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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE NI, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAME n. 02220239006942959000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090004097427000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.11.2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, deducendo la nullità dell'atto per omessa o irrituale notificazione della cartella presupposta, la nullità derivata dell'intimazione. Inoltre denunciava la prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di ADER per carenza di valida procura.
Si costituivano in giudizio l'Ente impositore e l'Agenzia della Riscossione che producevano documentazione attestante la notificazione della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
La ricorrente, con memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 , insisteva nelle proprie difese, procedendo altresì al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti dalla controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La supposta invalidità della costituzione in giudizio di ADER, si può ritenere infondata. La produzione della procura notarile in copia per immagine, ancorché oggetto di contestazione formale ex art. 2719 c.c., non risulta accompagnata da elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza o la radicale carenza del potere rappresentativo.
Il disconoscimento operato dalla parte ricorrente si risolve in una contestazione meramente formale, non supportata da prova contraria circa l'effettiva carenza di legittimazione processuale.
Secondo consolidato orientamento, il difetto di sottoscrizione dell'attestazione di conformità non determina automaticamente l'inesistenza della procura, ove non sia specificamente dimostrato il difetto sostanziale del potere rappresentativo. “ «Il difetto di sottoscrizione dell'attestazione di conformità della procura alle liti, rilasciata su supporto analogico e depositata in modalità telematica, integra una mera irregolarità formale, non idonea a determinare l'inesistenza della procura, ove non sia contestato e dimostrato il difetto sostanziale del potere rappresentativo.» (Cass., sez. III, 18 maggio 2018, n. 12351)
Per quanto attiene alla dedotta omessa notificazione della cartella presupposta, dalla documentazione prodotta dalle resistenti emerge la notificazione della cartella n. 02220090004097427000 in data 20.04.2009 mediante raccomandata A/R.
La produzione dell'avviso di ricevimento, recante indicazione del numero identificativo della spedizione e della data di consegna, costituisce prova idonea dell'avvenuta notificazione, non essendo richiesta la produzione della copia integrale della cartella qualora non venga specificamente contestato il contenuto dell'atto.
Nel caso di specie, la ricorrente si limita a negare la ricezione, senza allegare elementi oggettivi idonei a infirmare la presunzione di regolarità della notificazione.
Con riferimento all disconoscimento delle sottoscrizioni, la contribuente ha formalmente disconosciuto le firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Ciononostante il disconoscimento non è stato accompagnato da richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. e non è stata offerta alcuna prova tecnica o documentale idonea a dimostrare la falsità delle sottoscrizioni. La mera difformità grafica dedotta dalla parte non è sufficiente a superare la presunzione di autenticità dell'avviso di ricevimento quale atto pubblico assistito da fede privilegiata. In mancanza della necessaria querela di falso o di rituale istanza di verificazione, il documento conserva piena efficacia probatoria.
Sulla dedotta prescrizione, la cartella risulta notificata nel 2009. Dalla documentazione prodotta emergono ulteriori atti notificati negli anni successivi, idonei a interrompere il termine prescrizionale. Ciò doverosamente evidenziato, si ricorda che per i tributi erariali, in assenza di titolo giudiziale, il termine applicabile è quello decennale. Nel nostro caso il termine risulta comunque interrotto dagli atti successivamente notificati.
L'intimazione del 2023 si colloca entro il termine prescrizionale così rinnovato.
Per tali motivi la prescrizione, pertanto, non risulta maturata.
Ciò evidenziato, accertata la ritualità della notificazione della cartella e l'insussistenza della prescrizione, viene meno ogni presupposto per dichiarare la nullità derivata dell'intimazione.
Infine sul presunto difetto di motivazione, si nota che l'intimazione di pagamento contiene l'indicazione del numero della cartella, della data di notifica, dell'importo richiesto e della causale del credito. Elementi tutti idonei a ritenere la motivazione conforme ai requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000.
Per le suesposte ragioni il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
La Corte, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, attesa la novità e la particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia rigetta il ricorso, spese compensate come in parte motiva.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE NI, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAME n. 02220239006942959000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090004097427000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.11.2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, deducendo la nullità dell'atto per omessa o irrituale notificazione della cartella presupposta, la nullità derivata dell'intimazione. Inoltre denunciava la prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di ADER per carenza di valida procura.
Si costituivano in giudizio l'Ente impositore e l'Agenzia della Riscossione che producevano documentazione attestante la notificazione della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
La ricorrente, con memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 , insisteva nelle proprie difese, procedendo altresì al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti dalla controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La supposta invalidità della costituzione in giudizio di ADER, si può ritenere infondata. La produzione della procura notarile in copia per immagine, ancorché oggetto di contestazione formale ex art. 2719 c.c., non risulta accompagnata da elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza o la radicale carenza del potere rappresentativo.
Il disconoscimento operato dalla parte ricorrente si risolve in una contestazione meramente formale, non supportata da prova contraria circa l'effettiva carenza di legittimazione processuale.
Secondo consolidato orientamento, il difetto di sottoscrizione dell'attestazione di conformità non determina automaticamente l'inesistenza della procura, ove non sia specificamente dimostrato il difetto sostanziale del potere rappresentativo. “ «Il difetto di sottoscrizione dell'attestazione di conformità della procura alle liti, rilasciata su supporto analogico e depositata in modalità telematica, integra una mera irregolarità formale, non idonea a determinare l'inesistenza della procura, ove non sia contestato e dimostrato il difetto sostanziale del potere rappresentativo.» (Cass., sez. III, 18 maggio 2018, n. 12351)
Per quanto attiene alla dedotta omessa notificazione della cartella presupposta, dalla documentazione prodotta dalle resistenti emerge la notificazione della cartella n. 02220090004097427000 in data 20.04.2009 mediante raccomandata A/R.
La produzione dell'avviso di ricevimento, recante indicazione del numero identificativo della spedizione e della data di consegna, costituisce prova idonea dell'avvenuta notificazione, non essendo richiesta la produzione della copia integrale della cartella qualora non venga specificamente contestato il contenuto dell'atto.
Nel caso di specie, la ricorrente si limita a negare la ricezione, senza allegare elementi oggettivi idonei a infirmare la presunzione di regolarità della notificazione.
Con riferimento all disconoscimento delle sottoscrizioni, la contribuente ha formalmente disconosciuto le firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Ciononostante il disconoscimento non è stato accompagnato da richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. e non è stata offerta alcuna prova tecnica o documentale idonea a dimostrare la falsità delle sottoscrizioni. La mera difformità grafica dedotta dalla parte non è sufficiente a superare la presunzione di autenticità dell'avviso di ricevimento quale atto pubblico assistito da fede privilegiata. In mancanza della necessaria querela di falso o di rituale istanza di verificazione, il documento conserva piena efficacia probatoria.
Sulla dedotta prescrizione, la cartella risulta notificata nel 2009. Dalla documentazione prodotta emergono ulteriori atti notificati negli anni successivi, idonei a interrompere il termine prescrizionale. Ciò doverosamente evidenziato, si ricorda che per i tributi erariali, in assenza di titolo giudiziale, il termine applicabile è quello decennale. Nel nostro caso il termine risulta comunque interrotto dagli atti successivamente notificati.
L'intimazione del 2023 si colloca entro il termine prescrizionale così rinnovato.
Per tali motivi la prescrizione, pertanto, non risulta maturata.
Ciò evidenziato, accertata la ritualità della notificazione della cartella e l'insussistenza della prescrizione, viene meno ogni presupposto per dichiarare la nullità derivata dell'intimazione.
Infine sul presunto difetto di motivazione, si nota che l'intimazione di pagamento contiene l'indicazione del numero della cartella, della data di notifica, dell'importo richiesto e della causale del credito. Elementi tutti idonei a ritenere la motivazione conforme ai requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000.
Per le suesposte ragioni il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
La Corte, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, attesa la novità e la particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia rigetta il ricorso, spese compensate come in parte motiva.