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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN NO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 18596/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. BUZZACCARINI ALESSANDRA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: esenzione ticket e iscrizione negli elenchi ai fini dell'assunzione obbligatoria
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 21.5.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo espletarsi accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti l'esenzione ticket e l'iscrizione negli elenchi ai fini dell'assunzione obbligatoria. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- in data 13.3.2023, ella ha presentato domande amministrative volte al riconoscimento dell'esenzione dal ticket sanitario, dell'iscrizione negli elenchi ai fini dell'assunzione obbligatoria e dell'handicap grave;
- in data 30.1.2024 ha prodotto attraverso il portale INPS la documentazione sanitaria ai fini della definizione della domanda sugli atti come previsto dall'art. 29ter del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- nonostante sia decorso un rilevante lasso di tempo e siano stati inoltrati diversi solleciti, l'INPS “a tutt'oggi non ha emesso i verbali né l'ha mai convocata a visita medica”. Ciò esposto e considerata, altresì, la violazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. 694/1994 e del Regolamento Inps, approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010, parte ricorrente ha proposto l'azione giudiziaria. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'INPS si è costituito in giudizio, eccependo che “il beneficio richiesto è già stato riconosciuto” come da verbale che si allega ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere “con compensazione delle spese di giudizio”. All'udienza del 18.11.2025, il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma con condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali. Quindi, la causa, previo mutamento del rito in rito previdenziale ordinario ex art. 442 e sgg. c.p.c., istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti oltreché da quanto documentato (vd. il verbale della Commissione medica INPS competente del 17.10.2025 da cui risulta il riconoscimento, in capo alla sig.ra della condizione di Parte_1 soggetto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa…” in misura del 67% a decorrere dalla domanda amministrativa del
2 13.3.2023, in all. senza numero al fascicolo INPS), emerge con evidenza la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 2.049,85, aumentato in misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, stesso D.M. 55/2014, con distrazione, sono poste a carico dell'INPS. A tal fine, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 698/1994, le Commissioni mediche allora competenti, istituite presso le unità sanitarie locali, fissavano entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda la data della visita medica e che, “Trascorso inutilmente tale termine”, l'interessato poteva presentare una diffida a provvedere all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che avrebbe fissato la data della visita
“da effettuarsi…, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato”. Avverso la mancata convocazione a visita era ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.P.R. cit.; in altri termini, decorsi nove mesi dalla data di presentazione della domanda e formatosi il silenzio-rigetto, questo poteva essere impugnato direttamente a mezzo di ricorso giurisdizionale. Il quadro normativo è da allora, tuttavia, mutato. Il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda previsto per la conclusione del procedimento relativo all'accertamento sanitario (art. 1, comma 3, del D.P.R. cit.) deve ritenersi non più compatibile con la disciplina dettata dal D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, la quale, all'art. 20, ha stabilito che, a decorrere dal 1.1.2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono presentate all'INPS secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (prima le funzioni in materia erano distribuite tra diversi enti e, in particolare, tra unità sanitarie locali, prefetture e Ministero del tesoro). La principale finalità perseguita dal legislatore è stata quella di contenere la durata del procedimento amministrativo entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 in ogni caso di domanda del privato finalizzata ad ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali.
3 In coerenza con la giustiziabilità in via diretta dell'omessa convocazione a visita già prevista, tenuto conto della natura del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., finalizzato alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della provvidenza, si rileva che dalla data di presentazione della domanda, il 13.3.2023, sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 7 L. 533/1973 prima che il ricorrente adisse l'autorità giudiziaria depositando ricorso in data 21.5.2025. Ciò puntualizzato, risulta poi evidente che il riconoscimento delle prestazioni sia intervenuto in corso di causa, a ottobre del 2025 (il ricorso è stato depositato in data 21.5.2025); ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l'INPS abbia dato causa, con il proprio comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.049,85, aumentato in misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, stesso D.M. 55/2014, con distrazione.
Così deciso in Roma il 18/11/2025
IL GIUDICE
AN NO
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