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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6334/2021 depositato il 29/12/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 S.p.a. - 04960680587
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Di Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5626/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 41 e pubblicata il 14/05/2021
Atti impositivi:
- INTIM PAGAMENTO n. 09720189027226676000 . 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110032250332000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110099341542000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110248635048000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120068680940000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120148592406000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120211407535000 TASSE AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130156845125000 DIR CAM 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092905479000 CONSORZ BON 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140302843780000 CONS BON 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160022423472000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160028857860000 DIR CAM 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160118221257000 TASSE AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160185674864000 CONS BON 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060236820000000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110302789049000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.9.2018 la Resistente_1 S.p.a. ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 18 giugno 2018 a mezzo pec, relativa al mancato pagamento di n. 47 cartelle, per complessive € 501.843,42 eccependo molteplici vizi (mancata apposizione della firma digitale;
intervenuta prescrizione;
mancata notifica delle cartelle presupposte); concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituivano, altresì, l'Agenzia Entrate D.P. Roma 1; l'Agenzia Entrate D.P. Roma 2; Camera di Commercio;
Regione Lazio.
La C.T.P. di Roma – dopo aver osservato: - che andava dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 42; dichiarava l'inammissibilità del ricorso l'inammissibilità del ricorso in relazione alle seguenti cartelle distinte con il relativo numero progressivo:5,6,7,10,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,40,41,43,45,46,47;
accoglieva il ricorso in relazione alle seguenti cartelle:1,2,3,4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,23,29,37,38,39
e 44.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'ADR chiedendone la parziale riforma.
Controdeduceva proponendo appello incidentale la Società_1 in relazione a 2 cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'appello principale è infondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'dall'ADR.
Invero, il Collegio rileva che per i crediti vantati nelle cartelle per le quali ancora insiste l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (cfr. Memoria ADER del 31.7.2025) è stata eccepita la prescrizione, eccetto che per le due cartelle oggetto dell'appello incidentale del contribuente.
Tale prescrizione, puntualmente eccepita da parte appellata, non è stata contestata dall'appellante che si limita a dedurre per tali crediti la mancanza di provvedimenti di sgravio e di definizione agevolata,
Pertanto, dovendosi ritenere tutti i crediti di cui sopra prescritti, per la mancanza di prova circa gli atti interruttivi e, d'altra parte, anche per la rituale assenza di ogni contestazione circa la eccepita prescrizione, consegue ad evidenza l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio.
Per quanto poi concerne le cartelle oggetto dell'appello incidentale (n. 09720130124564219 e n.
09720150205844056), le puntuali contestazioni circa la mancanza di prova di un regolare iter notificatorio con riguardo alle stesse, non può che far conseguire la evidente fondatezza dell'appello incidentale che, quindi, va accolto con riforma dell'impugnata sentenza sul punto, con il conseguente annullamento delle cartelle impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2025, respinge l'appello principale dell'ADER, accoglie l'appello incidentale della Resistente_1 S.p.a. e dichiara prescritti i crediti ancora fatti valere con le cartelle indicate nella nota dell'ADER del 31.7.2025, eccetto quelle di cui alle cartelle oggetto dell'appello incidentale, come indicate in motivazione, e per l'effetto annulla le relative cartelle indicate nella nota anzidetta.
Condanna l'ADER al rimborso in favore della Società contribuente delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidando euro 5.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6334/2021 depositato il 29/12/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 S.p.a. - 04960680587
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Di Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5626/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 41 e pubblicata il 14/05/2021
Atti impositivi:
- INTIM PAGAMENTO n. 09720189027226676000 . 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110032250332000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110099341542000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110248635048000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120068680940000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120148592406000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120211407535000 TASSE AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130156845125000 DIR CAM 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092905479000 CONSORZ BON 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140302843780000 CONS BON 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160022423472000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160028857860000 DIR CAM 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160118221257000 TASSE AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160185674864000 CONS BON 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060236820000000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110302789049000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.9.2018 la Resistente_1 S.p.a. ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 18 giugno 2018 a mezzo pec, relativa al mancato pagamento di n. 47 cartelle, per complessive € 501.843,42 eccependo molteplici vizi (mancata apposizione della firma digitale;
intervenuta prescrizione;
mancata notifica delle cartelle presupposte); concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituivano, altresì, l'Agenzia Entrate D.P. Roma 1; l'Agenzia Entrate D.P. Roma 2; Camera di Commercio;
Regione Lazio.
La C.T.P. di Roma – dopo aver osservato: - che andava dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 42; dichiarava l'inammissibilità del ricorso l'inammissibilità del ricorso in relazione alle seguenti cartelle distinte con il relativo numero progressivo:5,6,7,10,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,40,41,43,45,46,47;
accoglieva il ricorso in relazione alle seguenti cartelle:1,2,3,4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,23,29,37,38,39
e 44.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'ADR chiedendone la parziale riforma.
Controdeduceva proponendo appello incidentale la Società_1 in relazione a 2 cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'appello principale è infondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'dall'ADR.
Invero, il Collegio rileva che per i crediti vantati nelle cartelle per le quali ancora insiste l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (cfr. Memoria ADER del 31.7.2025) è stata eccepita la prescrizione, eccetto che per le due cartelle oggetto dell'appello incidentale del contribuente.
Tale prescrizione, puntualmente eccepita da parte appellata, non è stata contestata dall'appellante che si limita a dedurre per tali crediti la mancanza di provvedimenti di sgravio e di definizione agevolata,
Pertanto, dovendosi ritenere tutti i crediti di cui sopra prescritti, per la mancanza di prova circa gli atti interruttivi e, d'altra parte, anche per la rituale assenza di ogni contestazione circa la eccepita prescrizione, consegue ad evidenza l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio.
Per quanto poi concerne le cartelle oggetto dell'appello incidentale (n. 09720130124564219 e n.
09720150205844056), le puntuali contestazioni circa la mancanza di prova di un regolare iter notificatorio con riguardo alle stesse, non può che far conseguire la evidente fondatezza dell'appello incidentale che, quindi, va accolto con riforma dell'impugnata sentenza sul punto, con il conseguente annullamento delle cartelle impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2025, respinge l'appello principale dell'ADER, accoglie l'appello incidentale della Resistente_1 S.p.a. e dichiara prescritti i crediti ancora fatti valere con le cartelle indicate nella nota dell'ADER del 31.7.2025, eccetto quelle di cui alle cartelle oggetto dell'appello incidentale, come indicate in motivazione, e per l'effetto annulla le relative cartelle indicate nella nota anzidetta.
Condanna l'ADER al rimborso in favore della Società contribuente delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidando euro 5.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.