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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3303/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Mezzano di Ravenna (RA) in Via Basigli n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Calderara presso il cuio studio è elettivamente domiciliata in Bagnacavallo (RA), via Oberdan n. 34, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sara
AL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Argenta (FE), via Matteotti n. 31/1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1. la casa famigliare sita in Mezzano di Ravenna (RA) Via Antonio Basigli n. 7, attualmente in comproprietà, resterà assegnata alla Sig.ra unitamente agli arredamenti ivi contenuti, Parte_1
pagina 1 di 4 mentre ha già trasferito altrove la propria dimora nel Comune di Argenta (FE) Via Parte_2
Londra n. 25, impegnandosi a perfezionare altresì il cambio di residenza;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1 la casa della madre, conservando la propria residenza presso l'immobile sito in Mezzano di Ravenna
(RA) Via Antonio Basigli n. 7, già casa famigliare;
3. il figlio minore permarrà con il padre un giorno infra settimana, preferibilmente il mercoledì oltre al fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica dopo cena, con impegno a riportarlo presso l'abitazione materna, salvo impedimenti;
4. i genitori si impegnano a prendere di comune accordo, nell'interesse del figlio minore le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, mentre le decisioni ordinarie vengono demandate disgiuntamente a ciascun genitore;
5. tenuto conto delle attuali esigenze del minore, delle rispettive risorse economiche dei genitori, della valenza dei compiti domestici e della permanenza di presso ciascun genitore, si stabilisce che il Per_1 padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di € 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie intestate e
IBAN IT 20 Z 06270 13151 CC0510331307, a principiare dal mese di agosto 2025, Parte_1 fino al raggiungimento della autosufficienza economica di;
Per_1
6. le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per il figlio, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, come da protocollo del Tribunale di Ravenna verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nello specifico, i ricorrenti precisano che le spese straordinarie che saranno da suddividersi al 50% sono le seguenti: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola solo nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo dei genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi solo nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pedriatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico); i ricorrenti precisano altresì che alcuna richiesta di compartecipazione potrà pervenire dalla pagina 2 di 4 Sig.ra nei confronti del Sig. in riferimento alla retta relativa all'equitazione del figlio Pt_1 Pt_2
, mentre per le ulteriori spese scolastiche, parascolastiche, medico sanitarie, ludiche, sportive Per_1
(diverse della retta di equitazione) e artistiche che necessitano di accordo tra i genitori, si rimanda al
Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015;
7. le parti si accordano affinchè il figlio minore trascorra ad anni alterni le vacanze di Natale Per_1 alternativamente con ciascun genitore (dal 23 dicembre al 31 mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 7 gennaio sera con l'altro genitore); stessa alternanza sarà seguita per le vacanze di Pasqua e tutti i giorni di sospensione scolastica, con tempi paritari. Per il 2025, il minore trascorrerà le vacanze di Natale dal 23/12 al 31/12 con la madre;
8. per le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo ininterrotto di quindici giorni con Per_1 ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
9. l'assegno unico in favore del figlio minore sarà percepito esclusivamente dalla Sig.ra
[...] che ne curerà la relativa istanza;
Pt_1
10. le parti si concedono inoltre il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche relativo al figlio minore;
Per_1
11. le anticipazioni del presente procedimento saranno suddivise pro quota al 50% con impegno delle parti a farsi carico dei compensi dei rispettivi procuratori che sottoscrivono altresì per rinuncia alla solidarietà delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2025 e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i rapporti Per_2 economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 12.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati del minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento presso la madre del figlio , assegnazione della Per_1
pagina 3 di 4 casa familiare, rapporto del figlio con ciascun genitore, attribuzione dell'assegno unico e mantenimento del minore.
Il Collegio dà atto degli ulteriori accordi tra loro, di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, aventi natura patrimoniale.
Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3303/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento presso la madre del figlio Persona_3 assegnazione della casa familiare, rapporto del figlio con i genitori, attribuzione dell'assegno unico e mantenimento del minore;
b) DA' ATTO degli ulteriori accordi aventi natura patrimoniale di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate in corsivo;
c) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3303/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Mezzano di Ravenna (RA) in Via Basigli n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Calderara presso il cuio studio è elettivamente domiciliata in Bagnacavallo (RA), via Oberdan n. 34, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sara
AL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Argenta (FE), via Matteotti n. 31/1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1. la casa famigliare sita in Mezzano di Ravenna (RA) Via Antonio Basigli n. 7, attualmente in comproprietà, resterà assegnata alla Sig.ra unitamente agli arredamenti ivi contenuti, Parte_1
pagina 1 di 4 mentre ha già trasferito altrove la propria dimora nel Comune di Argenta (FE) Via Parte_2
Londra n. 25, impegnandosi a perfezionare altresì il cambio di residenza;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1 la casa della madre, conservando la propria residenza presso l'immobile sito in Mezzano di Ravenna
(RA) Via Antonio Basigli n. 7, già casa famigliare;
3. il figlio minore permarrà con il padre un giorno infra settimana, preferibilmente il mercoledì oltre al fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica dopo cena, con impegno a riportarlo presso l'abitazione materna, salvo impedimenti;
4. i genitori si impegnano a prendere di comune accordo, nell'interesse del figlio minore le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, mentre le decisioni ordinarie vengono demandate disgiuntamente a ciascun genitore;
5. tenuto conto delle attuali esigenze del minore, delle rispettive risorse economiche dei genitori, della valenza dei compiti domestici e della permanenza di presso ciascun genitore, si stabilisce che il Per_1 padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di € 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie intestate e
IBAN IT 20 Z 06270 13151 CC0510331307, a principiare dal mese di agosto 2025, Parte_1 fino al raggiungimento della autosufficienza economica di;
Per_1
6. le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per il figlio, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, come da protocollo del Tribunale di Ravenna verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nello specifico, i ricorrenti precisano che le spese straordinarie che saranno da suddividersi al 50% sono le seguenti: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola solo nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo dei genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi solo nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pedriatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico); i ricorrenti precisano altresì che alcuna richiesta di compartecipazione potrà pervenire dalla pagina 2 di 4 Sig.ra nei confronti del Sig. in riferimento alla retta relativa all'equitazione del figlio Pt_1 Pt_2
, mentre per le ulteriori spese scolastiche, parascolastiche, medico sanitarie, ludiche, sportive Per_1
(diverse della retta di equitazione) e artistiche che necessitano di accordo tra i genitori, si rimanda al
Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015;
7. le parti si accordano affinchè il figlio minore trascorra ad anni alterni le vacanze di Natale Per_1 alternativamente con ciascun genitore (dal 23 dicembre al 31 mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 7 gennaio sera con l'altro genitore); stessa alternanza sarà seguita per le vacanze di Pasqua e tutti i giorni di sospensione scolastica, con tempi paritari. Per il 2025, il minore trascorrerà le vacanze di Natale dal 23/12 al 31/12 con la madre;
8. per le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo ininterrotto di quindici giorni con Per_1 ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
9. l'assegno unico in favore del figlio minore sarà percepito esclusivamente dalla Sig.ra
[...] che ne curerà la relativa istanza;
Pt_1
10. le parti si concedono inoltre il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche relativo al figlio minore;
Per_1
11. le anticipazioni del presente procedimento saranno suddivise pro quota al 50% con impegno delle parti a farsi carico dei compensi dei rispettivi procuratori che sottoscrivono altresì per rinuncia alla solidarietà delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2025 e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i rapporti Per_2 economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 12.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati del minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento presso la madre del figlio , assegnazione della Per_1
pagina 3 di 4 casa familiare, rapporto del figlio con ciascun genitore, attribuzione dell'assegno unico e mantenimento del minore.
Il Collegio dà atto degli ulteriori accordi tra loro, di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, aventi natura patrimoniale.
Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3303/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento presso la madre del figlio Persona_3 assegnazione della casa familiare, rapporto del figlio con i genitori, attribuzione dell'assegno unico e mantenimento del minore;
b) DA' ATTO degli ulteriori accordi aventi natura patrimoniale di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate in corsivo;
c) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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