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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2359/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2359 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in SAN GIOVANNI BATTISTA N. 2 PONTECORVO (FR) , presso lo studio dell'Avv. FORLINI GIOVANNI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA PIAVE Parte_2
N.33 ROCCASECCA (FR), presso lo studio dell'Avv. MOLLE ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.02.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 14.05.1997 in ESPERIA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli: (il Per_1
17.02.1997), (il 17.08.1998), (il 2.08.2000) e (il 16.12.2016) Per_2 Per_3 Parte_3
hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato e istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
la casa coniugale resta nella disponibilità del sig. un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia Pt_1
minore di euro mensili 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno di mantenimento a carico del sig. a favore della moglie). Nulla osta, Pt_1
pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2359 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
26.02.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in ESPERIA (FR) il 14/05/1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ESPERIA (FR) dell'anno 1997, al n. 2, parte I, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2359 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in SAN GIOVANNI BATTISTA N. 2 PONTECORVO (FR) , presso lo studio dell'Avv. FORLINI GIOVANNI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA PIAVE Parte_2
N.33 ROCCASECCA (FR), presso lo studio dell'Avv. MOLLE ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.02.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 14.05.1997 in ESPERIA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli: (il Per_1
17.02.1997), (il 17.08.1998), (il 2.08.2000) e (il 16.12.2016) Per_2 Per_3 Parte_3
hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato e istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
la casa coniugale resta nella disponibilità del sig. un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia Pt_1
minore di euro mensili 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno di mantenimento a carico del sig. a favore della moglie). Nulla osta, Pt_1
pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2359 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
26.02.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in ESPERIA (FR) il 14/05/1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ESPERIA (FR) dell'anno 1997, al n. 2, parte I, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)