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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/11/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 625, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 FRANCESCO MEI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...] IA PP AP, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Via Marconi n.31
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattie professionali.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 deducendo che: 1) dal 2001 ha svolto le mansioni di muratore;
2) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa è stato sottoposto a movimentazione manuale di carichi pesanti, posture incongrue dovute alla lavorazione effettuata in spazi angusti, vibrazioni su tutto il corpo a causa dell'utilizzo del martello demolitore e gli altri strumenti da lavoro, nonché a movimenti ciclici ripetitivi;
3) tale attività ha determinato l'insorgenza a suo carico di un'ernia disco lombare.
Attesa l'origine professionale della infermità, ha presentato all' denuncia di malattia CP_1 professionale per fruire dei benefici previsti dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. La sua istanza è stata però respinta dall'Ente convenuto che escludeva l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/ è esposto e la malattia denunciata.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della patologia descritta e di condannare l' alla erogazione delle prestazioni previste dalla legge, CP_1 riconoscendo un danno biologico pari al 9%.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda.
Svolta attività istruttoria, e subentrato, in seguito, questo giudice sul ruolo in data 18.9.25, all'udienza del 28.10.25 la discussione è stata svolta mediante il deposito di note telematiche e il Giudice adito ha deciso la controversia come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito,
2 anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini del giudizio rilevano, quindi, sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U..
L'istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento da parte dell'attore delle mansioni di muratore. Ha quindi confermato che il è stato sottoposto alla movimentazione manuale di Pt_1 carichi anche molto pesanti, all'utilizzo di strumenti vibranti ed a posture incongrue.
La CTU ha poi accertato che questa attività lavorativa ha agito, negli anni di servizio, come nesso causale e/o concausale nel determinare la malattia denunciata.
In particolare, il perito ha sottolineato che l'anamnesi patologica e lavorativa, l'obiettività riscontrata e l'analisi della documentazione esibita suggeriscono il riconoscimento della malattia professionale, rappresentata da “esiti di ernia L5.S1 sottoposta ad intervento di osteosintesi”. Al riguardo, posto che il ricorrente ha svolto la suddetta attività lavorativa per circa 35 anni in cui ha svolto movimentazione manuale dei carichi, ha assunto posture incongrue ed è stato esposto a vibrazioni, si può ritenere che la prolungata esposizione al rischio lavorativo e le modalità di espletamento della esposizione rendano ammissibile il nesso di causalità.
Il C.T.U. ha quindi concluso deducendo che la patologia ha determinato complessivamente una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore pari al 7% (voce n. 192 delle tabelle di cui al D.Lgs. 38 del 23.02.2000 e del D.M. 12.7.2000), considerata la “presenza di una concausa di menomazione rappresentata dai fisiologici processi degenerativi propri della colonna vertebrale e connessi all'età del ricorrente”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Quanto alla percentuale di danno biologico, il T.U. 1124 del 1965 fissava all'11% la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Successivamente, D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita ( art.13 ).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 7%, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, ai sensi dell'art. 113 TU
3 1124/65, atteso che la valutazione del CTU si discosta dalla percentuale richiesta in via principale dal ricorrente. La residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata CP_1 in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale rappresentata da esiti di ernia L5.S1 sottoposta ad intervento di osteosintesi, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 7%, dalla domanda amministrativa;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al CP_1 D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell'Istituto soccombente la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
20.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
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