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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4412 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato STEFANONI ALFREDO
parte ricorrente contro
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MAURO ROSA
parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 23.1.2025
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 3 proponeva ricorso per chiedere la modifica della sentenza del Parte_2
Tribunale di Bologna n. 1638/2013 depositata in data 24.5.2013,che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
CP_1
Il ricorrente chiedeva la modifica della sentenza nella parte in cui,, sulla base della istanza congiunta delle parti, era riconosciuto in favore della moglie un assegno divorzile di euro 280,00 .
Il ricorrente rappresentava un peggioramento economico a causa di un licenziamento collettivo per riduzione del personale avvenuto in data 22.11.2022, che aveva comportato la percezione unica della indennità Naspi con termine nel novembre 2024. Inoltre le condizioni della sig sarebbero migliorate CP_1 essendo dipendente presso un'impresa di pulizie e, pertanto, in grado di poter lavorare.
Si costituiva la sig hiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Il ricorso può essere parzialmente accolto.
Non è contestato che il ricorrente sia stato licenziato e che abbia ricevuto l'indennità Naspi di circa 780,00 euro.
Egli risulta, inoltre, proprietario di un immobile, nonché sua nuova abitazione, sito nel comune di Bologna, frazione Vigo Chiesa n. 2, acquistato di recente come da atto di acquisto già in atti. Il ricorrente non ha provando di essere impossibilitato a trovare una nuova occupazione, ha acquistato,nel 2022, un immobile da destinare a propria nuova abitazione laddove già in passato godeva di abitazione a titolo di comodato gratuito, non provando gli aiuti da parte dei genitori della nuova moglie.
Non sono invece migliorate le condizioni economiche della resistente che svolge attualmente lavoro di pulizie presso la Iss Facility Services percependo mensilmente 900,00 € ca, somma alla quale va detratto l'importo complessivo di
400,00 € (250 € canone + 150 € di spese condominiali) che versa mensilmente a titolo di canone di locazione.
pagina 2 di 3 All'epoca del divorzio, seppure con un'altra occupazione, guadagnava esattamente la stessa cifra.
Lo stipendio della sig peraltro decurtato dalle spese abitative, mentre il CP_1 ricorrente gode di un'abitazione non gravata da mutuo e comunque mantiene la sua capacità lavorativa..
Pertanto, alla luce dell'attuale peggioramento della situazione economica patrimoniale del ricorrente e delle rispettive condizioni delle parti( uno proprietario di casa senza mutuo,l'altra affittuaria con spese fisse di locazione) , può ipotizzarsi una mera riduzione dell'assegno divorzile ad euro 200,00 mensili.
Le spese legali sono poste a carico del ricorrente che ha chiesto la revoca dell'assegno e compensate per un terzo in considerazione della riduzione.
.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 4412/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta a modifica della sentenza n. 1638/2013 del
Tribunale di Bologna :
1. Riduce l'assegno divorzile ad euro 200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat;
2. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida, in complessivi € 5000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge, Compensa le suddette spese per un terzo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 19/02/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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