TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12253/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 12/03/2025, ore 11:30 innanzi al Giudice Simonetta Bruno sono comparsi:
- per l'opponente, l'avv.Emanuela Lumini in sostituzione dell'avv. Laura Cristini;
- per , l'avv. Alice Gigli in sostituzione dell'avv. Roberta Controparte_1
Dominici;
Contr
- per l'avv. Alessandra Romeda in sostituzione dell'avv. Pierfrancesco Miele.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, all'udienza del 06.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 12253/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del liquidatore e legale CP_3 Parte_1 P.IVA_1 rappresentate “pro tempore” dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti De Domenico Parte_2
Ambra e Cristini Laura con studio in Brescia, Via Privata De Vitalis n. 44, presso i quali ha eletto domicilio in forza di giusta procura in atti;
-attore opponente-
Contro
, in persona del rappresentante legale dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Dominici Roberta con studio in Milano, Piazza Controparte_5
Borromeo 1, presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura in atti;
- convenuto opposto-
Nonché contro
C.F. ), Controparte_6 P.IVA_2 in persona del rappresentante legale “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Miele
Pierfrancesco e Miele Gianmarco con studio in Roma, Via Chiana n. 35, presso i quali ha eletto domicilio in forza di giusta procura in atti;
- convenuto opposto-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_3
c.p.c., nonché agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
02220230025375565000, notificata in data 21 settembre 2023 ed avente ad oggetto il recupero di €
448.855,97, somme oggetto del più ampio finanziamento di € 800.000,00 concesso da
[...]
a e garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese Controparte_7 Parte_3
attraverso la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ed escusse da quest'ultima in seguito all'insolvenza di CP_3
Parte opponente assume:
-che il credito oggetto della cartella non ha natura pubblicistica, ma privatistica, in quanto è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica, qual'è il rapporto di finanziamento chirografario fra la banca erogatrice e l'odierna ricorrente;
-che la cartella risulta affetta da nullità o inefficacia in quanto, stante la natura privatistica delle somme in oggetto, l'art. 12 D.P.R. 602/1973 subisce una deroga, per cui il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, l'Ente creditore è onerato della precostituzione di un titolo, successivamente alla formazione del ruolo;
-che la cartella risulta affetta da nullità o inefficacia relativa alle somme erroneamente pretese in quanto il credito surrogato sarebbe stato già parzialmente estinto nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis e septies l. fall..
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4
del 14.12.2023, contestando le ragioni di opposizione di parte attrice e deducendo:
-che la procedura di recupero dei crediti di Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale è corretta in quanto la legge attribuisce alla notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c.;
-che sussiste il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla correttezza delle somme iscritte a ruolo in quanto la cartella di pagamento è meramente riproduttiva del ruolo e l'agente della riscossione non conosce i rapporti intercorsi tra creditori e contribuente in una fase antecedente alla formazione del ruolo ed infine non sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività della cartella.
Si è costituito in giudizio Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2023, opponendosi alle ragioni di opposizione di parte attrice e rilevando:
-che è corretta la procedura di recupero coattivo del credito ex art. 17 del d.lgs. 46/1999, così come richiamato dal combinato disposto degli artt. 9, comma 5 d.lgs. 123/1998 e 8 bis d.l. 3/2015; -che il diritto di procedere all'esecuzione si basa su un titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e che, in ogni caso, laddove dovessero essere riconosciuti come indebiti gli importi ivi indicati, questi dovrebbero essere posti a carico della banca finanziatrice Controparte_7
Ciò posto, va esaminata preliminarmente la domanda di cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio.
Si rileva che la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e quindi a una pronuncia sul merito del giudice, precedentemente richiesta. Ciò postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (ex multis Cass. Civ. sez. I, 23 aprile 2014 n. 8309, Cass.
Civ. sez. II, 28 maggio 2013 n. 13217).
Nella specie, a fronte della richiesta in questione da parte opponente con memoria del 5 febbraio
2024, e ribadita alle udienze del 23.05.2024 e del 06.02.2025, per effetto del pagamento della cartella in questione, l' in data 06.02.2025 si è allineata alla richiesta di Controparte_8
parte opponente di cessazione della materia del contendere.
Invece il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. non ha formulato analoghe conclusioni.
E' evidente come il pagamento delle somme oggetto della cartella impugnata costituisca un evento sopravvenuto che rende necessario procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alla presente causa.
A ciò non osta la mancata adesione di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., come peraltro ribadito dalla giurisprudenza di merito secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano state le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (cfr. Tribunale di Napoli, 12 settembre 2022, n. 7964).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica statuizione di compensazione delle spese, spettando al Giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti, valutare la soccombenza virtuale e statuire, di conseguenza, sulle spese di lite.
Pertando, non avendo tutte le parti di causa raggiunto un accordo sulle spese di lite, la pronuncia finale sulle spese di lite viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese medesime (cfr. Corte d'Appello di
Milano, sez. III, 05/05/2022, n. 1503).
Risulta pacifico come la cartella in questione sia stata emessa per consentire a Mediocredito Centrale
– Banca del Mezzogiorno S.p.A. – in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100 lett. a) della L. 662/1996 – il recupero della somma di euro €
448.855,97, che la medesima ha versato a in relazione alla garanzia diretta Controparte_7
prestata in favore della con riferimento al finanziamento alle piccole e medie imprese ex Parte_3
L. 662/1996 dalla stessa contratto con mutuo concluso in data 04.08.2021 con Controparte_7
A seguito dell'inadempimento della società beneficiaria, l'istituto di credito ha escusso la garanzia prestata da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A, la quale ha provveduto al pagamento della somma di € 448.855,97 e si è surrogato nei diritti allo stesso spettanti dal combinato disposto degli art. 1203, comma 2 c.c. e 2, comma 4 D.M. 20 giugno 2005.
Non essendo pervenuto alcun pagamento da parte attrice nel termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della surroga, Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A ha provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del CP_9
In tal senso l'art. 2, comma 4 D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 prescrive come “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per CP_9 gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie CP_9
imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5 D.L.vo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Nella specie il menzionato art. 9, comma 5 D.L.vo n. 123 del 1998 prevede che: “Per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.L.vo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti, si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dalla correlazione delle predette norme, emerge come nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del di Garanzia per le P.M.I., devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto CP_9 privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello di natura pubblicistica riguardante il Mediocredito
Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e l'impresa beneficiaria, fondato invece sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2, comma 4
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456.
È proprio la mutazione pubblicistica del credito in via di surroga a rendere legittima la riscossione esattoriale diretta tramite l' , come è chiarito anche dal comma 3 Controparte_8 dell'art. 8 bis del d.l. 3/2015, il quale precisa come per il recupero del credito in questione di
Mediocredito, si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46 del 1999 e successive modificazioni, come è avvenuto nel caso di specie.
Per le stesse ragioni, non si ritiene necessaria la formazione di un apposito titolo esecutivo: infatti nella procedura di riscossione, per il credito in oggetto, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di questo non è necessaria alcuna notificazione preventiva, a differenza della cartella di pagamento di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 602/1973. Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità Contr al modello approvato dal oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni e l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto, secondo quanto previsto dal modello ministeriale.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dall'atto di precetto di cui all'art. 480
c.p.c.” (cfr. Cass. 19619/2019; Cass. n. 6526/2018).
Risulta pertanto evidente la virtuale soccombenza dell'opponente, stante la ritualità della procedura di riscossione in oggetto.
Relativamente ad ogni questione attinente all'ammontare del credito, non sussiste la legittimazione passiva dei convenuti. Spetta quindi alla attrice rifondere le spese di causa nei confronti dei Parte_3
convenuti e Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Controparte_8
S.p.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara la società virtualmente soccombente;
Parte_3
- condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_3
che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Controparte_11
oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge;
- condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_3
di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e ad accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Brescia, il 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 12/03/2025, ore 11:30 innanzi al Giudice Simonetta Bruno sono comparsi:
- per l'opponente, l'avv.Emanuela Lumini in sostituzione dell'avv. Laura Cristini;
- per , l'avv. Alice Gigli in sostituzione dell'avv. Roberta Controparte_1
Dominici;
Contr
- per l'avv. Alessandra Romeda in sostituzione dell'avv. Pierfrancesco Miele.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, all'udienza del 06.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 12253/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del liquidatore e legale CP_3 Parte_1 P.IVA_1 rappresentate “pro tempore” dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti De Domenico Parte_2
Ambra e Cristini Laura con studio in Brescia, Via Privata De Vitalis n. 44, presso i quali ha eletto domicilio in forza di giusta procura in atti;
-attore opponente-
Contro
, in persona del rappresentante legale dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Dominici Roberta con studio in Milano, Piazza Controparte_5
Borromeo 1, presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura in atti;
- convenuto opposto-
Nonché contro
C.F. ), Controparte_6 P.IVA_2 in persona del rappresentante legale “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Miele
Pierfrancesco e Miele Gianmarco con studio in Roma, Via Chiana n. 35, presso i quali ha eletto domicilio in forza di giusta procura in atti;
- convenuto opposto-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_3
c.p.c., nonché agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
02220230025375565000, notificata in data 21 settembre 2023 ed avente ad oggetto il recupero di €
448.855,97, somme oggetto del più ampio finanziamento di € 800.000,00 concesso da
[...]
a e garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese Controparte_7 Parte_3
attraverso la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ed escusse da quest'ultima in seguito all'insolvenza di CP_3
Parte opponente assume:
-che il credito oggetto della cartella non ha natura pubblicistica, ma privatistica, in quanto è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica, qual'è il rapporto di finanziamento chirografario fra la banca erogatrice e l'odierna ricorrente;
-che la cartella risulta affetta da nullità o inefficacia in quanto, stante la natura privatistica delle somme in oggetto, l'art. 12 D.P.R. 602/1973 subisce una deroga, per cui il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo e, conseguentemente, l'Ente creditore è onerato della precostituzione di un titolo, successivamente alla formazione del ruolo;
-che la cartella risulta affetta da nullità o inefficacia relativa alle somme erroneamente pretese in quanto il credito surrogato sarebbe stato già parzialmente estinto nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis e septies l. fall..
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4
del 14.12.2023, contestando le ragioni di opposizione di parte attrice e deducendo:
-che la procedura di recupero dei crediti di Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale è corretta in quanto la legge attribuisce alla notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c.;
-che sussiste il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla correttezza delle somme iscritte a ruolo in quanto la cartella di pagamento è meramente riproduttiva del ruolo e l'agente della riscossione non conosce i rapporti intercorsi tra creditori e contribuente in una fase antecedente alla formazione del ruolo ed infine non sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività della cartella.
Si è costituito in giudizio Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2023, opponendosi alle ragioni di opposizione di parte attrice e rilevando:
-che è corretta la procedura di recupero coattivo del credito ex art. 17 del d.lgs. 46/1999, così come richiamato dal combinato disposto degli artt. 9, comma 5 d.lgs. 123/1998 e 8 bis d.l. 3/2015; -che il diritto di procedere all'esecuzione si basa su un titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e che, in ogni caso, laddove dovessero essere riconosciuti come indebiti gli importi ivi indicati, questi dovrebbero essere posti a carico della banca finanziatrice Controparte_7
Ciò posto, va esaminata preliminarmente la domanda di cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio.
Si rileva che la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e quindi a una pronuncia sul merito del giudice, precedentemente richiesta. Ciò postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (ex multis Cass. Civ. sez. I, 23 aprile 2014 n. 8309, Cass.
Civ. sez. II, 28 maggio 2013 n. 13217).
Nella specie, a fronte della richiesta in questione da parte opponente con memoria del 5 febbraio
2024, e ribadita alle udienze del 23.05.2024 e del 06.02.2025, per effetto del pagamento della cartella in questione, l' in data 06.02.2025 si è allineata alla richiesta di Controparte_8
parte opponente di cessazione della materia del contendere.
Invece il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. non ha formulato analoghe conclusioni.
E' evidente come il pagamento delle somme oggetto della cartella impugnata costituisca un evento sopravvenuto che rende necessario procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alla presente causa.
A ciò non osta la mancata adesione di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., come peraltro ribadito dalla giurisprudenza di merito secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano state le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (cfr. Tribunale di Napoli, 12 settembre 2022, n. 7964).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica statuizione di compensazione delle spese, spettando al Giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti, valutare la soccombenza virtuale e statuire, di conseguenza, sulle spese di lite.
Pertando, non avendo tutte le parti di causa raggiunto un accordo sulle spese di lite, la pronuncia finale sulle spese di lite viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese medesime (cfr. Corte d'Appello di
Milano, sez. III, 05/05/2022, n. 1503).
Risulta pacifico come la cartella in questione sia stata emessa per consentire a Mediocredito Centrale
– Banca del Mezzogiorno S.p.A. – in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100 lett. a) della L. 662/1996 – il recupero della somma di euro €
448.855,97, che la medesima ha versato a in relazione alla garanzia diretta Controparte_7
prestata in favore della con riferimento al finanziamento alle piccole e medie imprese ex Parte_3
L. 662/1996 dalla stessa contratto con mutuo concluso in data 04.08.2021 con Controparte_7
A seguito dell'inadempimento della società beneficiaria, l'istituto di credito ha escusso la garanzia prestata da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A, la quale ha provveduto al pagamento della somma di € 448.855,97 e si è surrogato nei diritti allo stesso spettanti dal combinato disposto degli art. 1203, comma 2 c.c. e 2, comma 4 D.M. 20 giugno 2005.
Non essendo pervenuto alcun pagamento da parte attrice nel termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della surroga, Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A ha provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del CP_9
In tal senso l'art. 2, comma 4 D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 prescrive come “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per CP_9 gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie CP_9
imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5 D.L.vo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Nella specie il menzionato art. 9, comma 5 D.L.vo n. 123 del 1998 prevede che: “Per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.L.vo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti, si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dalla correlazione delle predette norme, emerge come nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del di Garanzia per le P.M.I., devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto CP_9 privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello di natura pubblicistica riguardante il Mediocredito
Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e l'impresa beneficiaria, fondato invece sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2, comma 4
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456.
È proprio la mutazione pubblicistica del credito in via di surroga a rendere legittima la riscossione esattoriale diretta tramite l' , come è chiarito anche dal comma 3 Controparte_8 dell'art. 8 bis del d.l. 3/2015, il quale precisa come per il recupero del credito in questione di
Mediocredito, si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46 del 1999 e successive modificazioni, come è avvenuto nel caso di specie.
Per le stesse ragioni, non si ritiene necessaria la formazione di un apposito titolo esecutivo: infatti nella procedura di riscossione, per il credito in oggetto, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di questo non è necessaria alcuna notificazione preventiva, a differenza della cartella di pagamento di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 602/1973. Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità Contr al modello approvato dal oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni e l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto, secondo quanto previsto dal modello ministeriale.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dall'atto di precetto di cui all'art. 480
c.p.c.” (cfr. Cass. 19619/2019; Cass. n. 6526/2018).
Risulta pertanto evidente la virtuale soccombenza dell'opponente, stante la ritualità della procedura di riscossione in oggetto.
Relativamente ad ogni questione attinente all'ammontare del credito, non sussiste la legittimazione passiva dei convenuti. Spetta quindi alla attrice rifondere le spese di causa nei confronti dei Parte_3
convenuti e Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Controparte_8
S.p.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara la società virtualmente soccombente;
Parte_3
- condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_3
che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Controparte_11
oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge;
- condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_3
di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e ad accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Brescia, il 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno