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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 04/06/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 458 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. CECI BEATRICE, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CIOCCA CP_1
IVANOE, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del CP_ provvedimento di indebito emesso da nei propri confronti in data 10.10.2022 per l'importo di euro 5.796,40 a titolo di ratei di pensione INVCIV percepiti nel periodo 1.4.21 al 31.10.22, ritenuti non spettanti a seguito di revoca della prestazione conseguente alla visita di revisione del 26.9.2022.
La ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto relativo a periodi precedenti rispetto alla visita di revisione e alla revoca, nonché eccependo l'irripetibilità delle somme anche ove considerate indebitamente percepite a fronte della buona fede della ricorrente, e comunque rappresenta che avverso il verbale è stato presentato reclamo e successivamente incardinato giudizio per
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Si è costituito l'Ente deducendo di aver provveduto in autotutela ad annullare l'indebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note di udienza depositate per l'udienza odierna, la parte ricorrente ha chiarito che l'indebito
è stato annullato a seguito di omologa positiva con riconoscimento del requisito sanitario fin dalla visita di revisione, chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. La causa è stata discussa all'udienza odierna.
La richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve essere accolta, essendo stato rimosso ufficiosamente il provvedimento oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Quanto alle spese, la causa era virtualmente fondata nel merito, a fronte dell'esistenza del diritto sostanziale come accertato nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e riconosciuto dallo stesso ente resistente, nonché a fronte della scansione temporale di cui si è dato atto per cui il provvedimento di indebito era riferito a periodi precedenti rispetto alla visita di revisione, in contrasto con il disposto dell'art. l'art. 25, comma 6-bis, della legge 114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. CP_ Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M 147/2022
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 458 /2023 r.g.:
dichiara la cessazione della materia del contendere, CP_ condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 04/06/2025
Il Giudice
IB OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 04/06/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 458 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. CECI BEATRICE, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CIOCCA CP_1
IVANOE, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del CP_ provvedimento di indebito emesso da nei propri confronti in data 10.10.2022 per l'importo di euro 5.796,40 a titolo di ratei di pensione INVCIV percepiti nel periodo 1.4.21 al 31.10.22, ritenuti non spettanti a seguito di revoca della prestazione conseguente alla visita di revisione del 26.9.2022.
La ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto relativo a periodi precedenti rispetto alla visita di revisione e alla revoca, nonché eccependo l'irripetibilità delle somme anche ove considerate indebitamente percepite a fronte della buona fede della ricorrente, e comunque rappresenta che avverso il verbale è stato presentato reclamo e successivamente incardinato giudizio per
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Si è costituito l'Ente deducendo di aver provveduto in autotutela ad annullare l'indebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note di udienza depositate per l'udienza odierna, la parte ricorrente ha chiarito che l'indebito
è stato annullato a seguito di omologa positiva con riconoscimento del requisito sanitario fin dalla visita di revisione, chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. La causa è stata discussa all'udienza odierna.
La richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve essere accolta, essendo stato rimosso ufficiosamente il provvedimento oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Quanto alle spese, la causa era virtualmente fondata nel merito, a fronte dell'esistenza del diritto sostanziale come accertato nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e riconosciuto dallo stesso ente resistente, nonché a fronte della scansione temporale di cui si è dato atto per cui il provvedimento di indebito era riferito a periodi precedenti rispetto alla visita di revisione, in contrasto con il disposto dell'art. l'art. 25, comma 6-bis, della legge 114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. CP_ Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M 147/2022
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 458 /2023 r.g.:
dichiara la cessazione della materia del contendere, CP_ condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 04/06/2025
Il Giudice
IB OT