Articolo 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
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28 agosto 2002
Art. 21. Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera). 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e' la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 . In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Note all' art. 21 :
- Il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , recante: disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, e' il seguente:
"2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a) e' rilasciata dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonche' dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Il comma 8, dell'art. 62, del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e' il seguente:
"8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.".
Entrata in vigore il 28 agosto 2002
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