TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15544 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. ND IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 29623/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c. in data 30.06.2025, vertente tra:
, nato in [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Amalia Capalbo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in viale Eritrea n. 20, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.06.2025, il ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data
10.06.2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal GdP di Roma, in data 23.05.2023, e notificato in pari data, non avendo il cittadino extracomunitario attestato la situazione reddituale, nell'ambito della causa iscritta al N.R.G. 34722/2022 contro la , ed avente ad Controparte_2 oggetto l'impugnazione avverso il decreto di espulsione. In conclusione, chiede l'annullamento e, in riforma del provvedimento citato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla data di presentazione della suddetta istanza.
Deduceva, in particolare, che l'autocertificazione depositata deve considerarsi valida ai sensi dell'art. 79, comma 1, D.P.R. 115/2002 il quale prevede che la parte interessata possa presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio senza ulteriori formalità.
All'udienza del 17.12.2024, rilevato che nessuno si è costituito per il , cui è Controparte_1 stato ritualmente notificato il ricorso, ne viene dichiarata la contumacia.
Il ricorso deve ritenersi fondato.
Come ha osservato la Suprema Corte: “Secondo la disciplina speciale riguardante il processo
d'impugnazione del provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenente all'Unione europea, l'art. 142 dello stesso D.P.R. stabilisce che: "1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 13, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono
a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84".
2.3. Tale scelta è stata oggetto di critiche davanti al Giudice delle Leggi, il quale ha mandato esente da censura tale disciplina, nella parte in cui ammetterebbe, ex officio, al patrocinio a spese dello Stato ogni straniero extracomunitario che impugni un decreto di espulsione, indipendentemente da una verifica della condizione patrimoniale dello stesso e ciò per lei sua natura di persona potenzialmente vulnerabile.
2.3.1. Il giudice costituzionale (ordinanza n. 43 9 del 2004), infatti, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, censurata, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale, in quanto la scelta di porre "a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato" rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata "la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero".
2.4. In forza di tale interpretazione, la decisione giudiziale sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per lo speciale procedimento impugnatorio de quo, non può che seguire una strada "obbligata", dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione (la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta)”
(Cass. 13833/08).
Pertanto, in considerazione delle suddette argomentazioni, il provvedimento opposto deve essere revocato ed il ricorrente deve essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della natura semplificata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
-in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, revoca il provvedimento del GdP di Roma, emesso in data 23.05.2023, nella parte in cui ha rigettato l'ammissione del predetto al patrocinio a spese dello Stato ed ammette lo stesso al relativo beneficio;
-condanna il a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in Controparte_1 euro 232,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 6 novembre 2025
Il Giudice
ND IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. ND IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 29623/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c. in data 30.06.2025, vertente tra:
, nato in [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Amalia Capalbo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in viale Eritrea n. 20, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.06.2025, il ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, depositato in data
10.06.2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal GdP di Roma, in data 23.05.2023, e notificato in pari data, non avendo il cittadino extracomunitario attestato la situazione reddituale, nell'ambito della causa iscritta al N.R.G. 34722/2022 contro la , ed avente ad Controparte_2 oggetto l'impugnazione avverso il decreto di espulsione. In conclusione, chiede l'annullamento e, in riforma del provvedimento citato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla data di presentazione della suddetta istanza.
Deduceva, in particolare, che l'autocertificazione depositata deve considerarsi valida ai sensi dell'art. 79, comma 1, D.P.R. 115/2002 il quale prevede che la parte interessata possa presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio senza ulteriori formalità.
All'udienza del 17.12.2024, rilevato che nessuno si è costituito per il , cui è Controparte_1 stato ritualmente notificato il ricorso, ne viene dichiarata la contumacia.
Il ricorso deve ritenersi fondato.
Come ha osservato la Suprema Corte: “Secondo la disciplina speciale riguardante il processo
d'impugnazione del provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenente all'Unione europea, l'art. 142 dello stesso D.P.R. stabilisce che: "1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 13, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono
a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84".
2.3. Tale scelta è stata oggetto di critiche davanti al Giudice delle Leggi, il quale ha mandato esente da censura tale disciplina, nella parte in cui ammetterebbe, ex officio, al patrocinio a spese dello Stato ogni straniero extracomunitario che impugni un decreto di espulsione, indipendentemente da una verifica della condizione patrimoniale dello stesso e ciò per lei sua natura di persona potenzialmente vulnerabile.
2.3.1. Il giudice costituzionale (ordinanza n. 43 9 del 2004), infatti, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, censurata, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale, in quanto la scelta di porre "a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato" rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata "la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero".
2.4. In forza di tale interpretazione, la decisione giudiziale sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per lo speciale procedimento impugnatorio de quo, non può che seguire una strada "obbligata", dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione (la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta)”
(Cass. 13833/08).
Pertanto, in considerazione delle suddette argomentazioni, il provvedimento opposto deve essere revocato ed il ricorrente deve essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della natura semplificata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
-in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, revoca il provvedimento del GdP di Roma, emesso in data 23.05.2023, nella parte in cui ha rigettato l'ammissione del predetto al patrocinio a spese dello Stato ed ammette lo stesso al relativo beneficio;
-condanna il a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in Controparte_1 euro 232,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 6 novembre 2025
Il Giudice
ND IO