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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/07/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
1124 /2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, lette le note delle parti;
PQM
deposita sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice Lorenzo Meoli
pagina 1 di 4 1124/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Lorenzo Meoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1124/2023, vertente TRA
, con l'avv. BENASSI;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE CONTRO
, e Controparte_1 C.F._2 [...]
C.F. ) con l'avv. GNOCATO;
CP_2 C.F._3
- CONVENUTI
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
[...] ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e per chiedere di dichiarare l'invalidità del
[...] Controparte_2 Org
, 19/9/2022, o in subordine la revocatoria dello stesso. A sostegno della propria domanda, ha rappresentato di vantare crediti e aspettative di credito nei confronti di suo ex Controparte_1 marito, e che il debitore avrebbe costituito un trust con la collaborazione di nota alle cronache per aver stipulato innumerevoli trust Controparte_2 llo scopo di sottrare la propria quota di comproprietà su un immobile sito in Luzzara alla garanzia patrimoniale dei creditori. e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2
e hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il trust sia stato costituito per avvantaggiare la nuova compagna del e la figlia disabile CP_1 di quest'ultima, senza alcun intento abusivo e dere la garanzia patrimoniale del CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
pagina 2 di 4 Va premesso che l'operazione impugnata dall'attrice deve essere qualificata come “trust interno”, in quanto sottoposta alla legge internazionale
– e in particolare la legge di Jersey (vd. l'atto costitutivo al doc. 5) – ma stipulata in Italia tra soggetti italiani. Ebbene, è noto che l'ammissibilità nell'ordinamento italiano (e, in particolare, dell'opponibilità a terzi) di tale figura è discussa, in quanto rappresenta una forma di limitazione della garanzia patrimoniale del disponente non prevista direttamente dalla legge, ma derivante dall'applicazione della normativa relativa al cd. trust internazionale. Questo Giudice ritiene, tuttavia, di poter risolvere la presente controversia senza che vi sia necessità di sciogliere tale questione. Dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice, infatti, si ricava che il trust costituito dal con l'atto del 19/9/2022 è in ogni caso nullo CP_1 per assenza e/o immeritevolezza della causa, nonché irriconoscibile, in quanto congegnato dal disponente con lo scopo di costituire un vincolo sui propri beni senza spogliarsi della gestione degli stessi. Pertanto, anche a voler ritenere astrattamente ammissibile il trust interno, l'operazione in esame non sarebbe comunque valida e riconoscibile. Come chiarito da recente giurisprudenza di merito (cfr. T. Monza, 11/5/15, nonché da precedenti di questo stesso Tribunale) che qui si condivide, infatti, l'art. 2 della convenzione dell'Aja (l. 364/1989) impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente. Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto. Ne deriva che il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja. Ebbene, l'applicazione di questi principi al caso in esame non può che condurre ad una declaratoria di irriconoscibilità e di nullità del trust costituito dal in quanto le risultanze documentali hanno comprovato oltre ogni CP_1 dubbio l'abusività dello stesso. In particolare, tale carattere si desume: 1) dalla circostanza che il trust è stato istituito nel settembre 2022, quando il era già al corrente delle pretese patrimoniali della e CP_1 Pt_1 della pro ione debitoria (la sua costituzione è successiva all a dell'atto di citazione con cui la ha instaurato un procedimento di Pt_1 divisione della comunione legale e di risarcimento del danno), sicché è
pagina 3 di 4 presumibile che l'intento primario della costituzione del trust fosse quello di mettere al riparo il patrimonio del dalle pretese creditorie;
CP_1
2) dalla circostanza che al trust è stata conferita una quota immobiliare del cespite di maggiore rilevanza patrimoniale del (dal momento che CP_1 gli altri immobili di sua proprietà sono in comproprietà o gravati da garanzie), di fatto riducendone in misura rilevante la garanzia patrimoniale;
3) dalla circostanza che l'immobile conferito in trust costituisce l'abitazione dove il vive (asseritamente insieme alla compagna e alla CP_1 figlia di quest'ultima), sicché il conferimento non priva il convenuto della disponibilità del bene e, sostanzialmente, gliene lascia inalterato il godimento, determinando una fuoriuscita solo formale del bene dal suo patrimonio;
4) dell'identità del Trustee, persona non legata al da alcun CP_1 rapporto particolare, e avvezza a prestarsi ad operazioni in frode ai creditori, circostanze da cui è possibile presumere che la stessa sia priva di qualsivoglia potere gestorio concreto del bene conferito in trust, e che si sia prestata all'operazione al solo fine di figurare come intestataria formale del bene. Da tutti questi elementi si ricava la natura fittizia e abusiva del trust, che ne determina la nullità e la non riconoscibilità secondo i principi già richiamati. Può, pertanto, essere accolta la domanda proposta la quale ha Pt_1 peraltro anche provato la propria legittimazione attiva, dimostrando di vantare ragioni di credito nei confronti del non contestate da CP_1 quest'ultimo. Tali ragioni di credito integran l'interesse ad agire dell'attrice, la quale ha ovviamente interesse a ricomporre la garanzia patrimoniale del per potervi agire esecutivamente in caso di CP_1 accoglimento delle retese di pagamento. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e dichiara la nullità del trust denominato “Iris” (atto Notaio del 19/9/2022, rep. 81609/31160), nonché gli atti Per_1 successiv e compiuti dal Trustee, ordinando la cancellazione delle relative note di trascrizione;
-condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 570 per spese € 7.250 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge;
Reggio Emilia, il 11/9/2024
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, lette le note delle parti;
PQM
deposita sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice Lorenzo Meoli
pagina 1 di 4 1124/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Lorenzo Meoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1124/2023, vertente TRA
, con l'avv. BENASSI;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE CONTRO
, e Controparte_1 C.F._2 [...]
C.F. ) con l'avv. GNOCATO;
CP_2 C.F._3
- CONVENUTI
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
[...] ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e per chiedere di dichiarare l'invalidità del
[...] Controparte_2 Org
, 19/9/2022, o in subordine la revocatoria dello stesso. A sostegno della propria domanda, ha rappresentato di vantare crediti e aspettative di credito nei confronti di suo ex Controparte_1 marito, e che il debitore avrebbe costituito un trust con la collaborazione di nota alle cronache per aver stipulato innumerevoli trust Controparte_2 llo scopo di sottrare la propria quota di comproprietà su un immobile sito in Luzzara alla garanzia patrimoniale dei creditori. e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2
e hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il trust sia stato costituito per avvantaggiare la nuova compagna del e la figlia disabile CP_1 di quest'ultima, senza alcun intento abusivo e dere la garanzia patrimoniale del CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
pagina 2 di 4 Va premesso che l'operazione impugnata dall'attrice deve essere qualificata come “trust interno”, in quanto sottoposta alla legge internazionale
– e in particolare la legge di Jersey (vd. l'atto costitutivo al doc. 5) – ma stipulata in Italia tra soggetti italiani. Ebbene, è noto che l'ammissibilità nell'ordinamento italiano (e, in particolare, dell'opponibilità a terzi) di tale figura è discussa, in quanto rappresenta una forma di limitazione della garanzia patrimoniale del disponente non prevista direttamente dalla legge, ma derivante dall'applicazione della normativa relativa al cd. trust internazionale. Questo Giudice ritiene, tuttavia, di poter risolvere la presente controversia senza che vi sia necessità di sciogliere tale questione. Dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice, infatti, si ricava che il trust costituito dal con l'atto del 19/9/2022 è in ogni caso nullo CP_1 per assenza e/o immeritevolezza della causa, nonché irriconoscibile, in quanto congegnato dal disponente con lo scopo di costituire un vincolo sui propri beni senza spogliarsi della gestione degli stessi. Pertanto, anche a voler ritenere astrattamente ammissibile il trust interno, l'operazione in esame non sarebbe comunque valida e riconoscibile. Come chiarito da recente giurisprudenza di merito (cfr. T. Monza, 11/5/15, nonché da precedenti di questo stesso Tribunale) che qui si condivide, infatti, l'art. 2 della convenzione dell'Aja (l. 364/1989) impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente. Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto. Ne deriva che il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja. Ebbene, l'applicazione di questi principi al caso in esame non può che condurre ad una declaratoria di irriconoscibilità e di nullità del trust costituito dal in quanto le risultanze documentali hanno comprovato oltre ogni CP_1 dubbio l'abusività dello stesso. In particolare, tale carattere si desume: 1) dalla circostanza che il trust è stato istituito nel settembre 2022, quando il era già al corrente delle pretese patrimoniali della e CP_1 Pt_1 della pro ione debitoria (la sua costituzione è successiva all a dell'atto di citazione con cui la ha instaurato un procedimento di Pt_1 divisione della comunione legale e di risarcimento del danno), sicché è
pagina 3 di 4 presumibile che l'intento primario della costituzione del trust fosse quello di mettere al riparo il patrimonio del dalle pretese creditorie;
CP_1
2) dalla circostanza che al trust è stata conferita una quota immobiliare del cespite di maggiore rilevanza patrimoniale del (dal momento che CP_1 gli altri immobili di sua proprietà sono in comproprietà o gravati da garanzie), di fatto riducendone in misura rilevante la garanzia patrimoniale;
3) dalla circostanza che l'immobile conferito in trust costituisce l'abitazione dove il vive (asseritamente insieme alla compagna e alla CP_1 figlia di quest'ultima), sicché il conferimento non priva il convenuto della disponibilità del bene e, sostanzialmente, gliene lascia inalterato il godimento, determinando una fuoriuscita solo formale del bene dal suo patrimonio;
4) dell'identità del Trustee, persona non legata al da alcun CP_1 rapporto particolare, e avvezza a prestarsi ad operazioni in frode ai creditori, circostanze da cui è possibile presumere che la stessa sia priva di qualsivoglia potere gestorio concreto del bene conferito in trust, e che si sia prestata all'operazione al solo fine di figurare come intestataria formale del bene. Da tutti questi elementi si ricava la natura fittizia e abusiva del trust, che ne determina la nullità e la non riconoscibilità secondo i principi già richiamati. Può, pertanto, essere accolta la domanda proposta la quale ha Pt_1 peraltro anche provato la propria legittimazione attiva, dimostrando di vantare ragioni di credito nei confronti del non contestate da CP_1 quest'ultimo. Tali ragioni di credito integran l'interesse ad agire dell'attrice, la quale ha ovviamente interesse a ricomporre la garanzia patrimoniale del per potervi agire esecutivamente in caso di CP_1 accoglimento delle retese di pagamento. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e dichiara la nullità del trust denominato “Iris” (atto Notaio del 19/9/2022, rep. 81609/31160), nonché gli atti Per_1 successiv e compiuti dal Trustee, ordinando la cancellazione delle relative note di trascrizione;
-condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 570 per spese € 7.250 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge;
Reggio Emilia, il 11/9/2024
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