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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1
Via , elettivamente domiciliato in Grosseto, alla Via Trebbia n. 57, recapito professionale dell' Avv. Marco Masetti, del Foro di Grosseto, , pec CodiceFiscale_2
) che lo rappresenta e difende come da Email_1
ATTORE/OPPONENTE contro in persona del Responsabile del Controparte_1 autorizzato per procura speciale CP_2 autenticata per atto del Notaio – Roma Repertorio n. 177893 raccolta n. Persona_1
11776 del 28.04.2022 – con a Via Giuseppe Grezar n.14 – 00142, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata dall' Avv. Angelo Raguso (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Martina C.F._3 cci n.
4- PEC Email_2
NVENUTA OPPOSTA E
contro
P. IVA ), corrente in Casole d'SA (SI), Controparte_3 P.IVA_1 rio lega nte pro tempore, elettivamente domiciliata in ER LE (FI), Via Collodi 1G presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bruni (C.F. ) del Foro di Siena (con Fax 0551916557 e C.F._4
PEC: ), che la rappresenta e difende come da Email_3 procu CONVENUTO LITISCONSORTE NECESSARIO
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni versate in atti:
PARTE ATTRICE:“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa, In tesi: accertata l'intervenuta prescrizione, o comunque l'estinzione per intervenuto pagamento della pretesa esattoriale azionata dall dichiarare l'inesistenza del diritto ad Controparte_4 agire in via esecutiva nei confronti del Signor per le causali di cui alle cartelle di pagamento nn. Pt_1
10420040015914839000, 1042 79877000, 1042007005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000, e per l'effetto l'illegittimità e/o l'inefficacia di ogni atto successivo. Nella denegata ipotesi: assegnare alla parte creditrice la somma mensile di euro 35,00, fino a concorrenza del credito vantato nei confronti del Signor Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari del presente giudizio”.
PARTE CONVENUTA: affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: a) In via preliminare: dichiarare tardivo e/o inammissibilità e/o improcedibile, e/o manifestamente infondato l'atto di citazione promosso dal sig. perché Parte_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale;
b) Rigettare in ogni caso la domanda cos al sig. perché infondata sia in fatto che in diritto;
c) Nel merito: dichiarare la legittimità delle Parte_1 cartelle e della procedura di riscossione attuata dall' a partire dalla Controparte_5 consegna del ruolo, in osservanza delle disposizioni di o chi di ragione all'integrale refusione delle spese di lite.
TERZO PIGNORATO LITISCONSORTE NECESSARIO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, dato atto che nei confronti della non è stata proposta Controparte_6 alcuna domanda, condannare l'opponente o comunque la parte che ri e a rifondere in favore di le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si Controparte_6 dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ha Parte_1 evocato in giudizio l chiedendo di accerta el Controparte_7 pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, in forza del quale sottoponeva a vincolo i crediti dovuti al predetto a titolo di salario, dalla Società Pt_1
ElectroSA s.r.l., con sede in Loc. Il Piano s.n le d 'SA ., avanzando altresì domanda di sospensione dell'esecuzione.
In via di estrema sintesi il ricorrente deduceva a fondamento delle proprie doglianze:
a) il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica delle cartelle n. 10420040015914839000 avvenuta in data 16.12.2004, - n. 10420070005479877000, avvenuta in data 08.10.2007, n. 10420070005479978000, avvenuta in data 08.08.2007, n. 10420100019131519000, avvenuta in data 16.02.2011 e n. 10420110003431680000, notificata in data 11.05.2011, e della successiva intimazione, senza che vi fossero atti pagina 2 di 11 interruttivi;
b) l'intervenuto pagamento delle somme dovute;
c) la parziale impignorabilità dello stipendio.
Nel giudizio cautelare si costituiva in giudizio la resistente, la quale, in via gradata chiedeva la reiezione delle domande attoree in ragione della inammissibilità dell'opposizione avversaria per mancata tempestiva opposizione agli atti pregressi notificati;
comunque per l'infondatezza della eccepita prescrizione dei crediti nell'errato termine quinquennale;
sulla assenza di prova circa estinzione del credito per intervenuto pagamento ed infine sulla insussistenza della lamentata violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio.
Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 8.3.23, accoglieva solo parzialmente l'opposizione, disponendo la sospensione dell'esecuzione solo per la parte eccedente la misura pignorabile a norma dell'art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973 e fissando termine perentorio entro il 31.5.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Ritualmente introdotta la fase di merito anche nei confronti del terzo pignorato litisconsorte necessario le parti, nel riportarsi alle argomentazioni difensive già Controparte_8 evidenziate per la fase cautelare, insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- parte attrice “ Voglia l' Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza Parte_1 disattesa, In t tervenuta prescrizione, o comunque l 'estinzione per intervenuto pagamento della pretesa esattoriale azionata dall 'Agenzia delle Entrate - Ente della riscossione, dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva nei confronti del Signor per le Pt_1 causali di cui alle cartelle di pagamento nn. 104200400 000, 10420070005479877000, 1042007005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000 , e per l 'effetto l'illegittimità e/o l'inefficacia di ogni atto successivo;
Nella denegata ipotesi: assegnare alla parte creditrice la somma mensile di euro 35,00, fino a concorrenza del credito vantato nei confronti del Signor Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari del presente giudizio”;
- parte convenuta : “ In via preliminare: per tutti i Controparte_9 motivi di cui in espositiva, dichiarare tardivo e/o inammissibilità e/o improcedibile, e/o manifestamente infondato l'atto di citazione promosso dal sig. perché destituito di Parte_1 fondamento giuridico e fattuale;
Rigettare in ogni caso la doman posta dal sig.
[...] perché infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito: dichiarare la legittimit Pt_1 cartelle e della procedura di riscossione attuata dall' a partire Controparte_5 dalla consegna del ruolo, in osservanza delle disposizi e o chi di ragione all'integrale refusione delle spese di lite.”
- terzo pignorato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Controparte_10 eccezione, dato atto che nei confronti della non è stata proposta alcuna domanda, Controparte_6 condannare l'opponente o comunque la p soccombente a rifondere in favore di le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il Controparte_6 quale si dichiara antistatario”.
La causa è stata istruita in via documentale.
pagina 3 di 11 All'esito dell'udienza dell' 12.9.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, il Giudice, lette le note con le quali le parti hanno precisato le conclusioni, nonché le comparse e repliche già depositate ha rimesso la causa in decisione ex art. 189 c.p.c.
*** *** ***
L'opposizione proposta merita parziale e limitato accoglimento per le seguenti ragioni.
Quanto alla infondatezza del primo motivo di doglianza, ovvero l'intervenuta decadenza dalla possibilità di esercizio della azione esecutiva per prescrizione dei crediti erariali, risulta pacifico e non contestato come le cartelle di pagamento nn. 10420040015914839000, 10420070005479877000, 1042007005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000 non siano state impugnate dall'attore.
Come già condivisibilmente osservato dal giudice della cautela le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti CP_11 di natura previdenziale (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 CP_12 del 2010)” (Cass. S.U. sent. n. 23397 del 17/11/2016).
Ne consegue che, il ricorso dell'Ente creditore alla procedura di riscossione coatta a mezzo ruolo, la cui formazione e consegna all'esattore è un'attività meramente interne della P.A., non vale certo a consacrare la nascita di una nuova obbligazione in luogo di quella sanzionatoria e men che meno a “convertire” il termine prescrizionale in quello ordinario decennale.
La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, dunque, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di pagina 4 di 11 un titolo giudiziale definitivo (Cass. S/U 16/23397; Cass.18/11800; Cass. 18/31817; Cass.18/10372).
Proprio la Suprema Corte, nel disattendere la tesi del presunto effetto novativo derivante dall'iscrizione dei crediti a ruolo perorata da parte attrice, ha ribadito che il subentro dell' quale nuovo concessionario non determina il mutamento della Controparte_1 nat a assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico della irrinunciabilità della prescrizione.
Ciò premesso, risulta del tutto infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente.
Si osserva, anzitutto, che in tema di IRPEF, IVA, IRAP e d'imposta di registro (e ciò vale anche per le spese giudiziali), la riscossione del credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi il termine quinquennale, previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 21/04/2022, n.1827).
Quanto ai diritti camerali, invece, (di cui alla cartella n. 10420110003431680000) il termine di prescrizione è quinquennale;
infatti il diritto camerale, infatti, può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale (Cassazione civile sez. trib., 21/07/2022, n. 22897).
In ragione di quanto sopra le cartelle di pagamento contestate (nn. 10420040015914839000, 10420070005479877000, 10420070005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000) risultano essere state notificate in un arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2011.
Vieppiù che sussistono plurimi atti interruttivi della prescrizione, escludenti la fondatezza dell'eccezione sollevata, nei limiti che seguono.
In particolare: - Cartella n. 10420040015914839000 (per contributi IRPEF), notificata in data 16/12/2004. Con riferimento a questa cartella sussistono diversi atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n. 10420099006971675000 notificata il 18/2/10, (doc. 8); intimazione di pagamento n. 10420119003327859000 notificata il 03.05.2011 (doc. 11); intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022, (doc. 15); il credito oggetto di tale cartella non risulta prescritto, sebbene fra la notificazione della cartella esattoriale del 3.5.2011 e il primo atto interruttivo della prescrizione sia decorso un lasso di tempo superiore a 10 anni, in quanto occorre tenere conto che l'art. 1, comma 623 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sospeso la riscossione dall' 01/01/2014
pagina 5 di 11 fino al 15/6/2014 con contestuale sospensione del termine di prescrizione nel medesimo periodo.
Deve considerarsi, inoltre, il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19. - Cartella n. 10420070005479877000 (per contributi IRPEF), notificata in data 08/10/2007. Con riferimento a questa cartella sussistono diversi atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n. 10420099006972887000, notificata il 18.02.2010 (doc. 9); intimazione di pagamento n. 10420119003329273000, notificata il 03.05.2011 (doc. 12); intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022, (doc. 15).
Infatti anche tale debito non risulta prescritto, tenendo in considerazione il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19.
Quanto alla Cartella n. 10420070005479978000 (per contributi IRPEF), notificata in data 08/08/2007 sussistono diversi atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 10420099006972988000, notificata il 18.02.2010 (doc. 10);
- intimazione di pagamento n. 10420119003329374000, notificata il 03.05.2011 (doc. 13); intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022, (doc. 15).
Anche tale debito non risulta prescritto, tenendosi in considerazione il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19.
Stesso a dirsi per la Cartella n. 10420100019131519000 (per contributi IRPEF), notificata in data 16/02/2011, i cui atti interruttivi sono da ravvisarsi nella intimazione di pagamento n. 10420219001258932000, notificata il 04/03/22 (doc. 14) nonché dal periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19.
A sorte non diversa conduce anche l'esame della Cartella n. 10420110003431680000 (per Diritto annuale Camera di Commercio), notificata in data 11/05/2011.
Con riferimento a questa cartella è stata inviata l'intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022 (doc. 15); tale debito risulta prescritto, anche tenendo in considerazione il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19 e l'art. 1, comma 623 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha sospeso la riscossione dall' 01/01/2014 fino al 15/6/2014 con contestuale sospensione del termine di prescrizione nel medesimo periodo.
Nella specie, infatti, il termine di prescrizione è quinquennale e detto lasso temporale è decorso fra la data di notifica della cartella e il primo atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla dedotta intervenuta estinzione del credito, non vi è prova alcuna della veridicità di tale assunto e significativamente dell'intervenuto pagamento del credito oggi coattivamente posto in esecuzione in virtù dei pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis DPR pagina 6 di 11 602/73 disposti da con riguardo ai terzi pignorati Sig. , Promec CP_13 Persona_2
S.r.l. Banca BI 1884 PA.
Risulta per tabulas che i pignoramenti presso terzi promossi nei confronti dei terzi
, (n. 10484202200000613000, notificato al terzo a mezzo PEC il Persona_2
. 19) e Promec s.r.l. (n. 10484202200000614000, notificata alla stessa il 04/06/22 (cfr all. n. 20) avevano ad oggetto soltanto una delle cinque cartelle di pagamento sottese all'odierna opposizione ovvero la n. 10420100019131519000.
Peraltro le procedure esecutive nei confronti degli stessi risultano entrambe abbandonata da per significazione negativa di crediti. CP_13
Nemmeno il pignoramento presso terzi promosso ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 10484202200001355000 nei confronti di Banca BI 1884 PA (notificatole a mezzo PEC il 17/10/2022 (cfr all. n. 23), ha estinto il debito del ricorrente;
Infatti, in data 20/12/2022 la Banca BI 1884 PA comunicava ad a mezzo PEC che il CP_13 debitore esecutato risultava intestatario di rapporti con saldo e pari ad Euro 690,64 (cfr all. n. 24).
Conseguentemente anche tale motivo di doglianza si è dimostrato infondato.
Con riferimento ai limiti di pignorabilità dello stipendio, l'unico motivo meritevole di accoglimento sotto il profilo formale, la principale doglianza dell'opponente fa leva sulla violazione dell'art. 545, co. III, c.p.c., in quanto il pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe stato notificato non tenendo conto dei vincoli normativi stabiliti con riguardo al pignoramento di emolumenti percepiti dal debitore a titolo di stipendio, i quali, com'è noto, possono essere pignorati, secondo le disposizioni del codice di rito, nei limiti del quinto.
Invero, come già puntualmente evidenziato dal Giudice della cautela, a seguito dell'approvazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 2012, sono stati stabiliti differenti (e speciali) limiti concernenti la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro, in tema di esecuzione esattoriale: 1) per importi fino a 2.500 €: la quota massima pignorabile è un 1/10; 2) per somme comprese tra 2.500 e 5.000 €: la quota massima pignorabile è di 1/7; 3) se si superano i 5.000 mila €: si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile (cfr. art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente a decorrere dal 4/3/2012).
Pertanto, l'inosservanza dei limiti di pignorabilità previsti espressamente dall'art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 cit. rappresenta, senz'altro, motivo di opposizione all'esecuzione esperibile avverso il pignoramento esattoriale de qua.
Orbene, prima di procedere all'esame del merito della questione così specificata, è appena il caso di richiamare la preziosa e sintetica ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale del quadro normativo e giurisprudenziale inerente alla disciplina della pignorabilità dei redditi da lavoro e da pensione (Corte Costituzionale, 03/12/2015, n. 248).
Ed invero, secondo la previsione contenuta nel codice di rito civile, i crediti derivanti da pagina 7 di 11 rapporto di lavoro o di impiego sono pignorabili nella misura del “quinto” (art. 545 quarto comma, cod. proc. civ.) mentre, qualora concorrano più cause tra quelle indicate dall'art. 545 cod. proc. civ., il quinto comma, prevede che il pignoramento può estendersi sino alla metà.
Per quel che riguarda solo gli emolumenti da pensione, l'orientamento della Consulta è nel senso che, pur mantenendosi il limite del quinto del percepito, debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato (sentenza n. 506 del 2002).
La Corte Costituzionale ha, poi, contestualmente affermato la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro, precisando che «individuato il proprium del disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni. […Ciò in quanto non] risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'art. 38, secondo comma, Cost. enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. […] indica parametri ai quali, […] nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello - frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” (sentenze n. 20 del 1968 e n. 38 del 1970) - del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento» (sentenza n. 506 del 2002).
Ferma restando la specificità della situazione del pensionato, è stato comunque riconosciuto, nella stessa sentenza n. 506 del 2002, che l'individuazione dell'ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita rimane riservata, “nei limiti di ragione”, alla discrezionalità del legislatore.
Sotto quest'ultimo profilo è da sottolineare la recente novella legislativa contenuta nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, recante integrazioni agli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. In particolare l'art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. la seguente prescrizione “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
A ciò si aggiunga che il già citato art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. una ulteriore prescrizione afferente alla pignorabilità delle somme su conto corrente bancario o postale intestato al debitore. In particolare gli pagina 8 di 11 ultimi due commi dell'art. 545 c.p.c. prevedono espressamente che: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
Ciò premesso, è appena il caso di richiamare il dettato normativo di cui all'art. 72-ter (rubricato “Limiti di pignorabilità”) del d.P.R. n. 602 del 1973, come inserito dall'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 ed integrato dall'art. 52, comma 1, lettera f), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.
La disposizione de qua in tema di riscossione delle imposte sul reddito prevede espressamente che:“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rappor to di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
In altri termini, ai sensi dell'art. 72 ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 le somme dovute a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità sono pignorabili nei limiti del quinto solo nel caso in cui l'importo del singolo rateo superi l'importo di euro 5.000,00 mensili.
Negli altri casi, invece, il trattamento riservato al debitore dell'esecuzione esattoriale è più favorevole rispetto a quello regolato dal codice di rito poiché se le somme dovute per singolo rateo di retribuzione non superano i 2.500,00 euro, esse sono pignorabili nel limite di un decimo, mentre se sono pari ad importi superiori a 2.500,00 euro ma non superiori a 5.000,00, sono pignorabili nei limiti del settimo.
Orbene, così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle questioni oggetto del presente giudizio, escluso che possa trova sede una violazione del principio di eguaglianza quanto al diverso limite di pignorabilità tra salari e pensioni nei termini già indicati dalla stessa Corte Costituzionale, è appena il caso di rilevare che dall'esame degli atti di pignoramento si evince un riferimento generico ai limiti di pignorabilità dello stipendio, in quanto, nella parte in premessa, si precisa che “la […] Controparte_5 pagina 9 di 11 intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dall'art. 72-ter del DPR 602/73 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di € 26.384,51, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento”; allo stesso modo, l'ordine di pagamento viene definito intimando al terzo […] “di pagare nei limiti previsti dalla legge direttamente al suddetto Agente della riscossione: · nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
· alle rispettive scadenze, le restanti somme;
il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento […]”.
La Suprema Corte, negli ultimi anni ha proceduto da un lato, a ricondurre la fattispecie prevista dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 nell'alveo più generale del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., salve le peculiarità sopra evidenziate, ma l'ampiezza delle formule utilizzate, invero, impedisce di riscontrare elementi idonei a circoscrivere compiutamente la portata oggettiva del vincolo gravante sui beni pignorati, né i limiti di pignorabilità previsti dalla normativa speciale esattoriale, per come sopra chiariti, possono considerarsi implicitamente applicabili.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dall'opponente (contratto di lavoro) si evince che il suo stipendio ammonta ad € 1.848,60 mensili lordi e, dunque, in base ai criteri sopra indicati la quota pignorabile è pari ad un decimo dello stipendio netto in esso indicato.
L'ampiezza delle formule utilizzate dall' negli atti di pignoramento, Controparte_1 dunque, fa ritenere l'opposizione par vendosi ritenere nullo ed inefficace il pignoramento per la parte eccedente la misura pignorabile a norma dell'art. 72- ter D.P.R. n. 602 del 1973 per come sopra indicato.
Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche in relazione al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione proposta:
- ACCERTA E DICHIARA che il pignoramento esattoriale notificato il 9.12.22 all'opponente e col quale l sottoponeva a Controparte_5 pignoramento i crediti dovuti rio, dalla Società Parte_1
Electroelsa s.r.l., è valido ed efficac pignorabile a norma dell'art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973 da individuarsi in 1/10 dello stipendio netto.
- DICHIARA l'inefficacia dello stesso oltre i limiti stabiliti dell'art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973.
- Rigetta nel resto.
- Spese compensate fra tutte le parti. pagina 10 di 11 Siena, 12 settembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1
Via , elettivamente domiciliato in Grosseto, alla Via Trebbia n. 57, recapito professionale dell' Avv. Marco Masetti, del Foro di Grosseto, , pec CodiceFiscale_2
) che lo rappresenta e difende come da Email_1
ATTORE/OPPONENTE contro in persona del Responsabile del Controparte_1 autorizzato per procura speciale CP_2 autenticata per atto del Notaio – Roma Repertorio n. 177893 raccolta n. Persona_1
11776 del 28.04.2022 – con a Via Giuseppe Grezar n.14 – 00142, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata dall' Avv. Angelo Raguso (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Martina C.F._3 cci n.
4- PEC Email_2
NVENUTA OPPOSTA E
contro
P. IVA ), corrente in Casole d'SA (SI), Controparte_3 P.IVA_1 rio lega nte pro tempore, elettivamente domiciliata in ER LE (FI), Via Collodi 1G presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Bruni (C.F. ) del Foro di Siena (con Fax 0551916557 e C.F._4
PEC: ), che la rappresenta e difende come da Email_3 procu CONVENUTO LITISCONSORTE NECESSARIO
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni versate in atti:
PARTE ATTRICE:“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa, In tesi: accertata l'intervenuta prescrizione, o comunque l'estinzione per intervenuto pagamento della pretesa esattoriale azionata dall dichiarare l'inesistenza del diritto ad Controparte_4 agire in via esecutiva nei confronti del Signor per le causali di cui alle cartelle di pagamento nn. Pt_1
10420040015914839000, 1042 79877000, 1042007005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000, e per l'effetto l'illegittimità e/o l'inefficacia di ogni atto successivo. Nella denegata ipotesi: assegnare alla parte creditrice la somma mensile di euro 35,00, fino a concorrenza del credito vantato nei confronti del Signor Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari del presente giudizio”.
PARTE CONVENUTA: affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: a) In via preliminare: dichiarare tardivo e/o inammissibilità e/o improcedibile, e/o manifestamente infondato l'atto di citazione promosso dal sig. perché Parte_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale;
b) Rigettare in ogni caso la domanda cos al sig. perché infondata sia in fatto che in diritto;
c) Nel merito: dichiarare la legittimità delle Parte_1 cartelle e della procedura di riscossione attuata dall' a partire dalla Controparte_5 consegna del ruolo, in osservanza delle disposizioni di o chi di ragione all'integrale refusione delle spese di lite.
TERZO PIGNORATO LITISCONSORTE NECESSARIO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, dato atto che nei confronti della non è stata proposta Controparte_6 alcuna domanda, condannare l'opponente o comunque la parte che ri e a rifondere in favore di le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si Controparte_6 dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ha Parte_1 evocato in giudizio l chiedendo di accerta el Controparte_7 pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, in forza del quale sottoponeva a vincolo i crediti dovuti al predetto a titolo di salario, dalla Società Pt_1
ElectroSA s.r.l., con sede in Loc. Il Piano s.n le d 'SA ., avanzando altresì domanda di sospensione dell'esecuzione.
In via di estrema sintesi il ricorrente deduceva a fondamento delle proprie doglianze:
a) il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica delle cartelle n. 10420040015914839000 avvenuta in data 16.12.2004, - n. 10420070005479877000, avvenuta in data 08.10.2007, n. 10420070005479978000, avvenuta in data 08.08.2007, n. 10420100019131519000, avvenuta in data 16.02.2011 e n. 10420110003431680000, notificata in data 11.05.2011, e della successiva intimazione, senza che vi fossero atti pagina 2 di 11 interruttivi;
b) l'intervenuto pagamento delle somme dovute;
c) la parziale impignorabilità dello stipendio.
Nel giudizio cautelare si costituiva in giudizio la resistente, la quale, in via gradata chiedeva la reiezione delle domande attoree in ragione della inammissibilità dell'opposizione avversaria per mancata tempestiva opposizione agli atti pregressi notificati;
comunque per l'infondatezza della eccepita prescrizione dei crediti nell'errato termine quinquennale;
sulla assenza di prova circa estinzione del credito per intervenuto pagamento ed infine sulla insussistenza della lamentata violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio.
Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 8.3.23, accoglieva solo parzialmente l'opposizione, disponendo la sospensione dell'esecuzione solo per la parte eccedente la misura pignorabile a norma dell'art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973 e fissando termine perentorio entro il 31.5.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Ritualmente introdotta la fase di merito anche nei confronti del terzo pignorato litisconsorte necessario le parti, nel riportarsi alle argomentazioni difensive già Controparte_8 evidenziate per la fase cautelare, insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- parte attrice “ Voglia l' Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza Parte_1 disattesa, In t tervenuta prescrizione, o comunque l 'estinzione per intervenuto pagamento della pretesa esattoriale azionata dall 'Agenzia delle Entrate - Ente della riscossione, dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva nei confronti del Signor per le Pt_1 causali di cui alle cartelle di pagamento nn. 104200400 000, 10420070005479877000, 1042007005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000 , e per l 'effetto l'illegittimità e/o l'inefficacia di ogni atto successivo;
Nella denegata ipotesi: assegnare alla parte creditrice la somma mensile di euro 35,00, fino a concorrenza del credito vantato nei confronti del Signor Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari del presente giudizio”;
- parte convenuta : “ In via preliminare: per tutti i Controparte_9 motivi di cui in espositiva, dichiarare tardivo e/o inammissibilità e/o improcedibile, e/o manifestamente infondato l'atto di citazione promosso dal sig. perché destituito di Parte_1 fondamento giuridico e fattuale;
Rigettare in ogni caso la doman posta dal sig.
[...] perché infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito: dichiarare la legittimit Pt_1 cartelle e della procedura di riscossione attuata dall' a partire Controparte_5 dalla consegna del ruolo, in osservanza delle disposizi e o chi di ragione all'integrale refusione delle spese di lite.”
- terzo pignorato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Controparte_10 eccezione, dato atto che nei confronti della non è stata proposta alcuna domanda, Controparte_6 condannare l'opponente o comunque la p soccombente a rifondere in favore di le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il Controparte_6 quale si dichiara antistatario”.
La causa è stata istruita in via documentale.
pagina 3 di 11 All'esito dell'udienza dell' 12.9.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, il Giudice, lette le note con le quali le parti hanno precisato le conclusioni, nonché le comparse e repliche già depositate ha rimesso la causa in decisione ex art. 189 c.p.c.
*** *** ***
L'opposizione proposta merita parziale e limitato accoglimento per le seguenti ragioni.
Quanto alla infondatezza del primo motivo di doglianza, ovvero l'intervenuta decadenza dalla possibilità di esercizio della azione esecutiva per prescrizione dei crediti erariali, risulta pacifico e non contestato come le cartelle di pagamento nn. 10420040015914839000, 10420070005479877000, 1042007005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000 non siano state impugnate dall'attore.
Come già condivisibilmente osservato dal giudice della cautela le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti CP_11 di natura previdenziale (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 CP_12 del 2010)” (Cass. S.U. sent. n. 23397 del 17/11/2016).
Ne consegue che, il ricorso dell'Ente creditore alla procedura di riscossione coatta a mezzo ruolo, la cui formazione e consegna all'esattore è un'attività meramente interne della P.A., non vale certo a consacrare la nascita di una nuova obbligazione in luogo di quella sanzionatoria e men che meno a “convertire” il termine prescrizionale in quello ordinario decennale.
La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, dunque, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di pagina 4 di 11 un titolo giudiziale definitivo (Cass. S/U 16/23397; Cass.18/11800; Cass. 18/31817; Cass.18/10372).
Proprio la Suprema Corte, nel disattendere la tesi del presunto effetto novativo derivante dall'iscrizione dei crediti a ruolo perorata da parte attrice, ha ribadito che il subentro dell' quale nuovo concessionario non determina il mutamento della Controparte_1 nat a assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico della irrinunciabilità della prescrizione.
Ciò premesso, risulta del tutto infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente.
Si osserva, anzitutto, che in tema di IRPEF, IVA, IRAP e d'imposta di registro (e ciò vale anche per le spese giudiziali), la riscossione del credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi il termine quinquennale, previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 21/04/2022, n.1827).
Quanto ai diritti camerali, invece, (di cui alla cartella n. 10420110003431680000) il termine di prescrizione è quinquennale;
infatti il diritto camerale, infatti, può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale (Cassazione civile sez. trib., 21/07/2022, n. 22897).
In ragione di quanto sopra le cartelle di pagamento contestate (nn. 10420040015914839000, 10420070005479877000, 10420070005479978000, 10420100019131519000, 10420110003431680000) risultano essere state notificate in un arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2011.
Vieppiù che sussistono plurimi atti interruttivi della prescrizione, escludenti la fondatezza dell'eccezione sollevata, nei limiti che seguono.
In particolare: - Cartella n. 10420040015914839000 (per contributi IRPEF), notificata in data 16/12/2004. Con riferimento a questa cartella sussistono diversi atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n. 10420099006971675000 notificata il 18/2/10, (doc. 8); intimazione di pagamento n. 10420119003327859000 notificata il 03.05.2011 (doc. 11); intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022, (doc. 15); il credito oggetto di tale cartella non risulta prescritto, sebbene fra la notificazione della cartella esattoriale del 3.5.2011 e il primo atto interruttivo della prescrizione sia decorso un lasso di tempo superiore a 10 anni, in quanto occorre tenere conto che l'art. 1, comma 623 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sospeso la riscossione dall' 01/01/2014
pagina 5 di 11 fino al 15/6/2014 con contestuale sospensione del termine di prescrizione nel medesimo periodo.
Deve considerarsi, inoltre, il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19. - Cartella n. 10420070005479877000 (per contributi IRPEF), notificata in data 08/10/2007. Con riferimento a questa cartella sussistono diversi atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n. 10420099006972887000, notificata il 18.02.2010 (doc. 9); intimazione di pagamento n. 10420119003329273000, notificata il 03.05.2011 (doc. 12); intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022, (doc. 15).
Infatti anche tale debito non risulta prescritto, tenendo in considerazione il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19.
Quanto alla Cartella n. 10420070005479978000 (per contributi IRPEF), notificata in data 08/08/2007 sussistono diversi atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 10420099006972988000, notificata il 18.02.2010 (doc. 10);
- intimazione di pagamento n. 10420119003329374000, notificata il 03.05.2011 (doc. 13); intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022, (doc. 15).
Anche tale debito non risulta prescritto, tenendosi in considerazione il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19.
Stesso a dirsi per la Cartella n. 10420100019131519000 (per contributi IRPEF), notificata in data 16/02/2011, i cui atti interruttivi sono da ravvisarsi nella intimazione di pagamento n. 10420219001258932000, notificata il 04/03/22 (doc. 14) nonché dal periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19.
A sorte non diversa conduce anche l'esame della Cartella n. 10420110003431680000 (per Diritto annuale Camera di Commercio), notificata in data 11/05/2011.
Con riferimento a questa cartella è stata inviata l'intimazione di pagamento n. 10420229000862651000 notificata l'11.06.2022 (doc. 15); tale debito risulta prescritto, anche tenendo in considerazione il periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 derivante dalle norme di urgenza nel periodo Covid 19 e l'art. 1, comma 623 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha sospeso la riscossione dall' 01/01/2014 fino al 15/6/2014 con contestuale sospensione del termine di prescrizione nel medesimo periodo.
Nella specie, infatti, il termine di prescrizione è quinquennale e detto lasso temporale è decorso fra la data di notifica della cartella e il primo atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla dedotta intervenuta estinzione del credito, non vi è prova alcuna della veridicità di tale assunto e significativamente dell'intervenuto pagamento del credito oggi coattivamente posto in esecuzione in virtù dei pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis DPR pagina 6 di 11 602/73 disposti da con riguardo ai terzi pignorati Sig. , Promec CP_13 Persona_2
S.r.l. Banca BI 1884 PA.
Risulta per tabulas che i pignoramenti presso terzi promossi nei confronti dei terzi
, (n. 10484202200000613000, notificato al terzo a mezzo PEC il Persona_2
. 19) e Promec s.r.l. (n. 10484202200000614000, notificata alla stessa il 04/06/22 (cfr all. n. 20) avevano ad oggetto soltanto una delle cinque cartelle di pagamento sottese all'odierna opposizione ovvero la n. 10420100019131519000.
Peraltro le procedure esecutive nei confronti degli stessi risultano entrambe abbandonata da per significazione negativa di crediti. CP_13
Nemmeno il pignoramento presso terzi promosso ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 10484202200001355000 nei confronti di Banca BI 1884 PA (notificatole a mezzo PEC il 17/10/2022 (cfr all. n. 23), ha estinto il debito del ricorrente;
Infatti, in data 20/12/2022 la Banca BI 1884 PA comunicava ad a mezzo PEC che il CP_13 debitore esecutato risultava intestatario di rapporti con saldo e pari ad Euro 690,64 (cfr all. n. 24).
Conseguentemente anche tale motivo di doglianza si è dimostrato infondato.
Con riferimento ai limiti di pignorabilità dello stipendio, l'unico motivo meritevole di accoglimento sotto il profilo formale, la principale doglianza dell'opponente fa leva sulla violazione dell'art. 545, co. III, c.p.c., in quanto il pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe stato notificato non tenendo conto dei vincoli normativi stabiliti con riguardo al pignoramento di emolumenti percepiti dal debitore a titolo di stipendio, i quali, com'è noto, possono essere pignorati, secondo le disposizioni del codice di rito, nei limiti del quinto.
Invero, come già puntualmente evidenziato dal Giudice della cautela, a seguito dell'approvazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 2012, sono stati stabiliti differenti (e speciali) limiti concernenti la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro, in tema di esecuzione esattoriale: 1) per importi fino a 2.500 €: la quota massima pignorabile è un 1/10; 2) per somme comprese tra 2.500 e 5.000 €: la quota massima pignorabile è di 1/7; 3) se si superano i 5.000 mila €: si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile (cfr. art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente a decorrere dal 4/3/2012).
Pertanto, l'inosservanza dei limiti di pignorabilità previsti espressamente dall'art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 cit. rappresenta, senz'altro, motivo di opposizione all'esecuzione esperibile avverso il pignoramento esattoriale de qua.
Orbene, prima di procedere all'esame del merito della questione così specificata, è appena il caso di richiamare la preziosa e sintetica ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale del quadro normativo e giurisprudenziale inerente alla disciplina della pignorabilità dei redditi da lavoro e da pensione (Corte Costituzionale, 03/12/2015, n. 248).
Ed invero, secondo la previsione contenuta nel codice di rito civile, i crediti derivanti da pagina 7 di 11 rapporto di lavoro o di impiego sono pignorabili nella misura del “quinto” (art. 545 quarto comma, cod. proc. civ.) mentre, qualora concorrano più cause tra quelle indicate dall'art. 545 cod. proc. civ., il quinto comma, prevede che il pignoramento può estendersi sino alla metà.
Per quel che riguarda solo gli emolumenti da pensione, l'orientamento della Consulta è nel senso che, pur mantenendosi il limite del quinto del percepito, debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato (sentenza n. 506 del 2002).
La Corte Costituzionale ha, poi, contestualmente affermato la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro, precisando che «individuato il proprium del disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni. […Ciò in quanto non] risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'art. 38, secondo comma, Cost. enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. […] indica parametri ai quali, […] nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello - frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” (sentenze n. 20 del 1968 e n. 38 del 1970) - del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento» (sentenza n. 506 del 2002).
Ferma restando la specificità della situazione del pensionato, è stato comunque riconosciuto, nella stessa sentenza n. 506 del 2002, che l'individuazione dell'ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita rimane riservata, “nei limiti di ragione”, alla discrezionalità del legislatore.
Sotto quest'ultimo profilo è da sottolineare la recente novella legislativa contenuta nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, recante integrazioni agli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. In particolare l'art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. la seguente prescrizione “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
A ciò si aggiunga che il già citato art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. una ulteriore prescrizione afferente alla pignorabilità delle somme su conto corrente bancario o postale intestato al debitore. In particolare gli pagina 8 di 11 ultimi due commi dell'art. 545 c.p.c. prevedono espressamente che: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
Ciò premesso, è appena il caso di richiamare il dettato normativo di cui all'art. 72-ter (rubricato “Limiti di pignorabilità”) del d.P.R. n. 602 del 1973, come inserito dall'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 ed integrato dall'art. 52, comma 1, lettera f), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.
La disposizione de qua in tema di riscossione delle imposte sul reddito prevede espressamente che:“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rappor to di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
In altri termini, ai sensi dell'art. 72 ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 le somme dovute a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità sono pignorabili nei limiti del quinto solo nel caso in cui l'importo del singolo rateo superi l'importo di euro 5.000,00 mensili.
Negli altri casi, invece, il trattamento riservato al debitore dell'esecuzione esattoriale è più favorevole rispetto a quello regolato dal codice di rito poiché se le somme dovute per singolo rateo di retribuzione non superano i 2.500,00 euro, esse sono pignorabili nel limite di un decimo, mentre se sono pari ad importi superiori a 2.500,00 euro ma non superiori a 5.000,00, sono pignorabili nei limiti del settimo.
Orbene, così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle questioni oggetto del presente giudizio, escluso che possa trova sede una violazione del principio di eguaglianza quanto al diverso limite di pignorabilità tra salari e pensioni nei termini già indicati dalla stessa Corte Costituzionale, è appena il caso di rilevare che dall'esame degli atti di pignoramento si evince un riferimento generico ai limiti di pignorabilità dello stipendio, in quanto, nella parte in premessa, si precisa che “la […] Controparte_5 pagina 9 di 11 intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dall'art. 72-ter del DPR 602/73 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di € 26.384,51, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento”; allo stesso modo, l'ordine di pagamento viene definito intimando al terzo […] “di pagare nei limiti previsti dalla legge direttamente al suddetto Agente della riscossione: · nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
· alle rispettive scadenze, le restanti somme;
il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento […]”.
La Suprema Corte, negli ultimi anni ha proceduto da un lato, a ricondurre la fattispecie prevista dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 nell'alveo più generale del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., salve le peculiarità sopra evidenziate, ma l'ampiezza delle formule utilizzate, invero, impedisce di riscontrare elementi idonei a circoscrivere compiutamente la portata oggettiva del vincolo gravante sui beni pignorati, né i limiti di pignorabilità previsti dalla normativa speciale esattoriale, per come sopra chiariti, possono considerarsi implicitamente applicabili.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dall'opponente (contratto di lavoro) si evince che il suo stipendio ammonta ad € 1.848,60 mensili lordi e, dunque, in base ai criteri sopra indicati la quota pignorabile è pari ad un decimo dello stipendio netto in esso indicato.
L'ampiezza delle formule utilizzate dall' negli atti di pignoramento, Controparte_1 dunque, fa ritenere l'opposizione par vendosi ritenere nullo ed inefficace il pignoramento per la parte eccedente la misura pignorabile a norma dell'art. 72- ter D.P.R. n. 602 del 1973 per come sopra indicato.
Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche in relazione al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione proposta:
- ACCERTA E DICHIARA che il pignoramento esattoriale notificato il 9.12.22 all'opponente e col quale l sottoponeva a Controparte_5 pignoramento i crediti dovuti rio, dalla Società Parte_1
Electroelsa s.r.l., è valido ed efficac pignorabile a norma dell'art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973 da individuarsi in 1/10 dello stipendio netto.
- DICHIARA l'inefficacia dello stesso oltre i limiti stabiliti dell'art. 72-ter D.P.R. n. 602 del 1973.
- Rigetta nel resto.
- Spese compensate fra tutte le parti. pagina 10 di 11 Siena, 12 settembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 11 di 11