Articolo 24 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
Articolo 23Articolo 25
Versione
24 giugno 1965
Art. 24.
Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presentera' al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.
Entrata in vigore il 24 giugno 1965