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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11561/2024 R.G.
TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Gaetano Galliani;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 100/2022 del 21.12.2021 (corretta con decreto del 04.11.2024) il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
(da cui era nata la figlia il 20.06.2015) alle condizioni Controparte_1 Per_1 concordate dalle parti nella convenzione del 01.10.2021, disponendo il regime di affido condiviso con collocamento materno, il regime di incontri paterni e ponendo a carico del
[...]
il contributo paterno al mantenimento della figlia di € 280,00 mensili, CP_1 oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
2. il resistente non solo sin da aprile 2022 aveva omesso di versare il contributo paterno al mantenimento della prole, tanto da essere stato destinatario di un atto di precetto e di un decreto penale di condanna, versati in atti, ma aveva anche omesso di osservare il regime di visita paterno, disinteressandosi da qualche tempo della minore, non esercitando il diritto di visita e rendendosi irreperibile, stabilendo una residenza fittizia nel comune di san Clemente (RN); chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore in favore della genitrice, stante la sua concreta difficoltà di gestire le pratiche amministrative, scolastiche e sanitarie relative alla minore in regime di affido condiviso.
Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente non si costituiva ed all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione di parte ricorrente, che precisava che il padre non incontrava la minore da settembre 2024 e che comunque si limitava ad incontrarla una volta all'anno.
Il P.M. interveniva con nota del 03.12.2024.
IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di stante la Controparte_1 regolarità della notifica.
1.- Nel merito, il ricorso merita accoglimento (apparendo comunque superflue ai fini decisori le richieste istruttorie formulate).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dettato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizion idi divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina l'accoglimento della sua domanda, consistente nel totale disinteresse paterno alle esigenze morali ed economiche della prole minorenne.
Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841).
Nel caso di specie, la ha dedotto che il padre non solo non ha incontrato la minore sin Pt_1 dal mese di settembre 2024, trascurandola del tutto dal punto di vista affettivo e comunque limitandosi ad incontrarla una sola volta all'anno ma anche che a decorrere da aprile 2022 non ha più inteso pagare il contributo al mantenimento della prole, circostanza risultante dall'atto di precetto e dal decreto penale di condanna in atti.
Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, che si è reso tra l'altro irreperibile da parte della genitrice (e neppure ha inteso costituirsi in giudizio palesando una condotta valutabile ex art. 116 c.p.c.), circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore (come confermato dalla che ha manifestato le concrete difficoltà nel rilascio delle Pt_1 autorizzazioni amministrative, scolastiche e sanitarie relative alla minore); l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei.
Pertanto, la figlia della coppia a decorrere dal corrente mese di luglio 2025 va affidata in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla madre.
4.- Alla soccombenza del resistente (che ha costretto la controparte ad adire l'A.G. per la regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla comune figlia) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 29.10.2024 e liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.11.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. a modifica della sentenza divorzile n. 100/2022 del 21.12.2021 del Tribunale di Bari, dispone che a decorrere dal corrente mese di luglio 2025 la figlia sia affidata in via Per_1 esclusivo in favore di Parte_1
3. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11561/2024 R.G.
TRA
rappresenta e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Gaetano Galliani;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 100/2022 del 21.12.2021 (corretta con decreto del 04.11.2024) il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
(da cui era nata la figlia il 20.06.2015) alle condizioni Controparte_1 Per_1 concordate dalle parti nella convenzione del 01.10.2021, disponendo il regime di affido condiviso con collocamento materno, il regime di incontri paterni e ponendo a carico del
[...]
il contributo paterno al mantenimento della figlia di € 280,00 mensili, CP_1 oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
2. il resistente non solo sin da aprile 2022 aveva omesso di versare il contributo paterno al mantenimento della prole, tanto da essere stato destinatario di un atto di precetto e di un decreto penale di condanna, versati in atti, ma aveva anche omesso di osservare il regime di visita paterno, disinteressandosi da qualche tempo della minore, non esercitando il diritto di visita e rendendosi irreperibile, stabilendo una residenza fittizia nel comune di san Clemente (RN); chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore in favore della genitrice, stante la sua concreta difficoltà di gestire le pratiche amministrative, scolastiche e sanitarie relative alla minore in regime di affido condiviso.
Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente non si costituiva ed all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione di parte ricorrente, che precisava che il padre non incontrava la minore da settembre 2024 e che comunque si limitava ad incontrarla una volta all'anno.
Il P.M. interveniva con nota del 03.12.2024.
IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di stante la Controparte_1 regolarità della notifica.
1.- Nel merito, il ricorso merita accoglimento (apparendo comunque superflue ai fini decisori le richieste istruttorie formulate).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dettato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizion idi divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina l'accoglimento della sua domanda, consistente nel totale disinteresse paterno alle esigenze morali ed economiche della prole minorenne.
Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841).
Nel caso di specie, la ha dedotto che il padre non solo non ha incontrato la minore sin Pt_1 dal mese di settembre 2024, trascurandola del tutto dal punto di vista affettivo e comunque limitandosi ad incontrarla una sola volta all'anno ma anche che a decorrere da aprile 2022 non ha più inteso pagare il contributo al mantenimento della prole, circostanza risultante dall'atto di precetto e dal decreto penale di condanna in atti.
Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, che si è reso tra l'altro irreperibile da parte della genitrice (e neppure ha inteso costituirsi in giudizio palesando una condotta valutabile ex art. 116 c.p.c.), circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore (come confermato dalla che ha manifestato le concrete difficoltà nel rilascio delle Pt_1 autorizzazioni amministrative, scolastiche e sanitarie relative alla minore); l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare la figlia in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei.
Pertanto, la figlia della coppia a decorrere dal corrente mese di luglio 2025 va affidata in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate dalla madre.
4.- Alla soccombenza del resistente (che ha costretto la controparte ad adire l'A.G. per la regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla comune figlia) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidare in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 29.10.2024 e liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.11.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. a modifica della sentenza divorzile n. 100/2022 del 21.12.2021 del Tribunale di Bari, dispone che a decorrere dal corrente mese di luglio 2025 la figlia sia affidata in via Per_1 esclusivo in favore di Parte_1
3. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%, da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato