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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere all'udienza del 19/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronun- ciato ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1715 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Gisella Spataro (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Di- P.IVA_2 strettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4297/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 06-07/08/2024.
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In riforma della impugnata sentenza resa nel procedimento R.G. n. 7498/2019 emessa dal Tribunale di Palermo il 06.08.2024, accogliere il
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 presente appello e per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi:
- accertare e dichiarare che tra la Parte_1
e l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive è stata stipu-
[...] lata una convenzione finalizzata ad “ottenere una sovvenzione pari al 100% dei contributi assistenziali e previdenziali al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati nelle imprese associate…” e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato con il D.I. opposto n. 1351/2019 emesso in data 07.03.2019;
- accogliere, con ogni miglior formula, le motivazioni di cui al presente atto di appello e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del credito azio- nato con il D.I. opposto n. 1351/2019 emesso in data 07.03.2019;
- Con vittoria di spese e dei compensi di causa del primo e di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.»
Conclusioni per la parte appellata:
«rigettare l'appello avversario e le istanze istruttorie ivi contenute;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Su ricorso della società cooperativa “ alle Im- Parte_1 prese”, il Tribunale di Palermo, con decreto ingiuntivo n. 1351/2019 emesso in data 7/3/2019 e notificato in data 19/3/2019, ingiungeva all'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana il pagamento dell'importo di euro 370.009,72 a titolo di contributi assistenziali e previ- denziali di lavoratori assunti a seguito di una convenzione stipulata dalle parti.
2. Con citazione del 23/4/2019, l'Assessorato alle Attività Produttive della
Regione Siciliana ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decre- to ingiuntivo opposto e l'accertamento della insussistenza del credito van- tato.
3. La società cooperativa opposta si è costituita con comparsa del 16/9/2019, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 4297/2024, pronunciata in data 06-07/08/2024, il Tri- bunale di Palermo, definendo il giudizio, accoglieva l'opposizione, revo- cando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la società opposta al pagamento delle spese processuali.
5. Con citazione del 7/10/2024, la società cooperativa “ Parte_1
” ha proposto appello avverso la predetta sentenza,
[...] chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione ori- ginariamente proposta dall'assessorato regionale.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 6. L'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana si è costi- tuito con comparsa del 28/5/2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
7. La causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. e all'udienza collegiale del 19/11/2025 le parti hanno discusso la causa, insistendo nelle rispettive conclusioni, e questa Corte ha pronunciato la presente sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
8. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta dall'
[...]
, revocando il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto, avendo ritenuto assente la prova scritta della convenzione stipu- lata dalle parti e, dunque, non provato il rapporto contrattuale sulla base del quale la società appellante basava le sue domande, il quale, peraltro, non sarebbe stato accompagnato nemmeno dal necessario impegno di spesa.
9. A fronte di ciò, con il primo motivo di impugnazione la società appellan- te rileva che l'esistenza della convenzione dovrebbe ritenersi provata in virtù della rilevanza confessoria delle fatture richiamate nel ricorso e iscritte nella contabilità di essa società, senza essere state contestate in via stragiudiziale, il che costituirebbe piena prova dell'esistenza di un cor- rispondente contratto tra le parti. Evidenzia, a tal fine, che le fatture invia- te sono state correttamente contabilizzate e non sono state contestate in via stragiudiziale dall'Assessorato appellato fino al febbraio 2019, il che equivarrebbe ad una accettazione implicita o tacita del rapporto e della convenzione sottostante.
10. Con il secondo motivo di impugnazione, la società cooperativa appel- lante contesta la necessità di un impegno di spesa prodromico alla stipula del contratto, rilevando che lo stesso integrerebbe un contratto normati- vo.
11. Infine, con il terzo motivo di impugnazione, la società appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, la cui richiesta reitera con l'atto di appello, evidenziando che tale prova, ove ammessa, darebbe prova della sussistenza della convenzione da cui traggono origine le pretese economiche vantate con il ricorso monitorio.
12. I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, alla luce della questione pregiudiziale in senso logico della validità della convenzione per l'omessa prova della forma scritta della stessa.
13. Come più volte affermato dalla Corte di cassazione «è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integra- re una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “de- vono farsi per atto pubblico ... sotto pena di nullità ... gli altri atti special- mente indicati dalla legge”. Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, il richia- mo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato R.D. del 1934, continuino ad applicarsi “pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nono- stante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo isti- tuzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon an- damento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)”» (così Cass. SS. UU. n. 20684 del 2018).
14. Alla luce del particolare rigore del requisito formale dei contratti della pubblica amministrazione, strettamente funzionale all'esercizio dei con- trolli istituzionali dell'autorità tutoria, non può ritenersi che l'avvenuta iscrizione nella contabilità della società appellante delle fatture emesse possa fare prova dell'esistenza della convenzione dalla quale trae origine la pretesa creditoria, giacché tale regola, dettata solamente in relazione ai rapporti tra imprenditori, non può in alcun modo consentire alcuna dero- ga alla prescrizione formale, funzionale all'adempimento dei controlli di regolarità formale e contabili che sono assolutamente imprescindibili nell'azione contrattuale della pubblica amministrazione.
15. Trattandosi di vizio di nullità che colpisce il contratto dal quale trae origine l'obbligazione azionata dall'appellante con il ricorso monitorio, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di accogliere la relati- va eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'amministrazione regiona- le, trattandosi, peraltro, di vizio anche rilevabile d'ufficio (cf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
16. Va rilevato, peraltro, con riguardo al secondo motivo di impugnazione, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il vizio formale si colloca logicamente a monte dell'ulteriore vizio conseguente all'assenza di impegno contabile e di registrazione sul competente capitolo di bilancio in violazione dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., non potendo operare, in ipo- tesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto ob- bligatorio previsto dalla legge (cf. Cass., n. 5480 del 2024).
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 17. Infine, in relazione al terzo motivo di impugnazione va considerato che dal momento che la prescrizione di forma è imposta a pena di nullità del contratto, correttamente il giudice di primo grado ha rigettato le richieste di prova testimoniale proposte dalla società appellante, ostandovi il divie- to espresso previsto dall'art. 2725, secondo comma, c.p.c..
18. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte la sentenza oggetto di impugnazione va confermata, giacché la parte appellante non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente circa la sussistenza di un vali- do titolo negoziale a fondamento dell'obbligazione azionata.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 12.060 (di cui euro 3550 per studio, euro 2.340 per la fase intro- duttiva ed euro 6.170 per la fase decisionale), oltre spese prenotate a de- bito.
20. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da Parte_3 nei confronti dell'
[...] [...]
con citazione del 7/10/2024, Controparte_1 avverso la sentenza n. 4297/2024, pronunciata dal Tribunale di Paler- mo in data 06-07/08/2024;
• condanna la società appellante al rimborso delle spese processuali in favore dell'Assessorato appellato, che liquida in complessivi euro 12.060, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza del 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1715 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Gisella Spataro (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Di- P.IVA_2 strettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4297/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 06-07/08/2024.
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In riforma della impugnata sentenza resa nel procedimento R.G. n. 7498/2019 emessa dal Tribunale di Palermo il 06.08.2024, accogliere il
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 presente appello e per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi:
- accertare e dichiarare che tra la Parte_1
e l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive è stata stipu-
[...] lata una convenzione finalizzata ad “ottenere una sovvenzione pari al 100% dei contributi assistenziali e previdenziali al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati nelle imprese associate…” e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato con il D.I. opposto n. 1351/2019 emesso in data 07.03.2019;
- accogliere, con ogni miglior formula, le motivazioni di cui al presente atto di appello e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del credito azio- nato con il D.I. opposto n. 1351/2019 emesso in data 07.03.2019;
- Con vittoria di spese e dei compensi di causa del primo e di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.»
Conclusioni per la parte appellata:
«rigettare l'appello avversario e le istanze istruttorie ivi contenute;
condannare controparte al pagamento delle spese processuali.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Su ricorso della società cooperativa “ alle Im- Parte_1 prese”, il Tribunale di Palermo, con decreto ingiuntivo n. 1351/2019 emesso in data 7/3/2019 e notificato in data 19/3/2019, ingiungeva all'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana il pagamento dell'importo di euro 370.009,72 a titolo di contributi assistenziali e previ- denziali di lavoratori assunti a seguito di una convenzione stipulata dalle parti.
2. Con citazione del 23/4/2019, l'Assessorato alle Attività Produttive della
Regione Siciliana ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decre- to ingiuntivo opposto e l'accertamento della insussistenza del credito van- tato.
3. La società cooperativa opposta si è costituita con comparsa del 16/9/2019, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 4297/2024, pronunciata in data 06-07/08/2024, il Tri- bunale di Palermo, definendo il giudizio, accoglieva l'opposizione, revo- cando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la società opposta al pagamento delle spese processuali.
5. Con citazione del 7/10/2024, la società cooperativa “ Parte_1
” ha proposto appello avverso la predetta sentenza,
[...] chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione ori- ginariamente proposta dall'assessorato regionale.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 6. L'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana si è costi- tuito con comparsa del 28/5/2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
7. La causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. e all'udienza collegiale del 19/11/2025 le parti hanno discusso la causa, insistendo nelle rispettive conclusioni, e questa Corte ha pronunciato la presente sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
8. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta dall'
[...]
, revocando il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto, avendo ritenuto assente la prova scritta della convenzione stipu- lata dalle parti e, dunque, non provato il rapporto contrattuale sulla base del quale la società appellante basava le sue domande, il quale, peraltro, non sarebbe stato accompagnato nemmeno dal necessario impegno di spesa.
9. A fronte di ciò, con il primo motivo di impugnazione la società appellan- te rileva che l'esistenza della convenzione dovrebbe ritenersi provata in virtù della rilevanza confessoria delle fatture richiamate nel ricorso e iscritte nella contabilità di essa società, senza essere state contestate in via stragiudiziale, il che costituirebbe piena prova dell'esistenza di un cor- rispondente contratto tra le parti. Evidenzia, a tal fine, che le fatture invia- te sono state correttamente contabilizzate e non sono state contestate in via stragiudiziale dall'Assessorato appellato fino al febbraio 2019, il che equivarrebbe ad una accettazione implicita o tacita del rapporto e della convenzione sottostante.
10. Con il secondo motivo di impugnazione, la società cooperativa appel- lante contesta la necessità di un impegno di spesa prodromico alla stipula del contratto, rilevando che lo stesso integrerebbe un contratto normati- vo.
11. Infine, con il terzo motivo di impugnazione, la società appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, la cui richiesta reitera con l'atto di appello, evidenziando che tale prova, ove ammessa, darebbe prova della sussistenza della convenzione da cui traggono origine le pretese economiche vantate con il ricorso monitorio.
12. I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, alla luce della questione pregiudiziale in senso logico della validità della convenzione per l'omessa prova della forma scritta della stessa.
13. Come più volte affermato dalla Corte di cassazione «è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integra- re una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “de- vono farsi per atto pubblico ... sotto pena di nullità ... gli altri atti special- mente indicati dalla legge”. Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, il richia- mo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato R.D. del 1934, continuino ad applicarsi “pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nono- stante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo isti- tuzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon an- damento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)”» (così Cass. SS. UU. n. 20684 del 2018).
14. Alla luce del particolare rigore del requisito formale dei contratti della pubblica amministrazione, strettamente funzionale all'esercizio dei con- trolli istituzionali dell'autorità tutoria, non può ritenersi che l'avvenuta iscrizione nella contabilità della società appellante delle fatture emesse possa fare prova dell'esistenza della convenzione dalla quale trae origine la pretesa creditoria, giacché tale regola, dettata solamente in relazione ai rapporti tra imprenditori, non può in alcun modo consentire alcuna dero- ga alla prescrizione formale, funzionale all'adempimento dei controlli di regolarità formale e contabili che sono assolutamente imprescindibili nell'azione contrattuale della pubblica amministrazione.
15. Trattandosi di vizio di nullità che colpisce il contratto dal quale trae origine l'obbligazione azionata dall'appellante con il ricorso monitorio, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di accogliere la relati- va eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'amministrazione regiona- le, trattandosi, peraltro, di vizio anche rilevabile d'ufficio (cf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
16. Va rilevato, peraltro, con riguardo al secondo motivo di impugnazione, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il vizio formale si colloca logicamente a monte dell'ulteriore vizio conseguente all'assenza di impegno contabile e di registrazione sul competente capitolo di bilancio in violazione dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., non potendo operare, in ipo- tesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto ob- bligatorio previsto dalla legge (cf. Cass., n. 5480 del 2024).
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 17. Infine, in relazione al terzo motivo di impugnazione va considerato che dal momento che la prescrizione di forma è imposta a pena di nullità del contratto, correttamente il giudice di primo grado ha rigettato le richieste di prova testimoniale proposte dalla società appellante, ostandovi il divie- to espresso previsto dall'art. 2725, secondo comma, c.p.c..
18. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte la sentenza oggetto di impugnazione va confermata, giacché la parte appellante non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente circa la sussistenza di un vali- do titolo negoziale a fondamento dell'obbligazione azionata.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 12.060 (di cui euro 3550 per studio, euro 2.340 per la fase intro- duttiva ed euro 6.170 per la fase decisionale), oltre spese prenotate a de- bito.
20. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da Parte_3 nei confronti dell'
[...] [...]
con citazione del 7/10/2024, Controparte_1 avverso la sentenza n. 4297/2024, pronunciata dal Tribunale di Paler- mo in data 06-07/08/2024;
• condanna la società appellante al rimborso delle spese processuali in favore dell'Assessorato appellato, che liquida in complessivi euro 12.060, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza del 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5