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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15571/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229016142624000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110128242306000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 9.12.2022, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 097 2022 9016142624 000
(notificata in data 8.6.2022) e relativa a una cartella esattoriale presupposta meglio indicata in atti, per il pagamento di complessivi euro 4.869,98 a vario titolo.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto e l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva quindi di annullare l'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
In data 16.1.2023 si costituiva l'AdER, che svolgeva le proprie difese nel merito e chiamava in causa l'ente impositore, individuato nell'AdE - D.P. Roma 2.
Con nota depositata in data 3.4.2023 il ricorrente comunicava, allegando documentazione, di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari e che avrebbe provveduto alla rinuncia al giudizio come per legge.
All'udienza del 26 maggio 2023, la Corte prendeva atto della comunicazione e sospendeva il giudizio, in attesa della definizione della procedura.
In data 17.12.2025 il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92, presentata dal contribuente secondo l'impegno assunto aderendo alla definizione agevolata dei carichi tributari.
Pertanto, non risultando un interesse delle parti costituite alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 44 sopra indicato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, appare possibile procedere alla compensazione integrale tra le parti, atteso che il ricorrente ha fatto corretto uso degli strumenti normativi rimessigli dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente estensore
PE TT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15571/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229016142624000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110128242306000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 9.12.2022, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 097 2022 9016142624 000
(notificata in data 8.6.2022) e relativa a una cartella esattoriale presupposta meglio indicata in atti, per il pagamento di complessivi euro 4.869,98 a vario titolo.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto e l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva quindi di annullare l'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
In data 16.1.2023 si costituiva l'AdER, che svolgeva le proprie difese nel merito e chiamava in causa l'ente impositore, individuato nell'AdE - D.P. Roma 2.
Con nota depositata in data 3.4.2023 il ricorrente comunicava, allegando documentazione, di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari e che avrebbe provveduto alla rinuncia al giudizio come per legge.
All'udienza del 26 maggio 2023, la Corte prendeva atto della comunicazione e sospendeva il giudizio, in attesa della definizione della procedura.
In data 17.12.2025 il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92, presentata dal contribuente secondo l'impegno assunto aderendo alla definizione agevolata dei carichi tributari.
Pertanto, non risultando un interesse delle parti costituite alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 44 sopra indicato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, appare possibile procedere alla compensazione integrale tra le parti, atteso che il ricorrente ha fatto corretto uso degli strumenti normativi rimessigli dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente estensore
PE TT