Articolo 29 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 28Articolo 30
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23 febbraio 1952
Art. 29.
Le norme stabilite per l'avanzamento dall' art. 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913 , e dall'art. 22 della presente sono da osservarsi anche:
per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa;
per il collocamento a riposo d'autorita' dei sottufficiali ai sensi dell' art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 559 .
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952