Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2025, proposto da CO Lisi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Agricola Lisi s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Angela Codastefano, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Tagliamento 9 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvangelacodastefano@cnfpec.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Sportello unico per l’immigrazione di Latina, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei decreti dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina prot. nn. P-LT/L/P/Q/2023/103694, P-LT/L/P/Q/2023/103556, P-LT/L/P/Q/2023/103774, P-LT/L/P/Q/2023/103838, P-LT/L/P/Q/2023/103683, P-LT/L/P/Q/2023/103829, P-LT/L/P/Q/2023/103759, P-LT/L/P/Q/2023/ 103806, P-LT/L/P/Q/2023/103542, tutti datati 16 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, dei nulla osta al lavoro subordinato emessi in favore dei lavori extra-comunitari ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Latina;
Vista la dichiarazione del 9 marzo 2026, con la quale parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il cons. ER AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 10 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 17;
Considerato che la ricorrente in data 9 marzo 2026 ha rappresentato la cessazione della materia del contendere, per avere medio tempore l’amministrazione revocato in autotutela i provvedimenti impugnati, versando in atti il relativo provvedimento;
Considerato che la produzione documentale operata dalla parte pubblica resistente il 10 marzo 2026 alle ore 14:50 è manifestamente tardiva ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., sì che di essa non si tiene conto ai fini della decisione;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto di porre le spese di giudizio a carico dell’amministrazione, nella misura che viene liquidata in dispositivo tenuto conto della pluralità di provvedimenti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 3.000,00, (tremila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
ER AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AN | LA SC |
IL SEGRETARIO