Ordinanza cautelare 12 aprile 2021
Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Ministero dell’Interno recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell''art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 23 settembre 2020 e notificato in data 20 novembre 2020, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 5 marzo 2016, la signora -OMISSIS- ha inoltrato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, istanza telematica di concessione della cittadinanza italiana (protocollo n. -OMISSIS-).
Dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell’istruttoria è emerso che a carico del coniuge della richiedente, signor -OMISSIS-, risultavano “[…] diversi procedimenti penali per reati di particolare gravità (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-)” (v. provvedimento impugnato), ritenuti dall’Amministrazione espressione dell’inaffidabilità e delle criticità dell’ambiente familiare della ricorrente.
2. Con il ricorso in esame la signora -OMISSIS- ha contestato la legittimità del predetto provvedimento reiettivo lamentando, in sostanza, il mancato svolgimento da parte dell’amministrazione di una completa istruttoria volta a considerare da un lato la sua condotta complessiva e il suo inserimento nel mondo del lavoro e, dall’altro, la reale misura del disvalore insito nei precedenti penali posti a carico del coniuge.
A suo avviso, infatti, l’attuale quadro normativo non attribuirebbe alcun automatismo ostativo all’esistenza di un precedente penale (tanto meno se commesso da un familiare), in quanto permarrebbe in capo all’Amministrazione il dovere di effettuare una valutazione sulla probabilità che lo straniero rispetti i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale. In particolare, l’erroneità del giudizio operato dall’Amministrazione emergerebbe chiaramente in quanto il coniuge risulta effettivamente gravato da un unico precedente penale, il cui procedimento, di competenza del -OMISSIS-, è stato definito con condanna al pagamento di una multa di -OMISSIS- per un solo capo di imputazione (-OMISSIS-). Si tratterebbe, quindi, di una fattispecie di reato di natura strettamente personale, non idonea a sorreggere il giudizio di mancata integrazione e di inaffidabilità posto a carico di tutto il suo nucleo familiare.
Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, ritenuto illegittimo in ragione della violazione degli artt. 6, 8, 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dell'art. 5 par. 3 ED (Diritto alla libertà e alla sicurezza), nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti
3. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ha versato nel fascicolo di causa memoria difensiva e gli atti del procedimento.
4. Con ordinanza del 12 aprile 2021, resa all’esito della camera di consiglio, l’istanza cautelare è stata respinta.
5. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie difensive e documenti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, svoltasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che la ricorrente vive in Italia da 22 anni, è madre di quattro figli, ha ripetutamente svolto attività lavorativa (ricercando anche occasioni formative volte a migliorare la sua posizione sul mercato del lavoro) e non è mai risultata imputata né tanto meno condannata in alcun procedimento penale (vedi certificati in atti).
Come esposto in narrativa le è stata negata la concessione della cittadinanza esclusivamente in ragione della sussistenza di plurimi pregiudizi penali (non meglio individuati, se non con un generico riferimento alle fattispecie di reato) a carico del coniuge convivente.
Ad avviso del Collegio il ricorso merita accoglimento alla luce dei principi recentemente affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7003 dell’11 agosto 2025.
Deve invero osservarsi che nella fattispecie non è in discussione l’ampiezza del potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione nella vicenda in esame (il cui esercizio deve essere comunque soggetto ad un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, garante della effettività del diritto di difesa, ancorché limitato alla tipologia di vizi corrispondente alla latitudine della sfera di discrezionalità).
Nel caso di specie ciò che lamenta la ricorrente è piuttosto il fatto che tale potere discrezionale è stato esercitato sulla base di elementi non idonei, con valutazione illogica.
A fronte dell’univoco riscontro di plurimi elementi denotanti un corretto ed armonico inserimento nella comunità nazionale, l’Amministrazione ha invero ritenuto ostativa la circostanza dei precedenti penali a carico del coniuge, neanche compiutamente individuati. Come già evidenziato nella narrativa, tali pregiudizi, in realtà, consistono in una sola e modesta condanna riportata dal coniuge della ricorrente e definita con il pagamento di euro -OMISSIS- a seguito della condanna da parte del -OMISSIS-.
In questo quadro deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può automaticamente formularsi un giudizio di insussistenza delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui, dovendosi piuttosto valutare correttamente e logicamente se un tale fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera strettamente personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi ed univoci elementi denotanti, al contrario, il corretto inserimento del coniuge nella comunità nazionale (si veda in tal senso, esemplificativamente, la sentenza di questo T.A.R. n. 2992/2023, che ha ritenuto “ del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ”).
Nel caso di specie è mancata del tutto una simile, corretta valutazione.
L’affermazione dell’Amministrazione sopra riportata e posta a fondamento del provvedimento impugnato nulla in concreto evidenzia sulla potenzialità trasmissive (rispetto a terzi, ancorché in ambito familiare) del valore sintomatico della stessa, tale da sovvertire il giudizio di pieno inserimento risultante invece dai fattori personali documentati nel procedimento.
Di qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso ai fini del riesame secondo le menzionate coordinate ermeneutiche.
2. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, considerata la particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | AR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.