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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17196 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 52190/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52190 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
Le società in persona del legale rappresentante p.t. (P. Iva Parte_1
) e (già (P.Iva in persona del P.IVA_1 Parte_2 CP_1 P.IVA_2 suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentante e difese dagli Avv.ti
NT PI NT, NT LA e GI AB MA ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell'Avv. GI
AB MA;
- Attrici opponenti - contro in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Donatella Beretta ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Bevilacqua sito in Roma, Via
NN GI n. 57.
- Convenuta opposta -
Nonché nei confronti di già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 CP_4
(P.I. ), nella qualità di mandataria di e P.IVA_4 Controparte_5 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente CP_6 domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Calimero n. 7.
- Intervenuta -
Oggetto: leasing;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 12245/2017 (R.G. n. 31725/2017) depositato in data 23.05.2017 dal Tribunale di Roma.
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO
La aveva ingiunto alla alla Controparte_2 Parte_1
e alla il pagamento Parte_3 Parte_2 della somma complessiva di euro 1.459.301,30 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura;
ciò a fronte del mancato pagamento della somma ingiunta a titolo di canoni scaduti, spese ed interessi in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato in data
06.08.2002, con il quale la LEASING ROMA S.P.A. (ora CP_2 CP_2 concedeva in locazione finanziaria alla 'immobile – costituito Parte_4 da un complesso alberghiero – sito in alla Via Regina Elena n.c. Pt_3
Il corrispettivo per la locazione finanziaria veniva stabilito in euro 7.875.655,00 oltre IVA da corrispondersi in 144 canoni, di cui il primo di euro 1.500.000,00 oltre IVA, versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed i successivi n. 143 canoni di euro
44.585,00 oltre IVA indicizzati al tasso euribor 3 mesi da versarsi mensilmente, con l'opzione, al termine della locazione finanziaria, di acquistare l'immobile al prezzo di euro
2.250.000,00 oltre iva.
Contestualmente alla stipula del suddetto contratto, la ilasciava fideiussione Parte_2 autonoma, senza eccezioni ed a prima richiesta in favore della società
[...]
(già per Parte_3 Parte_4
l'adempimento delle obbligazioni contratte con . Controparte_2
Successivamente in data 19.11.2009 la e la Parte_5 [...] stipulavano un accordo integrativo del contratto originario con cui CP_2 prevedevano la sospensione del pagamento della sola quota del capitale dei canoni per 12 mesi, con il conseguente allungamento della durata del contratto di leasing.
In data 15.01.2010 il suddetto contratto veniva ceduto alla Parte_1
Nel corso del rapporto interveniva un ulteriore atto modificativo del contratto di leasing, precisamente in data 13.06.2011, che prevedeva la modifica delle precedenti condizioni contrattuali. La a partire dal mese di luglio 2013, si rendeva morosa al Parte_1 pagamento dei canoni di locazione finanziaria e a fronte di ciò, Controparte_2 dopo aver inviato lettera di messa in mora, instaurava un procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo n.
12245/2017, le società e la convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio la concludendo nei seguenti termini: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: Preliminarmente in rito: - per le ragioni esposte nel paragrafo sub 1 della parte in diritto che precede, rilevare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio della media-conciliazione, disponendo ogni opportuno provvedimento;
Nel merito, in via principale:
a) per tutte le ragioni suesposte, sempre e comunque, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti Controparte_2 delle società odierne opponenti e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 12245/2017 (R.G. n. 31725/2017) depositato in data 23.05.2017 dal Tribunale di Roma – G.U. dott.ssa Daniela Francavilla – e notificato alle società opponenti in data 31.5.2017; anche in via riconvenzionale: b) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel paragrafo sub 2 della parte in diritto che precede, l'usurarietà del tasso di interesse convenzionalmente previsto e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1815 co2 c.c.
(i) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1418, 1419 c.c. e 1815 co.2 c.c. , di tutte le pattuizioni contrattuali presenti nei contratti di leasing oggetto del presente giudizio e nei successivi atti integrativi, che hanno determinato una remunerazione usuraria in favore della (ii) accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi a Controparte_2 remunerazione del capitale concesso in finanziamento, (iii) condannare la Controparte_2 in persona dle suo l.r.p.t. alla ripetizione in favore della di tutte le
[...] Parte_1 somme così illecitamente e illegittimamente percepite a titolo di interessi, oltre interessi legali dal dì del versamento e rivalutazione monetaria ex art. 1224 co.2 c.c.; ove occorra, dichiarando la compensazione fra queste somme e quelle che fossero denegatamente riconosciute come dovute in favore della Controparte_2
c) in via subordinata, per le ragioni esposte nel paragrafo sub 3 della parte in diritto che precede, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lease back stipulati, oggetto del presente giudizio e di qualsivoglia garanzia eventualmente ad esso collegata, a mente dell'art. 117 c.8 del T.U.B., e, per l'effetto: a) rigettare l'avversa domanda di pagamento, b) condannare la banca opposta a restituire, in favore della tutte le somme Parte_1 percepite indebitamente ex art. 2033 c.c., ovvero e quantomeno, in via subordinata, la somma percepita a titolo di interessi, il tutto oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti, non sussistendo la buona fede dell'accipiens, sino al soddisfo;
in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte nel capitolo sub 3) della parte in diritto del presente atto, la nullità parziale dei contratti - ovvero la nullità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 117 c. 7 del T.U.B., condannare la in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della della Parte_1 differenza tra gli interessi già pagati e il ricalcolo degli interessi a . Ciò oltre gli CP_7 interessi legali sulle somme che la dovrà restituire, dal giorno del pagamento sino al CP_8 soddisfo;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della per violazione (i) delle norme previste in tema Controparte_2 di trasparenze nei rapporti bancari, (ii) dell'art. 117 del T.U.B. e (iii) dei principi di correttezza e buona fede e (iv) della normativa sull'usura; per l'effetto, si chiede di accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento grave della – che ha agito CP_8 in violazione della L. 108/96 e delle disposizioni imperative in materia di trasparenza - ovvero in subordine l'inadempimento della con condanna, sempre e Controparte_2 comunque, della Banca opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (ove occorra, anche a titolo di ripetizione dell'indebito), quantificabili in via principale nell'importo di tutti gli interessi versati e, in via del tutto subordinata, nell'importo pari alla differenza tra gli interessi pagati e il ricalco degli interessi a Tasso BOT, oltre gli interessi legali dal dì del pagamento fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata, da determinare anche in via equitativa, ove occorra. Ciò oltre gli interessi legali dal dì del pagamento, sino al soddisfo.
e) In via autonoma e concorrente, per le ragioni esposte al paragrafo sub. 4 della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della
[...] nei confronti della dell'importo di € 4.206.646,17 (ossia Parte_1 Controparte_2 all'importo somma pari alla differenza fra le somme sino ad oggi versate dalla società utilizzatrice e la somma eventualmente dovuta a titolo di equo compenso in favore della banca), fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento della suddetta somma in favore della società opponente. In via ulteriore si chiede altresì di accertare e dichiarare la compensazione fra il credito che dovesse esser denegatamente riconosciuto in favore della ed il controcredito Controparte_2
(invero ben maggiore, come sopra descritto) che deve esser riconosciuto in favore della società opponente. f) Sempre e comunque, si chiede altresì a Codesto On.le Giudicante di voler disapplicare o comunque ridurre, a mente dell'art. 1526 co. 2 c.c., l'indennità convenuta all'art. 17 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria, nonché ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale spropositata ivi prevista. g) In via autonoma e concorrente, si chiede di disapplicare integralmente la predetta disposizione contrattuale (art.17), poiché essa attribuisce alla Banca un vantaggio patrimoniale che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 350/2013), dovrà essere conteggiato ai fini della valutazione e del calcolo dei tassi usurai, con conseguente declaratoria di nullità della presente clausola, anche ex art. 1815 II comma c.c.. h) Sempre e comunque, per tutte le ragioni innanzi esposte e per quanto dedotto nel paragrafo sub. 6 della parte in diritto del presente atto, anche in forza dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., si chiede di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società in favore dell'opposta Parte_2
i) Sempre e comunque, per tutte le ragioni esposte nella parte in Controparte_2 diritto del presente atto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalle società odierne opponenti in favore della j) Con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la , rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. e 648 c.p.c., e constatato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: - In caso di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare, emettere comunque ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in danno della società
[...]
(C.F. e P.Iva ), con sede legale in Bari, Via G.De Vito Parte_1 P.IVA_5
Francesco 31/C, in persona del suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ), residente in [...]S. Parte_6 C.F._1
GE (FG) Strada 56 da denominarsi 1, e della società (C.F. e P.Iva Parte_2
), con sede legale in Valenzano (BA), Via Lucente n. 8, in persona del suo socio P.IVA_2 ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Parte_6
), residente in [...] da denominarsi 1, per C.F._1
l'importo di Euro 1.459.301,30, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor 3 mesi 3,371 %, div/360, revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato dal “Sole 24ore” per valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre solare, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento e fino all'effettivo saldo, essendo il credito fondato su prova scritta, certo, liquido ed esigibile. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Dichiarare l'opposizione promossa dalla società garante inammissibile e Parte_2 improponibile per le ragioni esposte;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 12245/2017, RG
31725/2017, emesso dal Tribunale di Roma con cui venivano condannati (oltre alla società
la società (C.F. e Parte_7 Parte_1
P.Iva ), con sede legale in Bari, Via G.De Vito Francesco 31/C, in persona del P.IVA_5 suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
(C.F. ), residente in [...] da Pt_6 C.F._1 denominarsi 1, e della società (C.F. e P.Iva , con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in Valenzano (BA), Via Lucente n. 8, in persona del suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), Parte_6 C.F._1 residente in [...] da denominarsi 1, al pagamento dell'importo di
Euro 1.459.301,30, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor 3 mesi 3,371 %, div/360, revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato dal “Sole 24ore” per valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre solare, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento e fino all'effettivo saldo, oltre al pagamento delle spese legali di decreto pari ad in € 4.500,00 per compensi, in € 870,00 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende.
- Condannare comunque la società (C.F. e P.Iva ), Parte_1 P.IVA_5 con sede legale in Bari, Via G.De Vito Francesco 31/C, in persona del suo socio ed
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_6
), residente in [...] da denominarsi 1, e C.F._1 della società (C.F. e P.Iva ), con sede legale in Valenzano Parte_2 P.IVA_2
(BA), Via Lucente n. 8, in persona del suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Monte S. GE (FG), Strada 56 da denominarsi 1, al pagamento dell'importo di Euro
1.459.301,30, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor 3 mesi 3,371 %, div/360, revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato dal “Sole 24ore” per valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre solare, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento e fino all'effettivo saldo, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- Rigettare tutte le domande degli opponenti, ivi incluse quelle formulate in via preliminare e in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, improponibili, ed infondate in fatto e diritto”.
Con comparsa depositata in data 19.04.2021, interveniva in giudizio la CP_3 già di mandataria di e di Controparte_9 Controparte_5 CP_6
concludendo nei seguenti termini “- fa proprie le domande e le conclusioni già
[...] formulate da nella propria comparsa di costituzione e risposta nel Controparte_2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da intendersi ivi ritrascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento;
- chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'estromissione dal presente giudizio . Controparte_2
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta al citato decreto ingiuntivo si fonda sulla asserita improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito le opponenti contestano l'ingiunzione di pagamento, dispiegando domanda riconvenzionale, eccependo la violazione della normativa antiusura e delle norme sulla trasparenza bancaria;
nonché l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1526 c.c., stante la natura traslativa del contratto di leasing;
le società opponenti lamentano, altresì, la mancanza di prova e dei requisiti della pretesa creditoria ex art. 633 e ss c.p.c., nonché l'insussistenza degli obblighi di garanzia del fideiussore che doveva, pertanto, considerarsi liberato dalla propria obbligazione fideiussoria.
La Banca opposta si è costituita ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria insistendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che le doglianze parzialmente coincidenti e formulate da una delle società odierne opponenti, in altra sede, sono state respinte nel giudizio recante rg
20195/2017 instaurato presso questo Tribunale e deciso con sentenza n. 13189/2020, che questo giudicante ritiene di condividere come precedente conforme all'orientamento di questo
Tribunale ex art. 118, 1° comma disp att. c.p.c. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. A tal proposito è sufficiente rilevare che controversie in materia di contratti di leasing esulano da quelle per le quali è previsto l'esperimento della procedura di mediazione come condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010.
Nel merito, si rileva l'infondatezza della doglianza in merito alla presunta violazione della normativa antiusura, atteso che le opponenti lamentano il carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto in questione, ponendo a base del proprio assunto, la tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo ed il tasso moratorio.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono infatti calcolati su importi diversi: i corrispettivi, indefettibilmente dovuti per l'operazione negoziale, servono per calcolare la quota di interessi di ogni rata e si calcolano sul capitale complessivo residuo, mentre i moratori, la cui debenza è meramente eventuale, si calcolano solo sulle rate pagate in ritardo.
Una sommatoria dei due tassi, dunque, non appare corretta sotto il profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico.
Con riguardo ai profili concernenti la dedotta nullità dei contratti, per violazione delle norme anti-usura, non risulta che il tasso soglia-usura sia stato superato, raffrontando i tassi effettivamente applicati nel corso del rapporto con i tassi soglia-usura comunicati trimestralmente dalla Banca d'Italia, alla luce dei criteri di recente affermati dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza n. 19597/2020).
Destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza formulata dalle opponenti, circa la presunta violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Sul punto, nessuna violazione dell'art. 117 TUB è riscontrabile nel caso di specie atteso che nel contratto stipulato tra le parti viene indicato il tasso di interesse, nonché ogni altro prezzo e le condizioni praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora, espressamente pattuiti nell'art. 23 del contratto stesso.
Invero, nelle operazioni di locazione finanziaria, ciò che rileva ai fini della trasparenza è
l'indicazione del corrispettivo costituito dai canoni e dall'opzione finale di acquisto.
Nell'odierna fattispecie, parte opposta ha provveduto ad indicare nel contratto il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing, nonché i criteri di adeguamento periodico del corrispettivo;
all'art. 23 sono anche espressamente indicati il tasso di attualizzazione, nonché tutte le spese e le commissioni connesse alla stessa operazione di leasing.
Alla stregua di ciò, la concedente avendo rispettato le succitate indicazioni non ha posto in essere alcuna violazione della normativa sulla trasparenza e sulla determinatezza o determinabilità dei tassi applicati, contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente.
Si ritiene, altresì, che la contestazione del diritto della concedente di trattenere i canoni di leasing già pagati – prospettata in applicazione dell'art. 1526 c.c. sul presupposto della natura traslativa della locazione finanziaria de qua – è infondata in quanto, anche qualora il contratto di leasing per cui è causa fosse qualificabile come “traslativo” e potesse, dunque, applicarsi in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, il diritto della società concedente di acquisire integralmente i canoni scaduti, fino al momento della risoluzione del contratto, discenderebbe dalla clausola di cui all'art.17 del contratto (in cui si prevede che “in qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, i corrispettivi periodici comunque e a qualsiasi titolo pagati, resteranno acquisiti a favore del concedente per l'intero loro ammontare”) che trova a sua volta il fondamento normativo – ciò che ne esclude in radice la nullità – proprio nell'art. 1526, comma 2, c.c. , che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore-concedente; norma che, così, ammette la possibilità di una deroga convenzionale rispetto a quanto stabilito nel prima comma dello stesso articolo.
Le ulteriori deduzioni circa l'eccesiva onerosità della penale e la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c., oltre ad essere motivate in maniera generica, sono del tutto inconferenti atteso che la penale non è stata oggetto di ingiunzione.
Sull'asserita carenza di prova del credito nel procedimento monitorio e sulla conseguente nullità del decreto ingiuntivo dedotta da parte opponente, si rileva l'infondatezza di quanto dedotto atteso che la Banca opposta ha adeguatamente fornito la prova del proprio credito azionato mediante la documentazione allegata in atti (tra cui il contratto di leasing, scritture di modifica del contratto originario sottoscritte tra le parti, accettazione delle modifiche contrattuali da parte del fideiussore, fatture, note di credito ed estratto conto analitico).
Ad ogni modo, il credito risulta correttamente determinato, anche in considerazione dell'assenza di specifiche contestazioni contabili da parte delle opponenti, le quali si limitano genericamente a negare la correttezza del credito ingiunto.
Infondate sono, altresì, le eccezioni sollevate dalla garante odierna opponente, basate sulla asserita scorrettezza della Banca concedente, che avrebbe omesso di comunicare alla garante le modifiche contrattuali e il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, da cui deriverebbe, ex artt. 1955 c.c. e 1956 c.c., la decadenza della fideiussione.
A riguardo, è provato documentalmente come la società garante (cfr. doc. 12) in seguito alle modifiche contrattuali abbia, ogni volta, confermato con apposite scritture, oggetto di specifica sottoscrizione “la validità e l'efficacia della garanzia, senza riserva o condizione alcuna” essendo, pertanto, pienamente consapevole dell'esistenza della garanzia rilasciata e delle successive modifiche del contratto di leasing originario.
Ad ogni modo, il richiamo all'art. 1955 c.c., non è pertinente al caso di specie, atteso che “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. n. 9634/2003).
Inconferente risulta, altresì, il richiamo all'art. 1956 c.c. atteso che non risulta in alcun modo che la banca abbia concesso alcun ulteriore finanziamento alla società CP_2 utilizzatrice nel corso del rapporto.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione formulata da e da per Parte_1 Parte_2 quanto indicato in parte motiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_2
e della , nella qualità di mandataria di e
[...] CP_3 Controparte_5
(in solido dal lato attivo) delle spese di lite, che liquida in Controparte_6 complessivi € 27.804,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 04/12/2025.
IL GIUDICE Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52190 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
Le società in persona del legale rappresentante p.t. (P. Iva Parte_1
) e (già (P.Iva in persona del P.IVA_1 Parte_2 CP_1 P.IVA_2 suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentante e difese dagli Avv.ti
NT PI NT, NT LA e GI AB MA ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell'Avv. GI
AB MA;
- Attrici opponenti - contro in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Donatella Beretta ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Bevilacqua sito in Roma, Via
NN GI n. 57.
- Convenuta opposta -
Nonché nei confronti di già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 CP_4
(P.I. ), nella qualità di mandataria di e P.IVA_4 Controparte_5 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente CP_6 domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Calimero n. 7.
- Intervenuta -
Oggetto: leasing;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 12245/2017 (R.G. n. 31725/2017) depositato in data 23.05.2017 dal Tribunale di Roma.
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO
La aveva ingiunto alla alla Controparte_2 Parte_1
e alla il pagamento Parte_3 Parte_2 della somma complessiva di euro 1.459.301,30 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura;
ciò a fronte del mancato pagamento della somma ingiunta a titolo di canoni scaduti, spese ed interessi in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato in data
06.08.2002, con il quale la LEASING ROMA S.P.A. (ora CP_2 CP_2 concedeva in locazione finanziaria alla 'immobile – costituito Parte_4 da un complesso alberghiero – sito in alla Via Regina Elena n.c. Pt_3
Il corrispettivo per la locazione finanziaria veniva stabilito in euro 7.875.655,00 oltre IVA da corrispondersi in 144 canoni, di cui il primo di euro 1.500.000,00 oltre IVA, versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed i successivi n. 143 canoni di euro
44.585,00 oltre IVA indicizzati al tasso euribor 3 mesi da versarsi mensilmente, con l'opzione, al termine della locazione finanziaria, di acquistare l'immobile al prezzo di euro
2.250.000,00 oltre iva.
Contestualmente alla stipula del suddetto contratto, la ilasciava fideiussione Parte_2 autonoma, senza eccezioni ed a prima richiesta in favore della società
[...]
(già per Parte_3 Parte_4
l'adempimento delle obbligazioni contratte con . Controparte_2
Successivamente in data 19.11.2009 la e la Parte_5 [...] stipulavano un accordo integrativo del contratto originario con cui CP_2 prevedevano la sospensione del pagamento della sola quota del capitale dei canoni per 12 mesi, con il conseguente allungamento della durata del contratto di leasing.
In data 15.01.2010 il suddetto contratto veniva ceduto alla Parte_1
Nel corso del rapporto interveniva un ulteriore atto modificativo del contratto di leasing, precisamente in data 13.06.2011, che prevedeva la modifica delle precedenti condizioni contrattuali. La a partire dal mese di luglio 2013, si rendeva morosa al Parte_1 pagamento dei canoni di locazione finanziaria e a fronte di ciò, Controparte_2 dopo aver inviato lettera di messa in mora, instaurava un procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo n.
12245/2017, le società e la convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio la concludendo nei seguenti termini: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: Preliminarmente in rito: - per le ragioni esposte nel paragrafo sub 1 della parte in diritto che precede, rilevare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio della media-conciliazione, disponendo ogni opportuno provvedimento;
Nel merito, in via principale:
a) per tutte le ragioni suesposte, sempre e comunque, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti Controparte_2 delle società odierne opponenti e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 12245/2017 (R.G. n. 31725/2017) depositato in data 23.05.2017 dal Tribunale di Roma – G.U. dott.ssa Daniela Francavilla – e notificato alle società opponenti in data 31.5.2017; anche in via riconvenzionale: b) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel paragrafo sub 2 della parte in diritto che precede, l'usurarietà del tasso di interesse convenzionalmente previsto e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1815 co2 c.c.
(i) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1418, 1419 c.c. e 1815 co.2 c.c. , di tutte le pattuizioni contrattuali presenti nei contratti di leasing oggetto del presente giudizio e nei successivi atti integrativi, che hanno determinato una remunerazione usuraria in favore della (ii) accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi a Controparte_2 remunerazione del capitale concesso in finanziamento, (iii) condannare la Controparte_2 in persona dle suo l.r.p.t. alla ripetizione in favore della di tutte le
[...] Parte_1 somme così illecitamente e illegittimamente percepite a titolo di interessi, oltre interessi legali dal dì del versamento e rivalutazione monetaria ex art. 1224 co.2 c.c.; ove occorra, dichiarando la compensazione fra queste somme e quelle che fossero denegatamente riconosciute come dovute in favore della Controparte_2
c) in via subordinata, per le ragioni esposte nel paragrafo sub 3 della parte in diritto che precede, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lease back stipulati, oggetto del presente giudizio e di qualsivoglia garanzia eventualmente ad esso collegata, a mente dell'art. 117 c.8 del T.U.B., e, per l'effetto: a) rigettare l'avversa domanda di pagamento, b) condannare la banca opposta a restituire, in favore della tutte le somme Parte_1 percepite indebitamente ex art. 2033 c.c., ovvero e quantomeno, in via subordinata, la somma percepita a titolo di interessi, il tutto oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti, non sussistendo la buona fede dell'accipiens, sino al soddisfo;
in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte nel capitolo sub 3) della parte in diritto del presente atto, la nullità parziale dei contratti - ovvero la nullità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 117 c. 7 del T.U.B., condannare la in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della della Parte_1 differenza tra gli interessi già pagati e il ricalcolo degli interessi a . Ciò oltre gli CP_7 interessi legali sulle somme che la dovrà restituire, dal giorno del pagamento sino al CP_8 soddisfo;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della per violazione (i) delle norme previste in tema Controparte_2 di trasparenze nei rapporti bancari, (ii) dell'art. 117 del T.U.B. e (iii) dei principi di correttezza e buona fede e (iv) della normativa sull'usura; per l'effetto, si chiede di accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento grave della – che ha agito CP_8 in violazione della L. 108/96 e delle disposizioni imperative in materia di trasparenza - ovvero in subordine l'inadempimento della con condanna, sempre e Controparte_2 comunque, della Banca opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (ove occorra, anche a titolo di ripetizione dell'indebito), quantificabili in via principale nell'importo di tutti gli interessi versati e, in via del tutto subordinata, nell'importo pari alla differenza tra gli interessi pagati e il ricalco degli interessi a Tasso BOT, oltre gli interessi legali dal dì del pagamento fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata, da determinare anche in via equitativa, ove occorra. Ciò oltre gli interessi legali dal dì del pagamento, sino al soddisfo.
e) In via autonoma e concorrente, per le ragioni esposte al paragrafo sub. 4 della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della
[...] nei confronti della dell'importo di € 4.206.646,17 (ossia Parte_1 Controparte_2 all'importo somma pari alla differenza fra le somme sino ad oggi versate dalla società utilizzatrice e la somma eventualmente dovuta a titolo di equo compenso in favore della banca), fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento della suddetta somma in favore della società opponente. In via ulteriore si chiede altresì di accertare e dichiarare la compensazione fra il credito che dovesse esser denegatamente riconosciuto in favore della ed il controcredito Controparte_2
(invero ben maggiore, come sopra descritto) che deve esser riconosciuto in favore della società opponente. f) Sempre e comunque, si chiede altresì a Codesto On.le Giudicante di voler disapplicare o comunque ridurre, a mente dell'art. 1526 co. 2 c.c., l'indennità convenuta all'art. 17 delle condizioni generali dei contratti di locazione finanziaria, nonché ridurre ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale spropositata ivi prevista. g) In via autonoma e concorrente, si chiede di disapplicare integralmente la predetta disposizione contrattuale (art.17), poiché essa attribuisce alla Banca un vantaggio patrimoniale che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 350/2013), dovrà essere conteggiato ai fini della valutazione e del calcolo dei tassi usurai, con conseguente declaratoria di nullità della presente clausola, anche ex art. 1815 II comma c.c.. h) Sempre e comunque, per tutte le ragioni innanzi esposte e per quanto dedotto nel paragrafo sub. 6 della parte in diritto del presente atto, anche in forza dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., si chiede di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società in favore dell'opposta Parte_2
i) Sempre e comunque, per tutte le ragioni esposte nella parte in Controparte_2 diritto del presente atto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalle società odierne opponenti in favore della j) Con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la , rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. e 648 c.p.c., e constatato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: - In caso di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare, emettere comunque ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in danno della società
[...]
(C.F. e P.Iva ), con sede legale in Bari, Via G.De Vito Parte_1 P.IVA_5
Francesco 31/C, in persona del suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ), residente in [...]S. Parte_6 C.F._1
GE (FG) Strada 56 da denominarsi 1, e della società (C.F. e P.Iva Parte_2
), con sede legale in Valenzano (BA), Via Lucente n. 8, in persona del suo socio P.IVA_2 ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Parte_6
), residente in [...] da denominarsi 1, per C.F._1
l'importo di Euro 1.459.301,30, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor 3 mesi 3,371 %, div/360, revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato dal “Sole 24ore” per valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre solare, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento e fino all'effettivo saldo, essendo il credito fondato su prova scritta, certo, liquido ed esigibile. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Dichiarare l'opposizione promossa dalla società garante inammissibile e Parte_2 improponibile per le ragioni esposte;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 12245/2017, RG
31725/2017, emesso dal Tribunale di Roma con cui venivano condannati (oltre alla società
la società (C.F. e Parte_7 Parte_1
P.Iva ), con sede legale in Bari, Via G.De Vito Francesco 31/C, in persona del P.IVA_5 suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
(C.F. ), residente in [...] da Pt_6 C.F._1 denominarsi 1, e della società (C.F. e P.Iva , con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in Valenzano (BA), Via Lucente n. 8, in persona del suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), Parte_6 C.F._1 residente in [...] da denominarsi 1, al pagamento dell'importo di
Euro 1.459.301,30, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor 3 mesi 3,371 %, div/360, revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato dal “Sole 24ore” per valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre solare, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento e fino all'effettivo saldo, oltre al pagamento delle spese legali di decreto pari ad in € 4.500,00 per compensi, in € 870,00 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende.
- Condannare comunque la società (C.F. e P.Iva ), Parte_1 P.IVA_5 con sede legale in Bari, Via G.De Vito Francesco 31/C, in persona del suo socio ed
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_6
), residente in [...] da denominarsi 1, e C.F._1 della società (C.F. e P.Iva ), con sede legale in Valenzano Parte_2 P.IVA_2
(BA), Via Lucente n. 8, in persona del suo socio ed Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Monte S. GE (FG), Strada 56 da denominarsi 1, al pagamento dell'importo di Euro
1.459.301,30, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor 3 mesi 3,371 %, div/360, revisionati ogni mese in relazione all'andamento dell'Euribor 3 mesi rilevato dal “Sole 24ore” per valuta il giorno 1 del mese antecedente l'inizio di ogni trimestre solare, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento e fino all'effettivo saldo, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- Rigettare tutte le domande degli opponenti, ivi incluse quelle formulate in via preliminare e in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, improponibili, ed infondate in fatto e diritto”.
Con comparsa depositata in data 19.04.2021, interveniva in giudizio la CP_3 già di mandataria di e di Controparte_9 Controparte_5 CP_6
concludendo nei seguenti termini “- fa proprie le domande e le conclusioni già
[...] formulate da nella propria comparsa di costituzione e risposta nel Controparte_2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da intendersi ivi ritrascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento;
- chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'estromissione dal presente giudizio . Controparte_2
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta al citato decreto ingiuntivo si fonda sulla asserita improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito le opponenti contestano l'ingiunzione di pagamento, dispiegando domanda riconvenzionale, eccependo la violazione della normativa antiusura e delle norme sulla trasparenza bancaria;
nonché l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1526 c.c., stante la natura traslativa del contratto di leasing;
le società opponenti lamentano, altresì, la mancanza di prova e dei requisiti della pretesa creditoria ex art. 633 e ss c.p.c., nonché l'insussistenza degli obblighi di garanzia del fideiussore che doveva, pertanto, considerarsi liberato dalla propria obbligazione fideiussoria.
La Banca opposta si è costituita ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria insistendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che le doglianze parzialmente coincidenti e formulate da una delle società odierne opponenti, in altra sede, sono state respinte nel giudizio recante rg
20195/2017 instaurato presso questo Tribunale e deciso con sentenza n. 13189/2020, che questo giudicante ritiene di condividere come precedente conforme all'orientamento di questo
Tribunale ex art. 118, 1° comma disp att. c.p.c. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. A tal proposito è sufficiente rilevare che controversie in materia di contratti di leasing esulano da quelle per le quali è previsto l'esperimento della procedura di mediazione come condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010.
Nel merito, si rileva l'infondatezza della doglianza in merito alla presunta violazione della normativa antiusura, atteso che le opponenti lamentano il carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto in questione, ponendo a base del proprio assunto, la tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo ed il tasso moratorio.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono infatti calcolati su importi diversi: i corrispettivi, indefettibilmente dovuti per l'operazione negoziale, servono per calcolare la quota di interessi di ogni rata e si calcolano sul capitale complessivo residuo, mentre i moratori, la cui debenza è meramente eventuale, si calcolano solo sulle rate pagate in ritardo.
Una sommatoria dei due tassi, dunque, non appare corretta sotto il profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico.
Con riguardo ai profili concernenti la dedotta nullità dei contratti, per violazione delle norme anti-usura, non risulta che il tasso soglia-usura sia stato superato, raffrontando i tassi effettivamente applicati nel corso del rapporto con i tassi soglia-usura comunicati trimestralmente dalla Banca d'Italia, alla luce dei criteri di recente affermati dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza n. 19597/2020).
Destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza formulata dalle opponenti, circa la presunta violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Sul punto, nessuna violazione dell'art. 117 TUB è riscontrabile nel caso di specie atteso che nel contratto stipulato tra le parti viene indicato il tasso di interesse, nonché ogni altro prezzo e le condizioni praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora, espressamente pattuiti nell'art. 23 del contratto stesso.
Invero, nelle operazioni di locazione finanziaria, ciò che rileva ai fini della trasparenza è
l'indicazione del corrispettivo costituito dai canoni e dall'opzione finale di acquisto.
Nell'odierna fattispecie, parte opposta ha provveduto ad indicare nel contratto il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing, nonché i criteri di adeguamento periodico del corrispettivo;
all'art. 23 sono anche espressamente indicati il tasso di attualizzazione, nonché tutte le spese e le commissioni connesse alla stessa operazione di leasing.
Alla stregua di ciò, la concedente avendo rispettato le succitate indicazioni non ha posto in essere alcuna violazione della normativa sulla trasparenza e sulla determinatezza o determinabilità dei tassi applicati, contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente.
Si ritiene, altresì, che la contestazione del diritto della concedente di trattenere i canoni di leasing già pagati – prospettata in applicazione dell'art. 1526 c.c. sul presupposto della natura traslativa della locazione finanziaria de qua – è infondata in quanto, anche qualora il contratto di leasing per cui è causa fosse qualificabile come “traslativo” e potesse, dunque, applicarsi in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, il diritto della società concedente di acquisire integralmente i canoni scaduti, fino al momento della risoluzione del contratto, discenderebbe dalla clausola di cui all'art.17 del contratto (in cui si prevede che “in qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, i corrispettivi periodici comunque e a qualsiasi titolo pagati, resteranno acquisiti a favore del concedente per l'intero loro ammontare”) che trova a sua volta il fondamento normativo – ciò che ne esclude in radice la nullità – proprio nell'art. 1526, comma 2, c.c. , che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore-concedente; norma che, così, ammette la possibilità di una deroga convenzionale rispetto a quanto stabilito nel prima comma dello stesso articolo.
Le ulteriori deduzioni circa l'eccesiva onerosità della penale e la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c., oltre ad essere motivate in maniera generica, sono del tutto inconferenti atteso che la penale non è stata oggetto di ingiunzione.
Sull'asserita carenza di prova del credito nel procedimento monitorio e sulla conseguente nullità del decreto ingiuntivo dedotta da parte opponente, si rileva l'infondatezza di quanto dedotto atteso che la Banca opposta ha adeguatamente fornito la prova del proprio credito azionato mediante la documentazione allegata in atti (tra cui il contratto di leasing, scritture di modifica del contratto originario sottoscritte tra le parti, accettazione delle modifiche contrattuali da parte del fideiussore, fatture, note di credito ed estratto conto analitico).
Ad ogni modo, il credito risulta correttamente determinato, anche in considerazione dell'assenza di specifiche contestazioni contabili da parte delle opponenti, le quali si limitano genericamente a negare la correttezza del credito ingiunto.
Infondate sono, altresì, le eccezioni sollevate dalla garante odierna opponente, basate sulla asserita scorrettezza della Banca concedente, che avrebbe omesso di comunicare alla garante le modifiche contrattuali e il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, da cui deriverebbe, ex artt. 1955 c.c. e 1956 c.c., la decadenza della fideiussione.
A riguardo, è provato documentalmente come la società garante (cfr. doc. 12) in seguito alle modifiche contrattuali abbia, ogni volta, confermato con apposite scritture, oggetto di specifica sottoscrizione “la validità e l'efficacia della garanzia, senza riserva o condizione alcuna” essendo, pertanto, pienamente consapevole dell'esistenza della garanzia rilasciata e delle successive modifiche del contratto di leasing originario.
Ad ogni modo, il richiamo all'art. 1955 c.c., non è pertinente al caso di specie, atteso che “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. n. 9634/2003).
Inconferente risulta, altresì, il richiamo all'art. 1956 c.c. atteso che non risulta in alcun modo che la banca abbia concesso alcun ulteriore finanziamento alla società CP_2 utilizzatrice nel corso del rapporto.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione formulata da e da per Parte_1 Parte_2 quanto indicato in parte motiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_2
e della , nella qualità di mandataria di e
[...] CP_3 Controparte_5
(in solido dal lato attivo) delle spese di lite, che liquida in Controparte_6 complessivi € 27.804,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 04/12/2025.
IL GIUDICE Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.