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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DEL NISTA Parte_1 C.F._1 FEDERICA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – opposizione a d.i.
Posta in decisione all'udienza del 23.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice opponente: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno, definitivamente giudicando, accertare e dichiarare che la proposizione del reclamo al Collegio 7.9.2021 e l'avvenuta instaurazione del giudizio di divisione Tribunale di Livorno n. 3163/2021 R.G., nonché la mancata stipula del preliminare di vendita dell'immobile di via Diaz in Livorno fissata per il giorno 2.8.2022 dinanzi al notaio , sono conseguenza di errori professionali commessi dall'avv. Persona_1 CP_1 di Fontecchio;
per l'effetto, determinare l'entità dei danni conseguentemente subìti dal
[...] sig. nella misura indicata in atto di citazione ovvero in quella che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia e, quindi, detrarre da quanto richiesto dall'avv. con i progetti di notula in atti le CP_1 somme come sopra determinate, oltre a quelle che devono essere scorporate perché da imputare al sig.
ed a quelle già alla stessa anticipate dal sig. conseguentemente, Parte_2 Pt_1 dichiarare nullo e di nessun effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 459 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13.4.2023 e notificato il giorno 17 successivo nel procedimento iscritto al n. 1116/2023 R.G., accertando e dichiarando in tesi che il sig. nulla ancora deve Parte_1 pagina 1 di 15 all'avv. per l'attività di cui è causa, in ipotesi denegatissima, quale sia la Controparte_1 minor somma dovuta dall'odierno attore alla menzionata professionista. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. per parte convenuta opposta: “In rito Dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove svolte ex adverso in sede di prima memoria ex art. 171 ter cpc (domande di declaratoria della responsabilità professionale della comparente, di accertamento dell'asserito danno, e della determinazione nel suo ammontare), sulle quali questa difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio per palese violazione del divieto di mutatio libelli;
Nel merito Rigettare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 459/2023 reso nel procedimento RG 1116/2023 in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché dichiarare l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata ex adverso in quanto inammissibile, e comunque infondata e pretestuosa non avendo parte avversa ritualmente formulato, in sede di atto introduttivo, alcuna domanda tesa ad accertare e dichiarare né la responsabilità professionale dell'opponente, né la liquidazione dell'asserito danno, né la sussistenza di un nesso causale tra l' asserito inadempimento ed il danno lamentato, non provato e comunque non imputabile alla parte convenuta opposta, che l'opponente vorrebbe porre in compensazione;
confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'ingiunto al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi moratori dalla data di sottoscrizione dei progetti di notula al saldo. In subordine sebbene parte avversa sia decaduta dall'onere di disconoscimento della sottoscrizione dei progetti di notula dalla medesima accettati, qualora l'adito Giudice ritenga necessario rideterminare il compenso per le prestazioni professionali svolte dall'opposta, si chiede che Voglia effettuarne la determinazione in base ai parametri di cui al Dm 55/2014 ratione tempore vigenti tenuto conto del valore, dell'oggetto delle controversie, della complessità e del pregio dell'attività difensiva, sia stragiudiziale che giudiziale in concreto espletata, ed altresì della durata dei giudizi. In ogni caso Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 459/23, oltre che delle spese e competenze del presente giudizio ex D.M. 147/2022..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso dell'avv. il giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto n. CP_1
459/2023 in data 13.4.2023, ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente, per Parte_1
l'attività difensiva prestata in suo favore in seno a diversi giudizi pendenti dinnanzi all'intestato
Tribunale (segnatamente Rg. Es. Imm. 38/18, Rg. 3163/2021, Rg. 2743/2021 ed Rg. 3327/2021), entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, la somma di € 22.936,36, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese di ingiunzione.
Avverso lo stesso proponeva tempestiva opposizione l'ingiunto deducendo a fondamento della medesima:
- che in virtù del differito dei diritti doganali previsto ex lege, l' aveva concesso Controparte_2 alla in qualità di spedizioniere, di provvedere al pagamento differito di 30 giorni dei Controparte_3 dazi doganali già pagati dagli importatori ma non versati dallo spedizioniere, previo rilascio di apposita cauzione assicurativa;
pagina 2 di 15 - che, al pagamento di detti dazi provvidero due compagnie assicurative, la e la DI CP_4
Rappresentanza Generale per l'Italia, con le quali la aveva stipulato a suo tempo Controparte_3 apposite polizze assicurative;
- che, in conseguenza di quanto sopra, nel 2017 al in qualità di fideiussore insieme al Sig. Pt_1
delle polizze assicurative de quibus, furono notificati due decreti ingiuntivi, segnatamente Parte_2 il d.i. n. 1020/2017 emesso in favore di per l'importo capitale di € 221.924,53 e il d.i. n. CP_4
13377/2017 emesso in favore di DI Rappresentanza Generale per l'Italia, per l'importo capitale di € 496.243,48;
- che, in conseguenza della mancata opposizione proposta avverso i predetti d.i., immediatamente esecutivi, la ebbe quindi ad avviare, per quanto qui interessa, nei confronti del la CP_4 Pt_1 procedura esecutiva Rg. Es. Imm. n. 38/2018 (nella quale è poi intervenuta anche DI quale creditore titolato) e che nelle more di tale procedura esecutiva il Sig. conferiva mandato Pt_1 difensivo all'Avv. CP_1
- che, nonostante la vicenda si sia conclusa poi con l'estinzione della procedura esecutiva a seguito della sottoscrizione di due diversi accordi transattivi (l'uno con per un ammontare di € CP_4
10.000 e l'altro con di DI per l'importo di € 45.000,00) e rispetto ai quali il nulla Pt_1 contesta, parte attrice opponente eccepiva che l'avv. fosse incorsa in una responsabilità CP_1 professionale sotto due profili:
a) l'aver causato l'instaurazione del giudizio di divisione sub n. RG. 3163/2021 in quanto invitava il a predisporre un assegno per € 17.000,00 da offrire banco iudicis senza, tuttavia, aver Pt_1 concordato con il creditore DI un importo da ritenersi per lui satisfattivo e contestualmente non provvedeva a depositare in seno alle due procedure esecutive (RG. 38/18 e 39/18) apposita istanza di conversione del pignoramento;
b) l'aver causato la mancata vendita da parte dell'opponente dell'immobile di cui è comproprietario, sito in via Diaz, per aver omesso di presentare in seno al giudizio di divisione, che era stato sospeso, apposita istanza di riassunzione con contestuale richiesta di estinzione del procedimento e cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, così facendo sì che l'acquirente in presenza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione avesse rifiutato di dar corso al promesso acquisto;
- contestava, in ogni caso, il quantum del compenso richiesto dall'avv. barone con ricorso CP_1 monitorio deducendo di non dovere alcun importo in ragione delle somme già corrisposte dall'opponente nel corso del mandato e di quelle asseritamente non dovute in quanto conseguenti agli errori professionali di cui sopra. pagina 3 di 15 Concludeva pertanto chiedendo “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, dichiarare nullo e di nessun effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 459 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13.4.2023 e notificato il giorno 17 successivo nel procedimento iscritto al n. 1116/2023 R.G. per le ragioni di cui in parte motiva.
Accertando e dichiarando che il sig. nulla ancora deve all'avv. Parte_1 Controparte_1 er i rapporti intercorsi tra le parti e di cui è causa con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
[...]
1.1 Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte CP_1 dall'odierno opponente sostenendo che il aveva mancato di fornire la prova Pt_1 dell'inadempimento, in ipotesi, alla stessa imputabile nonostante la responsabilità risarcitoria del professionista richieda la prova del nesso causale tra l'allegato inadempimento e i danni richiesti.
L'opposta rilevava, altresì, che stante la mancata formulazione da parte dell'opponente di domanda riconvenzionale volta ad accertare la sua responsabilità e a quantificare il danno asseritamente subito, rimaneva precluso al Giudicante un eventuale loro accertamento.
Sosteneva, infine, che nessun errore professionale potesse esserle imputato dato che, per quanto riguardava il giudizio di divisione immobiliare, l'apertura dello stesso non poteva che essere imputabile esclusivamente all'opponente in quanto la stessa lo aveva diligentemente avvisato circa la necessità di depositare in seno ad entrambe le procedure esecutive istanza di conversione del pignoramento e delle relative conseguenze che sarebbero derivate dall'eventuale mancata accettazione dell'offerta banco iudicis da parte di DI. Per quel che riguarda, invece, la mancata vendita dell'immobile sito in via
Diaz, asseriva che la mancata conclusione dell'affare non poteva in nessun modo esserle imputabile in quanto il mandato dalla stessa ricevuto (che asseriva essersi concluso nel marzo 2022 con la sottoscrizione dell'accordo transattivo con DI) si limitava all'assistenza giudiziale e stragiudiziale per i vari procedimenti di cui l'opponente era parte e non anche all'assistenza nell'attività propedeutica alla vendita dell'immobile, della quale, peraltro, l'opposta riferiva di non essere a conoscenza.
2. In via preliminare si deve notare che parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nelle istanze di ammissione delle prove costituende, precedentemente formulate così che la richiesta di ammissione delle prove testimoniali precedentemente richieste deve ritenersi implicitamente rinunciata (cfr. ex multis Cass. 10748/2012).
2.1 Ancora in via preliminare, è necessario soffermarsi sulla asserita inammissibilità, sollevata dalla convenuta opposta, delle domande formulate dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 1
c.p.c., in quanto domande nuove che si sostanzierebbero in una mutatio libelli.
La questione è stata oggetto di interesse della giurisprudenza la quale, a più riprese, ha statuito che “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, pagina 4 di 15 introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n.20870; Tribunale
Roma sez. II, 14/01/2019, n.838; Tribunale Potenza, 19/09/2018, n.762).
La questione è stata anche oggetto della pronuncia n. 12310 del 15 giugno 2015 delle Sezioni Unite le quali, attenuando la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli e ampliando il concetto di emendatio libelli, in un'ottica di economia processuale e sostanzialistica, hanno affermato che: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
in base a questo indirizzo interpretativo, il discrimen tra domanda nuova e domanda modificata va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto, invece, al carattere sostitutivo delle domande modificate;
nel senso che la domanda nuova si aggiunge a quella originariamente formulata, la domanda modificata, invece, si sostituisce ad essa (cfr. Tribunale Trani,
24/01/2019, n.167).
Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa la formulazione di domande nuove da parte dell'opponente in sede di memoria 171 ter n. 1 c.p.c., essendosi lo stesso limitato, piuttosto, unicamente a dettagliare l'eccezione riconvenzionale dallo stesso tempestivamente formulata in sede di atto introduttivo.
Si rammenti, infatti, che l'eccezione riconvenzionale si distingue dalla domanda riconvenzionale, in quanto con essa il convenuto (nel caso di specie l'attore opponente) fa valere una situazione soggettiva diversa da quella azionata dall'attore, ma al mero scopo di paralizzare la domanda attrice e, dunque, senza ampliare l'ambito oggettivo del giudizio, ossia al solo fine di ottenere il rigetto della domanda della controparte. E cioè, l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass. civ. 7292/2021).
pagina 5 di 15 Alla luce di ciò, avendo l'opponente solamente avanzato in questa sede un'eccezione riconvenzionale, come tale volta ad ottenere il solo rigetto della pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria e non avendo, invece per contro, formulato alcuna domanda riconvenzionale, volta ad esempio a richiedere ed ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito, ne consegue che le conclusioni formulate in sede di memoria 171 ter n. 1 c.p.c. non introducono in giudizio alcuna domanda nuova e, pertanto sono da ritenere ammissibili.
3. Ciò premesso, è appena il caso di perimetrare l'oggetto della presente opposizione a d.i. In questa sede si procederà ad esaminare la fondatezza delle eccezioni avanzate dall'odierno attore opponente e, conseguentemente, si provvederà esclusivamente ad accertare se, in concreto, la proposizione del giudizio di reclamo, l'apertura del giudizio di divisione dell'immobile di via Diaz e la mancata conclusione del contratto definitivo di vendita di tale immobile siano imputabili ad errori professionali dell'avv. e se da tali errori siano derivati dei danni all'odierno opponente e CP_1 conseguentemente se alcune delle somme richieste con la domanda monitoria dall'avv. CP_1 siano non dovute perché dipendenti da suoi errori professionali, perché già versate o perché da compensare con i danni patiti dall'odierno opponente in conseguenza degli errori professionali della opposta.
3.1 Prima di passare ad esaminare tali questioni, appare opportuno ricordare i principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato.
L'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex. art. 2236 c.c., al dolo e alla colpa grave.
Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere, come si è detto, problemi tecnici ordinari, in tali casi deve usare, comunque, la diligenza professionale qualificata ex art. 1176 co. 2 nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
altresì, pagina 6 di 15 risponde dei danni verso il cliente allorché, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in detta ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Più specificamente può dirsi che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata
e, in definitiva, la certezza che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 16846 del 11/08/2005).
Sotto il profilo della prova del nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera negligenza di per sé non implica anche responsabilità civile dell'avvocato. La responsabilità sorge solo qualora sia allegato e provato in modo specifico il nesso di causalità fra la negligenza stessa e l'esito della controversia, secondo il criterio probabilistico, tipico dell'accertamento del nesso causale nel giudizio civile.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, in sostanza, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone» (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22376 del 10/12/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).
Quanto al criterio da utilizzare per verificare la sussistenza del nesso causale la Corte di Cassazione ha precisato che la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità; è sufficiente invece che, secondo una valutazione controfattuale, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non” pagina 7 di 15 (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/11/2015 n° 23209; Cass. civ., sez. III, sentenza
13-02-2014, n. 3355; Cass. civ., sez. III, sentenza 05-02-2013, n. 2638; Cass. civ., sez. II, sentenza 10-
07-2006, n. 15633; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 6537 del 23/03/2006).
4. Sulla scorta dei principi sopra enunciati al punto 3 è ora possibile esaminare la fattispecie concreta.
4.1 Sostiene in primo luogo l'opponente che l'errore professionale dell'Avv. la quale, CP_1 all'udienza del 17.06.21, tenuta nel procedimento n. R.G. Es. 38/18, avrebbe formalizzato un'offerta banco iudicis senza aver concordato con il creditore DI l'importo dovuto a saldo, anziché depositare immediatamente istanza di conversione nelle due procedure esecutive sub n. R.G. 38/18 e
39/18 (quest'ultima avviata nei confronti del sig. , quale altro fideiussore delle polizze Parte_2 assicurative di cui sopra), sarebbe stato la unica causa della successiva instaurazione del giudizio di reclamo iscritto al RG 2743/2021 (cui è stato riunito il n. R.G. 2745/2021) e dalla instaurazione del giudizio di divisione dell'immobile di via Diaz, in comproprietà fra il e il di lui fratello, con Pt_1 la conseguenza che nulla sarebbe dovuto per le voci del preavviso di parcella di cui al punto 2 -giudizio di divisione - e di cui al punto 3 -reclamo al collegio-.
Tuttavia, dall'esame del compendio documentale in atti (cfr. in particolare doc. 30 e 31 di parte convenuta) risulta di tutta evidenza come l'idea di depositare tale offerta, in luogo dell'istanza di conversione del pignoramento sia stata perseguita dal sebbene l'odierna opposta lo avesse Pt_1 diligentemente informato circa le conseguenze che sarebbero derivate da un'eventuale mancata accettazione di tale offerta da parte della compagnia DI.
Risulta, infatti, per tabulas che a seguito del rifiuto opposto dal creditore procedente DI di accettare la controproposta formulata dal del 19.04.21 e la contestuale revoca della proposta Pt_1 transattiva formulata dalla stessa compagnia il 07.04.21 (ovvero sia la corresponsione immediata di €
17.000,00 con l'avvertimento che tale proposta non era ulteriormente contrattabile, cfr. doc. 17 di parte opposta), l'Avv. inviava ai propri assistiti una comunicazione con la quale rammentava CP_1 come entrambe le procedure fossero “chiamate all'udienza del 17.06.21” per la vendita dei compendi pignorati e li informava, altresì, circa il fatto di aver già provveduto a depositare, conformemente agli accordi presi con gli stessi, i ricorsi in opposizione all'esecuzione in cui si dava atto dell'accordo transattivo raggiunto con DI ma dal medesimo revocato, si formulava richiesta di riduzione del compendio pignorato e altresì istanza cautelare di sospensione delle procedure esecutive sub n. R.G. 38
e 39/2018.
Nella missiva de qua si può poi apprezzare un passaggio (che per esigenze di chiarezza espositiva si ritiene di riportare di seguito integralmente), in cui l'avv. riferisce “a mio parere appare CP_1 necessario depositare, prima dell'udienza, istanza di conversione del pignoramento con contestuale pagina 8 di 15 versamento sul c/c intestato alla procedura dell'importo di € 10.000,00 (pari ad 1/6 del credito che
DI ha dichiarato come non incassato) su ciascuna procedura (RG 38/18 e RG 39/18 Pt_1
). Il deposito dell'istanza su una delle due non vale infatti ad escludere che la procedura Parte_2 nella quale non è stata depositata istanza di conversione prosegua con ordinanza di vendita dei beni immobili. In ulteriore ipotesi si potrebbe formulare in udienza una offerta banco judicis di pagamento dell'importo di € 17.000,00 quale esecuzione dell'accordo transattivo: se controparte accetta il pagamento le procedure si bloccherebbero perché, ma se non accettasse le espropriazioni forzate proseguirebbero, e non potrà esser più depositata istanza di conversione, il cui termine ultimo è
l'udienza per le vendite.” (cfr. doc. 30 di parte opposta).
Dapprima il Sig. con e-mail del 11.06.2021, chiedeva al proprio difensore di avere Pt_1 indicazioni su come effettuare il pagamento ai fini del deposito delle istanze di conversione, salvo poi successivamente, con e-mail del 14.6.2021, cambiare idea e optare per il deposito, all'udienza calendarizzata del 17.6.2021, di un assegno di € 17.000,00 quale offerta banco iudicis.
Tale volontà dell'opponente è stata poi ulteriormente confermata e ribadita in data 16.6.2021 quando quest'ultimo comunicò espressamente tramite e-mail all'avv. che avrebbe partecipato CP_1 personalmente all'udienza del 17.6.21 dinnanzi al G.E., sì da produrre un assegno circolare di €
17.000,00 intestato ad DI in esecuzione dell'accordo transattivo poi revocato e che, in caso di rifiuto, avrebbe prodotto un ulteriore assegno circolare di € 29.000,00, sempre intestato alla medesima compagnia assicurativa, ad integrazione delle somme offerte, a copertura del capitale vantato da
DI, tenuto conto delle somme medio tempore già incassate dalla procedura a titolo di canoni di locazione per circa € 12.000,00 (cfr. doc. 32 di parte opposta in cui si legge “Buongiorno Avvocato, vorrei riassumere per chiarezza:
1. In prima battuta produciamo un assegno circolare di € 17.000, intestato ad DI, richiedendo di estinguere totalmente il debito, come da trattativa intercorsa fra le parti.
2. Se controparte non accettasse, abbiamo comunque la speranza che il Giudice possa imporlo? 3. Se comunque né la controparte né il Giudice recedono dalla richiesta di importo totale, intendiamo acconsentire alla loro pretesa, producendo un ulteriore assegno circolare di € 29.000, sempre intestato ad DI (in modo da raggiungere la cifra totale di € 46.000, in quanto €
12.000 sono già state depositata da , presso il Tribunale) 4. Si intende che deve rimanere Parte_2 salvo il nostro diritto di opporci a tale provvedimento, sperando che un Giudice, successivamente, condanni controparte a restituirci le somme già incassate (siamo in grado di produrre le prove).
5. Per cortesia, mi dà l'esatta intestazione dei due assegni circolari? 6. Mi dà, cortesemente, anche la cifra esatta del secondo assegno circolare?”).
pagina 9 di 15 L'avv. dava riscontro alla predetta email fornendo tutti i chiarimenti del caso CP_1
(segnatamente che il Giudice non poteva imporre al creditore procedente l'accettazione dell'offerta banco iudics, specificava quali dovevano essere gli importi degli assegni circolari da porre a copertura del capitale sia nella procedura esecutiva sub n. RG 38/19 (€ 57.890,41) che in quella sub n. 39/2018 (€
47.800,64 (= € 57890,41 - 10.089,77 per canoni versati nella procedura), che il versamento degli assegni circolari non avrebbe comunque determinato l'estinzione delle procedure esecutive dovendo il
Giudice effettuare i conteggi per il pagamento delle spese delle procedure e invitava al contempo i propri clienti a valutare l'opportunità di integrare l'offerta banco iudicis di € 17.000,00 con ulteriori €
16.000,00 a copertura delle spese vive già sostenute da DI per la tassazione del decreto ingiuntivo, così da incentivare DI ad accedere ad un accordo definito e in ogni caso a riattivare le trattative (cfr. doc. 33 di parte opposta).
Tuttavia, all'udienza del 17.6.2021, compariva personalmente il il quale si limitava ad offrire Pt_1 banco iudicis il solo importo di € 17.000,00 con assegno circolare, con la conseguenza (prevedibile) che la DI dichiarò di rifiutare l'offerta ed il Giudice, ritenuta la necessita di decidere preliminarmente in ordine al ricorso in opposizione ed all'istanza di riduzione del pignoramento, riservava la decisione senza disporre la vendita.
Successivamente con ordinanza del 24.8.2021, il G.E nella procedura RG 38/2018 disponeva la divisione del compendio pignorato, fissando l'udienza del 2.12.21, e sospendendo la procedura esecutiva fino all'esito del giudizio (cfr. doc. 38 di parte opposta).
Tanto basta ad escludere, senza dubbio alcuno, un qualsivoglia errore professionale da parte dell'avv. che ha per contro operato con la diligenza qualificata richiestagli dall'esercizio della CP_1 professione;
e infatti, l'odierna opposta si è limitata ad elencare al cliente le varie alternative perseguibili rendendolo edotto dei rischi e benefici che sarebbero derivati da ogni azione eventualmente intrapresa, rimettendo la relativa scelta alla volontà del cliente.
Non coglie nel segno, in questo senso, la doglianza dell'opponente relativa all'errore commesso dalla professionista la quale, in considerazione del fatto che il fosse un “comune cittadino”, non Pt_1 avrebbe neanche dovuto prospettargli l'alternativa dell'offerta banco iudicis, in quanto è dovere e obbligo dell'avvocato prospettare al cliente il ventaglio di azioni e soluzioni possibili unitamente alla relativa prospettazione del grado di successo delle singole alternative rispetto al risultato perseguito dal cliente stesso.
Peraltro ad abundantiam va rilevato che la scelta consapevole del di non chiedere la Pt_1 conversione del pignoramento, che avrebbe comportato esborsi maggiori, ha fatto sì che lo stesso abbia potuto raggiungere un accordo con DI per la minor somma di € 45.000.00. pagina 10 di 15 Pertanto, nessuna negligenza può essere rilevata nell'operato della professionista che, a dire il vero, non ha “invitato” (come invece sostenuto dalla difesa del sig. l'opponente a fare l'offerta de Pt_1 qua, bensì ha solamente prospettato tale soluzione come possibile suggerendo, tuttavia, al di Pt_1 integrare l'assegno da € 17.000,00 con l'ulteriore importo di € 16.000,00 “così da riattivare le trattative con la parte” (cfr. doc. 33 di parte opposta) e segnalando comunque che la “strada maestra” avrebbe dovuto essere quella della conversione del pignoramento che avrebbe comportato maggiori esborsi ma anche minori incertezze.
Peraltro, ad abundantiam, va rilevato che la mancata accettazione da parte del creditore procedente di tale offerta appare piuttosto imputabile unicamente al che, nonostante nell'email indirizzata Pt_1 all'avv. del 16.6.2021 avesse espressamente dichiarato di produrre in giudizio un ulteriore CP_1 assegno di € 29.000,00 in caso di mancata accettazione della più volte citata offerta, è comparso in udienza depositando unicamente l'assegno di importo più basso.
Ne consegue pertanto che da quanto dovuto all'avv. non può essere detratta né la voce del CP_1 preavviso di parcella di cui al punto 2 -giudizio di divisione – né quella di cui al punto 3 -reclamo al collegio-, né può essere imputata alla stessa la spesa di € 294,00 fatta per la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione R.G. n. 3163/2021.
4.2 Per quanto concerne, invece, la seconda negligenza denunciata dall'opponente (id est, la mancata vendita dell'immobile di via Diaz a causa del ritardo nella cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione), si osserva quanto segue.
Dal ricco compendio documentale versato in atti si ricava che già a partire dal mese di maggio 2022
(più precisamente dal 19.5.2022) il inviava numerosi messaggi whatsapp nei quali cercava, Pt_1 invano, di ottenere chiarimenti da parte dell'odierna opposta circa l'iter da seguire per addivenire alla cancellazione di tutte le relative trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile di via Diaz, ricevendo un riscontro da parte del legale solamente in data 29.6.2022, che si limitava a rispondere con un laconico “deve sentire il notaio per la cancellazione” (cfr. docc. 21 e 22).
La difesa spesa dell'avv. per cui “il mandato di assistenza difensiva (n.d.r. nei vari CP_1 procedimenti connessi alla procedura esecutiva sub n. R.G. 38/18) si è concluso con la sottoscrizione degli accordi transattivi (con in data 24.05.2021, con il 28.03.2022) che CP_4 Controparte_5 tra l'altro espressamente prevedevano l'abbandono delle cause (ex art. 309 c.p.c.), ed altresì la comparente mai ha ricevuto l'incarico di porre in essere le attività ulteriori” e prodromiche alla vendita dell'immobile (id est, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione), non coglie nel segno in quanto, ciò di cui in questa sede si discute non è tanto a chi spettasse materialmente la cancellazione della trascrizione per cui è causa - in quanto tale pagina 11 di 15 prodromica alla vendita dell'immobile di via Diaz - quanto piuttosto l'inerzia mostrata dall'avvocato nel formulare istanza di riassunzione del giudizio di divisione sub n. R.G. 3163/2021 (sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con ordinanza del 15.12.2021 in attesa della definizione della procedura esecutiva sub n. R.G. 38/18 a seguito di istanza di conversione del pignoramento ivi formulata, cfr. doc. 23 di parte opponente) con contestuale richiesta di estinzione del giudizio, a seguito della estinzione del procedimento esecutivo, e conseguente richiesta di emissione di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva dello stesso, attività che, al contrario, era ricompresa nel mandato conferito all'avvocato (cfr. doc. 42, all. alla 1° memoria 171 ter c.p.c. di parte CP_1 opponente).
Depone, altresì, a favore di questa lettura la condotta processuale tenuta dalla stessa opposta la quale, come giustamente rilevato da parte opponente, nel costituirsi in data 2.12.2021 in nome e per conto del nel giudizio di divisione de quo, insisteva nella riassunzione della procedura esecutiva sub n. Pt_1
R.G. 38/18 nonché nell'istanza di conversione del pignoramento formulata in data 24.11.2021 e chiedeva già in quel momento che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento di divisione.
Peraltro, sebbene sia vero che nell'accordo transattivo concluso con DI sia previsto specificamente l'abbandono ex art. 309 c.p.c. di tutti i procedimenti che vedevano coinvolti il e la compagnia assicurativa de qua, fra cui anche il giudizio di divisione per cui è causa, è Pt_1 anche vero che alla luce dell' obbligo gravante sull'avvocato di non adottare mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente e di far cadere le proprie scelte professionali sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (cfr. Cass. ord. N. 4790/2014), il legale opposto avrebbe dovuto attivarsi, dopo essere venuta a conoscenza della volontà del suo cliente di vendere l'immobile, per consentire di addivenire in tempi brevi all'estinzione del giudizio di divisione con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva dello stesso.
Ad abundantiam, anche laddove volessimo ritenere che il mandato difensivo del legale opposto si fosse concluso, nel momento in cui il si rivolse il 19.5.2022 per sapere se la domanda di divisione Pt_1 potesse essere cancellata dal visurista oppure dal Notaio (cfr. doc. 21), l'avv. avrebbe CP_1 dovuto, in considerazione del dovere di diligenza che governa il suo operato di professionista, avvertire e rendere edotto il che per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda Pt_1 introduttiva dello stesso sarebbe stato necessario prima estinguere il giudizio di divisione e ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva di tale giudizio;
solamente dopo aver ottenuto tale provvedimento da parte del Giudice, allora, sarebbe stato possibile per il Notaio formalizzare la relativa cancellazione.
pagina 12 di 15 Mancando la prova di tale condotta diligente – il cui onere della prova gravava sull'avvocato – non si può ritenere che rispetto a tale segmento di attività l'opposta abbia operato con quella diligenza qualificata richiestagli in ottemperanza del suo mandato professionale.
4.2.1 Ciò detto, aldilà del fatto che relativamente al segmento di attività di cui sopra sia ravvisabile una responsabilità professionale, in ogni caso l'opponente non ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza del dedotto inadempimento del legale opposto.
Difatti, il si limita a chiedere che dal compenso richiesto dall'avv. vengano Pt_1 CP_1 detratti € 2.920,00 per le rate condominiali ordinarie agosto 2022 – maggio 2023, € 301,55 per sistemazione timpano facciata, € 1.368,06 per II rata IMU, per un totale di € 4.883,61 oltre alle rate condominiali, IMU e IRPEF future.
Nonostante la prova fornita dall'opponente del relativo esborso di tali somme (cfr. docc. 28, 29, 30 e 31 di parte opponente), tuttavia tutte queste poste non possono essere considerate un danno risarcibile eziologicamente derivante dall'inadempimento dell'avv. essendo piuttosto configurabili CP_1 quali voci di costo connesse al godimento del bene immobile de quo da parte dell'opponente, come tali non risarcibili, non essendo stato provato che detto immobile non sia utilizzato dall'opponente e dai comproprietari e che dunque la mancata vendita abbia procurato danni.
4.3 Infine, per quanto concerne le contestazioni da parte dell'opponente relative al quantum dei compensi richiesti dall'avv. giova precisare quanto segue. CP_1
Pacifico è che il ha sottoscritto i preavvisi di parcella del 24.03.2022 riportanti l'importo Pt_1 azionato in via monitoria.
Altresì incontestato, peraltro espressamente, da parte dell'opponente è la conformità di detti progetti di notula con i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (cfr. pag. 6 della memoria 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opponente in cui si legge “questa difesa non ha mai formalmente contestato che i progetti di notula sottoscritti fossero conformi a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, essendosi limitata a qualche mero rilievo”).
L'opponente si limita piuttosto a rilevare che, siccome il preavviso di parcella del 24.3.2022 mai riporta la dicitura “a saldo” facendo piuttosto genericamente riferimento all'attività svolta, le somme via via corrisposte nella pendenza del mandato difensivo in favore dell'avv. debbano essere CP_1 detratte con l'importo richiesto a titolo di compensi dal legale convenuto opposto.
Sotto tale profilo tale difesa è parzialmente fondata.
Parte opponente, in effetti, ha depositato in giudizio le fatture e gli estratti conto attestanti l'effettivo esborso in favore dell'opposta di un importo pari ad € 3.946,99 (risultante dalla sommatoria delle seguenti voci: - € 1.000,00 di cui alla parcella n. 143/2018 (doc. 33 di parte opponente); - € 1.000,00 di pagina 13 di 15 cui alla parcella n. 154/2018 (doc. 34 di parte opponente); - € 1.000,00 versati in contanti a settembre
2021 (doc. 35 di parte opponente); - € 1.727,12 portati in due bonifici in data 26.10.2021 (doc. 35 di parte opponente); - € 219,87 bonificati in data 9.6.2022 (doc. 35 di parte opponente).
Sul punto parte opposta ha rilevato che tale preavviso di parcella, stante la sua formulazione solamente al termine dell'attività difensiva già esaurita, tenesse in considerazione gli acconti versati dal Pt_1 in suo favore;
tale circostanza, in difetto di esplicita prova, è destinata a rimanere confinata al rango di mera allegazione.
Difatti, da una lettura attenta del preavviso de quo mai si rinviene alcun riferimento alle somme via via corrisposte fino a quel momento.
Parte opposta, relativamente alle fatture cartacee n. 143/2018 e n. 154/2018 osserva che gli importi ivi indicati erano riferiti all'opposizione all'esecuzione sub n. R.G. 38-1/18, mentre nel preavviso di parcella gli importi richiesti sono solamente quelli relativi all'ulteriore e successiva opposizione all'esecuzione sub n. R.G. 38-3/18 avviata in data 14.6.2021. la mancata indicazione degli estremi corretti del relativo procedimento (indicato genericamente come R.G. 38/18) non consente di apprezzare la correttezza di tale assunto e dunque ritenere che quanto concordato tra le parti, a seguito della sottoscrizione per accettazione da parte del del preavviso di parcella del 24.3.2022 Pt_1 riguardasse unicamente le somme ancora dovute da quest'ultimo senza tener conto degli acconti versati.
Ne consegue, dunque, che l'importo di € 3.946,99 dovrà essere detratto dal credito originariamente azionato in via monitoria ed ammontante ad € 22.936,36.
Non vi è prova infatti del versamento alla opposta delle ulteriori somme che l'opponente asserisce di averle versato.
4.4 Da quanto dovuto alla opposta non potranno poi essere detratte le somme corrisposte dal sig. ad a titolo di spese legali per il citato giudizio di divisione. La circostanza che Pt_1 Parte_3 alla pag. 3 della transazione prodotta come doc. 6 da parte opponente si legga che la somma di €
45.000,00 concordata a definizione comprende le “spese vive già sostenute ed anticipate da CP_5 in forza del titolo giudiziario azionato ed alle spese afferenti le procedure esecutive Rg. Es. n.
[...]
38/18 e Rg. N. 39/2018 e dei procedimenti incardinati tra le parti, elencati di cui ai punti 8), 9) e 10) delle premesse che precedono”, non giustifica che la eventuale corresponsione di una somma superiore
(peraltro non provata), debba imputarsi all'avvocato CP_1
4.5 L'importo dovuto per la transazione con DI come indicato nel preavviso di parcella sottoscritto dal non può essere ridotto alla metà per essere stata la transazione sottoscritta Pt_1
pagina 14 di 15 anche da in quanto detto preavviso è intestato solo al e dunque Parte_2 Pt_1 deve ritenersi che la volontà delle parti fosse quella di pattuire il compenso dovuto dallo stesso.
4.6 Pertanto, accertato che il credito vantato dal legale opposto ammonta, in virtù di ciò ad € 18.989,37, parte opponente va condannata al pagamento di tale somma, previa revoca del d.i. opposto.
5. Atteso il solo parziale accoglimento dell'opposizione de qua nonché il riconoscimento di un errore professionale da parte della opposta sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale per compensare integralmente fra le parti le spese di lite sia della fase monitoria che della presente fase a cognizione piena del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 459/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13.4.2023 (R.G.
1116/2023); accertato che il credito vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente, per le causali di cui al ricorso monitorio ammonta ad € 18.989,37, condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 18.989,37 oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo;
Controparte_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DEL NISTA Parte_1 C.F._1 FEDERICA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – opposizione a d.i.
Posta in decisione all'udienza del 23.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice opponente: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno, definitivamente giudicando, accertare e dichiarare che la proposizione del reclamo al Collegio 7.9.2021 e l'avvenuta instaurazione del giudizio di divisione Tribunale di Livorno n. 3163/2021 R.G., nonché la mancata stipula del preliminare di vendita dell'immobile di via Diaz in Livorno fissata per il giorno 2.8.2022 dinanzi al notaio , sono conseguenza di errori professionali commessi dall'avv. Persona_1 CP_1 di Fontecchio;
per l'effetto, determinare l'entità dei danni conseguentemente subìti dal
[...] sig. nella misura indicata in atto di citazione ovvero in quella che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia e, quindi, detrarre da quanto richiesto dall'avv. con i progetti di notula in atti le CP_1 somme come sopra determinate, oltre a quelle che devono essere scorporate perché da imputare al sig.
ed a quelle già alla stessa anticipate dal sig. conseguentemente, Parte_2 Pt_1 dichiarare nullo e di nessun effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 459 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13.4.2023 e notificato il giorno 17 successivo nel procedimento iscritto al n. 1116/2023 R.G., accertando e dichiarando in tesi che il sig. nulla ancora deve Parte_1 pagina 1 di 15 all'avv. per l'attività di cui è causa, in ipotesi denegatissima, quale sia la Controparte_1 minor somma dovuta dall'odierno attore alla menzionata professionista. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. per parte convenuta opposta: “In rito Dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove svolte ex adverso in sede di prima memoria ex art. 171 ter cpc (domande di declaratoria della responsabilità professionale della comparente, di accertamento dell'asserito danno, e della determinazione nel suo ammontare), sulle quali questa difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio per palese violazione del divieto di mutatio libelli;
Nel merito Rigettare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 459/2023 reso nel procedimento RG 1116/2023 in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché dichiarare l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata ex adverso in quanto inammissibile, e comunque infondata e pretestuosa non avendo parte avversa ritualmente formulato, in sede di atto introduttivo, alcuna domanda tesa ad accertare e dichiarare né la responsabilità professionale dell'opponente, né la liquidazione dell'asserito danno, né la sussistenza di un nesso causale tra l' asserito inadempimento ed il danno lamentato, non provato e comunque non imputabile alla parte convenuta opposta, che l'opponente vorrebbe porre in compensazione;
confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'ingiunto al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi moratori dalla data di sottoscrizione dei progetti di notula al saldo. In subordine sebbene parte avversa sia decaduta dall'onere di disconoscimento della sottoscrizione dei progetti di notula dalla medesima accettati, qualora l'adito Giudice ritenga necessario rideterminare il compenso per le prestazioni professionali svolte dall'opposta, si chiede che Voglia effettuarne la determinazione in base ai parametri di cui al Dm 55/2014 ratione tempore vigenti tenuto conto del valore, dell'oggetto delle controversie, della complessità e del pregio dell'attività difensiva, sia stragiudiziale che giudiziale in concreto espletata, ed altresì della durata dei giudizi. In ogni caso Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 459/23, oltre che delle spese e competenze del presente giudizio ex D.M. 147/2022..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso dell'avv. il giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto n. CP_1
459/2023 in data 13.4.2023, ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente, per Parte_1
l'attività difensiva prestata in suo favore in seno a diversi giudizi pendenti dinnanzi all'intestato
Tribunale (segnatamente Rg. Es. Imm. 38/18, Rg. 3163/2021, Rg. 2743/2021 ed Rg. 3327/2021), entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, la somma di € 22.936,36, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese di ingiunzione.
Avverso lo stesso proponeva tempestiva opposizione l'ingiunto deducendo a fondamento della medesima:
- che in virtù del differito dei diritti doganali previsto ex lege, l' aveva concesso Controparte_2 alla in qualità di spedizioniere, di provvedere al pagamento differito di 30 giorni dei Controparte_3 dazi doganali già pagati dagli importatori ma non versati dallo spedizioniere, previo rilascio di apposita cauzione assicurativa;
pagina 2 di 15 - che, al pagamento di detti dazi provvidero due compagnie assicurative, la e la DI CP_4
Rappresentanza Generale per l'Italia, con le quali la aveva stipulato a suo tempo Controparte_3 apposite polizze assicurative;
- che, in conseguenza di quanto sopra, nel 2017 al in qualità di fideiussore insieme al Sig. Pt_1
delle polizze assicurative de quibus, furono notificati due decreti ingiuntivi, segnatamente Parte_2 il d.i. n. 1020/2017 emesso in favore di per l'importo capitale di € 221.924,53 e il d.i. n. CP_4
13377/2017 emesso in favore di DI Rappresentanza Generale per l'Italia, per l'importo capitale di € 496.243,48;
- che, in conseguenza della mancata opposizione proposta avverso i predetti d.i., immediatamente esecutivi, la ebbe quindi ad avviare, per quanto qui interessa, nei confronti del la CP_4 Pt_1 procedura esecutiva Rg. Es. Imm. n. 38/2018 (nella quale è poi intervenuta anche DI quale creditore titolato) e che nelle more di tale procedura esecutiva il Sig. conferiva mandato Pt_1 difensivo all'Avv. CP_1
- che, nonostante la vicenda si sia conclusa poi con l'estinzione della procedura esecutiva a seguito della sottoscrizione di due diversi accordi transattivi (l'uno con per un ammontare di € CP_4
10.000 e l'altro con di DI per l'importo di € 45.000,00) e rispetto ai quali il nulla Pt_1 contesta, parte attrice opponente eccepiva che l'avv. fosse incorsa in una responsabilità CP_1 professionale sotto due profili:
a) l'aver causato l'instaurazione del giudizio di divisione sub n. RG. 3163/2021 in quanto invitava il a predisporre un assegno per € 17.000,00 da offrire banco iudicis senza, tuttavia, aver Pt_1 concordato con il creditore DI un importo da ritenersi per lui satisfattivo e contestualmente non provvedeva a depositare in seno alle due procedure esecutive (RG. 38/18 e 39/18) apposita istanza di conversione del pignoramento;
b) l'aver causato la mancata vendita da parte dell'opponente dell'immobile di cui è comproprietario, sito in via Diaz, per aver omesso di presentare in seno al giudizio di divisione, che era stato sospeso, apposita istanza di riassunzione con contestuale richiesta di estinzione del procedimento e cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, così facendo sì che l'acquirente in presenza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione avesse rifiutato di dar corso al promesso acquisto;
- contestava, in ogni caso, il quantum del compenso richiesto dall'avv. barone con ricorso CP_1 monitorio deducendo di non dovere alcun importo in ragione delle somme già corrisposte dall'opponente nel corso del mandato e di quelle asseritamente non dovute in quanto conseguenti agli errori professionali di cui sopra. pagina 3 di 15 Concludeva pertanto chiedendo “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, dichiarare nullo e di nessun effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. 459 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13.4.2023 e notificato il giorno 17 successivo nel procedimento iscritto al n. 1116/2023 R.G. per le ragioni di cui in parte motiva.
Accertando e dichiarando che il sig. nulla ancora deve all'avv. Parte_1 Controparte_1 er i rapporti intercorsi tra le parti e di cui è causa con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
[...]
1.1 Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte CP_1 dall'odierno opponente sostenendo che il aveva mancato di fornire la prova Pt_1 dell'inadempimento, in ipotesi, alla stessa imputabile nonostante la responsabilità risarcitoria del professionista richieda la prova del nesso causale tra l'allegato inadempimento e i danni richiesti.
L'opposta rilevava, altresì, che stante la mancata formulazione da parte dell'opponente di domanda riconvenzionale volta ad accertare la sua responsabilità e a quantificare il danno asseritamente subito, rimaneva precluso al Giudicante un eventuale loro accertamento.
Sosteneva, infine, che nessun errore professionale potesse esserle imputato dato che, per quanto riguardava il giudizio di divisione immobiliare, l'apertura dello stesso non poteva che essere imputabile esclusivamente all'opponente in quanto la stessa lo aveva diligentemente avvisato circa la necessità di depositare in seno ad entrambe le procedure esecutive istanza di conversione del pignoramento e delle relative conseguenze che sarebbero derivate dall'eventuale mancata accettazione dell'offerta banco iudicis da parte di DI. Per quel che riguarda, invece, la mancata vendita dell'immobile sito in via
Diaz, asseriva che la mancata conclusione dell'affare non poteva in nessun modo esserle imputabile in quanto il mandato dalla stessa ricevuto (che asseriva essersi concluso nel marzo 2022 con la sottoscrizione dell'accordo transattivo con DI) si limitava all'assistenza giudiziale e stragiudiziale per i vari procedimenti di cui l'opponente era parte e non anche all'assistenza nell'attività propedeutica alla vendita dell'immobile, della quale, peraltro, l'opposta riferiva di non essere a conoscenza.
2. In via preliminare si deve notare che parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nelle istanze di ammissione delle prove costituende, precedentemente formulate così che la richiesta di ammissione delle prove testimoniali precedentemente richieste deve ritenersi implicitamente rinunciata (cfr. ex multis Cass. 10748/2012).
2.1 Ancora in via preliminare, è necessario soffermarsi sulla asserita inammissibilità, sollevata dalla convenuta opposta, delle domande formulate dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 1
c.p.c., in quanto domande nuove che si sostanzierebbero in una mutatio libelli.
La questione è stata oggetto di interesse della giurisprudenza la quale, a più riprese, ha statuito che “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, pagina 4 di 15 introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n.20870; Tribunale
Roma sez. II, 14/01/2019, n.838; Tribunale Potenza, 19/09/2018, n.762).
La questione è stata anche oggetto della pronuncia n. 12310 del 15 giugno 2015 delle Sezioni Unite le quali, attenuando la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli e ampliando il concetto di emendatio libelli, in un'ottica di economia processuale e sostanzialistica, hanno affermato che: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
in base a questo indirizzo interpretativo, il discrimen tra domanda nuova e domanda modificata va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto, invece, al carattere sostitutivo delle domande modificate;
nel senso che la domanda nuova si aggiunge a quella originariamente formulata, la domanda modificata, invece, si sostituisce ad essa (cfr. Tribunale Trani,
24/01/2019, n.167).
Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa la formulazione di domande nuove da parte dell'opponente in sede di memoria 171 ter n. 1 c.p.c., essendosi lo stesso limitato, piuttosto, unicamente a dettagliare l'eccezione riconvenzionale dallo stesso tempestivamente formulata in sede di atto introduttivo.
Si rammenti, infatti, che l'eccezione riconvenzionale si distingue dalla domanda riconvenzionale, in quanto con essa il convenuto (nel caso di specie l'attore opponente) fa valere una situazione soggettiva diversa da quella azionata dall'attore, ma al mero scopo di paralizzare la domanda attrice e, dunque, senza ampliare l'ambito oggettivo del giudizio, ossia al solo fine di ottenere il rigetto della domanda della controparte. E cioè, l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass. civ. 7292/2021).
pagina 5 di 15 Alla luce di ciò, avendo l'opponente solamente avanzato in questa sede un'eccezione riconvenzionale, come tale volta ad ottenere il solo rigetto della pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria e non avendo, invece per contro, formulato alcuna domanda riconvenzionale, volta ad esempio a richiedere ed ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito, ne consegue che le conclusioni formulate in sede di memoria 171 ter n. 1 c.p.c. non introducono in giudizio alcuna domanda nuova e, pertanto sono da ritenere ammissibili.
3. Ciò premesso, è appena il caso di perimetrare l'oggetto della presente opposizione a d.i. In questa sede si procederà ad esaminare la fondatezza delle eccezioni avanzate dall'odierno attore opponente e, conseguentemente, si provvederà esclusivamente ad accertare se, in concreto, la proposizione del giudizio di reclamo, l'apertura del giudizio di divisione dell'immobile di via Diaz e la mancata conclusione del contratto definitivo di vendita di tale immobile siano imputabili ad errori professionali dell'avv. e se da tali errori siano derivati dei danni all'odierno opponente e CP_1 conseguentemente se alcune delle somme richieste con la domanda monitoria dall'avv. CP_1 siano non dovute perché dipendenti da suoi errori professionali, perché già versate o perché da compensare con i danni patiti dall'odierno opponente in conseguenza degli errori professionali della opposta.
3.1 Prima di passare ad esaminare tali questioni, appare opportuno ricordare i principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato.
L'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex. art. 2236 c.c., al dolo e alla colpa grave.
Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere, come si è detto, problemi tecnici ordinari, in tali casi deve usare, comunque, la diligenza professionale qualificata ex art. 1176 co. 2 nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
altresì, pagina 6 di 15 risponde dei danni verso il cliente allorché, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in detta ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Più specificamente può dirsi che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata
e, in definitiva, la certezza che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 16846 del 11/08/2005).
Sotto il profilo della prova del nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera negligenza di per sé non implica anche responsabilità civile dell'avvocato. La responsabilità sorge solo qualora sia allegato e provato in modo specifico il nesso di causalità fra la negligenza stessa e l'esito della controversia, secondo il criterio probabilistico, tipico dell'accertamento del nesso causale nel giudizio civile.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, in sostanza, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone» (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22376 del 10/12/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).
Quanto al criterio da utilizzare per verificare la sussistenza del nesso causale la Corte di Cassazione ha precisato che la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità; è sufficiente invece che, secondo una valutazione controfattuale, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non” pagina 7 di 15 (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/11/2015 n° 23209; Cass. civ., sez. III, sentenza
13-02-2014, n. 3355; Cass. civ., sez. III, sentenza 05-02-2013, n. 2638; Cass. civ., sez. II, sentenza 10-
07-2006, n. 15633; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 6537 del 23/03/2006).
4. Sulla scorta dei principi sopra enunciati al punto 3 è ora possibile esaminare la fattispecie concreta.
4.1 Sostiene in primo luogo l'opponente che l'errore professionale dell'Avv. la quale, CP_1 all'udienza del 17.06.21, tenuta nel procedimento n. R.G. Es. 38/18, avrebbe formalizzato un'offerta banco iudicis senza aver concordato con il creditore DI l'importo dovuto a saldo, anziché depositare immediatamente istanza di conversione nelle due procedure esecutive sub n. R.G. 38/18 e
39/18 (quest'ultima avviata nei confronti del sig. , quale altro fideiussore delle polizze Parte_2 assicurative di cui sopra), sarebbe stato la unica causa della successiva instaurazione del giudizio di reclamo iscritto al RG 2743/2021 (cui è stato riunito il n. R.G. 2745/2021) e dalla instaurazione del giudizio di divisione dell'immobile di via Diaz, in comproprietà fra il e il di lui fratello, con Pt_1 la conseguenza che nulla sarebbe dovuto per le voci del preavviso di parcella di cui al punto 2 -giudizio di divisione - e di cui al punto 3 -reclamo al collegio-.
Tuttavia, dall'esame del compendio documentale in atti (cfr. in particolare doc. 30 e 31 di parte convenuta) risulta di tutta evidenza come l'idea di depositare tale offerta, in luogo dell'istanza di conversione del pignoramento sia stata perseguita dal sebbene l'odierna opposta lo avesse Pt_1 diligentemente informato circa le conseguenze che sarebbero derivate da un'eventuale mancata accettazione di tale offerta da parte della compagnia DI.
Risulta, infatti, per tabulas che a seguito del rifiuto opposto dal creditore procedente DI di accettare la controproposta formulata dal del 19.04.21 e la contestuale revoca della proposta Pt_1 transattiva formulata dalla stessa compagnia il 07.04.21 (ovvero sia la corresponsione immediata di €
17.000,00 con l'avvertimento che tale proposta non era ulteriormente contrattabile, cfr. doc. 17 di parte opposta), l'Avv. inviava ai propri assistiti una comunicazione con la quale rammentava CP_1 come entrambe le procedure fossero “chiamate all'udienza del 17.06.21” per la vendita dei compendi pignorati e li informava, altresì, circa il fatto di aver già provveduto a depositare, conformemente agli accordi presi con gli stessi, i ricorsi in opposizione all'esecuzione in cui si dava atto dell'accordo transattivo raggiunto con DI ma dal medesimo revocato, si formulava richiesta di riduzione del compendio pignorato e altresì istanza cautelare di sospensione delle procedure esecutive sub n. R.G. 38
e 39/2018.
Nella missiva de qua si può poi apprezzare un passaggio (che per esigenze di chiarezza espositiva si ritiene di riportare di seguito integralmente), in cui l'avv. riferisce “a mio parere appare CP_1 necessario depositare, prima dell'udienza, istanza di conversione del pignoramento con contestuale pagina 8 di 15 versamento sul c/c intestato alla procedura dell'importo di € 10.000,00 (pari ad 1/6 del credito che
DI ha dichiarato come non incassato) su ciascuna procedura (RG 38/18 e RG 39/18 Pt_1
). Il deposito dell'istanza su una delle due non vale infatti ad escludere che la procedura Parte_2 nella quale non è stata depositata istanza di conversione prosegua con ordinanza di vendita dei beni immobili. In ulteriore ipotesi si potrebbe formulare in udienza una offerta banco judicis di pagamento dell'importo di € 17.000,00 quale esecuzione dell'accordo transattivo: se controparte accetta il pagamento le procedure si bloccherebbero perché, ma se non accettasse le espropriazioni forzate proseguirebbero, e non potrà esser più depositata istanza di conversione, il cui termine ultimo è
l'udienza per le vendite.” (cfr. doc. 30 di parte opposta).
Dapprima il Sig. con e-mail del 11.06.2021, chiedeva al proprio difensore di avere Pt_1 indicazioni su come effettuare il pagamento ai fini del deposito delle istanze di conversione, salvo poi successivamente, con e-mail del 14.6.2021, cambiare idea e optare per il deposito, all'udienza calendarizzata del 17.6.2021, di un assegno di € 17.000,00 quale offerta banco iudicis.
Tale volontà dell'opponente è stata poi ulteriormente confermata e ribadita in data 16.6.2021 quando quest'ultimo comunicò espressamente tramite e-mail all'avv. che avrebbe partecipato CP_1 personalmente all'udienza del 17.6.21 dinnanzi al G.E., sì da produrre un assegno circolare di €
17.000,00 intestato ad DI in esecuzione dell'accordo transattivo poi revocato e che, in caso di rifiuto, avrebbe prodotto un ulteriore assegno circolare di € 29.000,00, sempre intestato alla medesima compagnia assicurativa, ad integrazione delle somme offerte, a copertura del capitale vantato da
DI, tenuto conto delle somme medio tempore già incassate dalla procedura a titolo di canoni di locazione per circa € 12.000,00 (cfr. doc. 32 di parte opposta in cui si legge “Buongiorno Avvocato, vorrei riassumere per chiarezza:
1. In prima battuta produciamo un assegno circolare di € 17.000, intestato ad DI, richiedendo di estinguere totalmente il debito, come da trattativa intercorsa fra le parti.
2. Se controparte non accettasse, abbiamo comunque la speranza che il Giudice possa imporlo? 3. Se comunque né la controparte né il Giudice recedono dalla richiesta di importo totale, intendiamo acconsentire alla loro pretesa, producendo un ulteriore assegno circolare di € 29.000, sempre intestato ad DI (in modo da raggiungere la cifra totale di € 46.000, in quanto €
12.000 sono già state depositata da , presso il Tribunale) 4. Si intende che deve rimanere Parte_2 salvo il nostro diritto di opporci a tale provvedimento, sperando che un Giudice, successivamente, condanni controparte a restituirci le somme già incassate (siamo in grado di produrre le prove).
5. Per cortesia, mi dà l'esatta intestazione dei due assegni circolari? 6. Mi dà, cortesemente, anche la cifra esatta del secondo assegno circolare?”).
pagina 9 di 15 L'avv. dava riscontro alla predetta email fornendo tutti i chiarimenti del caso CP_1
(segnatamente che il Giudice non poteva imporre al creditore procedente l'accettazione dell'offerta banco iudics, specificava quali dovevano essere gli importi degli assegni circolari da porre a copertura del capitale sia nella procedura esecutiva sub n. RG 38/19 (€ 57.890,41) che in quella sub n. 39/2018 (€
47.800,64 (= € 57890,41 - 10.089,77 per canoni versati nella procedura), che il versamento degli assegni circolari non avrebbe comunque determinato l'estinzione delle procedure esecutive dovendo il
Giudice effettuare i conteggi per il pagamento delle spese delle procedure e invitava al contempo i propri clienti a valutare l'opportunità di integrare l'offerta banco iudicis di € 17.000,00 con ulteriori €
16.000,00 a copertura delle spese vive già sostenute da DI per la tassazione del decreto ingiuntivo, così da incentivare DI ad accedere ad un accordo definito e in ogni caso a riattivare le trattative (cfr. doc. 33 di parte opposta).
Tuttavia, all'udienza del 17.6.2021, compariva personalmente il il quale si limitava ad offrire Pt_1 banco iudicis il solo importo di € 17.000,00 con assegno circolare, con la conseguenza (prevedibile) che la DI dichiarò di rifiutare l'offerta ed il Giudice, ritenuta la necessita di decidere preliminarmente in ordine al ricorso in opposizione ed all'istanza di riduzione del pignoramento, riservava la decisione senza disporre la vendita.
Successivamente con ordinanza del 24.8.2021, il G.E nella procedura RG 38/2018 disponeva la divisione del compendio pignorato, fissando l'udienza del 2.12.21, e sospendendo la procedura esecutiva fino all'esito del giudizio (cfr. doc. 38 di parte opposta).
Tanto basta ad escludere, senza dubbio alcuno, un qualsivoglia errore professionale da parte dell'avv. che ha per contro operato con la diligenza qualificata richiestagli dall'esercizio della CP_1 professione;
e infatti, l'odierna opposta si è limitata ad elencare al cliente le varie alternative perseguibili rendendolo edotto dei rischi e benefici che sarebbero derivati da ogni azione eventualmente intrapresa, rimettendo la relativa scelta alla volontà del cliente.
Non coglie nel segno, in questo senso, la doglianza dell'opponente relativa all'errore commesso dalla professionista la quale, in considerazione del fatto che il fosse un “comune cittadino”, non Pt_1 avrebbe neanche dovuto prospettargli l'alternativa dell'offerta banco iudicis, in quanto è dovere e obbligo dell'avvocato prospettare al cliente il ventaglio di azioni e soluzioni possibili unitamente alla relativa prospettazione del grado di successo delle singole alternative rispetto al risultato perseguito dal cliente stesso.
Peraltro ad abundantiam va rilevato che la scelta consapevole del di non chiedere la Pt_1 conversione del pignoramento, che avrebbe comportato esborsi maggiori, ha fatto sì che lo stesso abbia potuto raggiungere un accordo con DI per la minor somma di € 45.000.00. pagina 10 di 15 Pertanto, nessuna negligenza può essere rilevata nell'operato della professionista che, a dire il vero, non ha “invitato” (come invece sostenuto dalla difesa del sig. l'opponente a fare l'offerta de Pt_1 qua, bensì ha solamente prospettato tale soluzione come possibile suggerendo, tuttavia, al di Pt_1 integrare l'assegno da € 17.000,00 con l'ulteriore importo di € 16.000,00 “così da riattivare le trattative con la parte” (cfr. doc. 33 di parte opposta) e segnalando comunque che la “strada maestra” avrebbe dovuto essere quella della conversione del pignoramento che avrebbe comportato maggiori esborsi ma anche minori incertezze.
Peraltro, ad abundantiam, va rilevato che la mancata accettazione da parte del creditore procedente di tale offerta appare piuttosto imputabile unicamente al che, nonostante nell'email indirizzata Pt_1 all'avv. del 16.6.2021 avesse espressamente dichiarato di produrre in giudizio un ulteriore CP_1 assegno di € 29.000,00 in caso di mancata accettazione della più volte citata offerta, è comparso in udienza depositando unicamente l'assegno di importo più basso.
Ne consegue pertanto che da quanto dovuto all'avv. non può essere detratta né la voce del CP_1 preavviso di parcella di cui al punto 2 -giudizio di divisione – né quella di cui al punto 3 -reclamo al collegio-, né può essere imputata alla stessa la spesa di € 294,00 fatta per la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione R.G. n. 3163/2021.
4.2 Per quanto concerne, invece, la seconda negligenza denunciata dall'opponente (id est, la mancata vendita dell'immobile di via Diaz a causa del ritardo nella cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione), si osserva quanto segue.
Dal ricco compendio documentale versato in atti si ricava che già a partire dal mese di maggio 2022
(più precisamente dal 19.5.2022) il inviava numerosi messaggi whatsapp nei quali cercava, Pt_1 invano, di ottenere chiarimenti da parte dell'odierna opposta circa l'iter da seguire per addivenire alla cancellazione di tutte le relative trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile di via Diaz, ricevendo un riscontro da parte del legale solamente in data 29.6.2022, che si limitava a rispondere con un laconico “deve sentire il notaio per la cancellazione” (cfr. docc. 21 e 22).
La difesa spesa dell'avv. per cui “il mandato di assistenza difensiva (n.d.r. nei vari CP_1 procedimenti connessi alla procedura esecutiva sub n. R.G. 38/18) si è concluso con la sottoscrizione degli accordi transattivi (con in data 24.05.2021, con il 28.03.2022) che CP_4 Controparte_5 tra l'altro espressamente prevedevano l'abbandono delle cause (ex art. 309 c.p.c.), ed altresì la comparente mai ha ricevuto l'incarico di porre in essere le attività ulteriori” e prodromiche alla vendita dell'immobile (id est, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di divisione), non coglie nel segno in quanto, ciò di cui in questa sede si discute non è tanto a chi spettasse materialmente la cancellazione della trascrizione per cui è causa - in quanto tale pagina 11 di 15 prodromica alla vendita dell'immobile di via Diaz - quanto piuttosto l'inerzia mostrata dall'avvocato nel formulare istanza di riassunzione del giudizio di divisione sub n. R.G. 3163/2021 (sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con ordinanza del 15.12.2021 in attesa della definizione della procedura esecutiva sub n. R.G. 38/18 a seguito di istanza di conversione del pignoramento ivi formulata, cfr. doc. 23 di parte opponente) con contestuale richiesta di estinzione del giudizio, a seguito della estinzione del procedimento esecutivo, e conseguente richiesta di emissione di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva dello stesso, attività che, al contrario, era ricompresa nel mandato conferito all'avvocato (cfr. doc. 42, all. alla 1° memoria 171 ter c.p.c. di parte CP_1 opponente).
Depone, altresì, a favore di questa lettura la condotta processuale tenuta dalla stessa opposta la quale, come giustamente rilevato da parte opponente, nel costituirsi in data 2.12.2021 in nome e per conto del nel giudizio di divisione de quo, insisteva nella riassunzione della procedura esecutiva sub n. Pt_1
R.G. 38/18 nonché nell'istanza di conversione del pignoramento formulata in data 24.11.2021 e chiedeva già in quel momento che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento di divisione.
Peraltro, sebbene sia vero che nell'accordo transattivo concluso con DI sia previsto specificamente l'abbandono ex art. 309 c.p.c. di tutti i procedimenti che vedevano coinvolti il e la compagnia assicurativa de qua, fra cui anche il giudizio di divisione per cui è causa, è Pt_1 anche vero che alla luce dell' obbligo gravante sull'avvocato di non adottare mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente e di far cadere le proprie scelte professionali sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (cfr. Cass. ord. N. 4790/2014), il legale opposto avrebbe dovuto attivarsi, dopo essere venuta a conoscenza della volontà del suo cliente di vendere l'immobile, per consentire di addivenire in tempi brevi all'estinzione del giudizio di divisione con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva dello stesso.
Ad abundantiam, anche laddove volessimo ritenere che il mandato difensivo del legale opposto si fosse concluso, nel momento in cui il si rivolse il 19.5.2022 per sapere se la domanda di divisione Pt_1 potesse essere cancellata dal visurista oppure dal Notaio (cfr. doc. 21), l'avv. avrebbe CP_1 dovuto, in considerazione del dovere di diligenza che governa il suo operato di professionista, avvertire e rendere edotto il che per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda Pt_1 introduttiva dello stesso sarebbe stato necessario prima estinguere il giudizio di divisione e ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva di tale giudizio;
solamente dopo aver ottenuto tale provvedimento da parte del Giudice, allora, sarebbe stato possibile per il Notaio formalizzare la relativa cancellazione.
pagina 12 di 15 Mancando la prova di tale condotta diligente – il cui onere della prova gravava sull'avvocato – non si può ritenere che rispetto a tale segmento di attività l'opposta abbia operato con quella diligenza qualificata richiestagli in ottemperanza del suo mandato professionale.
4.2.1 Ciò detto, aldilà del fatto che relativamente al segmento di attività di cui sopra sia ravvisabile una responsabilità professionale, in ogni caso l'opponente non ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza del dedotto inadempimento del legale opposto.
Difatti, il si limita a chiedere che dal compenso richiesto dall'avv. vengano Pt_1 CP_1 detratti € 2.920,00 per le rate condominiali ordinarie agosto 2022 – maggio 2023, € 301,55 per sistemazione timpano facciata, € 1.368,06 per II rata IMU, per un totale di € 4.883,61 oltre alle rate condominiali, IMU e IRPEF future.
Nonostante la prova fornita dall'opponente del relativo esborso di tali somme (cfr. docc. 28, 29, 30 e 31 di parte opponente), tuttavia tutte queste poste non possono essere considerate un danno risarcibile eziologicamente derivante dall'inadempimento dell'avv. essendo piuttosto configurabili CP_1 quali voci di costo connesse al godimento del bene immobile de quo da parte dell'opponente, come tali non risarcibili, non essendo stato provato che detto immobile non sia utilizzato dall'opponente e dai comproprietari e che dunque la mancata vendita abbia procurato danni.
4.3 Infine, per quanto concerne le contestazioni da parte dell'opponente relative al quantum dei compensi richiesti dall'avv. giova precisare quanto segue. CP_1
Pacifico è che il ha sottoscritto i preavvisi di parcella del 24.03.2022 riportanti l'importo Pt_1 azionato in via monitoria.
Altresì incontestato, peraltro espressamente, da parte dell'opponente è la conformità di detti progetti di notula con i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (cfr. pag. 6 della memoria 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opponente in cui si legge “questa difesa non ha mai formalmente contestato che i progetti di notula sottoscritti fossero conformi a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, essendosi limitata a qualche mero rilievo”).
L'opponente si limita piuttosto a rilevare che, siccome il preavviso di parcella del 24.3.2022 mai riporta la dicitura “a saldo” facendo piuttosto genericamente riferimento all'attività svolta, le somme via via corrisposte nella pendenza del mandato difensivo in favore dell'avv. debbano essere CP_1 detratte con l'importo richiesto a titolo di compensi dal legale convenuto opposto.
Sotto tale profilo tale difesa è parzialmente fondata.
Parte opponente, in effetti, ha depositato in giudizio le fatture e gli estratti conto attestanti l'effettivo esborso in favore dell'opposta di un importo pari ad € 3.946,99 (risultante dalla sommatoria delle seguenti voci: - € 1.000,00 di cui alla parcella n. 143/2018 (doc. 33 di parte opponente); - € 1.000,00 di pagina 13 di 15 cui alla parcella n. 154/2018 (doc. 34 di parte opponente); - € 1.000,00 versati in contanti a settembre
2021 (doc. 35 di parte opponente); - € 1.727,12 portati in due bonifici in data 26.10.2021 (doc. 35 di parte opponente); - € 219,87 bonificati in data 9.6.2022 (doc. 35 di parte opponente).
Sul punto parte opposta ha rilevato che tale preavviso di parcella, stante la sua formulazione solamente al termine dell'attività difensiva già esaurita, tenesse in considerazione gli acconti versati dal Pt_1 in suo favore;
tale circostanza, in difetto di esplicita prova, è destinata a rimanere confinata al rango di mera allegazione.
Difatti, da una lettura attenta del preavviso de quo mai si rinviene alcun riferimento alle somme via via corrisposte fino a quel momento.
Parte opposta, relativamente alle fatture cartacee n. 143/2018 e n. 154/2018 osserva che gli importi ivi indicati erano riferiti all'opposizione all'esecuzione sub n. R.G. 38-1/18, mentre nel preavviso di parcella gli importi richiesti sono solamente quelli relativi all'ulteriore e successiva opposizione all'esecuzione sub n. R.G. 38-3/18 avviata in data 14.6.2021. la mancata indicazione degli estremi corretti del relativo procedimento (indicato genericamente come R.G. 38/18) non consente di apprezzare la correttezza di tale assunto e dunque ritenere che quanto concordato tra le parti, a seguito della sottoscrizione per accettazione da parte del del preavviso di parcella del 24.3.2022 Pt_1 riguardasse unicamente le somme ancora dovute da quest'ultimo senza tener conto degli acconti versati.
Ne consegue, dunque, che l'importo di € 3.946,99 dovrà essere detratto dal credito originariamente azionato in via monitoria ed ammontante ad € 22.936,36.
Non vi è prova infatti del versamento alla opposta delle ulteriori somme che l'opponente asserisce di averle versato.
4.4 Da quanto dovuto alla opposta non potranno poi essere detratte le somme corrisposte dal sig. ad a titolo di spese legali per il citato giudizio di divisione. La circostanza che Pt_1 Parte_3 alla pag. 3 della transazione prodotta come doc. 6 da parte opponente si legga che la somma di €
45.000,00 concordata a definizione comprende le “spese vive già sostenute ed anticipate da CP_5 in forza del titolo giudiziario azionato ed alle spese afferenti le procedure esecutive Rg. Es. n.
[...]
38/18 e Rg. N. 39/2018 e dei procedimenti incardinati tra le parti, elencati di cui ai punti 8), 9) e 10) delle premesse che precedono”, non giustifica che la eventuale corresponsione di una somma superiore
(peraltro non provata), debba imputarsi all'avvocato CP_1
4.5 L'importo dovuto per la transazione con DI come indicato nel preavviso di parcella sottoscritto dal non può essere ridotto alla metà per essere stata la transazione sottoscritta Pt_1
pagina 14 di 15 anche da in quanto detto preavviso è intestato solo al e dunque Parte_2 Pt_1 deve ritenersi che la volontà delle parti fosse quella di pattuire il compenso dovuto dallo stesso.
4.6 Pertanto, accertato che il credito vantato dal legale opposto ammonta, in virtù di ciò ad € 18.989,37, parte opponente va condannata al pagamento di tale somma, previa revoca del d.i. opposto.
5. Atteso il solo parziale accoglimento dell'opposizione de qua nonché il riconoscimento di un errore professionale da parte della opposta sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale per compensare integralmente fra le parti le spese di lite sia della fase monitoria che della presente fase a cognizione piena del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 459/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 13.4.2023 (R.G.
1116/2023); accertato che il credito vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente, per le causali di cui al ricorso monitorio ammonta ad € 18.989,37, condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 18.989,37 oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo;
Controparte_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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