 mensili, è percepito per intero dalla sig.ra la quale percepisce altresì la somma Pt_1 di circa € 372,00 mensili quale provento dall'immobile intestato alla minore, ritiene congruo il Collegio confermare a carico del sig. la somma di € CP_1
150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le ulteriori domande svolte dalle parti in merito alla gestione dell'immobile intestato alla figlia sono inammissibili nel presente procedimento richiedendo, se del caso, un giudizio ordinario o un provvedimento del Giudice Tutelare.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) La minore nata a Sassuolo (MO) in [...] Persona_1
09.08.2022, è affidata al competente Servizio sociale e collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre cui viene assegnata la casa familiare sita in Scandiano, via Vener di Chiozza n. 29
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità e le tempistiche stabilite dal Servizio sociale affidatario che avrà cura di gradualmente ampliare e successivamente liberalizzare le visite nell'ottica di garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità, avuto in ogni caso riguardo al superiore interesse della minore;
stante l'elevata conflittualità tra le parti il Servizio avrà cura di individuare le migliori modalità per gestire il momento dello scambio della bambina tra i genitori eventualmente avvalendosi di personale educativo o di persone di fiducia e/o parenti delle parti.
3) Il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, incontrando periodicamente i genitori e mediando tra gli stessi in caso di contrasti sulle scelte riguardanti la figlia, con facoltà di assumere direttamente tali scelte qualora il contrasto ne ritardi l'assunzione, con pregiudizio per la minore;
si prescrive ai genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dagli operatori del Servizio.
4) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà al CP_1 mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 150,00, da versarsi tramite bonifico Pt_1 bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
6) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza a cura della Cancelleria al Servizio Sociale (Unione Tresinaro Secchia - Scandiano)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.02.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4010/2023, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ANCESCHI CINZIA presso il cui studio sito in VIALE XX SETTEMBRE 34/4 41049 SASSUOLO è elettivamente domiciliata contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI GIACOMO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note depositate in data 28.11.2024 hanno così concluso: parte ricorrente
In via istruttoria autorizzare l'acquisizione della relazione di servizio/annotazione del 19.9.2023 riguardante i fatti descritti in narrativa di ricorso presso la Stazione Carabinieri di Scandiano;
disporre l'audizione degli informatori e Testimone_1 Testimone_2 residenti in [...] sui fatti descritti in narrativadi ricorso ai punti B4-B5-C e residente in [...] sui Testimone_3 fatti descritti in narrativa al punto C.; affidare al Servizio Sociale che già segue i signori e l'incarico di CP_1 Parte_1 approfondire presso il locale Servizio per le Dipendenze Patologiche l'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di;
CP_1 disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, con affidamento dell'incarico ad uno Psicologo-Psichiatra esperto in psicologia clinica, infantile ed interpersonale, che sia esterno rispetto al Servizio Sociale
Nel merito
1- affidare in via esclusiva la figlia minorenne alla madre con Persona_1 Parte_1 collocazione abitativa presso la stessa;
2- assegnare la casa familiare sita in Chiozza di Scandiano (RE) Via Venere di Chiozza
29/1 alla madre proprietaria con i mobili e gli arredi ivi collocati;
Parte_1
3- disporre che gli incontri tra il padre e la figlia continuino in forma CP_1 R_ protetta, tramite lo Spazio Neutro del Servizio Sociale competente “Unione Tresinaro Secchia - Servizio Sociale Unificato” fino a che il padre, secondo la valutazione del Servizio Sociale stesso, sarà riuscito a costruire una relazione equilibrata ed idonea alla gestione autonoma degli incontri con la figlia;
4- dire tenuto e conseguentemente condannare a versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 350,00 (o quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia), quale contributo al mantenimento della figlia minore , da versarsi entro il R_ giorno di ciascun mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, in relazione a quanto stabilito dal Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia;
5- dichiarare l'esercizio esclusivo in capo a del diritto di usufrutto ex art. 324 c.c. Parte_1 sul seguente bene immobile, pervenuto alla minore per donazione del Persona_1 nonno paterno appartamento sito in Cavriago (Re) Via Zacconi 3, censito Parte_2 catastalmente nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 18 particella 163, sub. 29 e sub.10, attualmente concesso in locazione ai sigg.ri e , Parte_3 Parte_4 disponendo altresì che i frutti dell'immobile, rappresentati dal canone locatizio, confluiscano Cont sul conto corrente acceso presso l'istituto di credito filiale di Scandiano (Re) Iban [...] intestato a , affinchè dette somme vengano Parte_1 utilizzate esclusivamente per i bisogni della minore con eventuale Persona_1 indicazione dell'importo mensile da imputare a tale titolo;
-disporre che tali frutti vengano utilizzati altresì per il sostenimento delle spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, nonché delle spese condominiali straordinarie dell'immobile, delle imposte gravanti sull'immobile, e delle imposte sui redditi derivanti dall'immobile stesso;
-disporre che i genitori debbano farsi carico in misura paritetica delle spese manutentive , delle spese condominiali e delle imposte gravanti sull'immobile, nonché delle imposte sui redditi derivanti dall'immobile, laddove i frutti (canoni di locazione), dedotto l'importo mensile destinato al mantenimento di , non risultino sufficienti a farvi fronte;
R_
- disporre che con cadenza annuale rendiconti a le entrate e le Parte_1 CP_1 uscite relative all'immobile della minore Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di assistenza legale. parte resistente
AFFIDARE la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 conseguente ripartizione al 50% dell'assegno unico riconosciuto dall'INPS,
STABILIRE la residenza anagrafica e collocazione prevalente ove il Tribunale riterrà, con ripartizione paritaria dei tempi in cui il padre potrà tenere con sé in forma libera la figlia minore.
Il padre potrà in ogni caso tenere con sé la figlia:
- durante il periodo delle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con obbligo di comunicare il suddetto periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione delle vacanze natalizie la figlia minore potrà trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il giorno di Natale e quello della Vigilia ed alternerà tra i genitori i periodi dal 26 dicembre al 31 dicembre ed il periodo dal 1 al 6 gennaio.
- I suddetti periodi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in caso di disaccordo negli anni dispari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni pari quella del padre,
- in occasione delle vacanze pasquali trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il giorno R_ di Pasqua e quello del lunedì.
Oppure secondo i diversi tempi che il Tribunale riterrà di stabilire a fronte delle risultanze istruttorie,
DICHIARARE il diritto esclusivo di usufrutto ex art. 324 c.c. in capo a sul bene CP_1 immobile sito in Cavriago (RE) Via Zacconi n. 3 che il padre del medesimo, in accordo con il figlio, ha donato alla PO , attualmente concesso in locazione ai sig.ri R_ Parte_5
e e conseguentemente AUTORIZZARE il a percepire sul
[...] Parte_4 CP_1 proprio conto corrente personale l'importo del canone di locazione apri ad € 550,00 mensili oltre aumento ISTAT disponendo che dette somme vengano utilizzate per il pagamento delle spese e imposte relative all'immobile con obbligo di rendicontazione annuale alla e che, Pt_1 per la restante parte, vengano utilizzate esclusivamente per i bisogni della minore, o in subordine DISPORSI la suddivisione al 50% tra i genitori della suddetta somma percepita a titolo di canone di locazione, con conseguente attribuzione del 50% ognuno delle spese ed imposte relative all'immobile donato alla figlia minore,
Nell'auspicata ipotesi di attribuzione paritaria da parte del padre dei tempi di permanenza della figlia minore presso lo stesso, ed in ogni caso tenuto conto della disparità del reddito tra e , DICHIARARE esentato da alcun contributo al CP_1 Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, fatta eccezione per la metà delle spese scolastiche, medico- sanitarie, e di quelle per le attività sportive e/o ricreative secondo le previsioni di cui all'art. 14 del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse autorizzato il versamento al CP_1 dell'intero canone di locazione dell'appartamento intestato alla figlia minore e nel caso in cui il Tribunale non disponesse tempi paritari di frequentazione della figlia minore da parte dello stesso DICHIARARE satisfattivo il suddetto importo mensile di € 550, oltre al 50% dell'assegno unico percepito dalla madre, per il contributo del padre al mantenimento della figlia minore, fermo restando l'obbligo dello stesso a contribuire al pagamento del 50% delle spese scolastiche, medico-sanitarie, e di quelle per le attività sportive e/o ricreative secondo le previsioni di cui all'art. 14 del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta di CTU richiesta da controparte al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori in quanto inammissibile, inutilmente gravosa economicamente e del tutto superflua a fronte dell'incarico già espletato dai Servizi Sociali e se ne chiede il rigetto.
Ci si oppone altresì alla istanza di controparte di affidamento ai Servizi Sociali di approfondimento tramite il locale Servizio per le dipendenze patologiche circa asserito utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di , in quanto non fondato su alcun riscontro e CP_1 del tutto contrastante con quanto risultante dalle relazioni agli atti del Servizio Sociale.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare a parte ricorrente ex art. 210 c.p.c., in caso di mancato spontaneo adempimento, la produzione in giudizio della documentazione attestante l'ammontare dell'assegno unico dalla stessa percepito dall'INPS e delle buste paghe relative all'attività lavorativa dalla stessa svolta.
In ragione della mancata indicazione di controparte nei propri atti di causa di prove testimoniali si evita di insistere per l'ammissione dei capitoli dedotti da questa difesa nella memoria autorizzata del 12/7/2024, essendo la causa matura per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] in data [...]. Persona_1
Con il ricorso la sig.ra ha chiesto che il Tribunale disponga Pt_1
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore con assegnazione in proprio favore della casa familiare, preveda visite protette tra padre e figlia e ponga a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della minore CP_1 con la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha ripercorso la storia della coppia genitoriale sostenendo che il sig. avrebbe manifestato CP_1 una personalità violenta e manipolatoria, caratterizzata da scatti d'ira ed aggressioni anche fisiche;
ha riferito che nel settembre 2023, in seguito ad una lite per futili motivi nel corso della quale egli l'avrebbe minacciata di morte, se ne sarebbe andata di casa con la figlia minore presentando in seguito denuncia contro il a carico di quest'ultimo risultava invero CP_1 pendente al momento della domanda un procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.
Con il ricorso la sig.ra ha chiesto altresì l'emissione di Pt_1 provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 c.p.c.; detta richiesta veniva rigettata dal Presidente di Sezione che, con provvedimento in data 23.10.2023, rilevava come non si ravvisasse il pregiudizio imminente o irreparabile richiesto dalla norma o il rischio che il ritardo potesse pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, posto che la ricorrente affermava di vivere separata dal compagno da oltre un mese e il petitum non rifletteva particolari misure di protezione ma una mera anticipazione dei provvedimenti provvisori da pronunciare nel contraddittorio delle parti.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso, ha narrato anch'egli le vicende della coppia genitoriale dando conto di svariati progetti di vita ideati dalle parti e rivelatisi fallimentari (orticultura, gestione di un B&B, apertura di un ristorante, produzione di oggettistica…) ed ha riferito in ultimo dell'attività di produzione e messa on line di foto e filmati pornografici effettuata insieme alla ricorrente, la cui scoperta, da parte dei genitori della sig.ra avrebbe originato la Pt_1 rottura della relazione;
ha negato di avere mai tenuto comportamenti violenti nei confronti della sig.ra riferendo che sino al giorno prima Pt_1 che quest'ultima uscisse di casa avevano girato insieme filmati da mettere in rete, come erano soliti fare;
ha ammesso che in seguito avrebbe avuto alcuni scatti d'ira a fronte del diniego della ricorrente a fargli incontrare la figlia;
ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita in proprio favore a week end alternati;
ha chiesto altresì che venga previsto il mantenimento diretto della minore evidenziando il percepimento da parte della madre dell'intera somma dell'Assegno unico nonché il canone di locazione di € 550,00 mensili relativo ad un immobile intestato alla figlia minore (a quest'ultima donato da parte dei propri genitori).
In seguito all'udienza di comparizione (tenutasi il 21.12.2023) venivano emanati in data 22.12.2023 i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali la minore veniva affidata in via esclusiva alla madre in considerazione della tenera età, della conflittualità tra le parti e del procedimento penale pendente a carico del sig. assegnando alla sig.ra la casa CP_1 Pt_1 familiare;
veniva altresì posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 150,00; contestualmente veniva demandata al competente Servizio sociale la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia e lo svolgimento di indagine psico-sociale sul nucleo familiare
Il Servizio depositava quindi tre successive Relazioni nell'ambito della quali, sostanzialmente, riferiva del positivo andamento degli incontri tra la figlia minore ed il padre, evidenziando tuttavia il permanere di un'elevata conflittualità tra i genitori:
Nella prima Relazione (26.03.2024) gli operatori riportano le differenti narrazioni di padre e madre riguardo agli accadimenti che hanno condotto alla separazione della coppia come già riferiti negli atti introduttivi e danno conto della pendenza di un procedimento anche presso la procura minorile;
riferiscono di avere programmato gli incontri tra padre e figlia in modalità protetta, in considerazione degli episodi di violenza che, secondo quanto narrato dalla sig.ra il padre avrebbe posto in essere anche alla presenza della minore, nonché Pt_1 alla luce della forte conflittualità tra le parti: l'attivazione degli incontri in modalità protetta si è valutata come la più idonea al fine di permettere al servizio sociale di osservare la relazione padre e figlia anche in relazione alla richiesta di valutazione delle capacità genitoriali;
inoltre lo spazio neutro potrà agevolare gli incontri tra il padre e la figlia tutelando la madre che al momento ha paura di incontrare l'ex compagno e garantendo ad un momento dedicato con la figura paterna senza R_ tensioni e conflittualità […] attualmente non si ritiene ancora ipotizzabile la possibilità di effettuare i colloqui congiunti madre e padre
Riferiscono del reperimento da parte della signora di un'occupazione Pt_1 lavorativa e del permanere del signor nella casa familiare nonostante CP_1 l'assegnazione di quest'ultima alla ricorrente.
Nella seconda Relazione (05.07.2024) il Servizio riferisce dell'uscita del padre dalla casa familiare e del suo collocamento presso l'abitazione dei di lui genitori ed evidenzia il permanere di contrasti tra le parti tanto che le stesse continuano a non avere contatti tra loro ed a comunicare solo tramite avvocati. Gli operatori danno atto del positivo andamento degli incontri tra il padre e la figlia minore: R_ appare a suo agio durante il tempo passato con il PA, gioca e si diverte;
alla fine degli incontri quando il PA le chiede di salutarlo perché sta per andare via R_ mostra un'espressione dispiaciuta e saluta il PA abbracciandolo. […] Il sig. CP_1 si relaziona con la bambina in modo molto spontaneo e affettuoso, riesce a catturare la sua attenzione offrendoli molti stimoli, le propone diversi giochi che la coinvolgono
[…] spesso porta una merenda preparata dalla nonna e la mangiano insieme, R_ sembra apprezzare molto.
La gestione autonoma della minore appare tuttavia ancora impraticabile: i genitori continuino a portare differenti visioni sia sugli eventi pregressi sia sulla possibile gestione attuale e futura della bimba. La madre si dice in forte difficoltà nella comunicazione col padre a fronte degli agiti da lei denunciati e rispetto ai quali è ancora in corso il relativo processo. Il padre riferisce la possibile apertura alla comunicazione con la madre negando però ogni episodio di violenza. Tale assetto divergente concludono gli operatori non appare tutelante nei confronti della minore ed anche per questo i genitori concordano sull'impossibilità di gestire in modo autonomo gli incontri tra padre e figlia.
La terza Relazione (14.11.2024) conferma il buon andamento degli incontri tra padre e figlia, svoltisi anche alla presenza dei nonni paterni che avevano chiesto di incontrare la PO: la minore si mostra serena in compagnia del padre e quest'ultimo si mostra interessato a coltivare la relazione con la figlia e a proporre l'attività stimolanti sfruttando al meglio il momento dell'incontro il padre è sempre stato adeguato durante il igla gli incontri collaborante con i servizi […]; al momento dei saluti chieda spesso al PA di restare, lo abbraccia e lo saluta più volte. R_
Nelle conclusioni tuttavia il servizio conferma che i rapporti tra i genitori siano ancora altamente conflittuali e rendano difficile ipotizzare una gestione autonoma degli incontri padre e figlia, ritenendo importante proseguire il progetto di spazio neutro per monitorare gli incontri e permettere ai genitori di elaborare la nuova condizione genitoriale ritenendo importante osservare l'interazione padre e figlia anche in contesti diversi da quelli dello spazio neutro pur mantenendo le modalità degli incontri vigilati nonchè continuare ad osservare l'interazione nonni /PO per consentire alla minore di costruire una relazione significativa con i signori CP_1 (nonni paterni) in un contesto conosciuto e tutelante.
Nelle more del giudizio si concludeva il procedimento penale pendente a carico del sig. (cfr. Sentenza GUP del 26.09.2024, in atti, doc. 43 CP_1 parte resistente) con provvedimento che, con articolata motivazione ed accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, dichiarava non luogo a provvedere nei confronti dell'imputato dandosi atto che gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Cadevano pertanto le accuse di maltrattamenti ed atti persecutori mosse dalla ricorrente nei confronti del resistente.
La sentenza penale, peraltro, riferisce anch'essa della conflittualità tra le parti e del reciproco discredito […] evidenziando come il forte astio è stato argomento speso anche dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni, in favore dell'imputato.
Successivamente all'emanazione della Sentenza penale la parte ricorrente (con memoria non autorizzata depositata in data 19.11.2024 e reiterando la richiesta all'udienza del 21.11.2024) formulava nuove richieste istruttorie e segnatamente chiedeva che venisse disposta CTU sulle capacità genitoriali nonché indagine sull'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del sig. CP_1
La parte resistente si opponeva a tali richieste ed insisteva perché, alla luce del proscioglimento del sig. in sede penale, venisse disposto CP_1
l'affidamento condiviso della minore e fossero liberalizzati gli incontri tra padre e figlia.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 21.01.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini per p.c., comparse e repliche
2. Per giurisprudenza costante e consolidata l'affidamento condiviso previsto dalla legge quale forma preferenziale di affidamento della prole minore può venire derogato nel caso in cui si riveli pregiudizievoli per la prole medesima (ex multis Cass. Civ., I, 01.08.2023 n. 23333); in quest'ottica la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Rileva il Collegio che nel caso in esame la conflittualità tra le parti, lungi dal potersi definire “mera”, risulta alta, risalente e perdurante, come riferito dal servizio Sociale in tutte le Relazioni depositate in corso di causa e confermato nella sentenza penale (pag. 7 Sentenza GUP); ritiene il Collegio che detta conflittualità, rendendo impossibile l'assunzione concordata di decisioni riguardanti la figlia, ciò che è alla base dell'affidamento condiviso, renda necessario l'affidamento della minore al competente Servizio Sociale.
Il collocamento della minore, in ragione della tenera età della stessa e della consuetudine ad essere accudita in via prevalente dalla madre, va confermato presso quest'ultima, confermando altresì l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare. Pt_1
Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, stante l'infondatezza delle accuse mosse al sig. e dell'adeguatezza del CP_1 medesimo nel rapportarsi con la figlia come descritto nelle Relazioni del Servizio Sociale, esso va certamente ampliato e progressivamente liberalizzato, nell'ottica di garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità.
Allo stato, tuttavia, si ritiene necessario demandare al Servizio Sociale la regolamentazione di tempi e modalità di visita – pur con gli obiettivi sopra enunciati – stante la già evidenziata conflittualità tra i genitori che induce a dubitare della capacità dei medesimi di organizzarsi in autonomia per gestire lo “scambio” della minore.
Alla luce della predetta conflittualità e delle pregresse vicende della coppia genitoriale si ritiene necessario altresì mantenere in capo al Servizio medesimo incarico di monitoraggio, mediazione e vigilanza.
Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla difesa della ricorrente per la prima volta nell'autunno 2024, in seguito all'emissione della sentenza penale che di fatto ha caducato le accuse mosse nei confronti del resistente, le stesse paiono irrilevanti ai fini che qui interessano, stante il previsto affidamento della minore al Servizio Sociale, così come pure appaiono superflui i reiterati riferimenti alle telefonate intercorse tra le parti nel mese di settembre 2023, già ampiamente esaminate dal Giudice penale.
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia un'occupazione lavorativa Pt_1 dalla quale ritrae un reddito mensile di circa € 1.000,00 (cfr. buste paga ottobre-dicembre 2024); la stessa risulta inoltre percepire per intero l'assegno unico pari a circa € 230,00 mensili (cfr. ricevute degli accrediti, in atti) nonché il canone di locazione dell'immobile intestato alla figlia minore che, detratte le spese, le attribuisce un'entrata mensile di circa € 370,00 (come dalla stessa dichiarato in atti, cfr. comparsa conclusionale pag. 23 e non contestato dal resistente).
Quanto al sig. tuttora privo di un'occupazione lavorativa, occorre CP_1 rammentare che l'obbligo di mantenere la prole grava per legge sui genitori per il solo fatto di averli generati ed anche in caso di mancanza di reddito (“la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione” – Trib. Roma, sez. 1, 07.07.2017) e che debba dunque prevedersi un onere di contribuzione a carico del resistente, tenuto conto per il medesimo della capacità lavorativa generica di un giovane uomo di 37 anni.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra evidenziata, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (in un'ottica di ampliamento dei medesimi) nonché dell'età della bambina (oggi di anni 2), preso atto che attualmente l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per la figlia pari ad € 230,00 mensili, è percepito per intero dalla sig.ra la quale percepisce altresì la somma Pt_1 di circa € 372,00 mensili quale provento dall'immobile intestato alla minore, ritiene congruo il Collegio confermare a carico del sig. la somma di € CP_1
150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le ulteriori domande svolte dalle parti in merito alla gestione dell'immobile intestato alla figlia sono inammissibili nel presente procedimento richiedendo, se del caso, un giudizio ordinario o un provvedimento del Giudice Tutelare.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) La minore nata a Sassuolo (MO) in [...] Persona_1
09.08.2022, è affidata al competente Servizio sociale e collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre cui viene assegnata la casa familiare sita in Scandiano, via Vener di Chiozza n. 29
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità e le tempistiche stabilite dal Servizio sociale affidatario che avrà cura di gradualmente ampliare e successivamente liberalizzare le visite nell'ottica di garantire alla minore il diritto alla bigenitorialità, avuto in ogni caso riguardo al superiore interesse della minore;
stante l'elevata conflittualità tra le parti il Servizio avrà cura di individuare le migliori modalità per gestire il momento dello scambio della bambina tra i genitori eventualmente avvalendosi di personale educativo o di persone di fiducia e/o parenti delle parti.
3) Il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, incontrando periodicamente i genitori e mediando tra gli stessi in caso di contrasti sulle scelte riguardanti la figlia, con facoltà di assumere direttamente tali scelte qualora il contrasto ne ritardi l'assunzione, con pregiudizio per la minore;
si prescrive ai genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dagli operatori del Servizio.
4) Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà al CP_1 mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 150,00, da versarsi tramite bonifico Pt_1 bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
6) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza a cura della Cancelleria al Servizio Sociale (Unione Tresinaro Secchia - Scandiano)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.02.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli