Sentenza 23 marzo 2011
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Non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest'ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà.
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- 1. Il meccanico che esercita il diritto di ritenzione può essere condannato per appropriazione indebita?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 7 giugno 2018
Commette appropriazione indebita (art. 646 c.p.) il meccanico che, a fronte del mancato pagamento delle riparazioni di un automezzo, si rifiuta di restituire il bene al legittimo proprietario? La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 48251 del 15 novembre 2016, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di L'Aquila aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva condannato due meccanici per il reato di “appropriazione indebita di due automezzi da loro detenuti in custodia”. Nello specifico, i due meccanici erano stati accusati di tale reato, nonostante …
Leggi di più… - 2. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2011, n. 17295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17295 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/03/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 710
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 44347/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN NO N. IL 07/12/1973;
2) EN IO N. IL 16/12/1941;
3) AP ND N. IL 15/11/1969;
4) AN DA N. IL 11/07/1975;
5) TA CO N. IL 30/09/1975;
avverso l'ordinanza n. 31/2010 TRIB. LIBERTÀ di PISTOIA, del 05/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Domenico;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il Difensore, avv. del Favero Luca in sostituzione Avv. Castelli Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Nell'ambito del procedimento penale a carico di:
- NN RO - NN ZI - PA RO - PA LE - ER SI;
indagati ex artt. 110 e 646 c.p. perché, dopo che LI NN TT aveva affidato all'officina da loro condotta la sua Fiat "500", si rifiutavano di restituirla, nonostante le richieste del querelante;
Il GIP presso il Tribunale di Pistoia, in data 30.07.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo dell'autovettura;
il Tribunale per il riesame di Pistoia, con ordinanza del 05.10.2010, respingeva il reclamo e confermava il sequestro;
Ricorrono per cassazione gli indagati a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). 1)- I ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione dell'art. 646 c.p. avendo il Tribunale errato nell'applicazione della norma;
- sottolineano che il LI aveva affidato la sua autovettura all'officina condotta dagli indagati ed all'esito delle riparazioni, poiché il consuntivo era risultato ben più alto di quanto preventivato, il medesimo querelante si era rifiutato di provvedere al pagamento;
tale condotta aveva provocato la reazione degli indagati, che avevano trattenuto in officina l'autovettura, dichiarando di esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c., in attesa degli esiti della instauranda causa civile;
l'esercizio di tale diritto, espressamente previsto dal codice civile, giustificava il comportamento degli indagati, avendo per altro i medesimi mai inteso attuare alcuna interversione del possesso della vettura;
CHIEDONO pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Dottrina configura il c.d. diritto di ritenzione osservando che di fronte al mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione il creditore che detenga in ragione del rapporto obbligatorio una cosa di proprietà del debitore può rifiutarsi di restituirla fino a quando l'obbligazione non sia adempiuta;
tale concetto è del tutto conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato come il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sè, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica e che compete quindi solo al detentore qualificato;
(Cassazione civile, sez. 2, 19/08/2002, n. 12232). Nella specie, i ricorrenti hanno agito in virtù della detenzione qualificata che li legava alla vettura, a loro affidata per le riparazioni in officina, sicché il loro comportamento non risulta illecito ne' sul piano oggettivo, avendo trattenuto la cosa in attesa del pagamento, ne' su quello soggettivo, non avendo mai inteso invertire il possesso della vettura che, in effetti, è sempre restata a disposizione del LI, il cui diritto di proprietà non è stato mai posto in discussione.
Nella specie, dunque, deve trovare applicazione la giurisprudenza, puntualmente citata dal ricorrente, secondo la quale l'omessa restituzione della cosa non realizza l'ipotesi del reato di cui all'art. 646 c.p. se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione "uti dominus" e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (Cass. Pen. Sez. 2, 25.01.2002 n. 10774). Il Tribunale ha ignorato tale principio, ormai consolidato (vedi anche: Cass. Pen. Sez. sez. 2, 27.5.1981, G., 150663-4), non assumendo alcun rilievo - nella specie - la questione circa la liquidità ed esigibilità del credito vantato dai creditori, poiché tale questione non vale ad escludere la totale carenza dell'elemento soggettivo dell' appropriazione indebita, consistente nella volontà di fare propria la cosa, privandone definitivamente il proprietario. Si deve pertanto concludere che manca, nella specie, il "fumus" del reato contestato, con conseguente annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnato che del decreto di sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso dal Gip di Pistoia in data 30.07.2010.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011