Parere definitivo 18 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03175/2025REG.PROV.COLL.
N. 00383/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2023, proposto dalla società Sicet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi, Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Trebeschi in Brescia, via delle Battaglie n. 50;
contro
il Comune di Dello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 544 del 31 maggio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dello;
Viste le memorie del Comune del 12 dicembre 2024 e del 20 dicembre 2024;
Viste le memorie della Sicet del 16 dicembre 2024 e del 24 dicembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto avverso la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 544 del 31 maggio 2022.
2. Il giudizio incardinato innanzi al T.a.r. ha avuto ad oggetto:
i. la domanda di annullamento della nota del Comune di Dello del 5 ottobre 2017 prot. n. 10150 che ha respinto l’istanza di modifica del piano di lottizzazione intercorso fra le parti;
ii. la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di monetizzazione dell’obbligo di cessione di aree necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici.
3. Poiché dalle allegazioni delle parti non emergono particolari elementi di contrasto sulla ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda, come descritta nella parte in fatto della decisione di primo grado impugnata, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, in ossequio al principio di sinteticità, si farà integrale riferimento sul punto alle affermazioni del T.a.r. (art. 64 comma II del c.p.a.).
3.1. Nel presente grado di giudizio, ad ogni modo, ci si può limitare ad evidenziare, in sintesi, che:
i. la vicenda attiene ad un piano di lottizzazione (denominato “Muse”) approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 33/2003;
ii. nell’anno 2007 è stata approvata una variante al piano di lottizzazione che ha previsto, tra l’altro, la monetizzazione delle aree destinate a standard per complessivi €uro 75.347,49;
iii. uno dei tre comparti previsti dal piano non è stato eseguito;
iv. con la nota datata 17 febbraio 2015, la società Sicet s.r.l. ha chiesto al Comune di Dello la restituzione di quanto versato a titolo di contributo concessorio per il lotto n. 1 e a titolo di monetizzazione delle aree a standard per complessivi €uro 124.160,28, mentre, in data 3 luglio 2015, la società ha presentato il progetto di variante al piano di lottizzazione per ridurre la quota di monetizzazione;
v. il 5 ottobre 2017, il Comune, con la nota del tecnico comunale n. 10150/2017, ha dato riscontro all’istanza di variante, respingendola.
4. La società ha proposto ricorso per annullamento della nota prot. n. 10150 del 5 ottobre 2017 avente ad oggetto la “ richiesta di approvazione della modifica al piano di lottizzazione della zona produttiva proposta dalla ditta Sicet s.r.l. Comunicazione ” e per la condanna del Comune alla restituzione delle somme indebitamente pagate innanzi al T.a.r. per la Lombardia.
5. Con la sentenza n. 544/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
6. La società ha proposto appello, formulando due motivi.
6.1. Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo all’appello.
6.2. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
7. All’udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo, la società ha impugnato il capo della sentenza che ha respinto la domanda di restituzione dell’indebito in relazione al pagamento effettuato a titolo di monetizzazione degli obblighi di cessione delle aree a standard.
La società insiste sulla deduzione secondo cui “ La corresponsione degli oneri di urbanizzazione presuppone, dunque, un’effettiva attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ” e sulla circostanza che il Comune ha provveduto alla restituzione di euro 48.812,79, ragione per cui dovrebbe restituire anche i 75.347,49 a titolo di monetizzazione degli standard per un intervento mai realizzato.
A supporto della censura proposta, viene richiamata anche giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Tribunali amministrativi regionali.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
8.2. Il Collegio ritiene che vada confermata la motivazione esposta dal Giudice di primo grado che ha affermato come “ Quando, infatti, la fonte dell’obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarate nulla (si vedano della Sezione le sentenze n. 942/2021 e n. 1108/2021, nonché i precedenti ivi citati).
Poiché la convenzione urbanistica che regola il PdL “Muse” era valida ed efficace al momento del versamento della monetizzazione degli standard, il trasferimento di denaro non è privo di titolo e il pagamento non costituisce indebito .”.
8.3. La motivazione esposta dal T.a.r. risulta corretta in diritto e priva di vizi logici, sicché merita conferma.
8.4. Va evidenziato che sia la parte appellante che il T.a.r. muovono dal comune assunto che la vicenda relativa al pagamento di somme a titolo di “monetizzazione” possa trovare definizione mediante l’applicazione di principi che sono stati affermati con riferimento alla diversa fattispecie del pagamento delle somme dovute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche se poi divergono sul come tali principi debbano essere applicati alla vicenda controversa.
8.5. Il Collegio condivide questa impostazione, in linea con alcuni precedenti di Sezione che hanno già adottato la medesima linea al riguardo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2020 n. 4892; da ultimo, Sez. IV, 11 giugno 2024 n. 5193).
8.6. Sulla base di questa premessa e in continuità dei richiamati precedenti, si osserva che quando gli oneri di urbanizzazione o conseguenti a monetizzazione di standard, sono pagati a fronte del mero rilascio di un titolo edilizio, e il relativo intervento non viene in fatto realizzato, le somme pagate sono oggettivamente indebite e vanno restituite, perché mancano la trasformazione del territorio e l'aumento del carico urbanistico conseguenti e, quindi, viene meno il presupposto di fatto valorizzato dalla norma urbanistica come elemento materiale per individuare l’ an della pretesa e come parametro per determinare il quantum debeatur (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2020 n.4892).
Quando invece si tratti di somme dovute in base ad una convenzione urbanistica, che contiene impegni liberamente assunti dalle parti, bisogna distinguere. Senza dubbio sussiste un indebito oggettivo, e le somme corrisposte vanno restituite, nei casi di cui si è detto, ovvero nel momento in cui il titolo, qui rappresentato dalla convenzione, non è mai venuto ad esistenza nel mondo giuridico,
ovvero risulta affetto da nullità, ovvero ancora quando la sua efficacia sia venuta meno retroattivamente, come nei casi di annullamento, di risoluzione o di rescissione, perché viene appunto meno la causa giustificativa del trasferimento. Quando invece il titolo sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell'indebito oggettivo non trova, in linea di principio, applicazione. (Così, nuovamente, Sez. IV, 3 agosto 2020 n. 4892).
8.7. Nel caso di specie, come già adeguatamente e correttamente statuito dal T.a.r., si verte proprio nell’ipotesi di somme dovute in ragione di una convenzione urbanistica, ossia del piano di lottizzazione divenuto inefficace per decorso del relativo termine. Conseguentemente, la sentenza di primo grado è corretta e risulta irrilevante la circostanza dedotta dall’appellante che il Comune abbia riconosciuto che talune somme andassero restituite.
9. Con il secondo motivo, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto la domanda di annullamento della nota comunale che non ha accolto l’istanza di variante.
Si deduce, in particolare, “ l’incompetenza del tecnico a respingere la variante, in contrasto con la normativa statale e regionale che pongono in capo al Consiglio comunale la competenza all’adozione di piani territoriali ed urbanistici (art. 42, co. 2, lett. b) D.Lgs. 267/2000) e, più precisamente di piani attuativi e loro varianti (art. 14 LR n. 12/2005). ”.
9.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
9.2. La motivazione del T.a.r., secondo cui “ l’istanza di Variante è stata presentata dalla ditta lottizzante 12 anni dopo l’approvazione (avvenuta con deliberazione consiliare n. 33/2003) del PdL, quando cioè il Piano attuativo aveva oramai perso efficacia ”, è corretta in fatto, risultando dunque insussistente, in diritto, il presupposto perché possa prendersi anche astrattamente in considerazione la richiesta formulata dalla parte, stante la palese inefficacia dello strumento attuativo da “variare”.
9.3. La circostanza dedotta dall’appellante, secondo cui il tecnico comunale, con la nota 29 aprile 2015 n. 3037, avrebbe invitato la ditta alla presentazione di un piano di lottizzazione non muta la circostanza che manca ab imis il presupposto normativo per potersi disporre la variante del piano, consistente nella perdurante efficacia dello strumento urbanistico di cui si domanda la modifica.
9.4. La medesima considerazione rende infondata anche la dedotta censura di incompetenza e fondata, per converso, la difesa comunale secondo cui non si tratterebbe di provvedimento di incompetenza in quanto “ il Responsabile dell’UTC del Comune di Dello si è, in sostanza, limitato a ribadire le motivazioni per le quali l’Amministrazione Comunale non aveva ritenuto di accogliere la richiesta di variante alla lottizzazione, presentata dalla Società appellante due anni prima”. Infatti, il tecnico comunale si è limitato ad evidenziare che “l’amministrazione comunale non ha ritenuto di accogliere la proposta presentata nel 2015 riferita alla sola modifica degli standard senza prevedere il necessario riconvenzionamento generale del piano di lottizzazione orami scaduto .”.
10. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 383/2023, lo respinge.
Condanna la società Sicet s.r.l. alla rifusione, in favore del Comune di Dello, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO