CASS
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2024, n. 23917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23917 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI AN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 19 settembre 2023 della Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN Lignola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela;
udito l'avv. Vittorio Giardino, difensore del ricorrente, che si associa alle richieste del Procuratore generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23917 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto AN SI (nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale), dichiarato fallito il 14 dicembre 2018, responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per aver sottratto o distrutto la documentazione contabile al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Il ricorso si compone di quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe apoditticamente sostenuto che la riqualificazione del fatto prospettato in primo grado (da bancarotta fraudolenta documentale specifica in bancarotta fraudolenta documentale generica) fosse errata e che la condotta contestata potesse dirsi effettivamente provata. 2.2. Il secondo, anch'esso formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, desunto, sostiene la difesa, dalla sola mancata consegna della documentazione contabile e dall'esposizione debitoria dell'imputato. 2.3. Il terzo attiene alla qualificazione del fatto contestato, da sussumere, sostiene la difesa, nella fattispecie di cui all'art. 217 I. fall., in mancanza di una chiara indicazione degli elementi dai quali dedurre il dolo specifico che necessariamente deve assistere la ritenuta bancarotta fraudolenta. 2.4. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare alla pena accessoria fallimentare, quantificata nella stessa misura della pena principale senza alcuna specifica motivazione. 3. Il 29 marzo 2024, l'avv. Vittorio Giardino ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale formulata dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito esposti. 2. Va premesso che il ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per aver sottratto (o 2 distrutto) i libri contabili della società da lui amministrata al fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto. Il reato, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali;
un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01) Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). 3. Ciò considerato, la Corte territoriale, a prescindere dall'incoerente riferimento alla "doppia conforme" (logicamente inapplicabile nel giudizio di appello, a fronte dell'esistenza della sola decisione, quella di primo grado), ha dedotto la sussistenza del predetto coefficiente psicologico alla luce della ipotizzata funzionalità della condotta ad impedire l'individuazione dell'attività svolta e il compiuto accertamento del passivo. Dati, in sé, astrattamente valorizzabili all'interno di una più ampia piattaforma probatoria, ma logicamente incompatibili con l'intervenuta assoluzione per le pur contestate condotte distrattive. 4. La sentenza, quindi, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, per nuovo giudizio in ordine al profilo della sussistenza del dolo specifico. 5. L'accoglimento dei motivi afferenti al profilo della responsabilità assorbe le censure relative al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale, comunque, appare opportuno precisare che, per quanto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, la determinazione delle pene da irrogare (anche quelle accessorie) necessita sempre ed in ogni caso di un adeguato supporto motivazionale, la cui intensità, logicamente, varia in ragione della concreta determinazione della pena, divenendo tanto maggiore, quanto più questa si discosta dal minimo edittale (Sez. 3 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278788; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso il 24 aprile 2024 Corte Suprenadi Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN Lignola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela;
udito l'avv. Vittorio Giardino, difensore del ricorrente, che si associa alle richieste del Procuratore generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23917 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto AN SI (nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale), dichiarato fallito il 14 dicembre 2018, responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per aver sottratto o distrutto la documentazione contabile al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Il ricorso si compone di quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe apoditticamente sostenuto che la riqualificazione del fatto prospettato in primo grado (da bancarotta fraudolenta documentale specifica in bancarotta fraudolenta documentale generica) fosse errata e che la condotta contestata potesse dirsi effettivamente provata. 2.2. Il secondo, anch'esso formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, desunto, sostiene la difesa, dalla sola mancata consegna della documentazione contabile e dall'esposizione debitoria dell'imputato. 2.3. Il terzo attiene alla qualificazione del fatto contestato, da sussumere, sostiene la difesa, nella fattispecie di cui all'art. 217 I. fall., in mancanza di una chiara indicazione degli elementi dai quali dedurre il dolo specifico che necessariamente deve assistere la ritenuta bancarotta fraudolenta. 2.4. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare alla pena accessoria fallimentare, quantificata nella stessa misura della pena principale senza alcuna specifica motivazione. 3. Il 29 marzo 2024, l'avv. Vittorio Giardino ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale formulata dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito esposti. 2. Va premesso che il ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per aver sottratto (o 2 distrutto) i libri contabili della società da lui amministrata al fine specifico di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto. Il reato, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali;
un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01) Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). 3. Ciò considerato, la Corte territoriale, a prescindere dall'incoerente riferimento alla "doppia conforme" (logicamente inapplicabile nel giudizio di appello, a fronte dell'esistenza della sola decisione, quella di primo grado), ha dedotto la sussistenza del predetto coefficiente psicologico alla luce della ipotizzata funzionalità della condotta ad impedire l'individuazione dell'attività svolta e il compiuto accertamento del passivo. Dati, in sé, astrattamente valorizzabili all'interno di una più ampia piattaforma probatoria, ma logicamente incompatibili con l'intervenuta assoluzione per le pur contestate condotte distrattive. 4. La sentenza, quindi, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, per nuovo giudizio in ordine al profilo della sussistenza del dolo specifico. 5. L'accoglimento dei motivi afferenti al profilo della responsabilità assorbe le censure relative al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale, comunque, appare opportuno precisare che, per quanto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, la determinazione delle pene da irrogare (anche quelle accessorie) necessita sempre ed in ogni caso di un adeguato supporto motivazionale, la cui intensità, logicamente, varia in ragione della concreta determinazione della pena, divenendo tanto maggiore, quanto più questa si discosta dal minimo edittale (Sez. 3 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278788; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso il 24 aprile 2024 Corte Suprenadi Cassazione