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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10128/2024 promossa da: ss. avv. SIMONE FORTE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. ROBERTO CALVELLI Controparte_1
ass. avv.ta EMILIA CONROTTO CP_2
ass. avv.ta CRISTINA GIORDANINO CP_3
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
Il ricorrente espone di aver appreso, a seguito di visura PRA del 27/11/2024, dell'iscrizione di due fermi amministrativi su altrettanti veicoli di sua proprietà, ossia un'autovettura targata GG337CN e un camper targato FW918XL, per un importo complessivo di euro 45.376,95, derivante da undici distinti atti esattoriali — tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito — aventi ad oggetto crediti di e CP_2
e posti in riscossione da . CP_3 Controparte_4
In dettaglio, egli richiama i seguenti atti:
- avviso di addebito n. 41020190004114289000;
- avviso di addebito n. 41020190011030257000;
- avviso di addebito n. 41020210004067250000;
- avviso di addebito n. 41020220006880176000;
- cartella di pagamento n. 11020170022350529000;
- cartella di pagamento n. 11020170038787568000;
- cartella di pagamento n. 11020190011164716000;
- avviso di addebito n. 41020160011846688000; 1 - avviso di addebito n. 41020170006049337000;
- avviso di addebito n. 41020180006247549000;
- avviso di addebito n. 41020180014431145000.
Il ricorrente deduce plurimi motivi di illegittimità dei fermi amministrativi, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo, egli deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1- quater, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973, avendo presentato – anteriormente all'iscrizione dei fermi – istanza di rateizzazione delle somme dovute, regolarmente accolta dall'agente della riscossione. Tale circostanza, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto inibire l'adozione di ulteriore misura di garanzia patrimoniale, ivi compreso il fermo dei veicoli.
In secondo luogo, lamenta la violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973, assumendo che il provvedimento di fermo non gli sia stato mai notificato, né gli siano stati comunicati gli atti presupposti della procedura esattoriale. Tale omissione,
a suo dire, avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa e la nullità della misura cautelare.
In via ulteriore, eccepisce la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo, prescritta dalla norma citata, la quale impone all'agente della riscossione di avvisare il debitore, concedendogli un termine di trenta giorni per adempiere prima dell'iscrizione del vincolo. L'omissione di tale adempimento, costituendo violazione procedimentale, renderebbe radicalmente nullo l'atto di fermo.
Da ultimo, deduce la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dei provvedimenti di fermo amministrativo impugnati, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l e l , i quali hanno eccepito la carenza di CP_2 CP_3 legittimazione passiva in relazione alle censure concernenti la regolarità formale e procedurale dei provvedimenti di fermo, rilevando di non essere parte del relativo procedimento, di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
Si è altresì costituita , con atto di mera forma, Controparte_4 mediante il quale ha eccepito:
2 – l'inammissibilità delle eccezioni e dei motivi di ricorso proposti, “ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992”, per asserita tardività in rapporto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento;
– l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto in relazione ai vizi dedotti sarebbe stato onere del ricorrente impugnare gli atti presupposti all'iscrizione dei provvedimenti di fermo;
– il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i titolari della pretesa contributiva sarebbero gli enti impositori;
– la piena regolarità dell'iscrizione del fermo, in quanto al contribuente sarebbe stato ritualmente notificato sia l'atto presupposto sia il preavviso di fermo, con conseguente insussistenza di qualsivoglia vizio procedimentale.
2.
Deve, in primo luogo, essere scrutinata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da e . CP_2 CP_3
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, i provvedimenti di fermo amministrativo costituiscono atti propri dell'agente della riscossione, adottati nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dagli artt. 86
e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973. La loro adozione, notificazione ed eventuale cancellazione rientrano integralmente nella sfera di competenza di
[...]
, quale soggetto procedente e titolare del potere di esecuzione, e Controparte_4 non degli enti impositori, i quali restano estranei alla fase esecutiva e cautelare del procedimento.
Gli enti creditori – nel caso di specie e – assumono esclusivamente la CP_2 CP_3 qualità di titolari del credito contributivo sotteso alla riscossione, ma non partecipano, né direttamente né per interposta persona, all'adozione o all'esecuzione del fermo, sicché non possono essere chiamati a rispondere dei vizi formali o procedurali che ne affliggano il contenuto.
Tale conclusione s'impone tenuto conto delle conclusioni formulate dal ricorrente e delle doglianze dal medesimo sollevate, che attengono in via diretta ed esclusiva alla regolarità del procedimento di riscossione e all'esercizio del potere cautelare spettante all'agente.
La giurisprudenza consolidata (cfr. Corte di SS, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 10854/18) ha affermato che la legittimazione passiva in ordine all'impugnativa dei
3 fermi amministrativi spetta unicamente all'agente della riscossione: “da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità., trattandosi di atti emessi in via autonoma e non imputabili agli enti creditori”.
Tali conclusioni appaiono coerenti con le statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di
SS (Cass. S.U. n. 7514 del 2022), le quali – pur avendo affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto la sussistenza o l'entità del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore – hanno al contempo circoscritto tale principio alle controversie sul merito del credito, lasciando ferma la legittimazione dell'agente della riscossione nei giudizi, come quello in esame, volti a contestare esclusivamente la regolarità della procedura esattoriale.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di legitimatio ad causam di e CP_2 di , restando l'unico legittimato passivo del CP_3 Controparte_4 presente giudizio.
3.
Con riguardo alle deduzioni svolte da parte ricorrente, deve rilevarsi che l'azione proposta non è soggetta a termini di decadenza, atteso che essa si fonda essenzialmente sulla dedotta omessa notificazione degli atti prodromici ai provvedimenti di fermo.
Non è, per contro, in discussione la fondatezza della pretesa creditoria azionata dagli enti previdenziali, non essendo state dal ricorrente sollevate eccezioni di prescrizione, decadenza o insussistenza del credito.
La controversia, pertanto, s'incentra esclusivamente sulla correttezza procedimentale delle iscrizioni di fermo, con riferimento alla regolarità degli adempimenti notificatori e comunicativi che ne costituiscono il presupposto di legittimità, giacché le deduzioni del ricorrente si articolano proprio in tale prospettiva.
Va, anzitutto, respinta la censura preliminare di illegittimità degli atti impugnati relativa alla dedotta intervenuta rateizzazione di alcune delle partite debitorie. Nel corpo del ricorso, infatti, il ricorrente si limita a menzionare un piano di
4 ammortamento, ma l'allegato prodotto a tal fine (doc. 5 parte ricorrente) non reca l'indicazione di alcun numero di cartella o AVA coincidente con quelli che egli stesso afferma collegati ai fermi impugnati.
Venendo, quindi, alle ulteriori censure, va rilevato che tanto la difesa del ricorrente quanto quella dell' non hanno offerto un quadro Controparte_4 documentale chiaro e coerente rispetto agli atti oggetto di causa.
ha depositato un ampio coacervo documentale, Controparte_4 composto da copie di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e atti di notificazione, tuttavia privo di qualsivoglia sistematicità e non accompagnato da un elenco o da un indice di corrispondenza. Né nella memoria difensiva, né nel fascicolo telematico, i documenti risultano specificamente richiamati o collegati ai singoli provvedimenti di fermo impugnati.
Emblematico, in tal senso, è il documento n. 1 dell'elenco allegato, nel quale l'ente indica un unico atto (“atti interruttivi con relativi referti di notifica”), salvo poi depositare una pluralità di file eterogenei, privi di numerazione coerente o denominazione esplicativa, la cui natura e riferibilità non risultano in alcun modo intellegibili.
Tale modalità di allegazione, del tutto confusa e priva di trasparenza, non consente di associare con certezza i singoli atti impositivi ai provvedimenti di fermo oggetto di impugnazione e, oltre a rendere oltremodo gravoso l'esame del fascicolo, si pone in evidente contrasto con i principi di chiarezza e di ordinato svolgimento del processo, che impongono alla parte di rendere agevolmente individuabile il materiale documentale posto a fondamento delle proprie difese.
Va altresì evidenziato che la maggior parte dei documenti contenuti nel fascicolo di appaiono non pertinenti rispetto agli AVA e alle cartelle di pagamento indicati CP_5 nel ricorso introduttivo, riferendosi a posizioni debitorie differenti da quelle per cui il ricorrente ha agito in giudizio. Tale circostanza contribuisce a rendere ancor meno chiaro il perimetro effettivo delle iscrizioni di fermo in contestazione.
Anche parte ricorrente, peraltro, non ha indicato in modo distinto e puntuale quali atti di riscossione siano riferibili, rispettivamente, al primo e al secondo provvedimento di fermo.
Preso atto dell'indeterminatezza del materiale documentale depositato e della conseguente difficoltà di ricondurlo in modo preciso alle partite debitorie oggetto del
5 presente giudizio, la giudice – all'esito della camera di consiglio in data 30/09/2025 – ha ordinato alla parte convenuta di chiarire, mediante apposita nota CP_5 integrativa, la corrispondenza tra i documenti prodotti e i crediti iscritti a ruolo, specificando il contenuto di ciascun documento prodotto e la rilevanza del medesimo nel presente giudizio.
Tale ordine è rimasto privo di riscontro: la convenuta, infatti, non ha ottemperato, omettendo di fornire i chiarimenti richiesti.
A ciò si aggiunga che la memoria costitutiva depositata da Controparte_1
si presenta, per struttura e contenuto, quale atto di mera forma, privo di
[...] un reale sviluppo argomentativo riferito al caso concreto. Essa non reca, infatti, alcun riferimento puntuale agli atti impugnati, ma riproduce schemi difensivi generici, di carattere meramente ripetitivo e suscettibili di essere utilizzati in qualunque giudizio in materia di riscossione coattiva.
In tale contesto, la giudice non può che procedere a una valutazione complessiva del compendio probatorio, nei limiti di quanto effettivamente ricostruibile dagli atti, attribuendo al materiale prodotto il valore dimostrativo che, per il suo contenuto e grado di specificità, oggettivamente possiede. Tale valutazione deve essere condotta alla luce dei principi di non contestazione e della regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, trattandosi dell'agente della riscossione, tale onere concerne in particolare la prova della regolare formazione e notificazione degli atti posti a fondamento della pretesa (cartelle e preavvisi di fermo), che costituiscono il presupposto indefettibile della legittimità dell'iscrizione di fermo.
Ciò premesso, risulta comunque agli atti (doc-11080202400009759000 di parte convenuta ) la produzione di una comunicazione preventiva di fermo CP_5 amministrativo n. 11080202400009759000, datata 02/02/2024, dalla cui sezione relativa al dettaglio del debito è dato desumere la presenza di quattro avvisi di addebito riconducibili agli atti elencati nel ricorso introduttivo dal ricorrente: segnatamente, n. 41020190004114289000; n. 41020190011030257000; n.
41020210004067250000; n. 41020220006880176000.
L'importo complessivo indicato nella suddetta comunicazione (€ 128.981,07) coincide con quello riportato nel fermo amministrativo n. O385931R del 21/10/2024,
6 iscritto sul veicolo targato GG337CN (doc. 2 di parte ricorrente), come desumibile dalle visure PRA versate in atti.
Ne consegue che, dei complessivi undici atti di riscossione richiamati nel ricorso, i quattro che precedono possono essere ragionevolmente ricondotti al predetto provvedimento di fermo, mentre i restanti devono ritenersi riferibili all'altro fermo impugnato (n. . B517667J), in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte della convenuta e in coerenza con l'allegazione del ricorrente, il quale aveva CP_5 ricondotto in modo indistinto i due fermi ai medesimi atti impositivi elencati in ricorso.
Tuttavia, il preavviso di fermo n. 11080202400009759000 prodotto in atti non risulta essere stato notificato al ricorrente. Invero, nel corpo dell'atto non risulta compilata la relata di notifica, né è dato rinvenire, tra gli allegati depositati, alcuna attestazione di avvenuta notificazione riferibile al medesimo documento.
La mancanza di qualunque prova documentale dell'avvenuta notificazione conduce a ritenere che il preavviso di fermo non sia mai stato ritualmente comunicato al ricorrente.
Invero, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l'Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (cfr. art. 86, comma
2, D.P.R. n. 602/73, secondo cui “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”).
Passando all'esame del provvedimento di fermo n. . B517667J – ossia di quello riferibile alle cartelle e agli avvisi di addebito non riconducibili al preavviso testé esaminato – deve parimenti rilevarsi che non risulta agli atti alcuna comunicazione preventiva ex art. 86, comma 2, cit. Né risulta che Controparte_6
7
[...] abbia prodotto copia del relativo preavviso, né tantomeno documentazione idonea a dimostrarne la regolare notificazione al ricorrente.
L'assenza di tali atti nel fascicolo di parte convenuta, unita al silenzio difensivo sul punto, consente di ritenere che anche per questi ulteriori provvedimenti non sia stato rispettato l'obbligo di previa comunicazione previsto dalla disposizione già citata.
Ne deriva che i due provvedimenti di fermo impugnati devono essere dichiarati nulli, in quanto adottato in difetto del necessario contraddittorio endoprocedimentale con il debitore, che costituisce condizione di legittimità imprescindibile dell'atto di fermo.
La mancata preventiva comunicazione, infatti, impedisce al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa prima dell'apposizione del vincolo.
Tuttavia, poiché dagli atti emerge che i provvedimenti impugnati comprendono anche crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle presenti domande – come si evince dal raffronto degli importi complessivi indicati nei fermi – l'illegittimità deve ritenersi limitata ai soli crediti specificamente dedotti in questo giudizio, restando impregiudicata la validità dei fermi per la parte riferibile a diverse e autonome partite debitorie.
4.
Tenuto conto del complessivo contegno processuale mantenuto dall'
[...]
– come già diffusamente illustrato in motivazione – devono Controparte_4 ritenersi integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La condotta processuale dell'ente si è infatti contraddistinta per un grado di negligenza non scusabile, come comprovato: dalla produzione documentale disordinata e priva di qualsiasi sistematicità; dall'assenza di richiami puntuali nella memoria difensiva ai documenti depositati, indicati con mere diciture generiche;
dalla mancata denominazione e numerazione coerente dei file nel fascicolo telematico;
dall'adozione di difese meramente formali e stereotipate, prive di qualunque sviluppo argomentativo riferito al caso concreto;
nonché dalla mancata ottemperanza all'ordine del giudice di chiarire, mediante apposita nota integrativa, la corrispondenza tra i documenti prodotti e i crediti iscritti a ruolo specificando il contenuto di ciascun documento prodotto e la rilevanza del medesimo nel presente giudizio.
Un tale comportamento, manifestamente contrario ai doveri di lealtà e collaborazione processuale, ha aggravato l'attività istruttoria e reso più complessa la ricostruzione
8 dei fatti di causa, integrando una forma di colpa grave nell'esercizio dell'attività difensiva.
Pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma
[...] di euro 500 equitativamente determinata e in favore della Controparte_7 dell'ulteriore somma di euro 500.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L' , risultata integralmente soccombente, va Controparte_4 condannata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Diversamente, atteso che l e l sono privi di legittimazione passiva, CP_2 CP_3 le spese relative ai rapporti processuali con tali enti vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara nulli il fermo amministrativo n. O385931R e il fermo amministrativo n.
B517667J limitatamente ai crediti portati dai seguenti atti: avviso di addebito n. 41020190004114289000, avviso di addebito n. 41020190011030257000; avviso di addebito n. 41020210004067250000, avviso di addebito n.
41020220006880176000, cartella di pagamento n. 11020170022350529000, cartella di pagamento n. 11020170038787568000, cartella di pagamento n.
11020190011164716000, avviso di addebito n. 41020160011846688000, avviso di addebito n. 41020170006049337000, avviso di addebito n.
41020180006247549000, avviso di addebito n. 41020180014431145000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
CP_2 CP_3
- condanna l , ai sensi dell'art. 96, commi 3 e Controparte_4
4 , c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 500 e in favore della Cassa delle Ammende dell'ulteriore somma di euro 500;
- condanna altresì l alla rifusione delle spese Controparte_4 di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 4638 per compensi professionali, oltre euro 43,00 per C.U., IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
9 - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_2
, che liquida in euro 4638 oltre 15% e CPA per ciascun ente;
CP_3
Torino, 11/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
10
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. ROBERTO CALVELLI Controparte_1
ass. avv.ta EMILIA CONROTTO CP_2
ass. avv.ta CRISTINA GIORDANINO CP_3
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
Il ricorrente espone di aver appreso, a seguito di visura PRA del 27/11/2024, dell'iscrizione di due fermi amministrativi su altrettanti veicoli di sua proprietà, ossia un'autovettura targata GG337CN e un camper targato FW918XL, per un importo complessivo di euro 45.376,95, derivante da undici distinti atti esattoriali — tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito — aventi ad oggetto crediti di e CP_2
e posti in riscossione da . CP_3 Controparte_4
In dettaglio, egli richiama i seguenti atti:
- avviso di addebito n. 41020190004114289000;
- avviso di addebito n. 41020190011030257000;
- avviso di addebito n. 41020210004067250000;
- avviso di addebito n. 41020220006880176000;
- cartella di pagamento n. 11020170022350529000;
- cartella di pagamento n. 11020170038787568000;
- cartella di pagamento n. 11020190011164716000;
- avviso di addebito n. 41020160011846688000; 1 - avviso di addebito n. 41020170006049337000;
- avviso di addebito n. 41020180006247549000;
- avviso di addebito n. 41020180014431145000.
Il ricorrente deduce plurimi motivi di illegittimità dei fermi amministrativi, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo, egli deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1- quater, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973, avendo presentato – anteriormente all'iscrizione dei fermi – istanza di rateizzazione delle somme dovute, regolarmente accolta dall'agente della riscossione. Tale circostanza, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto inibire l'adozione di ulteriore misura di garanzia patrimoniale, ivi compreso il fermo dei veicoli.
In secondo luogo, lamenta la violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973, assumendo che il provvedimento di fermo non gli sia stato mai notificato, né gli siano stati comunicati gli atti presupposti della procedura esattoriale. Tale omissione,
a suo dire, avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa e la nullità della misura cautelare.
In via ulteriore, eccepisce la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo, prescritta dalla norma citata, la quale impone all'agente della riscossione di avvisare il debitore, concedendogli un termine di trenta giorni per adempiere prima dell'iscrizione del vincolo. L'omissione di tale adempimento, costituendo violazione procedimentale, renderebbe radicalmente nullo l'atto di fermo.
Da ultimo, deduce la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dei provvedimenti di fermo amministrativo impugnati, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l e l , i quali hanno eccepito la carenza di CP_2 CP_3 legittimazione passiva in relazione alle censure concernenti la regolarità formale e procedurale dei provvedimenti di fermo, rilevando di non essere parte del relativo procedimento, di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
Si è altresì costituita , con atto di mera forma, Controparte_4 mediante il quale ha eccepito:
2 – l'inammissibilità delle eccezioni e dei motivi di ricorso proposti, “ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992”, per asserita tardività in rapporto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento;
– l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto in relazione ai vizi dedotti sarebbe stato onere del ricorrente impugnare gli atti presupposti all'iscrizione dei provvedimenti di fermo;
– il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i titolari della pretesa contributiva sarebbero gli enti impositori;
– la piena regolarità dell'iscrizione del fermo, in quanto al contribuente sarebbe stato ritualmente notificato sia l'atto presupposto sia il preavviso di fermo, con conseguente insussistenza di qualsivoglia vizio procedimentale.
2.
Deve, in primo luogo, essere scrutinata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da e . CP_2 CP_3
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, i provvedimenti di fermo amministrativo costituiscono atti propri dell'agente della riscossione, adottati nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dagli artt. 86
e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973. La loro adozione, notificazione ed eventuale cancellazione rientrano integralmente nella sfera di competenza di
[...]
, quale soggetto procedente e titolare del potere di esecuzione, e Controparte_4 non degli enti impositori, i quali restano estranei alla fase esecutiva e cautelare del procedimento.
Gli enti creditori – nel caso di specie e – assumono esclusivamente la CP_2 CP_3 qualità di titolari del credito contributivo sotteso alla riscossione, ma non partecipano, né direttamente né per interposta persona, all'adozione o all'esecuzione del fermo, sicché non possono essere chiamati a rispondere dei vizi formali o procedurali che ne affliggano il contenuto.
Tale conclusione s'impone tenuto conto delle conclusioni formulate dal ricorrente e delle doglianze dal medesimo sollevate, che attengono in via diretta ed esclusiva alla regolarità del procedimento di riscossione e all'esercizio del potere cautelare spettante all'agente.
La giurisprudenza consolidata (cfr. Corte di SS, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 10854/18) ha affermato che la legittimazione passiva in ordine all'impugnativa dei
3 fermi amministrativi spetta unicamente all'agente della riscossione: “da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità., trattandosi di atti emessi in via autonoma e non imputabili agli enti creditori”.
Tali conclusioni appaiono coerenti con le statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di
SS (Cass. S.U. n. 7514 del 2022), le quali – pur avendo affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto la sussistenza o l'entità del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore – hanno al contempo circoscritto tale principio alle controversie sul merito del credito, lasciando ferma la legittimazione dell'agente della riscossione nei giudizi, come quello in esame, volti a contestare esclusivamente la regolarità della procedura esattoriale.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di legitimatio ad causam di e CP_2 di , restando l'unico legittimato passivo del CP_3 Controparte_4 presente giudizio.
3.
Con riguardo alle deduzioni svolte da parte ricorrente, deve rilevarsi che l'azione proposta non è soggetta a termini di decadenza, atteso che essa si fonda essenzialmente sulla dedotta omessa notificazione degli atti prodromici ai provvedimenti di fermo.
Non è, per contro, in discussione la fondatezza della pretesa creditoria azionata dagli enti previdenziali, non essendo state dal ricorrente sollevate eccezioni di prescrizione, decadenza o insussistenza del credito.
La controversia, pertanto, s'incentra esclusivamente sulla correttezza procedimentale delle iscrizioni di fermo, con riferimento alla regolarità degli adempimenti notificatori e comunicativi che ne costituiscono il presupposto di legittimità, giacché le deduzioni del ricorrente si articolano proprio in tale prospettiva.
Va, anzitutto, respinta la censura preliminare di illegittimità degli atti impugnati relativa alla dedotta intervenuta rateizzazione di alcune delle partite debitorie. Nel corpo del ricorso, infatti, il ricorrente si limita a menzionare un piano di
4 ammortamento, ma l'allegato prodotto a tal fine (doc. 5 parte ricorrente) non reca l'indicazione di alcun numero di cartella o AVA coincidente con quelli che egli stesso afferma collegati ai fermi impugnati.
Venendo, quindi, alle ulteriori censure, va rilevato che tanto la difesa del ricorrente quanto quella dell' non hanno offerto un quadro Controparte_4 documentale chiaro e coerente rispetto agli atti oggetto di causa.
ha depositato un ampio coacervo documentale, Controparte_4 composto da copie di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e atti di notificazione, tuttavia privo di qualsivoglia sistematicità e non accompagnato da un elenco o da un indice di corrispondenza. Né nella memoria difensiva, né nel fascicolo telematico, i documenti risultano specificamente richiamati o collegati ai singoli provvedimenti di fermo impugnati.
Emblematico, in tal senso, è il documento n. 1 dell'elenco allegato, nel quale l'ente indica un unico atto (“atti interruttivi con relativi referti di notifica”), salvo poi depositare una pluralità di file eterogenei, privi di numerazione coerente o denominazione esplicativa, la cui natura e riferibilità non risultano in alcun modo intellegibili.
Tale modalità di allegazione, del tutto confusa e priva di trasparenza, non consente di associare con certezza i singoli atti impositivi ai provvedimenti di fermo oggetto di impugnazione e, oltre a rendere oltremodo gravoso l'esame del fascicolo, si pone in evidente contrasto con i principi di chiarezza e di ordinato svolgimento del processo, che impongono alla parte di rendere agevolmente individuabile il materiale documentale posto a fondamento delle proprie difese.
Va altresì evidenziato che la maggior parte dei documenti contenuti nel fascicolo di appaiono non pertinenti rispetto agli AVA e alle cartelle di pagamento indicati CP_5 nel ricorso introduttivo, riferendosi a posizioni debitorie differenti da quelle per cui il ricorrente ha agito in giudizio. Tale circostanza contribuisce a rendere ancor meno chiaro il perimetro effettivo delle iscrizioni di fermo in contestazione.
Anche parte ricorrente, peraltro, non ha indicato in modo distinto e puntuale quali atti di riscossione siano riferibili, rispettivamente, al primo e al secondo provvedimento di fermo.
Preso atto dell'indeterminatezza del materiale documentale depositato e della conseguente difficoltà di ricondurlo in modo preciso alle partite debitorie oggetto del
5 presente giudizio, la giudice – all'esito della camera di consiglio in data 30/09/2025 – ha ordinato alla parte convenuta di chiarire, mediante apposita nota CP_5 integrativa, la corrispondenza tra i documenti prodotti e i crediti iscritti a ruolo, specificando il contenuto di ciascun documento prodotto e la rilevanza del medesimo nel presente giudizio.
Tale ordine è rimasto privo di riscontro: la convenuta, infatti, non ha ottemperato, omettendo di fornire i chiarimenti richiesti.
A ciò si aggiunga che la memoria costitutiva depositata da Controparte_1
si presenta, per struttura e contenuto, quale atto di mera forma, privo di
[...] un reale sviluppo argomentativo riferito al caso concreto. Essa non reca, infatti, alcun riferimento puntuale agli atti impugnati, ma riproduce schemi difensivi generici, di carattere meramente ripetitivo e suscettibili di essere utilizzati in qualunque giudizio in materia di riscossione coattiva.
In tale contesto, la giudice non può che procedere a una valutazione complessiva del compendio probatorio, nei limiti di quanto effettivamente ricostruibile dagli atti, attribuendo al materiale prodotto il valore dimostrativo che, per il suo contenuto e grado di specificità, oggettivamente possiede. Tale valutazione deve essere condotta alla luce dei principi di non contestazione e della regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, trattandosi dell'agente della riscossione, tale onere concerne in particolare la prova della regolare formazione e notificazione degli atti posti a fondamento della pretesa (cartelle e preavvisi di fermo), che costituiscono il presupposto indefettibile della legittimità dell'iscrizione di fermo.
Ciò premesso, risulta comunque agli atti (doc-11080202400009759000 di parte convenuta ) la produzione di una comunicazione preventiva di fermo CP_5 amministrativo n. 11080202400009759000, datata 02/02/2024, dalla cui sezione relativa al dettaglio del debito è dato desumere la presenza di quattro avvisi di addebito riconducibili agli atti elencati nel ricorso introduttivo dal ricorrente: segnatamente, n. 41020190004114289000; n. 41020190011030257000; n.
41020210004067250000; n. 41020220006880176000.
L'importo complessivo indicato nella suddetta comunicazione (€ 128.981,07) coincide con quello riportato nel fermo amministrativo n. O385931R del 21/10/2024,
6 iscritto sul veicolo targato GG337CN (doc. 2 di parte ricorrente), come desumibile dalle visure PRA versate in atti.
Ne consegue che, dei complessivi undici atti di riscossione richiamati nel ricorso, i quattro che precedono possono essere ragionevolmente ricondotti al predetto provvedimento di fermo, mentre i restanti devono ritenersi riferibili all'altro fermo impugnato (n. . B517667J), in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte della convenuta e in coerenza con l'allegazione del ricorrente, il quale aveva CP_5 ricondotto in modo indistinto i due fermi ai medesimi atti impositivi elencati in ricorso.
Tuttavia, il preavviso di fermo n. 11080202400009759000 prodotto in atti non risulta essere stato notificato al ricorrente. Invero, nel corpo dell'atto non risulta compilata la relata di notifica, né è dato rinvenire, tra gli allegati depositati, alcuna attestazione di avvenuta notificazione riferibile al medesimo documento.
La mancanza di qualunque prova documentale dell'avvenuta notificazione conduce a ritenere che il preavviso di fermo non sia mai stato ritualmente comunicato al ricorrente.
Invero, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l'Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (cfr. art. 86, comma
2, D.P.R. n. 602/73, secondo cui “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”).
Passando all'esame del provvedimento di fermo n. . B517667J – ossia di quello riferibile alle cartelle e agli avvisi di addebito non riconducibili al preavviso testé esaminato – deve parimenti rilevarsi che non risulta agli atti alcuna comunicazione preventiva ex art. 86, comma 2, cit. Né risulta che Controparte_6
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[...] abbia prodotto copia del relativo preavviso, né tantomeno documentazione idonea a dimostrarne la regolare notificazione al ricorrente.
L'assenza di tali atti nel fascicolo di parte convenuta, unita al silenzio difensivo sul punto, consente di ritenere che anche per questi ulteriori provvedimenti non sia stato rispettato l'obbligo di previa comunicazione previsto dalla disposizione già citata.
Ne deriva che i due provvedimenti di fermo impugnati devono essere dichiarati nulli, in quanto adottato in difetto del necessario contraddittorio endoprocedimentale con il debitore, che costituisce condizione di legittimità imprescindibile dell'atto di fermo.
La mancata preventiva comunicazione, infatti, impedisce al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa prima dell'apposizione del vincolo.
Tuttavia, poiché dagli atti emerge che i provvedimenti impugnati comprendono anche crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle presenti domande – come si evince dal raffronto degli importi complessivi indicati nei fermi – l'illegittimità deve ritenersi limitata ai soli crediti specificamente dedotti in questo giudizio, restando impregiudicata la validità dei fermi per la parte riferibile a diverse e autonome partite debitorie.
4.
Tenuto conto del complessivo contegno processuale mantenuto dall'
[...]
– come già diffusamente illustrato in motivazione – devono Controparte_4 ritenersi integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La condotta processuale dell'ente si è infatti contraddistinta per un grado di negligenza non scusabile, come comprovato: dalla produzione documentale disordinata e priva di qualsiasi sistematicità; dall'assenza di richiami puntuali nella memoria difensiva ai documenti depositati, indicati con mere diciture generiche;
dalla mancata denominazione e numerazione coerente dei file nel fascicolo telematico;
dall'adozione di difese meramente formali e stereotipate, prive di qualunque sviluppo argomentativo riferito al caso concreto;
nonché dalla mancata ottemperanza all'ordine del giudice di chiarire, mediante apposita nota integrativa, la corrispondenza tra i documenti prodotti e i crediti iscritti a ruolo specificando il contenuto di ciascun documento prodotto e la rilevanza del medesimo nel presente giudizio.
Un tale comportamento, manifestamente contrario ai doveri di lealtà e collaborazione processuale, ha aggravato l'attività istruttoria e reso più complessa la ricostruzione
8 dei fatti di causa, integrando una forma di colpa grave nell'esercizio dell'attività difensiva.
Pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma
[...] di euro 500 equitativamente determinata e in favore della Controparte_7 dell'ulteriore somma di euro 500.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L' , risultata integralmente soccombente, va Controparte_4 condannata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Diversamente, atteso che l e l sono privi di legittimazione passiva, CP_2 CP_3 le spese relative ai rapporti processuali con tali enti vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara nulli il fermo amministrativo n. O385931R e il fermo amministrativo n.
B517667J limitatamente ai crediti portati dai seguenti atti: avviso di addebito n. 41020190004114289000, avviso di addebito n. 41020190011030257000; avviso di addebito n. 41020210004067250000, avviso di addebito n.
41020220006880176000, cartella di pagamento n. 11020170022350529000, cartella di pagamento n. 11020170038787568000, cartella di pagamento n.
11020190011164716000, avviso di addebito n. 41020160011846688000, avviso di addebito n. 41020170006049337000, avviso di addebito n.
41020180006247549000, avviso di addebito n. 41020180014431145000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
CP_2 CP_3
- condanna l , ai sensi dell'art. 96, commi 3 e Controparte_4
4 , c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 500 e in favore della Cassa delle Ammende dell'ulteriore somma di euro 500;
- condanna altresì l alla rifusione delle spese Controparte_4 di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 4638 per compensi professionali, oltre euro 43,00 per C.U., IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
9 - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_2
, che liquida in euro 4638 oltre 15% e CPA per ciascun ente;
CP_3
Torino, 11/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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