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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/11/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Imperia
RG 620/2023
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 12/11/2025 dalle ore 9.30 innanzi al Giudice TA PE sono comparsi:
Per l'avv.to Lorella Randazzo in precaria sostituzione dell'avv. RUFFINI Parte_1
CC
Per 1, nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratore dell'attore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegnata a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Randazzo precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale e discute la causa richiamandosi agli atti.
Il Giudice, dà atto che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.35 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando la parte dal presenziare.
Alle ore 20 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza in assenza del procuratore della parte a ciò debitamente autorizzato provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
TA PE
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. TA PE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 620 /2023 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. RUFFINI Parte_1 C.F._1
CC elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO MATTEOTTI 26/26
RAPALLO
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
- Convenuti/contumaci –
§§§
Conclusioni per l'attore: “A) In via principale e nel merito, previa l'applicazione, fra gli altri, degli artt. 2043 e
2053 cod. civ. accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per il ravvisamento, in capo ai Sig.ri e di responsabilità extracontrattuale per rovina di edificio di loro proprietà; CP_1 CP_2
B) sempre in via principale e nel merito e conseguentemente, condannare i medesimi Sig.ri e al CP_1 CP_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal Sig. quantificati nella somma complessiva di Euro 25.000,00=, Pt_1 ovvero da accertarsi in corso di giudizio, anche a mezzo di CTU e / o eventualmente anche in via equitativa da parte del
Magistrato adito.
C) in ogni caso tutte le somme sopra indicate e quelle che verranno determinate con rivalutazione monetaria ed interessi;
D) sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Sig. esponeva di essere Parte_1 proprietario di immobile sito in frazione Calderara, Comune di Pieve di Teco identificato catastalmente
Sez. CAL F.1, mappale 771, cat. C/2, cl.1, consistenza 3333 mq.
2 Riferiva che la sua proprietà è situata nel centro storico del borgo di Calderara, a circa 4 km dal capoluogo Imperiese e che l'immobile consiste in un fabbricato in pietra disposto su di un unico livello, raggiungibile tramite un accesso comune ad una pluralità di proprietà, che diparte direttamente da
Strada S. Giorgio, oltre che di una piccola porzione di terreno antistante lo stesso, sorretta da un muro di fascia in pietra a secco.
Riferiva altresì che l'immobile in parola è sempre stato utilizzato da parte attrice quale magazzino per gli attrezzi agricoli afferenti alla coltivazione dei vicini uliveti, sempre di proprietà del Sig. Pt_1
Riferiva l'attore che gli odierni convenuti, i Sig.ri e risultano essere proprietari del CP_1 CP_2 vicino immobile di cui al mappale 406.
Riferiva l'attore che in data 02/03.10.2020, l'intera zona è stata interessata da un evento alluvionale.
Allegava l'attore che l'intero circondario, era stato visto colpito da forti venti e da precipitazioni particolarmente intense e in tale circostanza, la proprietà dei Sigg.ri e è stata CP_1 CP_2 interessata da un parziale crollo.
Allegava l'attore che siffatto crollo avrebbe determinato la caduta di detriti dal fabbricato di proprietà degli odierni convenuti nel canale di scolo delle acque bianche (di proprietà comunale), provocandone la completa ostruzione.
Allegava che a causa dell'impossibilità di deflusso dell'acqua piovana attraverso gli strumenti predisposti dalla Pubblica Amministrazione, questa aveva invaso la strada e lo spazio circostante, andando ad attingere fra gli altri, anche l'immobile di proprietà dell'attore che veniva danneggiato.
Posto quanto precede chiedeva la condanna dei convenuti ex art. 2043 c.c. o ex art. 2053 c.c. per l'importo di Euro 25.000,00.
I convenuti rimanevano contumaci e la causa veniva istruita con l'ammissione delle prove orali e dell'interrogatorio formale.
All'esito la causa veniva assegnata alla scrivente in data 14.8.2024. Rigettata l'istanza di licenziamento di
CTU la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies. c.p.c., dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda dell'attore non è provata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Parte attrice ha svolto domanda ex art. 2043 ed ex art. 2053 c.c.
Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto".
Gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale sono il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità a questi del fatto lesivo. 3 Nella responsabilità extracontrattuale, la colpa dell'autore dell'illecito deve essere sempre provata da chi pretende il risarcimento, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.).
Nella responsabilità aquiliana ciò implica la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e della colpa che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta.
Venendo alla fattispecie di causa in primo luogo occorre evidenziare come non vi sia certezza in base degli atti di causa sulla data dell'evento dal quale sarebbe originato il danno.
Nell' atto di citazione si fa riferimento ad un evento del 2/3 ottobre 2020 (lo stesso riferimento è indicato nella perizia di parte redatta in data 14.3.2022 (doc. 8), ma sempre nel medesimo atto si indica che a seguito di detto evento il avrebbe emesso un'ordinanza contingibile ed Controparte_3 urgente.
L'ordinanza prodotta dall'attore è stata emessa in data 23/11/2019 (doc. 6) ed ivi si menziona un evento calamitoso del 23/10/2019.
Nella lettera trasmessa prima del giudizio dal legale dell'attore in data 10/10/2020 (doc. 9) si fa riferimento ad eventi alluvionali del 23/11/2019.
Con tutta probabilità si deve ritenere che l'attore intendesse, quindi, far riferimento all'evento calamitoso del 23/10/2019 e che per un errore materiale abbia errato nell'indicazione della data in citazione.
Posto quanto precede e passando ad esaminare gli elementi necessari per la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. si deve osservare quanto segue.
Parte attrice individua la colpa dei convenuti nell'aver “omesso di effettuare i lavori manutentivi e gli interventi strumentali alla risoluzione dello stillicidio di acque originato dalla loro proprietà, nonché di adottare misure finalizzate a ridurre al minimo il rischio di crolli e di altri “eventi strutturali” potenzialmente dannosi”.
A tale riguardo sulla base degli atti di causa non risulta in alcuno modo documentato o altrimenti provato, che prima del crollo dell'immobile dei convenuti, lo stesso si trovasse in precarie condizioni e necessitasse interventi manutentivi e che il crollo sia, pertanto, da imputarsi al comportamento omissivo dei convenuti.
Né è risultata fornita di prova la circostanza che l'attore avrebbe segnalato ai convenuti, prima dell'evento, l'esistenza di difetti strutturali chiedendone il risanamento. A tale riguardo oltre a non risultare alcuna prova scritta, parte attrice non si è offerta di fornire prove testimoniali.
Non vi è, quindi, prova dell'omessa manutenzione dell'immobile prima dell'evento calamitoso – peraltro rappresentato come di forte intensità dalla stessa parte attrice.
4 Varrà, inoltre, rilevare come nessuna prova è stata fornita sulle condizioni dell'immobile dell'attore prima del verificarsi dell'evento e, conseguentemente, non è neppure possibile determinare la misura del danno dallo stesso eventualmente subito.
In via ulteriore, non risulta invero neppure provato il nesso di causa tra il crollo dell'immobile dei convenuti ed il danno lamentato dall'attore.
Sulla base delle allegazioni attoree il danno non sarebbe derivato direttamente dal crollo dell'immobile dei convenuti su quello attoreo, ma dal fatto che la caduta di detriti distaccatisi dal fabbricato di proprietà degli odierni convenuti nel canale di scolo delle acque bianche, ne avrebbero provocato la completa ostruzione e che a causa dell'impossibilità di deflusso nel canale, l'acqua avrebbe invaso la strada e lo spazio circostante causando danni all'immobile attoreo.
Al riguardo l'attore ha offerto a riprova di detta circostanza una perizia di parte.
Detto documento non pare atto a comprovare l'eziologia del danno come rappresentata da parte attrice posto che la stessa è stata redatta a due anni e mezzo di distanza e lo stato dei luoghi come accertato dal perito, necessariamente non poteva essere lo stesso di due anni prima. Il perito in udienza ha espressamente dichiarato di aver provveduto lui a scattare la documentazione fotografica che, pertanto, non è coeva all'evento lamentato in giudizio.
Sulla base unicamente di detta perizia e dei sopralluoghi con valutazioni di parte fatte a notevole distanza dall'evento non è possibile ritenere provato il nesso di causa tra il danno e il crollo.
Occorre peraltro altresì evidenziare come nella stessa perizia il perito di parte attrice abbia avuto modo di rilevare: “a posteriori si potrebbe dedurre che se il canale fosse stato tombinato in modo analogo al secondo tratto, in cado di cedimenti di detriti sullo stesso, l'acqua sarebbe continuata a defluire normalmente senza provocare danni alle proprietà nelle immediate vicinanze”, con ciò introducendo, se non esclusiva, una concausa dell'evento.
Nel caso che ci occupa non può trovare ingresso neppure il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.
E' giurisprudenza pacifica quella secondo cui il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non si applichi al convenuto contumace.
In proposito la giurisprudenza consolidata di legittimità ha chiarito che “la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art.
232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (Cass. Civ., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648).
Infatti, è evidente che la contumacia, costituendo una scelta di natura della parte non può comportare alcun tipo di conseguenza per la parte ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito. 5 Conseguentemente, l'attore non è esonerato, dalla contumacia del convenuto, dall'onere di provare compiutamente la fondatezza della propria domanda, né può chiedere che dalla scelta processuale della parte, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possano trarsi conseguenze ex art. 116 c.p.c. in ordine alla dimostrazione del proprio assunto.
Secondo la giurisprudenza, condivisa dall'esponente, nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" – e, quindi, possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati abbia, tuttavia, assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. Conforme tra le altre Cass. n. 5488 del 14/03/2006 e n. 12119 del 23/05/2006. Cfr. ancora Cass. lav. n. 10098 del
2/5/2007: la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale.
La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova,
(Cass. civ. Sez. VI, Sentenza 16 agosto 2017, n. 20110).
Recentemente la Suprema corte ha avuto modo di rimarcare (Cassazione ordinanza n. 25/2025): “la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio
(Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo
a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n.
10947; Cass. 9.3.1990, n.1898)”.
Per quanto attiene alla mancata risposta all'interrogatorio formale la stessa in assenza di altri elementi non può dirsi conclusiva, atteso peraltro che verosimilmente, in considerazione dei luoghi di residenza, i convenuti non erano presenti al momento dell'evento alluvionale.
Per i richiamati motivi non possono dirsi provati né il comportamento omissivo colposo dei convenuti, né il nesso di causa né invero neppure la riconducibilità del danno lamentato a detto comportamento. 6 Venendo ad esaminare la responsabilità sotto il profilo di cui all'art. 2053 c.c. deve osservarsi quanto segue.
L'art. 2053 c.c. integra un'ipotesi speciale di responsabilità per danno cagionato da beni in custodia, legata ai danni per rovina dell'edificio. La giurisprudenza ricomprende in detta definizione ogni disgregazione, sia pur limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.
Tale ipotesi di responsabilità può essere vinta dal proprietario dell'immobile solo dimostrando che l'evento non possa essere ricondotto a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, ma sia legato al caso fortuito, alla forza maggiore o a fatti posti in essere da terzi o dallo stesso danneggiato, dotati di un'efficienza causale del tutto autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo.
Ciò posto, come già più sopra indicato, chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi del ben noto principio generale dell'ordinamento in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale - azionata ai sensi dell'art. 2053 e c.c. - il riparto dell'onere probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno.
A norma dell'articolo 2053 c.c., in capo al danneggiato grava, infatti, unicamente l'onere di provare i danni e che i danni subiti siano derivati materialmente dalla rovina dell'edificio di proprietà altrui. E', infatti, sufficiente per l'attore, provare il mero nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno subito per invocare la responsabilità del proprietario della stessa, il quale, se vuole esonerarsi da responsabilità con riguardo a tale danno, sarà tenuto a dimostrare di aver effettuato la manutenzione dell'edificio, che lo stesso non è affetto da vizi di costruzione ovvero che la rovina è intervenuta per caso fortuito con ciò intendendosi un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr Cass. Civ n. 2481/2009).
Nel caso che ci occupa alla luce dell'art. 2053 c.c. incombeva, pertanto, su parte attrice fornire la prova dei danni, del loro ammontare, nonché della derivazione causale dei danni dall'immobile di proprietà dei convenuti.
Con riferimento all'eziologia dei danni, va chiarito che la prova di tale nesso da tempo viene individuata nella relazione probabilistica concreta tra cosa (o il comportamento) ed evento dannoso secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del "più probabile che non" (cfr. Cass. civ. sez. III
31.5.05 n. 11609, cass. civ. sez. III 16.10.07 n. 21619, cass. civ. sez. III 13.6.08 n. 15986, cass. civ. sez.
III 16.1.09 n. 975, cass. civ. sez. unite 11.1.08 n. 576).
Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è sempre regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro evento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta 7 causalità adeguata secondo il quale all'interno della serie causale occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili ed improbabili (resta ferma, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi - penale e civile -; più precisamente, nell'accertamento del nesso causale in sede civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", cfr. cass. civ. sez. unite n. 576/08 cit.).
Tanto in relazione all'eziologia dei danni lamentati dall'attore, quanto alla prova del danno valgono le già esposte considerazioni non potendosi ritenere provato né il nesso eziologico tra il danno e il crollo, né il danno subito dall'immobile attoreo, non essendo neppure documentato lo stato dell'immobile attoreo prima del sinistro e non essendo l'allegato danno diretta conseguenza del crollo.
Alla luce di quanto precede la domanda dell'attore deve essere rigettata in quanto non provata.
Essendo i convenuti rimasti contumaci nulla si deve provvedere sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
Rigetta la domanda;
Nulla sulle spese.
Addì 12/11/2025
IL GOT
Dott. TA PE
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